Sentenza n.45 del 1980

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SENTENZA N.45

 

ANNO 1980

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori giudici

 

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

 

Dott. Giulio GIONFRIDA

 

Prof. Edoardo VOLTERRA

 

Prof. Guido ASTUTI

 

Dott. Michele ROSSANO

 

Prof. Antonino DE STEFANO

 

Prof. Leopoldo ELIA

 

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

 

Avv. Oronzo REALE

 

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

 

Avv. Alberto MALAGUGINI

 

Prof. Livio PALADIN

 

Dott. Arnaldo MACCARONE

 

Prof. Antonio LA PERGOLA

 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 bis, comma primo, parte prima, della legge 12 agosto 1974, n. 351 e 1, comma quarto, parte prima, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 16 luglio 1977 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Custo Rita e Assereto Anselmo, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 21 dicembre 1977;

 

2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1979 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra De Piccoli Pier Emilio e Canavese Teresa, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano;

 

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del procedimento promosso da Rita Custo nei confronti di Anselmo Assereto al fine di ottenere il rilascio dell'appartamento situato in Genova, via Gradisca n. 2/1, occupato dall'Assereto il Pretore di Genova, con ordinanza 16 luglio 1977, ha sollevato di ufficio in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 bis, comma primo, parte prima, legge 12 agosto 1974, n. 351, in quanto non comprende il convivente more uxorio con il conduttore defunto tra coloro che hanno diritto alla proroga legale del contratto di locazione.

 

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 21 dicembre 1977.

 

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.

 

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 12 dicembre 1977, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

 

2. - Nel corso del procedimento promosso da Pier Emilio De Piccoli nei confronti di Teresa Canavese al fine di ottenere il rilascio dell'appartamento occupato dalla Canavese il Tribunale di Milano, in grado di appello, ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, parte prima, legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui non comprende tra i beneficiari della proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto.

 

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1979.

 

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.

 

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato l'11 settembre 1979, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

 

Considerato in diritto

 

1. - I due giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza perchè hanno per oggetto questioni di legittimità costituzionale identiche.

 

2. - L'art. 2 bis, comma primo, parte prima, legge 12 agosto 1974, n. 351 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani) prescrive: < In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga di cui all'art. 1 opera soltanto a favore del coniuge, dei figli, dei genitori o dei parenti entro il secondo grado del defunto con lui anagraficamente conviventi >.

 

Questa norma, secondo il Pretore di Genova, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto porrebbe il convivente more uxorio con il conduttore defunto in posizione deteriore non solo rispetto al coniuge ed ai parenti legittimi, ma anche rispetto ai figli naturali, conviventi, che hanno diritto, alla proroga legale della locazione e possono, quindi, allontanare, ad libitum dall'abitazione il loro genitore naturale superstite.

 

3. - L'art. 1, comma quarto, parte prima, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) prescrive: < In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi >.

 

Secondo il Tribunale di Milano, tale norma violerebbe l'art. 3 della Costituzione, perchè tratterebbe in modo diverso, senza ragionevole motivo, persone che, tutte già conviventi abitualmente con il conduttore defunto, si troverebbero in condizioni sostanzialmente eguali: coniuge, figli legittimi, figli naturali, eredi testamentari, che hanno diritto alla proroga; convivente more uxorio, che non vi ha diritto e dovrebbe essere maggiormente tutelato. In particolare come è stato già messo in evidenza dal Pretore di Genova, in riferimento alla legge n. 351 del 1974, con ordinanza 16 luglio 1977 il trattamento deteriore, non giustificato, del convivente more uxorio sarebbe rilevabile rispetto alla posizione dei figli naturali dei conviventi, che non sono esclusi dalla disposizione in esame e, quali unici beneficiari della proroga legale, nel caso di morte del conduttore, possono allontanare dalla abitazione il genitore naturale superstite.

 

4. - Le questioni non sono fondate.

 

La denunciata violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perchè la situazione del convivente more uxorio con il conduttore defunto è nettamente diversa da quella del coniuge e degli altri soggetti indicati, in modo tassativo, dalle norme impugnate.

 

Invero, la convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità o certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri, previsti dagli artt. 143, 144, 145, 146, 147, 148 cod. civ., che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima. La coabitazione infatti del convivente more uxorio può cessare per volontà di uno dei conviventi in qualsiasi momento anche mediante azione giudiziaria.

 

5. - In ordine, poi, alla disparità di trattamento tra convivente superstite, che non ha diritto alla proroga, e figlio naturale dei conviventi, che vi ha diritto ravvisata sia dal Pretore di Genova, sia dal Tribunale di Milano è sufficiente rilevare che l'attribuzione ai figli naturali, del diritto alla proroga legale realizza la tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio espressamente prescritta dall'art. 30, comma terzo, della Costituzione, laddove il precedente art. 29, nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, considera il matrimonio elemento che distingue la famiglia legittima e ne giustifica la particolare rilevanza giuridica.

 

Le caratteristiche del rapporto tra i conviventi more uxorio, sopra indicate, escludono pure che la situazione dei conviventi possa essere considerata assimilabile a quella degli altri soggetti, ai quali, insieme al coniuge ed ai figli, le norme impugnate attribuiscono il diritto alla proroga legale del contratto di locazione. Questi soggetti sono legati al conduttore da rapporti giuridici di parentela o di affinità o sono eredi dello stesso; proprio per questi precisi legami giuridici il legislatore ha voluto loro attribuire il diritto di permanenza nell'abitazione, nella quale hanno convissuto con il conduttore medesimo.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate:

 

1. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis, comma primo, parte prima, legge 12 agosto 1974, n. 351 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione degli immobili urbani) proposta dal Pretore di Genova, con ordinanza 16 luglio 1977, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

 

2. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, parte prima, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) proposta dal Tribunale di Milano, con ordinanza 18 gennaio 1979, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/80.

 

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

 

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14/04/80.