SENTENZA N. 225
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26
novembre 1969, n. 833; dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745; dell'art.
1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495;
dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841; dell'art. 1 del decreto-legge
19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351;
dell'art. 1 del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31
luglio 1975, n. 363 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani),
promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 12 marzo 1974 dal pretore di Foggia nel procedimento civile
vertente tra Rossetti Angelo e Di Gioia Mario, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
2)
ordinanza emessa il 7 gennaio 1974 dal pretore di Taranto nel procedimento
civile vertente tra Vinci Carmela e Guarnieri
Leonardo, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26
giugno 1974;
3)
ordinanza emessa il 30 ottobre 1974 dal tribunale di Ancona nel procedimento
civile vertente tra Serena Vincenzo e Londei
Ferruccio, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12
febbraio 1975;
4)
ordinanza emessa il 19 settembre 1974 dal pretore di Gallarate
nel procedimento civile vertente tra Pironti Cosimo e
Colleoni Pietro, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;
5)
ordinanza emessa il 19 ottobre 1974 dal pretore di Firenze nel procedimento
civile vertente tra la società officine Cipriani e
Baccani, e Gallai Gaetano, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;
6)
ordinanza emessa il 24 marzo 1975 dal pretore di Riva del
Garda nel procedimento civile vertente tra Leone Mario e Andreis Bruno, iscritta al n. 141 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18
giugno 1975;
7)
ordinanza emessa il 28 marzo 1975 dal pretore di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Del Sordo Claudia ed altra e Martorelli Rossana ed altra, iscritta al n. 180 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174
del 2 luglio 1975;
8)
ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Ancona nel procedimento
civile vertente tra Graziosi Umberto ed altra e Marconi Marino, iscritta al n. 236 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 16
luglio 1975;
9)
ordinanza emessa il 13 dicembre 1974 dal pretore di Modena nel procedimento
civile vertente tra Ferrari Maria e Pelati Roberto, iscritta al n. 273 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20
agosto 1975;
10)
ordinanza emessa il 12 febbraio 1975 dal pretore di Roma nel procedimento
civile vertente tra la società Casa Via Buonarroti e Gera Fabio, iscritta al n. 328 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975;
11)
ordinanza emessa il 15 aprile 1975 dal pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra la società Universale Costruzioni e la società Internazional
Auto, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8
ottobre 1975;
12)
ordinanza emessa il 9 dicembre 1974 dal pretore di Piombino nel procedimento
civile vertente tra Riggio Francesco e Campioni
Liberio, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8
ottobre 1975;
13)
ordinanza emessa il 10 giugno-9 luglio 1975 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e Scuto
Angelo, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22
ottobre 1975;
14)
ordinanza emessa il 18 giugno 1975 dal pretore di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Bacciotti Andrea e Rizzi
Giuseppe, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5
novembre 1975;
15)
ordinanza emessa il 25 ottobre 1975 dal tribunale di Rovereto nel procedimento
civile vertente tra Bossi Fedrigotti Federico e Lucca
Paolo, iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28
gennaio 1976.
Visti
gli atti di costituzione di Ferrari Maria, della
società Universale Costruzioni e della società Internazional
Auto, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore Antonino De
Stefano;
uditi
l'avv. Carlo Carlevaris, per la società Universale
Costruzioni, ed il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- Le quindici ordinanze all'esame della Corte si riferiscono tutte alla
disciplina vincolistica della locazione d'immobili urbani: di esse, tredici
concernono immobili ad uso di abitazione, due immobili ad uso diverso
dall'abitazione.
Nel
primo gruppo si possono suddistinguere quattro
questioni rispettivamente proposte:
la
prima con un'ordinanza, che denuncia la illegittimità costituzionale dell'art.
l, comma primo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, come modificato dall'art.
56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n.
1034; la seconda con cinque ordinanze, che denunciano l'art. 1 del d.l. 24
luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495; la terza con
un'ordinanza, che denuncia l'art. 1, comma quarto, della legge 22 dicembre
1973, n. 841, nella parte in cui si richiama al primo comma dell'art. 1 del
d.l. n. 426 del 1973; la quarta con sei ordinanze, che denunciano l'art. 1 del
d.l. 19 giugno 1974, n. 236, come modificato dalla legge di conversione 12
agosto 1974, n. 351.
2.
- La prima questione di legittimità costituzionale é quella sollevata dal
tribunale di Ancona, con ordinanza del 30 ottobre
Il
giudice a quo ravvisa contrasto con
l'art. 3 della Costituzione e trae conferma della non manifesta infondatezza
della questione proposta dal collegamento tra il capo b) del dispositivo e
l'ultimo periodo della parte motiva della sentenza n. 132 del
1972, con la quale
La
questione viene sollevata dal tribunale sul rilievo
che nella citata sentenza
In
tale giudizio nessuno si é costituito.
3.
- La seconda questione di legittimità costituzionale, relativa all'art. 1 del
d.l. 24 luglio 1973, n. 426, é sollevata da cinque ordinanze emesse,
rispettivamente, il 7 gennaio 1974 dal pretore di Taranto, il 12 marzo 1974 dal
pretore di Foggia, il 19 ottobre 1974 dal pretore di Firenze, il 28 marzo 1975
dal pretore di Napoli, ed il 9 luglio 1975 dal pretore di Roma.
In
sintesi, secondo i giudici a quibus, alcuni dei quali si richiamano esplicitamente alla
sentenza di questa Corte n. 132 del 1972,
la norma in questione sarebbe in contrasto con gli artt.
3 e 24 della Costituzione:
a)
perché non riconosce al locatore il diritto di provare, nelle forme previste
dall'ordinamento processuale, che il conduttore gode di un reddito superiore a
quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per
l'anno 1973 ;
b)
perché non attribuisce rilevanza alle variazioni di detto reddito eventualmente
sopravvenute fino al momento in cui si decide del diritto alla proroga;
c)
perché limita la prova dei redditi da lavoro dipendente esclusivamente alle
attestazioni del datore di lavoro.
Inoltre,
secondo il pretore di Taranto, l'avere attribuito efficacia probatoria assoluta
alle certificazioni del datore di lavoro relativamente ai redditi percepiti dal
suo dipendente, creerebbe una disparità di trattamento in danno di chi svolge
lavoro autonomo (per il quale, pur se sulla base del reddito risultante
dall'iscrizione a ruolo, si tiene conto di ogni cespite patrimoniale sia
proprio che dei componenti la famiglia), ed in favore di chi presta attività
subordinata (per il quale non deve considerarsi che il
solo reddito derivante dal rapporto di lavoro con esclusione di ogni altro
eventuale cespite sia proprio che della famiglia anagrafica). Invece, secondo
il pretore di Napoli, la sperequazione sussisterebbe in favore di chi svolge
lavoro autonomo e in danno del lavoratore dipendente, perché il primo viene iscritto a ruolo sulla base della sua dichiarazione
generalmente infedele, mentre il secondo é vincolato dall'attestazione
rilasciata dal datore di lavoro.
4.
- La terza questione concernente la legittimità costituzionale, per contrasto
con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 1, comma quarto, della legge 22
dicembre 1973, n. 841, é sollevata dal pretore di Roma con ordinanza del 12
febbraio 1975, nella parte in cui, facendo richiamo al reddito indicato nel
primo comma dell'art. 1 del d.l. n. 426 del 1973, non riconosce al locatore il
diritto di provare che il nuovo conduttore gode di un reddito superiore a
quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare
per l'anno 1973.
5.
- La quarta questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 del
d.l. 19 giugno 1974, n. 236, come modificato dalla legge di conversione n. 351
del 1974, é sollevata con sei ordinanze, emesse, rispettivamente, dal pretore
di Gallarate, in data 19 settembre 1974, dal pretore
di Piombino, in data 9 dicembre 1974, dal pretore di Modena, in data 13
dicembre 1974, dal pretore di Riva del Garda, in data
24 marzo 1975, dal pretore di Ancona, in data 24 aprile 1975 e dal pretore di
Firenze in data 18 giugno 1975.
Secondo
i giudici a quibus,
alcuni dei quali si richiamano anch'essi esplicitamente alla sentenza di questa
Corte n. 132 del 1972, la norma denunciata contrasterebbe con gli artt. 3, 24, 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui
non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un
reddito superiore a quello emergente dalla iscrizione a ruolo per il 1972,
nonché nella parte in cui nega rilevanza alle variazioni di reddito del
conduttore sopravvenute rispetto al 1972 Per il pretore di Gallarate
la stessa norma contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione nella parte in
cui, facendo riferimento alla condizione patrimoniale del solo conduttore,
esclude che possa venire in considerazione anche quella del locatore che può
essere identica o addirittura inferiore a quella del conduttore. L'escludere,
così, che il proprietario possa godere dell'immobile
del quale abbia necessità si risolve in una chiara discriminazione in suo
danno.
Nei
giudizi relativi alle dodici ordinanze da ultimo indicate é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza delle questioni
proposte.
Sostiene
l'Avvocatura che l'art. 1 del d.l. n. 426 del 1973 é sostanzialmente conforme
alle statuizioni enunciate da questa Corte nella sentenza n. 132 del
1972. E, invero, nel primo comma sono alternativamente indicate le modalità
di accertamento del reddito del conduttore: iscrizione a ruolo per l'anno 1973
di un reddito complessivo netto non superiore a quattro milioni, oppure l'aver
percepito nel 1972 un reddito di pari misura determinabile ai sensi degli artt. 133, 135, 136, 138 del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645. Col riferimento al dato obiettivo del reddito imponibile del 1973 il
legislatore ha voluto, in linea di massima, evitare difficoltà di accertamento
e rendere così facile e spedita la risoluzione delle controversie; ha rimesso,
tuttavia, tale accertamento all'apprezzamento del giudice
quando la parte voglia dimostrare l'esistenza di un reddito superiore.
Le
disposizioni del secondo e terzo comma sono applicabili soltanto al caso in cui
il conduttore fruisca esclusivamente di un reddito di
lavoro dipendente o di pensione; se lo stesso goda, invece, anche di altri
redditi la controparte può avvalersi di tutti i mezzi di prova per fornire la
dimostrazione del reddito complessivo, fermo restando l'importo del reddito di
lavoro o di pensione sulla base delle relative attestazioni.
In
ordine, poi, alla censura secondo la quale l'avere ancorato la proroga al
reddito prodotto nel 1972, escluderebbe la rilevanza delle variazioni di
reddito sopravvenute sino alla decisione della causa, l'Avvocatura rileva che
l'agganciamento operato dalla norma si giustifica sia in relazione al carattere
temporaneo della proroga, sia in relazione al carattere straordinario del
decreto legge impugnato, adottato dal legislatore - unitamente al decreto legge
24 luglio 1973, n. 427 - per contrastare col blocco delle pigioni e dei prezzi
l'eccezionale situazione dell'inflazione monetaria.
Nega,
poi, l'Avvocatura, rispondendo ai rilievi formulati nelle ordinanze dei pretori
di Taranto e di Napoli che sussista disparità di trattamento
tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo sotto il profilo della
dimostrazione dei rispettivi redditi, potendo ora il locatore provare
pienamente il reddito complessivo dei soggetti in questione.
Analoghe
considerazioni svolge l'Avvocatura in tutti gli atti di intervento relativi
alla identica questione sollevata nei riguardi del decreto legge n. 236 del
1974, ribadendo che anche questa successiva normativa di proroga delle
locazioni, che non disconosce al locatore la possibilità di dimostrare che il
conduttore abbia goduto nel 1972 di un reddito effettivo superiore a quello
emergente dall'iscrizione a ruolo, ragionevolmente nega che possa tenersi conto
delle variazioni di reddito successivamente intervenute.
In
ordine alla particolare censura formulata dal pretore di Gallarate,
l'Avvocatura precisa che tale questione é già stata risolta, in termini, dalla
Corte con la sentenza n. 132 del 1972, la quale ha statuito che restano sempre
applicabili le disposizioni che consentono al locatore il diritto di far
cessare la proroga, quando ha necessità assoluta di riottenere l'appartamento
per abitarlo. Ed in relazione al fatto che tale richiesta era
stata avanzata dal locatore nel giudizio di merito dinanzi al giudice a
quo, l'Avvocatura chiede preliminarmente che
Nel
giudizio dinanzi a questa Corte si é costituita soltanto Ferrari
Maria (parte attrice nel procedimento di sfratto sospeso dal pretore di Modena),
rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Palmieri,
il quale, nelle proprie deduzioni, conclude per l'accoglimento della questione
di legittimità costituzionale proposta dal giudice a quo nei riguardi dell'art.
1 del d.l. 236 del 1974, rilevando che sussiste il denunciato contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione in
quanto la norma, consentendo al conduttore di dimostrare le proprie condizioni
sulla base delle risultanze della denuncia dei redditi riferita al 1972
(peraltro accettata in via provvisoria e non controllata dal fisco) e negando
ogni rilevanza alle variazioni di reddito posteriormente intervenute: a)
violerebbe il diritto di difesa del locatore precludendogli ogni possibilità di
fornire prova contraria; b) consentirebbe l'acquisizione di prove al di fuori
del processo, ledendo così il principio del contraddittorio; c) creerebbe,
infine, discriminazione tra conduttori.
6.
- Le ultime due ordinanze, delle quindici in esame, concernono le locazioni
d'immobili ad uso diverso dall'abitazione.
Con
ordinanza 15 aprile 1975, il pretore di Roma ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, seconda parte, in
relazione al comma primo, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, nella parte in cui
dispone sia il blocco dei contratti e dei canoni per la locazione di immobili
ad uso diverso dall'abitazione, sia l'inefficacia delle clausole di adeguamento
dei canoni, denunciandone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Ad
avviso del giudice a quo la prima violazione del principio di uguaglianza si
concreta nella mancata distinzione tra le varie categorie di conduttori (ad
esempio tra piccoli commercianti ed artigiani e grosse società conduttrici, con
ben diverso potere contrattuale).
Altro
profilo di violazione del principio di uguaglianza il pretore ravvisa
nell'esclusione di ogni efficacia delle clausole di adeguamento dei canoni
all'aumento del costo della vita, osservando che se può essere ammesso il
blocco dei canoni, entro determinati limiti, al fine di sottrarre i conduttori
ad eventuali ingiustificate pretese dei proprietari, non altrettanto logico
appare il divieto di previsione di clausole che tendano soltanto
all'adeguamento del canone alla svalutazione monetaria.
Nel
giudizio dinanzi alla Corte, relativo a tale ordinanza, si sono costituite le
parti private: S.p.A. Universale Costruzioni e S.r.l. Internazional Auto, rappresentate e difese rispettivamente
dagli avvocati Carlo Carlevaris e Nicola lelpo, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.
Sostiene
la difesa della Società Universale Costruzioni che dopo l'entrata in vigore
della Costituzione il legislatore si é legittimamente preoccupato di proteggere
dalle avversità economiche le necessità primarie dei cittadini affittuari di
alloggi o di immobili adibiti al piccolo commercio, ma non ha mai preteso di
imporre sacrifici ai proprietari di immobili locati a grandi società
produttive. Il primo intervento del genere é stato operato con il decreto legge
n. 426 del 1973, ora impugnato, con il quale sono state indiscriminatamente
prorogate tutte le locazioni di tutti gli immobili urbani, bloccandone altresì
i relativi canoni.
Il
non aver discriminato le imprese affittuarie ai fini del blocco (a seconda delle dimensioni o della natura dell'attività)
porta ad un drastico e generalizzato calmiere di uno soltanto dei costi
necessari di produzione, lasciando liberi gli altri (materie prime, trasporto,
lavoro) e di conseguenza lasciando liberi i prezzi dei beni e dei servizi
prodotti e quindi i proventi lordi delle imprese produttive.
L'avere
escluso l'efficacia delle clausole di adeguamento degli affitti di immobili
produttivi determina, a sua volta, un ampliamento forzoso dei proventi delle
imprese produttrici cui corrisponde una decurtazione del profitto del
proprietario dell'immobile.
La
difesa della Società Internazional Auto conclude,
invece per l'infondatezza della proposta questione, osservando che le
argomentazioni svolte nell'ordinanza di rinvio non sono idonee a porre in luce
il prospettato dubbio d'incostituzionalità, ma si risolvono in un giudizio
critico delle scelte di politica economica, spettanti unicamente al
legislatore, che hanno ispirato la norma impugnata.
Nelle
proprie deduzioni l'Avvocatura dello Stato, dopo aver affermato che il blocco
delle locazioni risponde ad esigenze antinflazionistiche,
prospetta dubbi sulla rilevanza del primo profilo d'incostituzionalità
(disparità di trattamento tra conduttori).
Infondato
sarebbe, poi, il secondo profilo d'incostituzionalità, relativo all'inefficacia
delle clausole di adeguamento, giustificandosi la loro introduzione per le
esigenze antinflazionistiche anzidette.
In
una successiva memoria la difesa della Società Universale Costruzioni replica
alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato e della controparte privata,
insistendo per la fondatezza della sollevata questione.
7.
- Con ordinanza 25 ottobre 1975, il tribunale di Rovereto ha sollevato
questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione - delle seguenti norme: art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426;
art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841; art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n.
236 (convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351) e art. 1 del d.l. 25 giugno
1975, n. 255 (convertito in legge 31 luglio 1975, n. 363).
Ritiene
il tribunale che se il regime vincolistico delle case di abitazione trova
fondamento nello scopo di garantire i conduttori dalla speculazione e dalla
svalutazione monetaria, analogo fondamento non sembra sorreggere il regime
vincolistico accordato dalle norme denunciate ai locali destinati ad uso
diverso dall'abitazione, il quale viene a privilegiare categorie di
commercianti, artigiani e professionisti che sono perfettamente in grado di
trasferire sulla clientela il peso dei canoni. Il regime vincolistico di detti
locali, non giustificato da alcuna funzione sociale, sarebbe quindi in
contrasto con l'art. 42 della Costituzione.
Sussisterebbe,
altresì, la violazione del principio di uguaglianza: a) per aver regolato in
modo eguale situazioni profondamente dissimili: quella del locatario di
abitazione e quella del conduttore di negozio, ufficio, officina; b) per avere,
senza motivi di interesse sociale, trattato con sfavore il locatore di immobile
ad uso diverso dall'abitazione, a tutto vantaggio del conduttore; c) per avere,
infine, dettato diversa disciplina in seno alla stessa
categoria dei conduttori, riconoscendo il beneficio della proroga al conduttore
di una casa di abitazione soltanto se il suo reddito non superi un determinato
livello, e attribuendo, invece, incondizionatamente lo stesso beneficio della
proroga al conduttore di un locale adibito a negozio, ufficio, studio.
Nel
giudizio dinanzi alla Corte le parti private non si sono costituite. Ha
spiegato intervento, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, che ha concluso per
l'infondatezza di tutte le questioni prospettate, osservando che la normativa
denunciata, rispondendo ad esigenze antinflazionistiche,
ha bloccato i canoni per evitare una lievitazione dei costi, senza con ciò
determinare l'asserita espropriazione a favore della categoria dei conduttori,
dato che, nelle ipotesi considerate, non ha luogo alcuno
"svuotamento" del diritto di proprietà, ma al più una
"compressione", peraltro limitata nel tempo, di tale diritto.
Considerato in diritto
1.
- Con le ordinanze in epigrafe sono state sottoposte alla Corte le seguenti
questioni:
A)
se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione - l'art. 1, comma primo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (nel
testo modificato dall'articolo 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito
in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), nella parte in cui, disponendo l'ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 1973 dei contratti di locazione e di sublocazione
di immobili ad uso di abitazione, già prorogati con legge 12 febbraio 1969, n.
41, stipulati da conduttori o subconduttori iscritti,
ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non
superiore ai 2 milioni e 500 mila lire, non attribuisce rilevanza alle
variazioni del reddito del conduttore o subconduttore
eventualmente sopravvenute al 1969 fino al momento in cui viene
intimata la licenza (ordinanza del 30 ottobre 1974 del tribunale di Ancona);
B)
se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - l'art. 1 del d.l. 24
luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), nella parte
concernente le locazioni di immobili ad uso di abitazione, in quanto:
a)
non riconosce al locatore il diritto di provare, con ogni mezzo consentito
dall'ordinamento, che il conduttore goda di reddito superiore a quello
risultante dall'iscrizione nei ruoli ai fini dell'imposta
complementare per l'anno 1973 (ordinanze del 7 gennaio 1974 del pretore
di Taranto, del 12 marzo 1974 del pretore di Foggia, del 12 febbraio e del 9
luglio 1975 del pretore di Roma);
b)
non attribuisce rilevanza alle variazioni di detto reddito, eventualmente
sopravvenute fino al momento in cui si decide del diritto alla proroga
(ordinanze del 12 marzo 1974 del pretore di Foggia, del 19 ottobre 1974 del
pretore di Firenze, del 9 luglio 1975 del pretore di Roma);
c)
esclude, per i redditi derivanti da lavoro dipendente e per le pensioni, ogni
prova contraria alle attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore
(ordinanze del 7 gennaio 1974 del pretore di Taranto e del 19 ottobre 1974 del
pretore di Firenze);
d)
crea disparità di trattamento tra conduttore che svolge lavoro autonomo e
conduttore che svolge lavoro dipendente sotto un duplice profilo;
1)
perché il reddito del primo, ai fini dell'imposta complementare, verrebbe calcolato tenendosi conto di ogni cespite sia
proprio che dei componenti la famiglia, mentre, per il secondo, verrebbe
considerato solo il reddito derivante dall'attività dipendente (ordinanza del 7
gennaio 1974 del pretore di Taranto);
2)
perché chi svolge lavoro autonomo, avendo redditi variabili, di difficile
accertamento, per i quali agevole é l'evasione fiscale, gode in giudizio di
ampie possibilità di difesa, delle quali non può, invece, avvalersi il
lavoratore subordinato, risultando il suo reddito per intero e con esattezza
dall'attestazione del datore di lavoro (ordinanza del 28 marzo 1975 del pretore
di Napoli);
C)
se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 della
Costituzione - l'art. 1, comma quarto, della legge 22 dicembre 1973, n. 841,
nella parte in cui, facendo richiamo al reddito indicato nel primo comma
dell'art. 1 del d.l. n. 426 del 1973, non riconosce al locatore il diritto di
provare che il nuovo conduttore gode di un reddito superiore a quello
risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta
complementare per l'anno 1973 (ordinanza del 12 febbraio 1975 del
pretore di Roma);
D)
se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 42 della Costituzione - l'art. 1 del d.l.
19 giugno 1974, n. 236, nel testo modificato con l'articolo unico della legge
di conversione 12 agosto 1974, n. 351, nella parte in cui dispone la proroga
fino alla data del 30 giugno 1975 limitatamente ai contratti di locazione di
immobili urbani ad uso abitazione, in quanto:
a)
non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore goda di
reddito superiore a quello emergente dall'iscrizione a ruolo
per il 1972 (ordinanza del 13 dicembre 1974 del pretore di Modena);
b)
non attribuisce rilevanza alle variazioni di reddito del conduttore
eventualmente sopravvenute dopo l'anno 1972 (ordinanze del 9 dicembre 1974 del
pretore di Piombino, del 13 dicembre 1974 del pretore di Modena, del 24 marzo
1975 del pretore di Riva del Garda, del 24 aprile 1975
del pretore di Ancona, del 18 giugno 1975 del pretore di Firenze);
c)
consentendo il beneficio della proroga anche ai conduttori divenuti dopo il
1972 percettori di redditi superiori a 4 milioni di lire, opera una sorta di
espropriazione parziale, senza indennizzo, della proprietà privata, in danno
dei proprietari di immobili ed in assenza di quegli interessi sociali e
generali i quali soltanto possono giustificare limitazioni del diritto di
proprietà (riferimento agli artt. 41 e 42 della
Costituzione citati nella ordinanza del 24 marzo 1975 del pretore di Riva del Garda);
d)
crea ingiusta discriminazione di trattamento tra conduttore e locatore,
prendendo in considerazione solo la condizione economica del primo, che
privilegia col beneficio della proroga, ed escludendo il secondo - anche se
versi in identica o, addirittura, inferiore condizione - dalla possibilità di
riottenere l'immobile per sue necessità (ordinanza del 19 settembre 1974 del
pretore di Gallarate);
E)
se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione - l'art. 1, comma quarto, seconda parte, in relazione al primo
comma dello stesso articolo, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in
legge 4 agosto 1973, n. 495), nella parte in cui dispone sia il blocco, fino al
31 gennaio 1974, dei contratti e dei canoni per le locazioni di immobili urbani
ad uso diverso dall'abitazione, sia l'inefficacia, dalla data di entrata in
vigore del decreto, delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione
(ordinanza del 15 aprile 1975 del pretore di Roma);
F)
se sia costituzionalmente illegittima, in riferimento
agli artt. 3 e 42 della Costituzione, la disciplina
vincolistica delle locazioni di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione,
prevista dall'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4
agosto 1973, n. 495), dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841,
dall'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (convertito in legge 12 agosto
1974, n. 351) e dall'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (convertito in
legge 31 luglio 1975, n. 363):
a)
perché il regime vincolistico dei locali commerciali non appare giustificato da
alcuna funzione sociale, potendo il conduttore commerciante, artigiano o
professionista, trasferire sulla clientela l'onere di più elevati canoni;
b)
perché ha regolato in modo eguale situazioni diverse, disponendo un blocco
generalizzato sia per gli immobili destinati ad abitazione, che per gli
immobili destinati ad uso commerciale;
c)
per avere dettato diversa disciplina per situazioni identiche, concedendo la
proroga al conduttore di casa di abitazione, purché il suo reddito non superi
un certo livello e attribuendo, invece, incondizionatamente la proroga al conduttore
di immobile destinato a negozio, ufficio, studio (ordinanza del 25 ottobre 1975
del tribunale di Rovereto).
2.
- Le proposte questioni, in parte identiche ed in parte connesse, si
riferiscono tutte al regime vincolistico in materia di locazioni di immobili
urbani: i relativi giudizi vengono, quindi, riuniti, per la decisione con unica
sentenza.
3.
- La questione sollevata dal tribunale di Ancona, puntualizzata alla lett. A)
del precedente n. 1, é fondata.
Per
effetto della sentenza di questa Corte n. 132 del 1972, le variazioni
sopravvenute al reddito imponibile del conduttore o subconduttore,
ancorato dal comma secondo dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969 (nel testo
modificato dall'art. 56 del d.l. n. 745 del 1970) alla iscrizione nei ruoli
dell'imposta complementare per lo stesso 1969, hanno acquistato rilevanza ai
fini del riconoscimento o meno del diritto alla proroga dei contratti di
locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in
corso alla data di entrata in vigore della legge. Si é così data giusta
prevalenza, "allo scopo di evitare irrazionali differenze", alla
situazione esistente "al momento in cui si decide del diritto alla
proroga", rispetto a quella iniziale presa in considerazione dal
legislatore. Ma la illegittimità costituzionale già
dichiarata dalla Corte nei riguardi del secondo comma del citato art. 1, non
può, per la identità delle situazioni e delle ragioni, e sempre in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, non propagarsi, e venir quindi egualmente
dichiarata, rispetto al primo comma dello stesso articolo, che dispone
l'ulteriore proroga degli analoghi contratti già prorogati con la legge 12
febbraio 1969, n. 4, nella parte in cui anche questa norma non accorda
rilevanza alle sopravvenute variazioni del reddito imponibile del conduttore o subconduttore, che possano essere provate dalle parti con i
mezzi apprestati dal vigente ordinamento processuale.
4.
- Passando alle questioni indicate alla lett. B) del n. 1, va egualmente
dichiarata, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, la illegittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973,
n. 495), nella parte in cui, disattendendo le ragioni poste a base della
ricordata sentenza di questa Corte n. 132 del 1972, già intervenuta all'epoca
della sua emanazione, omette anch'esso di considerare rilevanti ai fini della
proroga le sopravvenute variazioni del reddito imponibile del conduttore o subconduttore.
Né
può dirsi che il legislatore, con il suddetto art. 1, siasi
almeno uniformato - come sostiene l'Avvocatura dello Stato - ai principi
affermati dalla stessa sentenza per quanto concerne il riconoscimento al
locatore del diritto di provare che il conduttore o subconduttore
goda di un reddito imponibile superiore a quello risultante dall'iscrizione nei
ruoli dell'imposta complementare per l'anno preso a riferimento (1969 dagli artt. 1, secondo comma, 3, terzo comma, e
6, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, come modificata
dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre
1970, n. 1034, norme tutte la cui illegittimità costituzionale é stata appunto
dichiarata, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto sopra cennato, dalla richiamata sentenza; 1973 dall'art. 1, primo
comma, del d.l. n. 426 del 1973, la cui denuncia sotto questo profilo forma
oggetto delle ordinanze dei pretori di Foggia, Roma e Taranto).
Non
si nega, invero, che la norma in esame, dopo aver escluso dalla proroga i
contratti stipulati con conduttori o subconduttori
iscritti a ruolo per il 1973 per un reddito complessivo netto superiore a
4.000.000 di lire, ha aggiunto, rispetto al corrispondente testo delle
precedenti norme, che la proroga stessa non opera nemmeno per i conduttori e subconduttori "che comunque abbiano percepito nel 1972
un reddito di pari misura determinabile ai sensi degli artt.
133, 135, 136 e 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645". Ma siffatta
subordinata si ritiene, anche sulla scorta dei lavori parlamentari, che operi
soltanto in mancanza della iscrizione a ruolo e non possa,
invece, trovare applicazione contro le risultanze della iscrizione stessa;
mentre, a mente di quanto già affermato da questa Corte, il diritto del
locatore, di cui é discorso, va riconosciuto in ogni caso. E in tali sensi va
dunque dichiarata, sempre per contrasto con gli artt.
3 e 24 della Costituzione, la illegittimità
costituzionale della denunciata norma, nonché dell'art. 1, comma quarto, della
legge 22 dicembre 1973, n. 841, che ad essa si richiama, e che é stato
conseguentemente denunciato con l'ordinanza del 12 febbraio 1975 del pretore di
Roma (ved. lett. C) del n.
1).
5.
- Fondato é altresì l'ulteriore profilo di incostituzionalità, per contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, del citato
art. 1 del d.l. n. 426 del 1973 prospettato dai pretori di Firenze e di Taranto
nei riguardi del comma secondo, il quale, ai fini della determinazione del
reddito imponibile del conduttore o subconduttore,
dispone che i redditi derivanti da lavoro dipendente e le pensioni sono provati
"esclusivamente" sulla base di attestazioni del datore di lavoro o
dell'ente erogatore della pensione.
Come
questa Corte ha già affermato nella ricordata sentenza n. 132 del
1972, la tutela giurisdizionale sul diritto controverso deve essere
pienamente garantita dal regolare contraddittorio e dalla ammissione della
prova contraria, che rappresentano mezzi essenziali per la ricerca della verità
e per l'attuazione della giustizia. In armonia con questo fondamentale
principio, ed in logica concatenazione con il diritto innanzi riconosciuto al
locatore, non si può a quest'ultimo negare, come fa invece la norma impugnata,
la facoltà di fornire la prova che il conduttore o subconduttore
goda di un reddito derivante da lavoro dipendente o fruisca di una pensione in
misura superiore a quella risultante dalla certificazione del datore di lavoro
o dell'ente erogatore. In tali sensi va dichiarata, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, la illegittimità
costituzionale della denunciata norma.
6.
- Le questioni sollevate, sempre a proposito dell'art. 1 del d.l. n. 426 del
1973, con le ordinanze dei pretori di Napoli e di Taranto, circa la disparità
di trattamento tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo, sotto il
profilo della dimostrazione dei relativi redditi, rimangono assorbite in conseguenza
delle pronunce di cui innanzi, potendo per effetto di esse
il locatore provare pienamente, quale che ne sia la fonte, il reddito
complessivo dei soggetti in questione e degli altri componenti la loro famiglia
anagrafica ai sensi del comma secondo dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n.
255, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 31
luglio 1975, n. 363.
7.
- Quanto innanzi osservato, al n.
8.
- In conseguenza della dichiarazione di parziale incostituzionalità del primo
comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, e del primo comma dell'art.
1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, nel testo sostituito dalla legge di
conversione 12 agosto 1974, n. 351, va dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità
del primo e secondo comma dell'art. 1 del successivo d.l. 25 giugno 1975, n.
255, nel testo sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363,
che adoperano espressioni corrispondenti a quelle innanzi esaminate, tanto
nella parte in cui non si riconosce al locatore il diritto di provare che il
conduttore o subconduttore goda di reddito
complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini
dell'imposta complementare per il 1973, quanto nella parte in cui non si
attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto del
conduttore o subconduttore eventualmente
sopravvenute.
9.
- In merito, poi, alla questione sollevata dal pretore di Gallarate,
per il prospettato contrasto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione,
dello stesso comma primo dell'art. 1 del d.l. n. 236 del 1974, nel testo
sostituito dalla legge di conversione n. 351 del 1974, e puntualizzata
anch'essa alla lettera D) del precedente n. 1, non può preliminarmente essere
accolta la eccezione di inammissibilità per difetto di
rilevanza, opposta dall'Avvocatura dello Stato. Invero, come ha precisato il
giudice a quo, palese é la pertinenza e la rilevanza della questione, stante la
sua efficacia strumentale rispetto alla risoluzione della causa, nella quale
l'applicazione degli artt. 4, n. 1, e 7 della legge
23 maggio 1950, n. 253 (che consentono al locatore di far cessare la proroga
qualora dimostri la urgente ed improrogabile necessità
di riottenere l'immobile per destinarlo ad abitazione propria o dei propri
figli o dei propri genitori), postula, a detta sempre del giudice a quo, il
previo accertamento che il rapporto di locazione sia ricompreso
nelle previsioni di cui alla denunciata norma.
La
questione, peraltro, non é fondata.
Nella
sua ordinanza il pretore di Gallarate afferma che la
norma in discorso, facendo riferimento alla condizione patrimoniale del solo
conduttore e non anche a quella del locatore, precostituirebbe una posizione di
ingiustificato privilegio in favore del primo, e si tradurrebbe in una chiara
discriminazione in danno del secondo, cui sarebbe precluso di poter godere
dell'immobile in caso di necessità. Argomenti analoghi, addotti a sostegno del
dubbio d'incostituzionalità, per violazione del principio di uguaglianza,
dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, sono stati
già con diffusa motivazione disattesi dalla più volte
menzionata sentenza di questa Corte n. 132 del 1972.
In essa, non soltanto si é ricordato che, qualora il
locatore abbia necessità di riottenere l'immobile per adibirlo ad abitazione
propria o dei familiari, può far cessare la proroga avvalendosi della
disposizione dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950, riconosciuta di generale
applicazione nell'ambito del regime vincolistico; ma si é soprattutto osservato
che una norma, come quella allora denunciata, intesa a creare, per fini
sociali, una differenziazione fra conduttori meritevoli di particolare tutela,
ed aventi perciò diritto alla proroga, e conduttori cui tale diritto non va
riconosciuto, ben può, senza pecca di irrazionalità, non prendere in
considerazione la posizione economica del locatore.
Valutazione
allora riferita alla norma del 1969, che
10.
- Peraltro, occorre subito soggiungere che la pronuncia cui
Osservazioni
e rilievi che, formulati allora a proposito del regime di blocco dei canoni
delle locazioni degl'immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, trovano ora
non meno appropriato riferimento anche nei confronti del contestuale regime di
proroga dei relativi contratti, nel cui ambito si colloca la denunciata norma,
emanata con quella stessa legge n. 351 del 1974, che ha già formato oggetto di
esame sotto il primo profilo nella ricordata sentenza n. 3 del
1976.
11.
- Le questioni concernenti gl'immobili urbani adibiti ad uso diverso da
abitazione sono puntualizzate alle lettere E) ed F)
del precedente n. 1.
Giova
in proposito ricordare che già per effetto della legge 11 dicembre 1971, n.
1115, le locazioni d'immobili adibiti all'esercizio di attività di natura
commerciale ed artigianale, in corso alla data della sua entrata in vigore, erano state prorogate fino al 31 dicembre 1973, senza alcuna
discriminazione tra persone fisiche e persone giuridiche di qualsiasi tipo, e
senza alcuna limitazione in base alle dimensioni dell'impresa e al reddito
dell'imprenditore, a differenza di quanto in antecedenza previsto dall'art. 6
della legge 26 novembre 1969, n. 833. La questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico di detta legge n. 1115 del 1971, sollevata in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione,
é stata da questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n. 30 del
1975.
Il
successivo d.l. n. 426 del 1973, nel disporre la proroga di tutte
indistintamente le locazioni e sublocazioni non abitative, e il blocco dei
relativi canoni, in base all'unico requisito temporale dell'essere "in
corso" alla data della sua entrata in vigore, s'inseriva fra gli altri
provvedimenti anticongiunturali ed urgenti, adottati in pari data dal Governo
(d.l. 24 luglio 1973, n. 425, recante disciplina dei prezzi di beni prodotti e
distribuiti da imprese di grandi dimensioni; n. 427, recante disciplina dei
prezzi di beni di largo consumo), allo scopo d'infrenare
la spinta inflazionistica, particolarmente accentuatasi nei primi mesi del
1973. Come fu osservato in sede parlamentare, in occasione della conversione
del d.l. n. 426 nella legge 4 agosto 1973, n. 495, si cercò, attraverso il
blocco generalizzato, di evitare l'aumento di una delle componenti del costo
dei prodotti, facendo appunto ricorso ad un provvedimento eccezionale e
temporaneo, la cui scadenza era fissata al 31 gennaio
1974.
12.
- Come si é innanzi precisato, il termine del blocco era stato fissato al 31
gennaio 1974; e nella menzionata sede parlamentare si era precisato trattarsi
di "una misura quasi interlocutoria, che deve preludere ad una riforma
generale ed organica dell'intera materia delle locazioni, da attuarsi nel su indicato termine".
Senonché, il termine anzidetto é
stato ulteriormente prorogato: dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n.
841, "fino alla data di entrata in vigore della legge relativa alla
disciplina organica delle locazioni anche in materia di canoni, e comunque non
oltre il 30 giugno 1974"; dall'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236
"fino alla data del 31 dicembre 1974"; dalla legge 12 agosto 1974, n.
351, di conversione con modifiche di tale decreto legge, "fino alla data
del 30 giugno 1975"; dal d.l. 25 giugno 1975, n. 255, "fino al 31
dicembre 1975"; dalla legge 31 luglio 1975, n. 363, di conversione con
modifiche di tale decreto legge, "fino alla data del 30 giugno 1976"
per tutti i contratti di locazione e di sublocazione in corso alla data del 30
giugno 1975. Norme tutte
denunciate, con riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, dalla ordinanza del tribunale di Rovereto. Ed una
ulteriore proroga, va soggiunto, é stata disposta "fino al 31
dicembre 1976" dal d.l. 13 maggio 1976, n. 228, convertito con modificazioni
in legge 22 maggio 1976, n. 349: norme, queste ultime, che, anche sotto tale
profilo, non formano oggetto del presente giudizio.
Costante
giustificazione dei vari provvedimenti succeduti al d.l. n. 426 del 1973, é
stata quella di voler con essi evitare le gravissime
conseguenze di una repentina liberalizzazione, e consentire al Governo di
portare a conclusione gli studi per giungere ad una sistemazione organica di
tutta la materia.
Devesi,
peraltro, rilevare che il blocco, disposto dal primo provvedimento del 1973 per
pochi mesi, si é ormai protratto, per effetto delle intervenute ulteriori
proroghe, per oltre tre anni: eppure, in sede di conversione in legge del d.l.
n. 426 del 1973, era stato ribadito non essere nemmeno ipotizzabile una sua
protrazione, attese "le pesanti e dannose conseguenze che, per tutta
l'economia del Paese, potrebbero derivare da misure di blocco generalizzato
protratte nel tempo".
Va
ancora rilevato che i provvedimenti di blocco generalizzato dei prezzi,
adottati in concomitanza, non sono stati prorogati, ma hanno, invece, cessato
di spiegare i loro effetti con il 31 luglio 1974, venendo
sostituiti, e solo per taluni beni e servizi, da un regime di controllo
pubblicistico, mediante la determinazione di prezzi amministrati e prezzi
sorvegliati dal CIP, con una finalità di contenimento, a tutela del
consumatore, che peraltro non ne ha impedito una lievitazione più o meno
accentuata.
La iniziale
ragionevolezza di un generale e indiscriminato regime vincolistico delle
locazioni degl'immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, e dei
relativi canoni, e la tollerabilità, in ragione della prevista breve durata,
dei conseguenti sacrifici imposti ai locatori, si sono così andate
progressivamente affievolendo e riducendo; e
13.
- Per quanto innanzi detto, appare ormai non più procrastinabile la emanazione di quella organica disciplina di tutta la
complessa materia delle locazioni di immobili urbani, che é stata già
preannunciata nell'art. 1 della legge n. 841 del 1973, ed il cui ritardo, con
le conseguenti successive proroghe dell'attuale regime, é stato in sede
parlamentare più volte giustificato con il richiamo ad approfonditi studi da
tempo avviati.
PER QUESTI MOTIVI
1)
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge
26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degl'immobili urbani),
così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito
in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non attribuisce
rilevanza alle variazioni del reddito imponibile del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute;
2)
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n.
426 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e
sublocazione degl'immobili urbani), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495:
a)
nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il
conduttore o subconduttore gode di un reddito
complessivo netto superiore a quello risultante dalla iscrizione a ruolo ai
fini dell'imposta complementare per l'anno 1973;
b)
nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il
conduttore o subconduttore gode di un reddito
derivante da lavoro dipendente o fruisce di una pensione in misura superiore a
quella risultante dalla certificazione del datore di lavoro e dell'ente
erogatore;
c)
nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito
complessivo netto del conduttore o subconduttore
eventualmente sopravvenute;
3)
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, dalla legge
22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di locazione e di sublocazione
degl'immobili urbani), nella parte in cui, facendo richiamo al reddito indicato
nel primo comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, non riconosce al
locatore il diritto di provare che il nuovo conduttore gode di un reddito
complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini
dell'imposta complementare per l'anno 1973;
4)
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del d.l. 19
giugno 1974, n. 236 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione e sublocazione degl'immobili urbani), nel testo sostituito con
l'articolo unico della legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351:
a)
nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il
conduttore o subconduttore gode di un reddito
complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini
dell'imposta complementare per l'anno 1972,
b)
nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito
complessivo del conduttore o subconduttore
eventualmente sopravvenuto;
5)
dichiara, altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 1,
primo e secondo comma, del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti
sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili urbani),
nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 31 luglio
1975, n. 363:
a)
nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il
conduttore e subconduttore gode di un reddito
complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini
dell'imposta complementare per l'anno 1973;
b)
nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito
complessivo netto del conduttore o subconduttore
eventualmente sopravvenute;
6)
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
a)
dell'articolo unico, primo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 351,
sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione, dall'ordinanza del pretore di Gallarate
del 19 settembre 1974;
b)
dell'art. 1, comma quarto, seconda parte, in relazione al primo comma dello
stesso articolo, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza del pretore di Roma
del 15 aprile 1975;
c)
dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, dell'art. 1 della legge 22
dicembre 1973, n. 841, dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito
in legge 12 agosto 1974, n. 351, e dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255,
convertito in legge 31 luglio 1975, n. 363, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione,
dall'ordinanza del tribunale di Rovereto del 25 ottobre 1975.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 novembre 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 18 novembre 1976.