SENTENZA N.
165
ANNO 2011
Commento alla
decisione di
(per gentile concessione
della Rivista dell’AIC –
Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Paolo MADDALENA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
-
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105 (Misure urgenti in materia
di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, promossi dalla Regione Toscana, dalla
Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Puglia con ricorsi notificati il
13, il 18 e il 15 ottobre 2010, depositati in cancelleria il 15, il 20 ed il 22
ottobre 2010 ed iscritti rispettivamente ai nn. 109, 112 e 115 del registro
ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice
relatore
uditi gli avvocati Lucia Bora per
1. – Con ricorso notificato il 13 ottobre 2010 e depositato il successivo
15 ottobre (reg. ric. n. 109 del 2010),
Le questioni sono prospettate per violazione
degli artt. 117, 118 e 120 della
Costituzione e del principio di leale collaborazione.
1.1. – La disposizione censurata, nel
testo risultante dalla conversione del decreto in legge, stabilisce: «A seguito
ed in esecuzione della sentenza della
Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell’articolo
4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono
sostituiti dai seguenti:
“1. Su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei
Ministri individua, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate,
gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla
distribuzione e alla produzione dell’energia e delle fonti energetiche che
rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile
insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari
ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono
pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Gli interventi di cui al comma 1
sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra
commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le
regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono
definiti i criteri per l’esercizio della cooperazione funzionale ed
organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per
l’esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono
contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell’attuazione degli
interventi e nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate
l’effettività e l’entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali
interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività,
di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i
termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla
metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti
all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto
delle disposizioni comunitarie.
3. Per la realizzazione degli
interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del
Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di
controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli
altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresì le dotazioni
di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può
avvalersi il commissario, cui si applica l’articolo 2-quinquies
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai
fini dei relativi oneri. L’incarico è conferito per il tempo indicato nel
decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma
sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti
di alta amministrazione e del conferimento dell’incarico è data notizia nella
Gazzetta Ufficiale.
a) poteri straordinari di
sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) mezzi e risorse finanziarie
pubbliche già previste a legislazione vigente; in ogni caso l’apporto
finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche
utilizzate”».
1.2. – Preliminarmente, la ricorrente sottolinea come la disposizione
impugnata intervenga nella materia della produzione, trasmissione e
distribuzione dell’energia, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 215 del
2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del
precedente testo dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009.
Ad avviso della difesa regionale, la nuova formulazione dell’art. 4 del
d.l. n. 78 del 2009, operata dall’impugnato art. 1, comma 1, del d.l. n. 105
del 2010, risulta maggiormente lesiva delle competenze regionali rispetto a
quella originaria, già dichiarata illegittima con la sentenza citata.
1.3. – Quanto alle singole censure, la ricorrente ritiene che il nuovo
comma 3 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 violi gli artt. 117 e 118 Cost., ed
il principio di leale collaborazione.
In particolare, è contestata la previsione secondo cui i compiti del
commissario straordinario del Governo sono stabiliti con il decreto di nomina
dello stesso commissario. In questo modo, il Governo sarebbe autorizzato a
predeterminare, in via unilaterale, i compiti del commissario e quindi, almeno
in parte, il contenuto dell’intesa con le Regioni interessate, così svuotando
di significato l’intesa medesima.
1.4. – La ricorrente impugna anche il nuovo comma 4 dell’art. 4 del d.l.
n. 78 del
1.4.1. –
Al riguardo, la difesa regionale rileva innanzitutto l’assoluta illegittimità
della previsione del termine indicato. In particolare, l’individuazione del dies a quo nella data di convocazione della
riunione, anziché in quella di effettivo svolgimento della stessa, renderebbe
pressoché impossibile il raggiungimento dell’intesa nei trenta giorni
stabiliti. L’entità del periodo intercorrente tra la convocazione dell’incontro
ed il relativo svolgimento potrebbe infatti determinare una riduzione, anche
notevole, dei tempi che consentono ad ogni singola Regione di partecipare in
modo consapevole alla trattativa.
1.4.2. – Peraltro, il nuovo comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 –
nella parte in cui consente, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa,
l’azione unilaterale del Governo sia per l’individuazione degli interventi da
realizzare, sia per la determinazione dei criteri disciplinanti la cooperazione
fra il commissario straordinario e la Regione interessata – finirebbe per
vanificare il carattere “forte” dell’intesa, rendendola soltanto eventuale e,
comunque, sminuendo il potere decisionale della Regione stessa.
In proposito, la ricorrente richiama la sentenza n. 6 del
2004 della Corte costituzionale, con la quale, proprio in riferimento alla
materia dell’energia, è stata riconosciuta la natura “forte” dell’intesa con le
Regioni, stante l’indubbio impatto che un impianto energetico provoca su
molteplici ambiti materiali rimessi alla competenza, concorrente o residuale,
delle Regioni medesime, fra i quali la tutela della salute, il governo del
territorio, il turismo e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali
(sono richiamate le sentenze n. 383 del 2005
e n. 303 del
2003).
1.4.3. – Il comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, come riformulato
dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, è impugnato dalla Regione
Toscana, rispetto agli stessi parametri costituzionali, anche per un ulteriore
profilo.
La ricorrente contesta la previsione secondo cui, in caso di mancato
raggiungimento dell’intesa, l’azione del commissario straordinario del Governo
si svolge in base alle «procedure di cui al terzo periodo del comma 2», in
virtù del quale «Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza
delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti
dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente
fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all’autorizzazione e
all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie».
Secondo la difesa regionale, la norma impugnata consentirebbe un’azione
governativa unilaterale senza alcun coinvolgimento delle Regioni. A ciò va
aggiunto che lo stesso comma 4 dell’art. 4 autorizza anche l’esercizio, da
parte del commissario del Governo, dei poteri straordinari di sostituzione e
deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Da quest’ultimo inciso deriverebbe un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, nella parte in cui modifica il comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., e del principio di leale collaborazione.
1.4.4. – Infine, la ricorrente impugna il nuovo comma 4 dell’art. 4 per
violazione dell’art. 120 Cost., in quanto sarebbe previsto un potere
sostitutivo straordinario del Governo al di fuori dei limiti indicati dall’art.
120 Cost., in base al quale è necessario il previo verificarsi di un
inadempimento dell’ente sostituito rispetto ad un’attività ad esso imposta come
obbligatoria. Tale, però, non potrebbe essere considerato il raggiungimento
dell’intesa prevista per l’esercizio di una funzione amministrativa da parte
dello Stato, a seguito di “chiamata in sussidiarietà”. È richiamata in
proposito la sentenza
n. 278 del 2010 della Corte costituzionale.
2. – Con ricorso notificato il 18 ottobre 2010 e depositato il successivo
20 ottobre (reg. ric. n. 112 del 2010), la Provincia autonoma di Trento ha
promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.l.
n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce i commi
2, 3 e 4 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge n. 102 del 2009.
Le questioni sono prospettate per violazione degli artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e
22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); delle relative norme di
attuazione recate dal d.P.R. 22
marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per
2.1. – Preliminarmente, la difesa provinciale ricorda come l’odierna
impugnazione costituisca il seguito di quella proposta dalla medesima Provincia
avverso il testo originario dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, nei confronti
del quale erano state prospettate plurime censure di incostituzionalità. La
Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del
2010, ha ritenuto che le norme impugnate violassero i canoni di pertinenza
e proporzionalità, richiesti al fine di consentire l’attrazione allo Stato di
funzioni di competenza delle Regioni, ed ha pertanto dichiarato assorbite le
ulteriori censure.
Ad avviso della Provincia ricorrente, l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 105
del 2010, pur recando in premessa la formula «a seguito ed in esecuzione della sentenza della
Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215», riprodurrebbe sotto diversi
profili i medesimi vizi di legittimità costituzionale della precedente
disciplina, aggiungendone, anzi, altri.
In relazione alla disposizione appena citata, la ricorrente precisa che
gli interventi ivi previsti devono ritenersi diversi rispetto a quelli che
rientrano nella propria competenza statutaria, come definita dal d.P.R. n. 235
del 1977. Solo in riferimento a questi ulteriori interventi si estenderebbe la
competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto
recante competenze maggiori rispetto a quelle già attribuite dallo statuto
speciale. Così inteso, il nuovo comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non
forma oggetto della impugnazione provinciale.
La ricorrente illustra poi il contenuto delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del nuovo art. 4, svolgendo sintetiche
considerazioni su ciascuna di esse.
In particolare, il comma 2 attribuirebbe
direttamente ad organi statali – a prescindere dall’intesa prevista dal comma 1
per l’individuazione degli interventi – compiti e funzioni in materie di
competenza provinciale; inoltre, introdurrebbe un potere sostitutivo dei
commissari straordinari del Governo, i quali possono emanare gli atti e i provvedimenti, nonché curare tutte le
attività di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano
rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, eventualmente
fissati in deroga dallo stesso commissario.
Anche il comma 3 sarebbe lesivo delle competenze della ricorrente in
quanto attribuirebbe ai commissari compiti amministrativi in materie
provinciali.
Infine, il nuovo comma 4 – il cui contenuto non trova corrispondenza nelle
norme dichiarate illegittime con la sentenza n. 215 del
2010 – costituirebbe una «ulteriore e gravissima invasione» delle
prerogative costituzionali della Provincia autonoma, poiché vanificherebbe
sostanzialmente la necessità dell’intesa prevista dal comma 1.
2.2. – La difesa provinciale si sofferma quindi sulle competenze
statutarie che sarebbero violate.
2.2.1. – La ricorrente sottolinea
come lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
(d.P.R. n. 670 del 1972) attribuisca alle Province
autonome la potestà legislativa esclusiva – e la correlata potestà
amministrativa (art. 16) – in materia di «ordinamento degli uffici provinciali»
(art. 8, n. 1), di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5), di «tutela
del paesaggio» (art. 8, n. 6), di «opere di prevenzione e di pronto soccorso
per calamità pubbliche» (art. 8, n. 13), di «lavori pubblici di interesse provinciale»
(art. 8, n. 17), di «assunzione diretta di servizi pubblici» (art. 8, n. 19),
di «espropriazione per pubblica utilità» (art. 8, n. 22).
Inoltre, l’art. 9, n. 9), dello statuto speciale
attribuisce alle Province autonome la competenza legislativa concorrente in
materia di «utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni
a scopo idroelettrico»; ed ancora, l’art. 14, primo comma, prevede il parere obbligatorio della Provincia «per le
concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che
attraversano il territorio provinciale».
2.2.2. – L’assetto statutario delle competenze è ulteriormente definito
dalle relative norme di attuazione, fra le quali la ricorrente richiama il
d.P.R. n. 381 del
In particolare, la difesa provinciale evidenzia
come l’art. 01 di quest’ultimo decreto disponga il trasferimento alle Province
autonome delle «funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici
dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere
nazionale o sovraprovinciale»; lo stesso articolo, al comma 2, precisa che «le funzioni
relative alla materia “energia” di cui al comma 1 concernono le attività di
ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di
qualunque forma di energia».
Il comma 3 del citato art. 01 elenca una serie
di funzioni e di compiti riservati allo Stato, tra i quali rilevano «la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a
300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell’energia elettrica
costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV,
l’emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di
gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti» (lettera c).
Il comma 4 prevede poi il parere obbligatorio
della Provincia autonoma (ex art. 14,
primo comma, dello statuto speciale) per gli interventi relativi alle funzioni
di cui alla lettera c) del comma 3, «anche con riferimento alla rete di trasmissione
nazionale dell’energia elettrica».
Il parere obbligatorio di cui sopra è richiamato anche dall’art. 9 del
d.P.R. n. 235 del 1977, «per quanto concerne il territorio delle province
autonome riguardo lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale».
Inoltre, l’art. 1-bis, comma 1,
del d.P.R. n. 235 del 1977 attribuisce alla Province autonome «l’esercizio
delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico». Il successivo comma
Infine, la difesa provinciale richiama il contenuto dell’art. 15 del
d.P.R. n. 235 del 1977, secondo cui «non si applicano nel territorio delle
province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con
quanto disposto dal presente decreto».
2.2.3. – La ricorrente sottolinea altresì come l’art. 2 del d.lgs. n. 266
del 1992 escluda la diretta applicazione della normativa statale nelle materie
di competenza provinciale. A sua volta, l’art. 4 del medesimo decreto
stabilisce che «nelle materie di competenza propria della regione o delle
province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni
amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di
accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo
Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».
2.2.4. – Da ultimo, la difesa provinciale richiama la competenza
legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., applicabile
alla Provincia autonoma solo per le parti in cui prevede «forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite» (art. 10 della legge cost. n. 3 del
2001). Al riguardo, è richiamata la sentenza della
Corte costituzionale n. 383 del 2005, secondo cui la Provincia autonoma,
dopo la riforma costituzionale del 2001, è titolare, nell’ambito de quo, di competenze legislative ed
amministrative più ampie di quelle già assicurate dallo statuto speciale.
La difesa provinciale conclude sul punto rilevando l’esistenza, nella
materia dell’energia, di «un doppio strato o livello» di competenze della
Provincia autonoma: da un lato, quelle statutarie, dall’altro, le competenze
nuove ed aggiuntive previste nel Titolo V della Parte seconda della
Costituzione, come modificato dalla legge cost. n. 3 del 2001.
2.3. – Nel merito, la Provincia autonoma di Trento impugna anzitutto il
primo periodo del nuovo comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotto
dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010.
2.3.1. – Qualora la disposizione censurata venga riferita anche alle
funzioni spettanti alla Provincia in base allo statuto speciale ed all’art. 01
del d.P.R. n. 235 del 1977, la ricorrente ne sostiene l’illegittimità
costituzionale nella parte in cui prevede che gli interventi indicati al comma
1 «sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa» tra
commissari straordinari del Governo, Regioni e Province autonome interessate.
La difesa provinciale precisa come non sia preclusa una diversa
interpretazione della disposizione censurata, volta a fare salvo quanto
previsto dallo statuto e dalle relative norme di attuazione; se però così non
fosse, secondo la ricorrente il comma 2 sarebbe illegittimo per violazione
degli artt. 8, numeri 5), 6), 17), 19) e 22), e 16 dello statuto speciale.
La norma impugnata violerebbe inoltre l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del
1977, che prevede la competenza statale solo per certi impianti e reti, e
l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992.
Ad avviso della Provincia autonoma, la competenza statale non potrebbe
giustificarsi in virtù del richiamo alle «particolari ragioni di urgenza in riferimento
allo sviluppo socio-economico» o alla «possibile insorgenza di situazioni di
emergenza» o, ancora, al fatto che siffatti interventi devono essere effettuati
«con mezzi e poteri straordinari».
Inoltre, le disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 105
del 2010 non sono accompagnate dalla previsione di alcun finanziamento che
renda possibili le opere, per la cui realizzazione le uniche risorse
disponibili sono quelle già previste dalle leggi vigenti (art. 4, comma 4, del
d.l. n. 78 del 2009).
Per questo verso, la norma impugnata incorrerebbe negli stessi vizi per i
quali è stato dichiarato incostituzionale il precedente testo dell’art. 4 del
d.l. n. 78 del 2009. Secondo la difesa provinciale, infatti, anche nel testo
vigente, oggetto dell’odierna impugnazione, il finanziamento delle opere in
esame continuerebbe a dipendere dalla disponibilità di risorse private (per
definizione, non garantita), con la conseguenza di smentire l’asserita urgenza
degli interventi previsti.
2.3.2. – Ad avviso della
ricorrente, la norma di cui al comma 2 del nuovo art. 4 del d.l. n. 78 del 2009
sarebbe illegittima anche se riferita a funzioni diverse da quelle trasferite
alla Provincia dall’art. 01 del d.P.R. n. 235 del
L’illegittimità costituzionale della norma
impugnata discenderebbe dall’asserita attribuzione ad organi statali di compiti
amministrativi in materie di competenza concorrente. La Provincia autonoma non
contesta, invero, che le opere strategiche, in virtù del principio di
sussidiarietà, siano individuate dallo Stato d’intesa con le Regioni e le
Province interessate, ma ritiene che da ciò non possa derivare «la cogestione
con organismi statali che non esprimono affatto – come è proprio delle funzioni
attratte in sussidiarietà – un livello territoriale superiore e più
comprensivo».
Pertanto, la prevista «cooperazione funzionale
ed organizzativa» si tradurrebbe in un meccanismo di interferenza, tanto più
grave in quanto i compiti assegnati al commissario del Governo sono
unilateralmente decisi dal Consiglio dei ministri.
La difesa provinciale osserva altresì che il
principio di sussidiarietà ha già trovato applicazione nella materia
dell’energia, giustificando l’attribuzione ad organi statali di determinate
funzioni amministrative, in virtù di esigenze di carattere unitario. Ciò
sarebbe avvenuto con l’art. 29 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), e con la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia).
La norma impugnata, pertanto, violerebbe gli
artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.
Sarebbe inoltre violato il principio di buon
andamento previsto dall’art. 97, primo comma, Cost., in quanto il «meccanismo
di interferenza» costituirebbe «un fattore di incertezza nella imputazione
delle funzioni e delle connesse responsabilità».
Secondo la Provincia autonoma, la portata lesiva
della norma censurata non verrebbe meno per la previsione, recata dal secondo
periodo del comma 2 dell’art.
2.4. – La ricorrente censura anche il terzo periodo del nuovo comma 2
dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l.
n. 105 del
2.4.1. – In particolare, la difesa provinciale ritiene che la norma
impugnata – qualora si riferisca anche alle competenze statutarie della
Provincia autonoma – sia illegittima perché attributiva di un potere
sostitutivo statale al di fuori dei casi in cui esso è previsto dalle norme
statutarie e di attuazione (artt. 5 e 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 – Estensione alla regione Trentino-Alto Adige
ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616), con conseguente lesione delle competenze provinciali e
degli enti locali nelle materie dell’energia, della sanità e dell’urbanistica (artt.
8, numeri 5, 6, 13, 17, 19 e 22, 9, numeri 9 e 10, e 16 del d.P.R. n. 670 del
1972, e delle relative norme di attuazione, fra le quali, l’art. 4 del d.lgs.
n. 266 del 1992).
2.4.2. – La norma di cui al terzo periodo del nuovo comma 2 dell’art. 4
del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe illegittima anche se riferita alle sole
funzioni acquisite dalla Provincia in virtù del nuovo Titolo V della Parte
seconda della Costituzione, in quanto sarebbe previsto un potere sostitutivo
statale al di fuori dei casi in cui esso è esercitabile ai sensi del dettato
costituzionale.
In proposito, la ricorrente sostiene che la norma denunciata (recante, a
suo dire, una sostituzione “ordinaria”, diversa da quella di cui all’art. 120
Cost.) non soddisfi «ben tre dei quattro requisiti» individuati dalla Corte
costituzionale, a partire dalla sentenza n. 43 del
2004.
In primo luogo, la competenza sostitutiva non sarebbe attribuita ad un
organo politico di livello superiore, ma ad uno meramente tecnico, costituito ad hoc
e non legittimato a sostituirsi agli organi titolari delle competenze, né a
valutare le ragioni di un possibile ritardo, la necessità e l’opportunità
dell’atto da compiere. Al riguardo, non varrebbe eccepire che il commissario è
nominato dal Governo; non si tratta, infatti, di un commissario ad acta
nominato a fronte di una specifica inerzia regionale o provinciale, ma di un
organo avente competenza generale, abilitato a svolgere le valutazioni
riservate alla sede politica.
In secondo luogo, la sostituzione non sarebbe limitata agli atti
obbligatori, i soli per i quali è possibile la sostituzione ordinaria.
Infine, non sarebbero previste idonee garanzie procedimentali né per le
Regioni e per le Province autonome, né per gli enti locali. Di qui la violazione degli artt. 117, terzo
comma, 118 e 120 Cost.
2.4.2.1. – La norma impugnata risulterebbe illegittima anche con
riferimento al principio di leale collaborazione, poiché non prevede l’intesa
con la Provincia autonoma per l’assunzione dei provvedimenti relativi
all’autorizzazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1
dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009. Sul punto, la ricorrente ritiene incomprensibili
le ragioni per le quali il periodo impugnato prevede il coinvolgimento degli
enti locali e non quello delle Regioni, titolari di competenze legislative e
amministrative nelle materie dell’energia e del governo del territorio, e
interessate alla realizzazione di interventi che prescindono dall’ambito
comunale.
2.4.3. – Infine, la Provincia autonoma censura il terzo periodo del citato
comma 2 dell’art. 4, nella parte in cui consente al commissario di abbreviare i
termini previsti dalla legge, che devono essere rispettati dalle
amministrazioni pubbliche, «per violazione delle norme statutarie, di
attuazione e del Titolo V sopra citate». Secondo la ricorrente, il periodo
impugnato inciderebbe «potenzialmente su leggi provinciali» e pregiudicherebbe
«la possibilità di esercizio della funzione amministrativa della stessa
Provincia o dei Comuni», con conseguente lesione delle competenze legislative
provinciali in materia di energia, di sanità e di urbanistica.
2.5. – La Provincia autonoma di Trento impugna, inoltre, il nuovo comma 3
dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l.
n. 105 del 2010.
2.5.1. – La disposizione impugnata – qualora dovesse riferirsi anche alle
competenze provinciali statutarie – violerebbe, alla stregua del già esaminato
comma 2, l’art. 16 dello statuto speciale, l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992
ed il d.P.R. n. 235 del 1977. Si tratterebbe, infatti, di una «illegittima
intestazione ad organi statali di poteri amministrativi in materia di
competenza provinciale, al di fuori delle ipotesi previste dallo statuto e
dalle norme di attuazione».
2.5.2. – La stessa disposizione sarebbe illegittima pure nell’ipotesi in
cui si ritenesse che la nomina dei commissari si riferisca solo alle maggiori
funzioni spettanti nella materia della produzione, distribuzione e trasporto
dell’energia, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. In tal caso, infatti –
pur ammettendo che la dimensione strategica ed il carattere urgente degli
interventi giustifichino l’individuazione al livello statale – non sarebbe
comprensibile la ragione per cui la realizzazione delle opere di cui al comma 1
debba essere affidata ad organi statali.
In proposito, la ricorrente ritiene che valgano gli stessi argomenti già
esposti in riferimento al regime di forzosa cogestione degli interventi,
stabilito dal comma 2. Sarebbero pertanto illegittimi gli ulteriori poteri
amministrativi statali, previsti dalla norma impugnata, in materia di
competenza regionale (energia e governo del territorio), per violazione degli
artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
2.5.3. – In subordine, qualora la Corte costituzionale dovesse escludere
l’illegittimità della norma relativa alla nomina dei commissari, «in forza di
una inedita accezione del principio di sussidiarietà», permarrebbe in ogni caso
l’incostituzionalità della norma in esame, dato che la stessa non prevede
l’intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata per la nomina dei
commissari e per la definizione dei loro compiti.
La ricorrente ritiene che la nuova disposizione sia sul punto
«peggiorativa» rispetto al testo caducato con la sentenza n. 215 del
2010. Secondo quest’ultimo (comma 2 del previgente art. 4), infatti, la
nomina dei commissari era deliberata dal Consiglio dei ministri «con le stesse
modalità di cui al comma 1 del presente articolo», cioè d’intesa con le Regioni
o con le Province autonome, sia pure limitatamente alla produzione di energia.
La necessità dell’intesa emergerebbe chiaramente dall’esame della
giurisprudenza costituzionale, la quale, a partire dalla sentenza n. 303 del
2003, ha affermato che il principio di sussidiarietà consente alla legge
statale di intervenire in materie di competenza regionale solo a condizione che
l’alterazione del riparto ordinario di competenze sia accompagnata dalla
previsione di un’intesa tra lo Stato e la Regione o Provincia autonoma interessata
per la gestione amministrativa degli interventi territorialmente localizzati.
Alla luce di quanto detto la norma di cui al comma 3 sarebbe illegittima
per violazione del principio di leale collaborazione, «collegato al riparto» di
cui agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.
2.6. – È, inoltre, censurato il primo periodo del nuovo comma 4 dell’art.
4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del
2010.
2.6.1. – Nel merito, la ricorrente sottolinea come la formulazione della
disposizione impugnata renda evidente il carattere debole, anzi «debolissimo»
dell’intesa prevista dal comma 1 del medesimo art.
2.6.2. – La difesa provinciale ritiene, però, che il «vizio maggiore» stia
«a monte» e consista nella possibilità per lo Stato di procedere
unilateralmente. Tale previsione sarebbe, infatti, lesiva delle competenze
provinciali indicate in precedenza (artt. 8, 9, 14, primo comma, e 16 dello
statuto speciale e relative norme di attuazione; artt. 117, terzo comma, e 118
Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) e
del principio di leale collaborazione.
In proposito, la ricorrente rileva come la «stessa logica del nuovo Titolo
V» della Parte seconda della Costituzione (che, comunque, non potrebbe valere
per le funzioni previste dallo statuto speciale) imponga un’intesa “forte” con
la Regione o Provincia autonoma interessata, nel caso in cui la legge statale
attribuisca, per ragioni di esercizio unitario, ad un organo dello Stato una
funzione amministrativa in una materia di competenza regionale o provinciale
(sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 121 del 2010,
n. 24 del 2007,
n. 383 e n. 62 del 2005,
n. 6 del 2004,
n. 303 del 2003).
Né la mancata previsione di un’intesa “forte” potrebbe essere surrogata dalla
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome
interessate alla seduta del Consiglio dei ministri.
La difesa provinciale esclude, altresì, che il censurato comma 4 possa
“giustificarsi” per l’urgenza degli interventi o per il loro carattere
strategico nazionale. Al riguardo, sono nuovamente richiamate le sentenze n. 383 del 2005
e n. 6 del 2004,
nelle quali la Corte costituzionale, affermando la necessità di rispettare il
principio di leale collaborazione, avrebbe precisato come non assuma rilievo la
dimensione nazionale degli interventi da realizzare, dato l’esplicito
riferimento alla stessa dimensione, contenuto nella denominazione della materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art.
117, terzo comma, Cost.
2.6.3. – Anche con riguardo alle funzioni aventi fondamento statutario
(previste dal d.P.R. n. 235 del 1977), la norma impugnata sarebbe illegittima,
per violazione dell’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale
stabilisce le modalità con cui lo Stato può intervenire per fronteggiare
situazioni di urgenza.
2.7. – La Provincia autonoma di Trento impugna, inoltre, il secondo
periodo del nuovo comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per contrasto
con il principio di leale collaborazione, poiché l’intesa rappresenta «un atto
ad alta discrezionalità», che non può essere «coartato» minacciando l’applicazione
di norme che prevedono poteri straordinari del commissario del Governo. La
legge statale può prevedere conseguenze qualora l’intesa non venga raggiunta ma
sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione. Nel
caso di specie, questi principi sarebbero violati, con conseguente lesione
delle competenze provinciali nella materia dell’energia. Infatti, aggiunge la
ricorrente, i poteri sostitutivi e quelli di deroga del commissario devono
essere previsti – nel rispetto delle norme costituzionali e di attuazione –
nella misura in cui siano necessari; ma la valutazione di siffatta necessità
non può dipendere dalla maggiore o minore acquiescenza delle Regioni o delle
Province autonome ad una scelta statale unilaterale. Pertanto, secondo la
difesa provinciale, la previsione dei poteri straordinari del commissari
costituirebbe «una pura coazione all’intesa, non ragionevolmente collegata
all’oggetto di essa».
2.7.1. – Il secondo periodo del nuovo comma 4 risulterebbe comunque
«autonomamente lesivo delle prerogative costituzionali della Provincia» nelle
materie dell’energia, della sanità e dell’urbanistica.
In primo luogo, esso sarebbe illegittimo – per le stesse ragioni già
indicate con riferimento all’ultimo periodo del comma 2 – nella parte in cui
prevede un potere sostitutivo del commissario, peraltro non condizionato da un
ritardo delle amministrazioni competenti.
In secondo luogo, la violazione delle competenze provinciali deriverebbe
dal conferimento al commissario del potere di derogare alle norme vigenti. In
proposito, la ricorrente sottolinea come – trattandosi di interventi relativi
alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia – non sia
costituzionalmente ammissibile che presunte ragioni di urgenza legittimino l’attribuzione
ad un commissario del potere di “espropriare” le competenze amministrative
della Provincia e degli enti locali in materia di energia, di governo del
territorio e di tutela della salute (quest’ultima, in particolare, sarebbe
messa a repentaglio dalla possibilità di derogare, per gli impianti in
questione, alle norme provinciali poste a difesa della salute dei cittadini).
In definitiva, sarebbero violate le competenze della Provincia e degli
enti locali di cui agli artt. 8, numeri 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri
9) e 10), e 16 dello statuto speciale, alle relative norme di attuazione, ed
agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 120 Cost.
2.8. – Da ultimo, la Provincia autonoma di Trento rileva l’ulteriore
illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del
2009, introdotti dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del
La ricorrente sottolinea come non siano affatto
individuate le modalità di finanziamento pubblico delle opere in questione;
anzi, al contrario, il nuovo comma 3 dell’art. 4 precisa che l’organizzazione
delle strutture amministrative di supporto ai commissari debba avvenire «senza
che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», e per
la stessa ipotesi di realizzazione commissariale in deroga, prevista
dall’ultimo periodo del comma 4, si prescrive il ricorso a «mezzi e risorse
finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente».
Da quanto appena detto la Provincia autonoma
deduce l’incostituzionalità delle norme impugnate per gli stessi vizi
(violazione degli artt. 117, terzo
comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.) già riscontrati nel testo originario dei commi 1, 2, 3 e 4
dell’art. 4, dalla sentenza n. 215 del
2010.
3. – Con ricorso notificato il 15 ottobre 2010 e depositato il successivo
22 ottobre (reg. ric. n. 115 del 2010),
Le questioni sono prospettate per violazione degli artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120 Cost., nonché
del principio di leale collaborazione.
3.1. – Preliminarmente, la difesa regionale riassume le vicende che hanno
preceduto l’adozione del vigente testo dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009,
soffermandosi sulla sentenza n. 215 del
2010 con la quale la Corte costituzionale ha rilevato il mancato rispetto –
nel testo originario dei primi quattro commi dell’art. 4 – dei «canoni di
pertinenza e proporzionalità», cui devono conformarsi le previsioni legislative
che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni. In
particolare, la ricorrente sottolinea come la Corte costituzionale sia
pervenuta a questa conclusione sulla base della natura aleatoria del
finanziamento delle opere in questione, rimesso interamente o prevalentemente a
capitali privati.
3.2. – La prima norma impugnata, sotto diversi profili, è l’ultimo periodo
del nuovo comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009.
3.2.1. – La Regione prospetta, innanzitutto, la violazione degli artt.
117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
La ricorrente – muovendo dall’assunto che la
normativa impugnata sia riconducibile alla materia di potestà legislativa
concorrente della «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» – rileva come lo Stato possa
intervenire con una disciplina di dettaglio, rigorosamente proporzionata alle
esigenze unitarie cui si intende far fronte, solo nel rispetto dei principi di
sussidiarietà e leale collaborazione (sono richiamate le sentenze della Corte
costituzionale n.
278 e n. 215
del 2010, n.
383 del 2005, n.
6 del 2004).
La norma in esame, invece,
disporrebbe un intervento statale assolutamente sproporzionato rispetto
all’esigenza unitaria presa in considerazione. La difesa regionale non contesta
che la «individuazione» degli «interventi
urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla
produzione dell’energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere
strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di
situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico», comporti un ambito
valutativo più ampio rispetto a quello disponibile per
La ricorrente osserva, in particolare, che il
principio di proporzionalità, il cui rispetto legittima la cosiddetta
attrazione in sussidiarietà, è violato non solo quando la normativa
pregiudizievole per l’interesse concorrente non riesca a raggiungere gli
obiettivi prefissati – come è accaduto nel giudizio definito con la sentenza n. 215 del
2010 – ma anche quando le norme considerate, pur risultando idonee, non
superino il test di necessità, il quale richiede che non sia possibile
raggiungere i medesimi risultati con minor sacrificio dell’interesse concorrente.
Nel presente caso, la norma impugnata
non superebbe il test di necessità e quindi non rispetterebbe il principio di
proporzionalità.
3.2.2. – In subordine,
A parere della difesa
regionale la norma impugnata avrebbe previsto un potere sostitutivo statale nei
confronti di Regioni ed enti locali, senza rispettare alcuno dei modelli di
potere sostitutivo previsti dalla Costituzione: né quello ordinario,
riconducibile al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., né
quello straordinario, disciplinato dall’art. 120, secondo comma, Cost.
La norma in esame è dunque censurata sotto due
diversi profili. In primo luogo, la Regione prospetta una questione
interpretativa, in quanto l’ultimo periodo del comma 2 risulterebbe lesivo
delle competenze regionali solo qualora l’espressione «enti locali interessati»
fosse ritenuta comprensiva anche delle Regioni. In caso contrario, la censura
proposta non avrebbe ragion d’essere.
Sotto un secondo profilo,
la censura in esame conserverebbe fondamento quand’anche l’espressione «enti locali interessati» fosse
riferita unicamente ad enti territoriali sub-regionali. La difesa regionale
richiama in proposito le decisioni con le quali la Corte costituzionale ha
ritenuto le Regioni legittimate a sollevare in via principale questioni di
legittimità costituzionale avverso una legge statale, evocando a parametro
norme costituzionali poste a presidio delle competenze degli enti locali.
Nel presente giudizio sarebbe evidente la «stretta
connessione» tra competenze regionali e locali, richiesta dalla Corte
costituzionale per valutare la sussistenza della legittimazione regionale ad
agire.
Quanto al merito, la ricorrente richiama le sentenze
n. 43 del 2004
e n. 313 del 2003
con le quali la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile, anche dopo la
riforma costituzionale del 2001, la previsione di poteri sostitutivi nei
confronti degli enti territoriali ad autonomia costituzionalmente garantita,
pur al di fuori dei casi contemplati negli artt. 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, Cost.
Nel caso di specie, la norma impugnata non
rispetterebbe almeno due di queste condizioni; in particolare, il potere
sostitutivo non sarebbe affidato ad un organo politico e non sarebbe previsto,
per il suo esercizio, un procedimento che rispetti il principio di leale
collaborazione e che garantisca all’ente sostituito la possibilità di
interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento.
In riferimento al primo
requisito, la Regione esclude che il commissario possa far parte del Governo e
che sia chiamato solo a dare esecuzione ad una decisione governativa. In
relazione alla seconda condizione, la difesa regionale ritiene che l’ente
sostituendo dovrebbe essere, quanto meno, diffidato ad adempiere prima
dell’effettivo attivarsi dei poteri sostitutivi.
Per queste ragioni l’art.
4, comma 2, ultimo periodo, violerebbe l’art. 118 Cost., sempre che si
riconduca la fattispecie presa in esame all’ambito del potere sostitutivo
ordinario.
Qualora, invece, si
dovesse ritenere che il legislatore statale abbia voluto individuare una
fattispecie di potere sostitutivo straordinario, l’incostituzionalità della
norma impugnata deriverebbe dal contrasto con l’art. 120, secondo comma, Cost.,
in quanto la stessa non sarebbe rispettosa dei vincoli posti dal citato
parametro.
Innanzitutto, non
ricorrerebbe in concreto il pericolo della lesione di alcuno degli interessi
indicati dall’art. 120 Cost. In secondo luogo, il potere sostitutivo sarebbe
affidato ad un commissario straordinario e non al Governo. Infine, il
procedimento disciplinato dalla norma censurata non rispetterebbe il principio
di leale collaborazione.
Una conferma dell’assenza
di quest’ultimo requisito si ricaverebbe dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che ha attuato in via generale l’art. 120,
secondo comma, Cost., predisponendo a tal fine un procedimento «ben più
partecipato», nel quale, tra l’altro, l’ente sostituendo viene messo in
condizioni di adempiere autonomamente mediante il meccanismo della preventiva
diffida.
Per le ragioni anzidette,
l’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, nell’ipotesi che vi
si voglia rinvenire una ipotesi di potere sostitutivo straordinario, sarebbe
costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 120, secondo comma,
Cost.
3.2.3. –
La difesa regionale richiama, in proposito, la sentenza n. 278 del
2010, nella quale la Corte costituzionale ha interpretato una disposizione
che prevedeva un potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti
locali, nel senso di ritenere necessario il coinvolgimento della Regione
interessata.
3.2.4. – L’ultimo periodo del nuovo comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del
2009 è oggetto di specifiche censure anche nella parte in cui prevede che i
commissari straordinari possano fissare termini, in deroga alla legge, per lo
svolgimento delle attività «occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie»,
per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo comma, Cost.
La ricorrente sostiene che la previsione censurata costituisca una forma
di delegificazione «anomala», ben lontana dal modello di cui all’art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri). Siffatta delegificazione sarebbe illegittima per violazione
dell’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto destinata a svolgersi in una
materia prevista nell’art. 117, terzo comma, Cost. (produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia).
Al riguardo,
3.2.5. – In via subordinata rispetto alla censura da ultimo esposta,
La difesa regionale assume che – ove la Corte ritenesse che lo Stato possa
comunque, in base al meccanismo della cosiddetta chiamata in sussidiarietà,
affidare al commissario l’indicato potere di deroga – la norma impugnata
sarebbe illegittima nella parte in cui non prevede l’intesa con la Regione
interessata, poiché inciderebbe sulle competenze regionali in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». In tal senso,
la ricorrente reputa sufficiente richiamare la giurisprudenza costituzionale
che richiede la previsione di un’intesa forte al fine dell’esercizio delle
funzioni amministrative attratte in sussidiarietà al livello statale.
3.3. –
3.3.1. – Innanzitutto, è censurato il primo periodo del comma 3 dell’art.
4, nella parte in cui non prevede che la nomina dei commissari straordinari
avvenga d’intesa con
La difesa regionale premette che la presente censura è formulata sul solo
presupposto che venga ritenuta priva di fondamento quella formulata nei
confronti dell’art. 4, comma 2, ultimo periodo, e già illustrata nel punto
3.2.1.
Muovendo dall’assunto che la normativa in esame sia riconducibile alla
materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (ex art. 117, terzo comma, Cost.), la
ricorrente ritiene che lo Stato possa avocare a sé e regolare funzioni
amministrative solo a condizione di rispettare i principi di proporzionalità e
di sussidiarietà, e di prevedere nella medesima disciplina l’intesa cosiddetta
forte con
In questa prospettiva, la nomina di uno o più commissari straordinari
costituirebbe senz’altro una attività amministrativa attratta in sussidiarietà
dallo Stato nell’ambito di una materia di legislazione concorrente, con la
conseguenza dell’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte
in cui non prevede un’intesa forte.
Quest’ultima dovrebbe essere raggiunta con
3.3.2. –
Ad avviso della difesa regionale, la norma censurata configurerebbe una
forma di potere regolamentare «anomala», difforme dal modello individuato
dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988. La previsione di questo potere
regolamentare sarebbe illegittima per violazione dell’art. 117, sesto comma,
Cost., in quanto destinata a svolgersi in una materia di potestà legislativa
concorrente («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»).
Al riguardo, la ricorrente ribadisce come la mancata attribuzione del nomen iuris di
regolamento non valga ad escludere la natura regolamentare del decreto.
Quest’ultimo, infatti, essendo deputato a determinare i compiti del commissario
e i poteri di controllo e di vigilanza sul suo operato, avrebbe senz’altro
natura normativa, in quanto caratterizzato da generalità ed astrattezza. Né,
aggiunge
3.3.3. – In subordine, il secondo periodo del comma 3 dell’art. 4 è
impugnato nella parte in cui non prevede la necessaria acquisizione di
un’intesa con
La difesa regionale sostiene che – ove si dovesse ritenere che lo Stato
possa, in base alla cosiddetta chiamata in sussidiarietà, affidare ad un
decreto del Presidente della Repubblica il potere di determinare i compiti del
commissario ed i poteri di controllo e di vigilanza sul suo operato – la
normativa impugnata risulterebbe comunque illegittima, in quanto non prevede
l’acquisizione di un’intesa con
3.4. – Da ultimo,
3.4.1. – Innanzitutto, è censurato il primo periodo del nuovo comma 4, per
violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.
Secondo la ricorrente, la norma impugnata trasformerebbe da «concertato» a
«unilaterale» il procedimento di individuazione degli interventi di cui al
comma 1 dell’art. 4, con la conseguenza di violare «in modo macroscopico» lo
«statuto» della cosiddetta attrazione in sussidiarietà, come individuato nella
giurisprudenza della Corte costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 303 del 2003,
n. 6 del 2004,
n. 383 del 2005
e n. 278 del
2010).
Pertanto, la normativa impugnata, rimettendo ad
«uno strumento del tutto unilaterale» la
possibilità di superare il mancato raggiungimento dell’intesa, violerebbe il
principio della «posizione paritaria delle parti coinvolte», richiesto dalla
Corte costituzionale. Tale asimmetria tra le posizioni delle parti, unita al
brevissimo lasso di tempo a disposizione per addivenire all’intesa, porrebbe la
Regione in una posizione di subalternità nei confronti del Governo anche nel
corso delle trattative volte a raggiungere l’intesa.
3.4.2. –
La difesa regionale –
riprendendo le argomentazioni già esposte al punto 3.2.2. e alle quali si rinvia
– rileva come la norma impugnata preveda un potere sostitutivo statale nei
confronti di Regioni ed enti locali, senza che tale disciplina rispetti alcuno
dei modelli di potere sostitutivo previsti dalla Costituzione: né quello
ordinario, riconducibile al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118
Cost., né quello straordinario, disciplinato dall’art. 120, secondo comma,
Cost.
3.4.3. – Il secondo periodo del nuovo comma 4 dell’art. 4 è impugnato anche
per violazione dei limiti costituzionali previsti nei confronti delle
previsioni legislative relative ai poteri di ordinanza, e quindi degli artt.
70, 76 e 77 Cost., in combinato disposto con gli artt. 117 e 118 Cost.
3.4.3.1. – Preliminarmente,
Da quanto appena detto,
deriverebbe l’illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione
dell’art. 118 Cost., in quanto il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti deve essere affidato ai livelli
amministrativi locali, regionali o statali in base ai principi di
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Ad avviso della difesa
regionale, lo Stato, se avesse ritenuto indispensabile garantire l’attuazione
degli interventi di cui al comma 1 dell’art. 4, avrebbe dovuto affidare a
commissari individuati dalle Regioni tale attuazione, e prevedere la
possibilità per queste ultime di esercitare i necessari poteri di ordinanza.
3.4.3.2. –
In particolare, il potere
di adottare le ordinanze contingibili ed urgenti –
configurato dalla norma censurata mediante il rinvio all’art. 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 –
violerebbe almeno in parte i requisiti richiesti dalla giurisprudenza
costituzionale per escludere l’illegittimità delle leggi che conferiscono ad autorità amministrative
poteri di emergenza analoghi a quelli in esame.
Infatti, se l’autorità legittimata e il fine del
provvedimento possono ritenersi sufficientemente definiti (si tratta,
rispettivamente, del commissario e dell’«impulso agli interventi»), non
altrettanto è possibile dire per il presupposto dell’atto e per la materia su
cui esso deve intervenire. Inoltre, «i poteri degli organi amministrativi» non
sono affatto «ben definiti nel contenuto, nei tempi, nelle modalità di
esercizio», mancando qualunque indicazione al riguardo. Infine, nella normativa
impugnata mancherebbe la specificazione del «nesso di strumentalità tra lo
stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione».
In definitiva,
La ricorrente conclude sul punto precisando come
sia possibile, per le Regioni, invocare nel giudizio in via principale anche
parametri diversi da quelli che regolano il riparto di competenza, quando si
assuma che la relativa violazione ridondi in una lesione della sfera di
competenza regionale. Evenienza, questa, che si verificherebbe nel caso di
specie, in quanto l’esercizio dei poteri di ordinanza disciplinati dalla
normativa impugnata potrebbe giungere fino alla sostituzione nei confronti di
organi regionali (oltre che locali), e comunque sarebbe destinato a consentire
deroghe ad ogni disposizione legislativa, anche di produzione regionale. Di qui
la violazione delle funzioni legislative e amministrative che alla Regione sono
attribuite in base agli artt. 117 e 118 Cost.
Sempre con riferimento al
secondo periodo del comma 4 dell’art. 4, la difesa regionale ribadisce come lo
Stato possa derogare al riparto di competenze con due soli strumenti: il potere
sostitutivo straordinario e quello ordinario. L’impossibilità di ricondurre la
previsione recata dalla disposizione in esame a tali strumenti determina, ad
avviso della Regione, l’illegittimità del citato comma 4 nella parte in cui
consente al commissario di derogare alle norme attributive delle competenze
legislative e amministrative alle Regioni ed agli enti locali, sostituendosi a
tali enti.
3.4.3.3. – In subordine, ove la Corte ritenesse non
fondate le censure prospettate nei confronti del comma 4 dell’art. 4, la
ricorrente sostiene che debba essere dichiarata l’illegittimità costituzionale
della norma in esame, nella parte in cui non prevede che il concreto esercizio
dei poteri di urgenza, affidati al commissario straordinario, avvenga «con
l’adeguato coinvolgimento collaborativo della Regione interessata».
In sostanza,
3.4.3.4. – In chiusura, la ricorrente precisa come
le argomentazioni esposte siano basate sulla premessa interpretativa secondo
cui i poteri commissariali sono esercitabili anche nei confronti delle Regioni,
e non solo degli enti locali.
In ogni caso, però, le censure prospettate manterrebbero
la loro ragion d’essere anche qualora si escludessero le Regioni dal novero
degli enti che possono essere sostituiti dall’attività commissariale contingibile ed urgente. In quest’ultima ipotesi, comunque,
non verrebbe meno l’ammissibilità delle questioni formulate, stante la
possibilità per le Regioni di agire a tutela delle attribuzioni costituzionali
degli enti locali.
4. – Il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, si è costituito nei tre giudizi chiedendo che le questioni prospettate
siano dichiarate inammissibili, limitatamente a quelle promosse dalla Regione
Puglia, e infondate.
La difesa statale svolge
argomentazioni analoghe nei tre atti di costituzione, che, pertanto, possono essere
esaminati congiuntamente.
4.1. – In via preliminare,
con riferimento al solo ricorso promosso dalla Regione Puglia, l’Avvocatura
generale deduce l’inammissibilità delle questioni, poiché
4.2. – Nel merito, secondo
il Presidente del Consiglio, le esigenze unitarie di ordinamento e di gestione,
che connotano le reti energetiche, determinerebbero l’esistenza di un
«“preminente interesse nazionale”, peraltro, rafforzato, nella fattispecie in
esame, dalle “particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo
socio-economico”». Al riguardo, sono richiamate le sentenze della Corte
costituzionale n.
103 del 2006, n.
383 e n. 336
del 2005, n.
7 e n. 6 del
2004.
Le norme censurate
costituirebbero, anzi, una «diretta conseguenza» delle attribuzioni riservate
allo Stato in base alla legge n. 239 del 2004, che porrebbe i principi
fondamentali in materia di energia, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Ad avviso della difesa
statale, nei novellati primi quattro commi dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009
sarebbe previsto, in concreto, «un ampio ricorso all’istituto delle intese,
nella loro accezione forte», in piena sintonia con il principio di leale
collaborazione. Quest’ultimo sarebbe «applicato diffusamente e in modo intenso»
nelle norme impugnate, sia «a monte», per la individuazione degli interventi
urgenti e per la definizione dei criteri di esercizio della cooperazione
funzionale ed organizzativa, sia «a valle», per la realizzazione degli
interventi stessi.
Si tratterebbe, peraltro,
dei soli interventi che rivestono carattere strategico nazionale, individuati
specificamente in ragione di determinati criteri oggettivi, quali la «possibile insorgenza di situazioni di emergenza,
ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo
sviluppo socio-economico» (art. 4, comma 1).
L’Avvocatura generale rileva, altresì, che l’intesa
con le Regioni non è prevista solo nel procedimento di nomina dei commissari
straordinari, i quali, in quanto organi statali, non possono che essere
nominati dallo Stato. Peraltro, il mero procedimento di nomina dei commissari
non inciderebbe sulle competenze regionali in materia di energia o di governo
del territorio.
Quanto alle censure rivolte nei confronti del nuovo
testo del comma 4 dell’art. 4, la difesa statale ritiene che la norma in esame
sia pienamente coerente con la giurisprudenza costituzionale in tema di poteri
sostitutivi ex art. 120, secondo
comma, Cost. Infatti, l’esercizio del potere sostitutivo sarebbe inquadrato
entro precisi limiti procedurali, e ricorrerebbero i presupposti sostanziali
prescritti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Inoltre, la previsione della partecipazione del
Presidente della Regione interessata alla riunione del Consiglio dei ministri,
che può individuare gli interventi urgenti, rafforzerebbe la garanzia delle
prerogative regionali.
Infine, la difesa statale sottolinea come le norme
impugnate si pongano in piena sintonia con quanto richiesto dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 215 del 2010, essendo stati emendati i vizi che
avevano portato alla suddetta pronunzia di illegittimità costituzionale.
5. – In prossimità dell’udienza, le Regioni Toscana
e Puglia, la Provincia autonoma di Trento e il Presidente del Consiglio dei
ministri hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già
rassegnate, rispettivamente, nei ricorsi e negli atti di costituzione.
5.1. – La difesa della Provincia autonoma di Trento
– oltre a ribadire le proprie argomentazioni a sostegno della fondatezza delle
questioni prospettate – segnala che l’art. 1 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n.
Tale proroga, però, non inciderebbe sulla materia
del contendere, non facendo venir meno il carattere debole dell’intesa prevista
nelle norme impugnate.
5.2. – La difesa della Regione Puglia – che nel
merito insiste per la declaratoria di illegittimità costituzionale dei commi 2,
3 e 4 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 – replica all’eccezione di
inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere, sollevata dall’Avvocatura
generale dello Stato, formulando le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, l’eccezione non potrebbe essere
riferita a tutte le questioni proposte ma soltanto a quelle concernenti la
mancata previsione di un’intesa in relazione alla nomina dei commissari
straordinari e il meccanismo unilaterale di superamento del dissenso sulla
individuazione degli interventi urgenti e indifferibili.
In secondo luogo, non sarebbe affatto esclusa
l’applicabilità in futuro delle norme impugnate, ben potendo il Governo
individuare “altri” interventi e, di conseguenza, nominare “altri” commissari.
Infine, la difesa regionale richiama la consolidata
giurisprudenza della Corte costituzionale sull’inapplicabilità dell’istituto
dell’acquiescenza al processo costituzionale in via principale.
5.3. – Con riferimento alla proroga del termine
previsto nel censurato comma 4 dell’art. 4,
Inoltre, la proroga in questione risulterebbe
irrilevante nel presente giudizio, in quanto si sarebbe limitata a disporre un
prolungamento del termine per l’intesa «del tutto contingente e limitato
solo ad alcuni procedimenti, senza incidere in alcun modo sulla disciplina “a
regime” del suddetto termine».
1. –
In particolare,
La Provincia autonoma di Trento ha prospettato
questioni di legittimità costituzionale del nuovo testo dei commi 2, 3 e 4
dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9,
numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige); delle relative norme di attuazione recate
dal d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
(Norme di attuazione dello statuto
speciale per
Infine,
2. – In ragione dell’identità delle norme impugnate
e della stretta connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti,
per essere decisi congiuntamente.
3. – Preliminarmente deve essere rigettata
l’eccezione di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del
ricorso della Regione Puglia. Quest’ultima, successivamente alla notifica del
ricorso oggetto del presente giudizio, ha adottato gli atti di intesa per
l’individuazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi alla
trasmissione e alla distribuzione di energia nel territorio regionale, nonché
gli atti di intesa per la ratifica delle nomine dei commissari straordinari
incaricati della realizzazione degli interventi.
Secondo la difesa statale,
4. – Prima di esaminare nel merito le singole
questioni, occorre individuare l’ambito di pertinenza delle norme impugnate. Le
stesse sono sicuramente riconducibili alla materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia», rientrante nella competenza legislativa
concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Depone in tal senso
anche l’espressa formulazione contenuta nel nuovo comma 1 dell’art. 4, del d.l.
n. 78 del
Quanto ai parametri statutari invocati dalla
Provincia autonoma di Trento, la difesa della ricorrente ritiene violate le
competenze legislative esclusive in materia di «ordinamento degli uffici
provinciali» (art. 8, n. 1); di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n.
5); di «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6); di «opere di prevenzione e di
pronto soccorso per calamità pubbliche» (art. 8, n. 13); di «lavori pubblici di
interesse provinciale» (art. 8, n. 17); di «assunzione diretta di servizi
pubblici» (art. 8, n. 19); di «espropriazione per pubblica utilità» (art. 8, n.
22). Sarebbero inoltre violate le competenze legislative concorrenti della
Provincia autonoma in materia di «utilizzazione delle acque pubbliche, escluse
le grandi derivazioni a scopo idroelettrico» (art. 9, n. 9) e di «igiene e
sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera» (art. 9, n. 10).
Infine, si ritiene violato l’art. 14, primo comma, dello statuto speciale, che
prevede il parere obbligatorio della Provincia «per le concessioni in materia
di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio
provinciale», e l’art. 16 del medesimo statuto, secondo il quale la Provincia,
nelle materie e nei limiti entro cui può emanare norme legislative, esercita
anche le relative potestà amministrative.
Dalla disamina dei titoli di competenza indicati
dalla difesa provinciale, si deduce come nessuno degli ambiti materiali
richiamati sia strettamente inerente all’energia. Si tratta piuttosto di campi
di incidenza indiretta degli interventi in tale materia. Di conseguenza, si
deve nella specie ribadire quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 383 del
2005, secondo cui le competenze statutarie in materia di energia sono
sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute alle Regioni, nello
stesso ambito, dall’art. 117, terzo comma, Cost. La Provincia autonoma può
quindi rivendicare una competenza legislativa concorrente identica a quella
delle Regioni ad autonomia ordinaria (sentenze n. 383 del 2005
e n. 8 del 2004)
ed anche una competenza amministrativa più ampia – in quanto fondata sui
principi dell’art. 118 Cost. – rispetto a quella ad essa spettante sulla sola
base del d.P.R. n. 235 del 1977, come modificato dal decreto legislativo 11
novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e
distribuzione di energia elettrica).
È evidente, in definitiva, che, in virtù dell’art.
10 della legge cost. n. 3 del 2001, alla Provincia autonoma si debba estendere
– in quanto più favorevole alle ragioni dell’autonomia – la stessa disciplina
dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario.
Quanto alle funzioni trasferite alle Province
autonome ai sensi dell’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977, aggiunto dal d.lgs.
n. 463 del 1999, si deve osservare che le competenze legislative e
amministrative derivanti dal nuovo Titolo V della Parte seconda della
Costituzione sono più ampie rispetto a quelle statutarie. Da ciò deriva che
nelle prime sono comprese le seconde, con la conseguenza che non si pone un
problema di autonoma violazione di queste ultime.
Non può peraltro escludersi l’applicabilità delle
norme impugnate alle Province autonome, a causa della chiarezza del dato
normativo, che prevede l’intesa anche con dette Province, oltre che con le
Regioni. Inoltre, le norme impugnate – prevedendo l’intesa sia al fine della
individuazione degli interventi, sia al fine della loro realizzazione – sono
più rispettose dell’autonomia provinciale in raffronto alla norma statutaria
(art. 14), che – con riguardo alle «concessioni in materia di comunicazioni e
trasporti» – impone solo un parere obbligatorio della Provincia.
5. – La questione di legittimità costituzionale
avente ad oggetto l’art. 4, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2009 non
è fondata.
Questa Corte ha precisato che, in astratto, non può
escludersi l’attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative
concernenti la realizzazione (e non solo l’individuazione) degli interventi
previsti nella norma censurata (sentenza n. 215 del
2010). Occorre quindi valutare, in concreto, la proporzionalità degli
interventi stessi, così come previsti dalle disposizioni impugnate, nella parte
in cui attraggono al livello statale le funzioni in parola.
Si deve riconoscere, nel caso di specie, il rispetto
del criterio di proporzionalità, sulla base della considerazione che
l’intervento statale è finalizzato a garantire l’effettività dell’attuazione
degli interventi individuati. Proprio la natura strategica degli stessi impone
che la loro realizzazione proceda in modo unitario e coordinato, giacché le
finalità complessive concordate tra Stato e Regioni potrebbero essere
frustrate, se si verificassero forti discrasie nei tempi e nelle modalità di
esecuzione.
6. – La questione di legittimità costituzionale
avente ad oggetto l’art. 4, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2009 è
fondata.
Nella norma censurata si prevede il potere
sostitutivo del commissario del Governo, in caso di inerzia delle
amministrazioni pubbliche – Regioni ed enti locali – che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla
metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti
all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi.
La norma in esame introduce una forma di potere
sostitutivo, che non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 120 Cost. e
dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3).
La richiamata previsione costituzionale stabilisce
che il potere sostitutivo spetti al Governo, nei confronti delle Regioni e
degli enti locali, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Inoltre l’esercizio del potere sostitutivo deve compiersi – sempre secondo
l’art. 120 Cost. – in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei
principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
In attuazione dell’art. 120 Cost., l’art. 8 della
legge n. 131 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente per materia, assegni all’ente interessato un
congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo
decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo
interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini
un apposito commissario. Nei casi di assoluta urgenza, il Consiglio dei
ministri adotta i provvedimenti necessari, i quali sono immediatamente
comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza unificata, che
possono chiederne il riesame.
Nel caso di specie, la norma censurata non contempla
né i presupposti sostanziali richiesti dall’art. 120 Cost., né le procedure
previste – sulla base del rinvio contenuto nella norma costituzionale –
dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003.
È stato attribuito un potere sostituivo direttamente
ad un organo amministrativo, mentre invece la norma costituzionale prevede che
sia il Governo ad esercitare tale potere, sia pure nominando, non in via
generale e preventiva, ma per il caso specifico, un commissario. Inoltre il
potere sostitutivo è esercitabile per la semplice inerzia degli enti
competenti, senza che ricorrano le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al
secondo comma dell’art. 120 Cost. e senza alcuna limitazione procedurale, che
consenta all’ente inadempiente di compiere l’atto o gli atti – per la cui
mancanza viene prevista l’attivazione, da parte del commissario, del suddetto
potere – ed evitare così di essere
sostituito.
La norma censurata prevede, inoltre, che il
commissario possa ridurre, fino alla metà, i termini previsti dalla legge. Tale
potere di riduzione è del tutto in contrasto sia con la norma costituzionale
citata, sia con l’art. 8 della legge n. 131 del 2003, poiché restringe ancor di
più, in modo indebito e discrezionale, l’autonomia degli enti, la quale deve
essere invece tutelata dalla certezza dei termini, che non possono che essere
quelli fissati dalla legge.
Si deve infine ricordare come questa Corte abbia
escluso che il potere sostitutivo possa essere previsto nei casi in cui vi sia
uno spostamento di competenze amministrative, a seguito di attrazione in
sussidiarietà, dovendosi ritenere che la leale collaborazione, necessaria in
tale evenienza, non possa essere sostituita, puramente e semplicemente, da un
atto unilaterale dello Stato (sentenza n. 383 del
2005).
Rimangono assorbiti, quanto alla norma prima citata,
gli altri profili di illegittimità costituzionale denunciati dai ricorrenti.
7. – La questione di legittimità costituzionale
avente ad oggetto l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009 non è fondata.
Al riguardo, si deve rilevare che non è lesiva delle
competenze regionali e provinciali la previsione normativa secondo cui i
commissari straordinari sono nominati con un decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Non lesiva risulta
essere anche la norma in virtù della quale, con il decreto di nomina, sono
determinati i compiti del commissario, i poteri di controllo e di vigilanza sul
suo operato e le relative dotazioni di mezzi e di personale.
I commissari straordinari del Governo sono infatti organi
statali, la cui disciplina non può che spettare allo Stato. Così peraltro
stabilisce l’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), che presenta un contenuto in gran parte coincidente con quello della
norma impugnata. Il citato art. 11 prevede appunto che i commissari
straordinari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri e che, con il decreto di nomina, sono
determinati «i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale».
8. – La questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009 è fondata.
Nella norma censurata è previsto un potere
sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell’intesa,
esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra
il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata».
Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza
costante, che, nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a
materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è
necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il
raggiungimento di un’intesa, in modo da contemperare le ragioni dell’esercizio
unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente
attribuite alle Regioni (ex plurimis, sentenze n. 383 del 2005
e n. 6 del 2004).
La previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione,
implica che non sia legittima una norma contenente una «drastica previsione»
della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che
siano necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a
superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010,
n. 24 del 2007,
n. 339 del 2005).
Solo nell’ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all’accordo,
può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del
2011).
La norma impugnata configura una di quelle drastiche
previsioni di superamento unilaterale dell’intesa da parte dello Stato,
ritenute dalla giurisprudenza di questa Corte come inidonee ad assicurare il
rispetto del principio di leale collaborazione, particolarmente in rilievo
nelle ipotesi di attrazione in sussidiarietà. Non è prevista infatti alcuna
articolazione procedurale, che possa consentire un superamento concordato del
dissenso. L’intervento unilaterale dello Stato non si presenta quindi come
l’ipotesi estrema, che si verifica allorché l’esperimento di ulteriori
procedure bilaterali si sia rivelato inefficace, ma è previsto come conseguenza
automatica del mancato raggiungimento dell’intesa, in relazione al quale,
peraltro, è fissato un termine molto ristretto ed incerto per l’effettivo
svolgimento delle attività rivolte al fine dell’accordo («trenta giorni dalla
convocazione del primo incontro»).
La previsione, nella norma censurata, di un invito,
rivolto al Presidente della Regione o della Provincia interessata, a
partecipare – in posizione minoritaria – alla riunione del Consiglio dei ministri,
nella quale si decide l’esercizio del potere sostitutivo, non può essere
considerata valida sostituzione dell’intesa, giacché trasferisce nell’ambito
interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e
Regione, che deve necessariamente avvenire all’esterno, in sede di trattative
ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105 (Misure urgenti in materia
di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui introduce il
comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di
termini), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
3 agosto 2009, n. 102, limitatamente alle parole «Ciascun
commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i
provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle
amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla
legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente
fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all’autorizzazione e
all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie.»;
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il comma 4 dell’art. 4 del
d.l. n. 78 del 2009, convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge n. 102 del 2009;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1,
del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il comma
3 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla Regione Toscana, dalla
Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Puglia per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell’art.
16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del
d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di energia); dell’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali
e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), e del principio di leale collaborazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio
2011.
F.to:
Depositata in