SENTENZA N.58
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
degli artt. 59, comma primo, n. 1 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dal Giudice conciliatore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Di Vincenzo Domenico e Cevasco M. Angela, iscritta al n. 217 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133
del 16 maggio 1979;
2) ordinanza emessa il 26
gennaio 1979 dal Giudice conciliatore di Caltanissetta nel procedimento civile
vertente tra Cosentino Francesco e Di Benedetto
Andrea ed altri, iscritta al n. 262 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154
del 6 giugno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il
Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato
Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Le ordinanze 217 e
262 del 1979, meglio descritte in narrativa, prospettano questioni tra loro
connesse, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica
sentenza.
2. -
3. - Il medesimo art. 61 è
altresì denunciato, nella parte in cui stabilisce che il diritto di recesso può
essere esercitato immediatamente dal proprietario, nel caso intenda procedere a
demolizione o trasformazione dell'immobile (art. 59, n. 4, citata legge),
mentre spetta solo dopo il decorso di un biennio dall'acquisto, nel caso di
destinazione dell'immobile per propria necessita, per
asserito contrasto con gli artt. 3, 42, 47 Cost.
É
infatti prospettato il dubbio che l'indicata disparità sia
ingiustificata, in quanto danneggerebbe gli inquilini poveri costretti a vivere
in immobili antiquati, e privilegerebbe i proprietari costruttori o muratori
che potrebbero più facilmente rientrare nel possesso dei loro immobili. Nel contempo l'inaccessibilità per un biennio alla propria
abitazione, e la mancanza di godimento che ne consegue, rappresenterebbero dei
limiti che eccessivamente condizionerebbero la proprietà e l'uso della casa
sviando il risparmio dall'investimento in beni abitativi.
4. - Le questioni non sono
fondate e non meritano accoglimento.
Nel passato, dunque, tale
termine era più lungo dell'attuale ed il decorso dello stesso costituiva quanto meno a seguito degli artt.
La norma oggi denunciata
con L'ordinanza 217/79 si limita a stabilire che la facoltà di recesso, nel
caso previsto dall'art. 59, n. 1, citata legge, non può essere esercitata
dall'acquirente per atto tra vivi, finché non siano decorsi almeno due anni
dalla data dell'acquisto (art. 61 stessa legge 392/1978).
Ad avviso della Corte il
legislatore ha voluto in tal modo contemperare l'interesse del conduttore con
quello del proprietario che, acquistato un appartamento condotto da altri in
locazione, invochi poi il recesso per necessità, stabilendo un periodo minimo
di intangibilità del rapporto locatizio, variamente graduato, a tutela della
parte economicamente più debole. Tale disciplina appare ragionevole
esplicazione del l'esercizio di discrezionalità legislativa, non in contrasto
con gli artt. 42, secondo comma, e 47 della Costituzione.
Invero essendo rimesso al
legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento della proprietà,
non può certo affermarsi che essa venga vanificata, con conseguente violazione
dell'invocato art. 42 Cost., sol perchè il proprietario non può ottenere una
decisione giudiziale in ordine al diritto di recesso prima che siano decorsi i
prescritti due anni.
Pertanto tale limite del
biennio, così come configurato, non produce affatto
l'asserita vanificazione del diritto di proprietà che già era stata esclusa nella
precedente sentenza n. 29/1975 di
questa Corte in riferimento ad una più grave limitazione. La riconosciuta
utilità e ragionevolezza di tale norma vale altresì ad
escludere che sia imputabile alla medesima il paventato effetto di allontanare
il risparmio dal bene casa, risultando così infondata anche la denunciata
violazione dell'art. 47 Cost. Quanto poi alla prospettata violazione dell'art.
42 Cost. per effetto della previsione che il locatore possa recedere dal
contratto solo in caso di necessita, è sufficiente osservare che tale
limitazione è giustificata nel regime transitorio dal contemperamento degli
opposti interessi del locatore e del conduttore come è ampiamente ricordato nella
sentenza n. 22 del 1980.
5. - La censura formulata
con l'ordinanza 262/1979 non tiene conto della diversità oggettiva delle
situazioni poste in comparazione, (considerate rispettivamente ai nn. 1 e 4
dell'art. 59 citata legge), erroneamente prospettando l'illegittimità della
norma che, nell'ultimo dei casi indicati, non pone il decorso del biennio
dall'acquisto come condizione dell'azione di recesso.
Invero nel caso in cui il
proprietario, ottenuta l'apposita autorizzazione amministrativa, intenda
procedere ad un'opera di ricostruzione o di notevole trasformazione
dell'immobile per eseguire nuove costruzioni, si verte in un'ipotesi
particolare che il legislatore ha disciplinato tenendo conto, oltrechè del
rapporto locatore-conduttore (tutelato mediante il prescritto preavviso di sei
mesi), anche degli ulteriori interessi connessi alle esigenze di incremento e
miglioria del patrimonio edilizio.
Sotto tale profilo va
rilevato che condizione per l'azione di rilascio è il possesso della licenza o
della concessione richieste dalle rigorose leggi vigenti in proposito, e che
può escludersi, oggi, la possibilità che la norma favorisca intenti di
speculazione edilizia del proprietario locatore.
Invero è ben noto che
quest'ultimo potrà ricavare dalla successiva locazione degli immobili, così
ricostruiti, non più un libero prezzo di mercato bensì il reddito locatizio
stabilito autoritativamente dalla legge sull'equo
canone.
PER
QUESTI MOTIVI
1. - dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 59, n. 1 e 61 della
legge sull'equo canone n. 392 del 1978, sollevate, in riferimento agli artt. 42
e 47 della Costituzione con l'ordinanza n. 217 del
2. - dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 in relazione all'art.
59, n. 4 della citata legge 392 del 1978, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 42, e 47 della Costituzione, con l'ordinanza n. 262
del 1979, anch'essa in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.