SENTENZA N.33
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1 bis della legge 12 agosto 1974, n. 351;
dell'art. 1 ter della legge 31 luglio 1975, n. 363; dell'art. 1 della legge 22
maggio 1976, n. 349; dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1977, n. 28; dell'art.
1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, conv. in legge 8 agosto 1977, n. 510,
promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1977 dal Pretore di Roma, nel
procedimento civile vertente tra Iovine Sandro e l'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978.
Visti l'atto di
costituzione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avvocato Salvatore
Punzi, delegato dall'avvocato Alfredo Formai, per l'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni, e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Viene impugnata, con
l'ordinanza in epigrafe, la disposizione dell'art. 1 bis della legge 12 agosto
1974, n. 351, secondo cui < nei contratti di locazione in corso, stipulati
successivamente al 1o dicembre
L'impugnazione è estesa
alle ulteriori disposizioni di pro trazione del blocco e della riduzione dei
canoni, di cui agli artt. 1 ter della legge 31 luglio 1975, n. 363; 1 legge 22
maggio 1976, n. 349; 1 legge 21 febbraio 1977, n. 28, e 1 legge 8 agosto 1977,
n. 510.
Di detta normativa il
giudice a quo deduce vari profili di illegittimità in riferimento sia all'art.
3 che all'art. 42 della Costituzione.
2. - Precedono in ordine
logico le censure sub art. 42 della Costituzione.
In relazione a tale
parametro, il dubbio di costituzionalità e motivato, in primo luogo, in base al
rilievo che la riduzione autoritativa del canone locativo, quale prevista
dall'art. 1 bis della legge 12 agosto 1974, n. 351, esautorerebbe di fatto il
proprietario della sovranità del bene casa, vanificando la sua capacità di
disporre delle utilità relative.
E trae poi argomento
ulteriore dalla considerazione che sarebbe comunque la protrazione nel tempo (per
effetto delle leggi successive su indicate) del regime di blocco dei canoni,
con acquisiti caratteri di ordinarietà, a sacrificare in via definitiva
irreversibile il diritto di proprietà.
La questione non è
fondata.
Va ricordato, per quanto
attiene al primo dei profili prospettati, che
Questa giustificazione si
estende evidentemente anche alla riduzione dei canoni prescritta dall'art. 1
bis della stessa legge n. 35l.
Con la quale disposizione
che ha riguardo, in particolare, a contratti conclusi (dopo il 1o dicembre
1969, e perciò non rientranti nel regime vincolistico di cui alla precedente
legge 1969, n. 833) in un periodo notoriamente caratterizzato da forti spinte
inflazionistiche, riflesse, nel settore, dalla diffusa tendenza alla richiesta
di canoni di locazione elevati il legislatore ha inteso ricondurre ad equità
rapporti economicamente sperequati, in danno, appunto, della categoria, più
debole e socialmente meritevole di tutela, dei conduttori.
Le conclusioni non mutano
entrando nel merito del secondo profilo di contrasto con l'art. 42 della
Costituzione neppure avendo riguardo alle successive disposizioni confermative
di cui agli artt. 1 ter legge 1975, n. 363; 1 legge 1976, n. 349; 1 legge 1977,
n. 28 ed 1 legge 1977, n. 510.
In dipendenza delle quali
deve infatti escludersi che si sia acquisito al regime di blocco e riduzione
dei canoni un carattere di ordinarietà: valendo al riguardo le stesse ragioni
per cui nella sentenza n.
3. - Del pari non fondati
sono gli ulteriori profili di violazione dell'art. 3 della Costituzione.
In primo luogo, il
precetto dell'eguaglianza non può dirsi violato per la disparità di trattamento
tra conduttori e loca tori, così come dedotto, in base al rilievo che il
meccanismo riduttivo del canone avrebbe favorito i primi senza tener conto
della diminuzione di reddito, in termini reali, già verificatasi per i secondi
a causa dell'aumento degli oneri economici e fiscali della proprietà.
Come questa Corte in
precedenti occasioni ha già avuto modo di rilevare (cfr. sentenze n. 132 del 1972
e n. 225 del
1976) non è infatti irrazionale e non contrasta con l'art. 3 una normativa
che, in funzione della perseguita finalità sociale di garantire l'accesso alla
casa anche attraverso il mantenimento dei canoni di locazione a livelli
economicamente sopportabili) prenda, per questo, in considerazione la sola
situazione dei conduttori.
Neppure, poi, sussiste
l'altra disparità di trattamento, ravvisata (questa volta) all'interno stesso
della categoria degli inquilini di abitazioni locate per la prima volta (per
cui cioè non esista un fitto precedente cui agganciarsi) secondo che abbiano
stipulato prima o dopo la data (3 settembre 1974) di entrata in vigore della
legge n. 351 del 1974: sotto il profilo che mentre, nel primo caso, i
conduttori possono, ex art. 1 bis cpv. della legge citata, richiedere la
riduzione del canone a quello iniziale del contratto (se successivo al 1o
gennaio 1971), nel secondo caso invece essi rimarrebbero del tutto in balia
delle leggi del mercato libero.
Tale prospettazione non è
infatti esatta, in quanto omette di considerare che la situazione dei
conduttori che hanno stipulato (per la prima volta) dopo il settembre 1974, è
stata in realtà a sua volta attinta dalla successiva disciplina vincolistica
(pure ricordata ad altri fini dallo stesso pretore) prevedente analoghi
meccanismi di riduzione o contenimento del canone.
Difatti, l'art. 1 ter
della legge 1975, n. 363 (di conversione del d.l. 1975, n. 255, immediatamente
successivo alla menzionata legge n. 351 del 1974) prevede, per i contratti
stipulati dopo il 30 giugno 1974 e soggetti a proroga, (addirittura) la facoltà
del conduttore di chiedere una riduzione del 10% rispetto al canone iniziale,
e, per i contratti in corso non soggetti a proroga, il divieto di aumento, alla
scadenza, oltre il 5% del canone iniziale.
Va respinta infine anche
l'ultima censura di iniquità e contraddittorietà che si rivolge all'art. 1 bis
della legge 1974, n.
L'introduzione
generalizzata di meccanismi di contenimento e riduzione del canone non è
infatti priva di razionalità rivelandosi preordinata ad una obiettiva
perequazione e livellamento dei corrispettivi locatizi sia come misura
congiunturale per resistere alle spinte inflazionistiche e speculative in atto,
sia in vista della precostituzione di una base omogenea per la successiva
(allora già profilata) istituzione dell'equo canone.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le
questioni di costituzionalità dell'art. 1 bis della legge 12 agosto 1974, n.
351 (conversione in legge con modifiche del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 recante
provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione
degli immobili urbani) e degli artt. 1 ter della legge 31 luglio 1975, n. 363;
1 della legge 22 maggio 1976, n. 349; 1 della legge 21 febbraio 1977, n. 28; ed
1 della legge 8 agosto 1977, n. 510, sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -
Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 25/03/80.