SENTENZA
N. 29
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 141 del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1975 dal pretore di Ancona,
nel procedimento penale a carico di Ricci Vittorio ed altri, iscritta al n. 299
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice relatore Antonino De
Stefano.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
emessa il 28 gennaio 1975 nel procedimento penale a carico di Ricci Vittorio,
Galati Umberto e Tessadori Francesco, imputati del reato previsto e punito
dall'art. 67 cod. pen., il pretore di Ancona ha sollevato d'ufficio questione
di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 141 cod. proc. pen., in quanto
concernenti la disciplina degli scritti anonimi nel vigente sistema processuale
penale, per contrasto con gli artt. 2, 24 e 25 della Costituzione.
Nell'ordinanza
il giudice a quo premette che intende proporre un problema di
legittimità già esaminato da questa Corte (sent. n. 300 del
1974), sia pure in relazione a diversi parametri costituzionali (artt. 3,
24 e 109), in quanto, mentre dal divieto dell'art. 141 di fare qualsiasi uso
processuale degli scritti anonimi si desume che essi non possano essere
utilizzati quali validi stimoli per l'esercizio dell'azione penale, la
Cassazione ha, invece, costantemente affermato che il pubblico ministero deve
disporre accertamenti in seguito alla ricezione di denunce anonime, e che il
giudice può validamente usufruire delle prove scaturenti da indagini originate
da tali denunce. Il riesame sarebbe quindi giustificato, oltreché dal contrasto
tra gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione e dei giudici
di merito, anche dai diversi profili d'incostituzionalità.
A suo avviso,
le norme denunciate contrasterebbero anzitutto con l'art. 2 della Costituzione,
atteso che la conservazione dell'art. 141, con la conseguente utilizzabilità
delle denunce anonime, confliggerebbe con quel processo di responsabilizzazione
personale, che rientra tra i fini perseguiti dal citato precetto costituzionale
nel suo richiamo all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale.
Altro profilo
d'incostituzionalità é dedotto in riferimento al secondo comma dell'art. 24
della Costituzione, per la sostanziale diversità che viene a crearsi nei
processi originati da scritti anonimi, tra accusatore e accusato. Il diritto
alla difesa, infatti, non può non ricomprendere anche quello di non essere falsamente
accusato. Né giova rilevare che il diritto di difesa di chi é falsamente
accusato si esplica anche con la sanzionabilità penale della condotta di chi
formula accuse false (art. 368 cod. pen.), poiché tale sanzione ha scarso
valore nei confronti degli accusatori anonimi.
L'esperienza
dimostra che con l'utilizzazione degli scritti anonimi si apre la strada anche
alla moltiplicazione di accuse false, dettate da odi personali, difficilmente
punibili per la difficoltà di individuarne gli autori.
Sarebbe, infine,
violato l'art. 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere distolto
dal suo giudice naturale. Aderendosi, infatti, alla tesi della Cassazione, che
riconosce agli scritti anonimi il potere di attivare gli organi giudiziari per
accertare la fondatezza dell'accusa, pur lasciando liberi tali organi
sull'apprezzamento del valore di dette denunce, si può verificare il caso di
indagini svolte al fine dichiarato di valutarne l'attendibilità, ma con il
risultato concreto dello svolgimento di attività istruttorie da parte di organi
incompetenti per materia o per territorio, specie per i reati di competenza del
pretore, nella cui attività é molto difficile, in pratica, far distinzione tra
atti compiuti come pubblico ministero e atti compiuti come giudice.
Nel giudizio
dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.
Considerato in diritto
1. - Con
l'ordinanza in epigrafe viene sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 141 cod. proc. pen., il quale, ai fini della eliminazione degli
scritti anonimi, prescrive che "non possono essere uniti agli atti del
procedimento, né può farsene alcun uso processuale, salvo che costituiscano
corpo del reato, ovvero provengano comunque dall'imputato"; nonché
dell'art. 8 dello stesso codice, che, nel disciplinare le formalità della
denuncia, rinvia, per le delazioni anonime, al menzionato art. 141.
Ad avviso del
giudice a quo, le impugnate norme, in quanto - secondo l'interpretazione
datane dalla prevalente giurisprudenza - circoscrivono il divieto all'uso degli
scritti anonimi nell'ambito processuale, ma non lo estendono anche alla loro
utilizzazione quali validi stimoli per l'esercizio dell'azione penale,
violerebbero i seguenti articoli della Costituzione: l'art. 2, nella parte in
cui richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale;
l'art. 24, che al secondo comma qualifica la difesa come diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento; l'art. 25, che al primo comma sancisce il
diritto di non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
2. - Questa
Corte, con sentenza
n. 300 del 1974, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 141 e 231 cod. proc. pen., sollevata in riferimento
agli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione; e con successiva sentenza n. 95 del
1975 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 231, "in quanto non esclude che il
pretore possa disporre indagini sul contenuto di una delazione anonima che
addebita un reato a persona individuata", sollevata in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
La questione
adesso all'esame della Corte, sollevata sotto profili diversi dai precedenti, é
del pari infondata, per le ragioni qui di seguito esposte.
3. -
L'ordinanza assume che l'art. 141, nel consentire, secondo l'accolta
interpretazione, la indiretta utilizzabilità delle denunce anonime nel campo
della giustizia penale, concreterebbe "una grossa eccezione al dovere di
solidarietà civica", il cui adempimento viene richiesto e controllato dall'ordinamento.
Ne conseguirebbe un contrasto con quella responsabilizzazione personale, che
rientra tra i fini perseguiti dall'art. 2 della Costituzione, in quanto
"il delatore anonimo appare carente di quella fondamentale virtù civica,
che consiste nell'assumersi le responsabilità delle proprie azioni". Ora,
non v'ha dubbio che la richiamata norma costituzionale abbia solennemente posto
a base dell'ordinamento, accanto al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti
inviolabili dell'uomo, l'esigenza dell'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale. Ma deve convenirsi, come già
affermato da questa Corte nella sentenza n. 12 del
1972, che "a parte ogni considerazione circa il carattere direttamente
precettivo dell'art. 2 allorché richiede l'adempimento dei doveri di
solidarietà... non può competere ad altri che non sia il legislatore lo
stabilire i modi ed i limiti dell'adempimento stesso".
É pacifico
che nell'attuale sistema non incomba sul cittadino un generale
"dovere" di denunciare qualsiasi reato del quale venga a conoscenza:
tolti i casi in cui la denuncia é obbligatoria ed é punita la sua omissione
(art. 364 cod. pen.), ogni persona che abbia notizia di un reato perseguibile
d'ufficio, "può", non "deve", farne denuncia (art. 7 cod.
proc. pen.). Se, avvalendosi di questa facoltà, presenti la denuncia per
iscritto, deve firmarla (art. 8, comma terzo, cod. proc. pen.). L'inosservanza
di tale prescrizione comporta l'applicazione dell'art. 141, ma non configura,
di per sé, un reato a carico dell'autore della denuncia anonima, salvo che
questi non sia responsabile, per la falsità della denuncia medesima, di
simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), di calunnia (art. 368 cod. pen.) o
di autocalunnia (art. 369 cod. pen.). La facoltà di denuncia concreta, dunque,
una funzione socialmente utile; e nel suo palese e responsabile esercizio il
denunciante si rende portatore ed interprete dell'interesse della collettività
acché i reati non restino impuniti. Ma non può, allo stato della legislazione,
configurarsi per questo nei suoi confronti un inderogabile dovere di
solidarietà sociale, del quale sia richiesto in ogni caso l'adempimento.
Innegabile
che, come fatto di costume, lo scritto anonimo dimostri inequivocabilmente la
pavidità del suo autore, talvolta umanamente comprensibile per la possibilità
di rappresaglie e vendette, se denunzi un fatto vero, e la sua ripugnante viltà
morale, se inventi un fatto od una circostanza falsi o calunniosi; ed é
sommamente auspicabile che il costume si evolva e migliori, innalzandosi il
livello di educazione civile e di coraggiosa lealtà dei cittadini. É al
legislatore, però, che compete valutare nell'an e nel quando la
possibilità di anticipare, agevolare ed orientare l'evoluzione del costume,
scegliendo i tempi, i modi ed il ritmo del processo di responsabilizzazione
personale e sociale.
La Corte
esclude, pertanto, che le denunciate norme contrastino, sotto il dedotto
profilo, con l'art. 2 della Costituzione.
4. - Altro
profilo d'incostituzionalità é ravvisato, dall'ordinanza di rimessione, nella
disparità che verrebbe a determinarsi tra l'ignoto accusatore e l'accusato: ne
resterebbe violato il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione che,
collegato con l'art. 3 della stessa Carta, sancisce l'assoluta parità tra
accusa e difesa in ogni fase giurisdizionale, specie nel campo penale. Il
diritto di difesa comprende anche quello di non essere falsamente accusato: ma
ammettendo la utilizzabilità nel processo penale degli scritti anonimi, si apre
la strada alla moltiplicazione di accuse false, dettate solo da odi personali,
e assai difficilmente sanzionabili, per la difficoltà di individuare i loro
autori.
In proposito
é sufficiente ribadire quanto già diffusamente affermato nella menzionata
sentenza n. 300 del 1974. E cioè, che la denuncia anonima, anche se, a seguito
di essa, siano state avviate indagini di polizia, rimane pur sempre
rigorosamente al di fuori di qualsiasi stato e grado del procedimento,
presidiato dal diritto inviolabile della difesa, perché assolutamente priva di
efficacia sul piano probatorio o indiziario, in ordine tanto all'asserito
reato, quanto all'autore che lo avrebbe commesso.
Essa, men che
provocare l'inizio del processo, può dar luogo soltanto, ove non meriti di
essere cestinata, ad accertamenti volti ad acquisire elementi di prova seri o
concreti, sulla cui sola base potrà in prosieguo essere promossa l'azione
penale. Poiché, dunque, la delazione anonima é radicalmente inidonea a
provocare l'apertura di un procedimento, il diritto a difendersi del soggetto
indicato come autore del fatto sorgerà solo se, in conseguenza delle indagini
di polizia e per esclusivo effetto delle loro risultanze, egli verrà ad
assumere la posizione di indiziato.
In mancanza,
perciò, di una legittima notitia criminis e di un indiziato, non v'é
alcun diritto di difesa da riconoscere e garantire.
5. -
Egualmente insussistente é la denunciata violazione dell'art. 25 della
Costituzione. Si assume in proposito che, nella ipotesi di reati di competenza
del pretore, nella cui attività non é sempre facile in pratica distinguere tra
atti compiuti come pubblico ministero e atti compiuti come giudice, si potrebbe
verificare il caso di indagini svolte, a seguito di denuncia anonima, al fine
di valutare l'attendibilità della denuncia, ma con il risultato dello
svolgimento di attività istruttoria da parte di organo incompetente per materia
o per territorio.
Al riguardo
giova premettere che, secondo quanto più volte affermato da questa Corte, il
principio del giudice naturale, sancito dal richiamato precetto costituzionale,
va inteso solo come esigenza di giudice precostituito per legge (da ultimo,
vedasi sentenza n.
98 del 1976); e nella nozione di giudice, ai fini della osservanza dello
stesso precetto, non può ritenersi compreso il pubblico ministero (da ultimo,
vedasi sentenza
n. 95 del 1975).
Per quanto,
poi, concerne la distinzione fra atti di istruzione preliminare ovvero di
polizia giudiziaria, e atti d'istruzione vera e propria, compiuti dal pretore,
la soluzione accolta da dottrina e giurisprudenza, secondo la quale l'inizio
dell'istruzione sommaria dovrebbe essere segnato dalla manifestazione di
volontà del pretore, di uscire dalla fase della ricezione della notitia
criminis e degli elementi che la corredano, per passare all'esercizio
dell'azione penale, rende palese che in ogni caso le indagini di polizia
eventualmente avviate a seguito di una denuncia anonima, si collocano
necessariamente nella prima fase, o perfino anteriormente ad essa, non potendo
la denuncia stessa, per quanto già innanzi detto, configurarsi siccome notitia
criminis. Si é, dunque, decisamente al di fuori dell'ambito tutelato
dall'art. 25 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 141 del
codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Ancona con l'ordinanza
indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 24 e 25 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 1977.