SENTENZA N.45
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 2 bis, comma primo, parte prima, della
legge 12 agosto 1974, n. 351 e 1, comma quarto, parte prima, della legge 23
maggio 1950, n. 253 (locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16
luglio 1977 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Custo
Rita e Assereto Anselmo, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 21 dicembre
1977;
2) ordinanza emessa il 18
gennaio 1979 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra De
Piccoli Pier Emilio e Canavese Teresa, iscritta al n. 465 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230
del 22 agosto 1979.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
l. - Nel corso del procedimento promosso da Rita
Custo nei confronti di Anselmo Assereto al fine di ottenere il rilascio
dell'appartamento situato in Genova, via Gradisca n. 2/1, occupato dall'Assereto il Pretore di Genova, con ordinanza 16 luglio
L'ordinanza è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 21 dicembre 1977.
Nel giudizio davanti a
questa Corte non si sono costituite le parti private.
É intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto depositato il 12 dicembre 1977, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
2. - Nel corso del
procedimento promosso da Pier Emilio De Piccoli nei confronti di Teresa
Canavese al fine di ottenere il rilascio dell'appartamento occupato dalla Canavese il Tribunale di Milano, in grado di appello, ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art.
3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma quarto, parte prima, legge 23 maggio 1950, n. 253, nella
parte in cui non comprende tra i beneficiari della proroga legale del contratto
di locazione il convivente more uxorio
con il conduttore defunto.
L'ordinanza è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1979.
Nel giudizio davanti a
questa Corte non si sono costituite le parti private.
É intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto depositato l'11 settembre 1979, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
Considerato
in diritto
1. - I due giudizi vanno
riuniti e definiti con unica sentenza perchè hanno per oggetto questioni di
legittimità costituzionale identiche.
2. - L'art. 2 bis, comma
primo, parte prima, legge 12 agosto 1974, n. 351 (conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti
urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili
urbani) prescrive: < In caso di morte del conduttore, se trattasi di
immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga di cui all'art. 1 opera
soltanto a favore del coniuge, dei figli, dei genitori o dei parenti entro il
secondo grado del defunto con lui anagraficamente conviventi >.
Questa norma, secondo il
Pretore di Genova, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza
in quanto porrebbe il convivente more uxorio con il conduttore defunto in
posizione deteriore non solo rispetto al coniuge ed ai parenti legittimi, ma
anche rispetto ai figli naturali, conviventi, che hanno diritto, alla proroga
legale della locazione e possono, quindi, allontanare, ad libitum dall'abitazione il loro genitore naturale superstite.
3. - L'art. 1, comma
quarto, parte prima, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le
locazioni e sublocazioni di immobili urbani) prescrive: < In caso di morte
del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la
proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli
affini del defunto con lui abitualmente conviventi >.
Secondo il Tribunale di
Milano, tale norma violerebbe l'art. 3 della Costituzione, perchè tratterebbe
in modo diverso, senza ragionevole motivo, persone che, tutte già conviventi
abitualmente con il conduttore defunto, si troverebbero in condizioni
sostanzialmente eguali: coniuge, figli legittimi, figli naturali, eredi
testamentari, che hanno diritto alla proroga; convivente more uxorio, che non
vi ha diritto e dovrebbe essere maggiormente tutelato. In particolare come è stato già messo in evidenza dal Pretore di Genova, in
riferimento alla legge n. 351 del 1974, con ordinanza 16 luglio 1977 il
trattamento deteriore, non giustificato, del convivente more uxorio sarebbe
rilevabile rispetto alla posizione dei figli naturali dei conviventi, che non
sono esclusi dalla disposizione in esame e, quali unici beneficiari della
proroga legale, nel caso di morte del conduttore, possono allontanare dalla
abitazione il genitore naturale superstite.
4. - Le questioni non sono
fondate.
La denunciata violazione
del principio di eguaglianza non sussiste, perchè la situazione del convivente
more uxorio con il conduttore defunto è nettamente diversa da quella del
coniuge e degli altri soggetti indicati, in modo tassativo, dalle norme
impugnate.
Invero, la convivenza more
uxorio è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità o certezza e
della reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri, previsti dagli artt.
143, 144, 145, 146, 147, 148 cod. civ., che nascono soltanto dal matrimonio e
sono propri della famiglia legittima. La coabitazione infatti del convivente
more uxorio può cessare per volontà di uno dei conviventi in qualsiasi momento
anche mediante azione giudiziaria.
5. - In ordine, poi, alla
disparità di trattamento tra convivente superstite, che non ha diritto alla
proroga, e figlio naturale dei conviventi, che vi ha diritto ravvisata
sia dal Pretore di Genova, sia dal Tribunale di Milano è sufficiente rilevare
che l'attribuzione ai figli naturali, del diritto alla proroga legale realizza
la tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio espressamente
prescritta dall'art. 30, comma terzo, della Costituzione, laddove il precedente
art. 29, nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio, considera il matrimonio elemento che distingue la famiglia
legittima e ne giustifica la particolare rilevanza giuridica.
Le caratteristiche del
rapporto tra i conviventi more uxorio, sopra indicate, escludono pure che la
situazione dei conviventi possa essere considerata assimilabile a quella degli
altri soggetti, ai quali, insieme al coniuge ed ai figli, le norme impugnate attribuiscono
il diritto alla proroga legale del contratto di locazione. Questi soggetti sono
legati al conduttore da rapporti giuridici di parentela o di affinità o sono
eredi dello stesso; proprio per questi precisi legami giuridici il legislatore
ha voluto loro attribuire il diritto di permanenza nell'abitazione, nella quale
hanno convissuto con il conduttore medesimo.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate:
1. - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 bis, comma primo, parte prima, legge 12
agosto 1974, n. 351 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione degli immobili urbani) proposta dal Pretore di Genova, con
ordinanza 16 luglio
2. - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, parte prima, legge 23
maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili
urbani) proposta dal Tribunale di Milano, con ordinanza 18 gennaio
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/04/80.