SENTENZA N.22
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 58, 59 e 65 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promossi con ordinanze emesse il 16 novembre 1978 dal giudice
conciliatore di Roma, il 3 novembre 1978 dal giudice conciliatore di
Castellammare di Stabia, il 4 novembre 1978 dal
pretore di Sampierdarena, il 6 e il 9 novembre 1978
dal giudice conciliatore di Bologna, il 20 dicembre 1978 dal giudice
conciliatore di Verona, il 27 novembre 1978 dal giudice conciliatore di Genova-Sestri Ponente, il 7 dicembre 1978 dal giudice
conciliatore di Modena, il 19 dicembre 1978 dal giudice conciliatore di
Ferrara, il 22 gennaio 1979 dal pretore di Udine, il 12 gennaio 1979 dal
giudice conciliatore di Faenza, il 10 gennaio 1979 dal giudice conciliatore di Biassono, il 24 gennaio 1979 dal pretore di Rimini, il 23
febbraio 1979 dal pretore di Catania, il 1o marzo 1979 dal giudice conciliatore
di Firenze, il 5 marzo 1979 dal giudice conciliatore di Parma, il 28 febbraio
1979 dal giudice conciliatore di Como, il 25 gennaio 1979 dal giudice
conciliatore di Collegno, il 10 gennaio 1979 dal
giudice conciliatore di Anzola dell'Emilia, il 14
dicembre 1978 dal pretore di Genova, il 20 gennaio 1979 dal giudice
conciliatore di Genova-Sestri Ponente, il 16 febbraio
1979 dal giudice conciliatore di Novara, il 23 marzo 1979 dal pretore di
Ferrara, il 27 marzo 1979 dal giudice conciliatore di Mirabello,
il 24 marzo 1979 dal giudice conciliatore di Mantova, il 2 febbraio 1979 dal
giudice conciliatore di Mediglia, il 4 aprile 1979
dal giudice conciliatore di Legnano e dal pretore di Potenza, il 7 aprile 1979
dal giudice conciliatore di Potenza, il 23 marzo 1979 dal pretore di Parma, il
15 marzo 1979 dal giudice conciliatore di Lodi, il 5 marzo 1979 dal giudice
conciliatore di Banchette, il 19 aprile 1979 dal
pretore di Torino, il 5 aprile 1979 dal pretore di Cosenza, il 16 maggio 1979
dal pretore di Trento, il 14 maggio 1979 dal pretore di Parma, il 17 aprile
1979 dal giudice conciliatore di Castelgoffredo, il 2
aprile 1979 dal giudice conciliatore di Sorrento e il 12 maggio 1979 dal
giudice conciliatore di Milano, iscritte ai nn. 636, 641 e 665 del registro
ordinanze 1978 ed ai nn. 19, 20, 22, 39, 55, 243, 245, 261, 265, 282, 295, 307,
308, 337, 338, 342, 343, 356, 393, 394, 412, 414, 420, 421, 428, 446, 451, 460,
461, 467, 472, 476, 506, 511, 512, 513, 516 e 529 del registro ordinanze 1979 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 52,
59, 80, 87, 140, 147, 154, 161, 168, 175, 182, 189, 210, 217, 230, 237, 244 e
251 dell'anno 1979.
Visto l'atto di
costituzione di Tommasino Antonio nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il
Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avvocato Guido Parlato, per Antonio Tommasino e
il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Le numerose ordinanze
di rimessione, descritte in narrativa, propongono sostanzialmente una medesima
questione di legittimità costituzionale, pur prospettandola in
riferimento a diversi parametri. I relativi giudizi vanno quindi riuniti e
definiti con unica sentenza.
2. -
Si dubita della
razionalità della norma denunciata in quanto sacrificherebbe il diritto del
locatore non a vantaggio del conduttore economicamente meno dotato, ma di
quello con reddito più elevato, con conseguente disparità di trattamento tra
locatori, che si trovano, nella ipotesi considerata,
tutti in eguale stato di necessita; nonché dell'irrazionale disparità di
trattamento tra conduttori, la cui discriminazione a vantaggio, nel complesso,
di quelli di essi economicamente più dotati, non appare finalizzata alla tutela
del contraente più debole, cui è stato da sempre improntato il regime di
proroga legale e la stessa legge sull'equo canone. La questione è sollevata,
sostanzialmente negli stessi termini, da tutte le ordinanze sopra indicate, a
volte denunciandosi il solo art.
Altre ordinanze censurando
sempre la disciplina differenziata in ordine al
diritto di recesso, ora descritta, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, prospettano che il trattamento di favore che ne risulta a
vantaggio dei conduttori con reddito superiore agli 8 milioni, nei cui
confronti il recesso è escluso, potrebbe essere eliminato abolendo in ogni caso
il diritto di recesso dai contratti di locazione in corso ed aventi ad oggetto
immobili adibiti ad uso di abitazione.
L'esclusione del diritto
di recesso del locatore, per necessita abitativa
propria, anche se sfrattato, nei confronti dei conduttori con reddito più
elevato (art. 65 cit. legge), è denunciata oltre che per l'irrazionalità sopra
delineata, per ravvisata vanificazione sostanziale del diritto di proprietà
derivante dalla norma che, reintroducendo, di fatto, in via transitoria, una
ulteriore proroga quadriennale dei contratti aggravata, nei casi suddetti, dall'esclusione
di ogni recesso contrasterebbe con le garanzie poste dall'art. 42 Cost. a
tutela del godimento della proprietà, mentre il regime vincolistico è stato
dalla Corte sempre riconosciuto compatibile con detto principio costituzionale
(sentenze nn. 3
e 225 del 1976),
condizionatamente però al carattere straordinario e provvisorio della proroga
ed in un'armonica composizione dei contrapposti interessi L'impossibilità del
locatore, che abbia necessità di disporre immediatamente dell'immobile per
proprio uso, di rivolgersi al giudice per esercitare il diritto di recesso nei
confronti dei conduttori più abbienti, è infine denunciata per il dubbio che risulti irrazionalmente precluso il diritto di agire in
giudizio, con violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
3. - La questione è
fondata e merita accoglimento in relazione alla prima
delle censure sopra descritte. Invero, per le ragioni che saranno qui di
seguito esposte, appare ingiustificabile la disparità di trattamento tra
diversi locatori, tutti versanti nel medesimo stato di necessita,
ad alcuni soltanto dei quali la legge consente di ottenere la disponibilità
dell'appartamento dato in locazione, mentre il diritto di recesso deve spettare
a tutti i locatori che si trovino nelle medesime condizioni di necessità
previste dall'art. 59, primo comma, n. 1 citata legge 392 del
A tale censura ha
replicato l'Avvocatura Generale dello Stato deducendo l'impossibilità di
esaminare la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza, per la non omogeneità delle situazioni
comparate, giacché il regime transitorio introdotto dalla legge sull'equo
canone diversifica sotto più aspetti la disciplina dei contratti già soggetti a
proroga (cit. art. 58) rispetto a quelli non soggetti (cit. art.
65).
Viene rilevato che diverso è il sistema di adeguamento
del vecchio al nuovo canone, in un caso realizzato nel giro di un anno,
nell'altro in un periodo di circa 6 anni; diverso è il tipo di aggiornamento
alle variazioni del costo della vita, accertate dall'ISTAT; e soprattutto diversa
è la protrazione della durata contrattuale, più breve nei confronti di coloro
che avevano un reddito superiore agli 8 milioni annui (di regola da
E' stato altresì obiettato,
dalla difesa della parte privata, che non avrebbe avuto senso introdurre il
diritto di recesso nei confronti dei rapporti locatizi la cui durata era stata
libera per non esser stati mai soggetti a proroga legale, proprio nel momento
in cui veniva emanata una legge totalmente innovatrice
in materia, la quale escludeva per il futuro il regime di proroga della durata
contrattuale e, conseguentemente, anche il diritto di recesso del locatore.
E' stato infine osservato
che altro è il contenuto normativo dell'art. 58 citata legge, altro quello
dell'art. 65 stessa legge, giacché nel primo si dispone che i contratti, da esso richiamati, < Si considerano prorogati >, mentre
il secondo non imporrebbe una ulteriore proroga legale, ma si limiterebbe ad
estendere coattivamente ai contratti in corso non soggetti a proroga la nuova
durata legale minima dei contratti, fissata in quattro anni per le locazioni di
immobili urbani adibiti ad abitazione.
Ritiene
In primo luogo va rilevato
che la diversità di disciplina posta in luce dalla difesa dello Stato non
scalfisce l'elemento fondamentale, comune alle due ipotesi prese in
comparazione -quello della pari necessità di tutti i locatori che versino nelle
ipotesi di legge-di ottenere la disponibilità dell'immobile dato in locazione a
prescindere dalle condizioni economiche dei rispettivi conduttori e delle
conseguenti diversità di disciplina contrattuale, irrilevanti rispetto allo
stato di necessità.
Di fronte alla pari
necessità del locatore, il diritto di recesso non può essere razionalmente
concesso dal legislatore nei confronti del conduttore titolare di un contratto
già soggetto a proroga a cagione della bassa entità dei suoi redditi, e negato
proprio nei confronti dei conduttori che, a cagione del loro reddito annuo
superiore agli 8 milioni di lire, non sono stati assoggettati per il passato al
regime di proroga, del quale oggi sostanzialmente vengono invece a beneficiare,
sia pure in via transitoria.
Invero nel complesso sistema vincolistico improntato
alla maggior tutela del contraente più debole, e considerato da questa Corte
compatibile con gli artt. 3 e 42 della Costituzione sul presupposto del suo
carattere straordinario e provvisorio ed in un'armonica composizione dei
contrapposti interessi l'istituto della necessità come causa
di cessazione della proroga legale ha assunto, nella comune interpretazione adeguatrice (cfr. sentenza di questa Corte n. 132/1972),
carattere strumentale per la composizione dei contrapposti interessi,
prevalendo di regola quelli dei conduttori, che rimangono sacrificati di fronte
all'esigenza del locatore-proprietario di ottenere la disponibilità dell'immobile
in caso di necessita.
Appare invece
intrinsecamente contrastante con il principio di eguaglianza
e di ragionevolezza che la legge sull'equo canone, nel disporre un'ulteriore
proroga generalizzata di tutti i contratti di locazione di beni ad uso di
abitazione, preveda il diritto di recesso nei confronti dei conduttori meno
abbienti, e lo escluda verso quelli più abbienti, che appaiono, in ipotesi,
meno meritevoli di tutela. Con la conseguenza definita da taluni sul piano
pratico aberrante, e verificatasi spesso nella realtà, che il conduttore nei
cui confronti è ammessa azione di recesso non può esercitare lo stesso diritto,
fondato sulla conseguenziale necessita, per
riottenere, in quanto proprietario, la disponibilità del proprio appartamento
dato in locazione ad un conduttore che abbia un reddito superiore agli otto
milioni annui.
Occorre altresì aggiungere
che questa Corte non può condividere la tesi, sopra riferita, secondo cui
l'art. 65 citato non realizza, al di là della libera
volontà dei contraenti, una effettiva proroga della durata legale dei
contratti. Le distinzioni giuridico - formali, che ne sono il presupposto,
mentre appaiono insoddisfacenti a spiegare la natura sostanziale del fenomeno che
non può non rilevare sul piano delle garanzie costituzionali non costituiscono
nemmeno esplicazione coerente di un unico criterio discriminativo perseguito in materia di recesso dal legislatore dell'equo
canone. Invero, l'istituto del recesso per necessita,
limitatamente alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, è
previsto dagli artt. 67, 71 e 73 citata legge, indipendentemente
dalla circostanza solo per altri versi rilevante della precedente soggezione o
meno di detti contratti al regime di proroga.
Le osservazioni che
precedono in ordine alla ravvisata violazione
dell'art. 3 Cost., assorbono le censure formulate nei confronti della norma
impugnata con riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 24
della Costituzione.
Va ancora soggiunto che,
conformemente alla indicata natura del diritto di
recesso in questione, tale istituto deve trovare applicazione necessaria
soltanto limitatamente ai rapporti contrattuali vigenti in virtù di una
protrazione imposta autoritivamente dalla legge, e
non in relazione alla durata pattuita.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 58,59, n. l, 65 della legge sull'equo canone 27 luglio
1978, n.392, nella parte in cui esclude il diritto di
recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 22/02/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni
VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 27/02/80.