Commento alla decisione di
Giovanni Di Cosimo
La leale collaborazione oltre il cerchio dei poteri pubblici
composta dai
signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della
Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 23 gennaio 2006, depositato in
cancelleria il 1° febbraio 2006 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di
costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza
pubblica del 5 dicembre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato dello
Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e
l’avvocato Valerio Speziale per
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso
notificato il 23 gennaio 2006 e depositato il 1° febbraio 2006, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, comma
2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato
professionalizzante), in quanto
contrastanti con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del
lavoro.
Premette il ricorrente
che questa Corte, con la sentenza n. 50 del
2005, ha osservato come la materia della formazione, lungi dall’essere di
esclusiva spettanza regionale, possa riguardare il rapporto privatistico
contrattuale (per quanto attiene alla formazione all’interno delle aziende) –
di tal che la sua disciplina rientra nell’ordinamento civile – mentre spetta
alle Regioni e alle Province autonome disciplinare la formazione esterna.
Tuttavia, né l’uno né l’altro profilo appaiono separati nettamente tra di loro
e da altri aspetti dell’istituto. Alla luce di tali interferenze,
Viceversa,
l’art. 2, comma 2, dell’impugnata legge regionale, prevedendo che, nell’ipotesi
in cui entro un certo termine non sia raggiunta l’intesa tra i vari soggetti
interessati in ordine alla definizione dei profili formativi, questi siano
determinati dalla Giunta regionale, si porrebbe in contrasto con l’art. 49,
comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), che, nel dettare precisi principi e criteri
direttivi, impone che la regolamentazione dei detti profili sia effettuata
dalle Regioni «d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano regionale». Ne consegue che il legislatore statale ha ritenuto fondamentale,
per la determinazione dei profili formativi, il concorso di tutti i soggetti
indicati, non ammettendo che la relativa intesa sia sostituita da un atto
unilaterale della Regione, che invece potrebbe limitarsi – secondo quanto
dispone la norma censurata – ad acquisire i pareri delle parti sociali
(evidentemente divergenti, non avendo consentito il perfezionarsi
dell’accordo), in tal modo declassandole ad organi meramente consultivi.
Anche
l’art. 3, comma 4, prescrivendo che la formazione formale si svolga
«prevalentemente all’esterno dell’azienda»,
risulterebbe costituzionalmente illegittimo sotto un duplice aspetto: esso
contrasterebbe anzitutto – sempre sotto il profilo della competenza concorrente
in materia di tutela e sicurezza del lavoro – con il richiamato art. 49 del
d.lgs. n. 276 del 2003, il cui comma 4, lettera a), fa riferimento alla formazione aziendale o extra-aziendale,
senza porre alcuna precostituita gerarchia tra i due tipi di attività. Sotto un
secondo aspetto, la disposizione censurata illegittimamente violerebbe la
previsione che rimette alla contrattazione collettiva la determinazione delle
«modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna
alle singole aziende», in cui il richiamo alla normativa pattizia appare
limitato dal vincolo di uno svolgimento prevalentemente esterno.
Infine,
risulterebbe illegittimo (in quanto incidente in materia di competenza
legislativa statale esclusiva, regolando le modalità della formazione interna)
anche il comma 7 dello stesso art. 3, laddove prevede che «la formazione
interna deve avere a oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di
venti ore nel primo mese di svolgimento del rapporto, i metodi di
organizzazione della produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali».
Infatti, la formazione all’interno dell’azienda è regolamentata pattiziamente e
afferisce, pertanto, al regime contrattuale privatistico, sicché qualunque
disposizione di carattere generale non può che rientrare nella materia di
legislazione esclusiva prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Tale parametro
sarebbe in conclusione violato dalle tre norme censurate.
1.2.— Si è costituita
Nel
merito, tuttavia, la censura relativa all’art. 2, comma 1, risulterebbe non
fondata, poiché dalla lettura del comma 5 dell’art. 49 del d.lgs. n. 276 del
2003 sarebbe possibile rilevare che l’intesa con le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative non è espressamente inclusa tra i principi
fondamentali che devono essere rispettati dagli enti territoriali. Del resto, la
norma statale evocata prevede soltanto che vi sia l’intesa con le associazioni
sindacali, ma non stabilisce che, in caso di mancanza di accordo, non si
possano concretamente regolare i profili formativi dell’apprendistato. Se la disposizione
dovesse essere interpretata nel senso voluto dal Governo, essa, secondo la
resistente, sarebbe del tutto in contrasto con l’art. 117 della Costituzione.
Infatti, subordinare la potestà legislativa delle Regioni all’intesa
obbligatoria con le parti sociali, significherebbe condizionare il
procedimento di formazione della legge regionale, oltre che attribuire alle
associazioni sindacali un potenziale potere di veto che si tradurrebbe in un
esproprio della potestà legislativa degli enti territoriali.
Quanto
poi all’art.
3, comma 4, della legge regionale impugnata – secondo il quale la formazione
formale deve essere svolta prevalentemente all’esterno dell’azienda – la
resistente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non esiste
nessuna disposizione che vieti di attribuire prevalenza ad un contenuto
formativo (in questo caso, quello esterno) piuttosto che ad un altro, in quanto
la legge statale consente che la qualifica venga riconosciuta dopo la
formazione interna od esterna, attribuendo alla Regione il potere di
riconoscere soltanto la formazione aziendale o solo quella extra aziendale o
anche entrambe e di far riferimento ad entrambi i tipi di attività formativa
anche con riguardo alla determinazione delle centoventi ore di formazione di
base. Tale scelta rispecchia un ulteriore criterio di efficienza formativa: sul
mercato operano, infatti, una serie di imprese e soggetti accreditati che sono
in grado di fornire una qualificazione professionale molto superiore a quella
che potrebbe essere conseguita con la mera formazione interna. In questo caso,
quindi, la formazione esterna garantisce un miglior controllo sull’effettivo
svolgimento dell’attività di qualificazione professionale del lavoratore.
Tali
argomenti consentirebbero di ritenere non fondata l’ulteriore censura sollevata
dal Governo, nella parte in cui la norma condizionerebbe la contrattazione
collettiva nel senso di privilegiare la formazione esterna: infatti, l’evocato
art. 49, comma 5, lettera b), del
d.lgs. n. 276 del 2003 non pone alcun limite che inibisca la prevalenza di un
tipo di formazione sull’altra, ma si limita ad impedire che il contratto
collettivo regoli la formazione solo interna od esterna, visto che invece tale
potere regolativo deve essere esercitato in relazione ad entrambe le modalità
di effettuazione della formazione (e tale interpretazione scaturisce dall’uso
della congiunzione «e» contenuta in tale disposizione). La norma, in
conclusione, non pone alcun vincolo diverso e non condiziona la possibilità per
Con riferimento all’impugnativa del comma 7 dello
stesso art. 3,
Considerato in diritto
1.— Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7,
della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia
di apprendistato professionalizzante).
Secondo il ricorrente, la
prima delle disposizioni censurate, nello stabilire che, se l’intesa con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro
riguardo ai profili formativi dell’apprendistato professionalizzante non è
raggiunta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge,
La disposizione sarebbe,
quindi, in contrasto con i principi fondamentali (in materia di tutela e
sicurezza del lavoro) e con la norma interposta di cui all’art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14
febbraio 2003, n. 30), che prevede
l’intesa.
Gli stessi parametri, ad
avviso del ricorrente, sono violati anche dall’art. 3, comma 4, della stessa
legge, il quale stabilisce che «la formazione formale da svolgersi durante il
periodo di apprendistato deve essere svolta prevalentemente all’esterno
dell’azienda e comunque secondo le modalità previste dalla contrattazione
collettiva», perché stabilisce una gerarchia tra le diverse specie di
formazione.
Infine,
costituirebbe violazione delle competenze
esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo
comma, lettera l, Cost.) la
disposizione del comma 7 dello stesso art. 3, il quale regola in parte la
formazione interna, stabilendo limiti minimi di orario riguardo ai contenuti
che essa deve avere nella sua fase iniziale, secondo quanto prescritto dalla
disposizione stessa.
2.— Sono fondate la prima
e la terza delle questioni suddette, mentre non è fondata la seconda.
La disposizione di cui
all’art. 2, comma 2, della legge regionale in scrutinio, nel prevedere che, se
l’intesa non è raggiunta entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in
vigore della legge stessa, provvede
Né vale prospettare la
necessità di un meccanismo idoneo a superare la situazione di stallo
determinata dalla mancata intesa.
Per ovviare a siffatta
esigenza e dare concreta attuazione al principio di leale collaborazione – del
quale la prescrizione dell’intesa, anche tra i soggetti indicati, costituisce
pur sempre espressione – spetta al legislatore regionale stabilire, semmai, un
sistema che imponga comportamenti rivolti allo scambio di informazioni e alla
manifestazione della volontà di ciascuna delle parti e, in ultima ipotesi,
contenga previsioni le quali assicurino il raggiungimento del risultato, senza
la prevalenza di una parte sull’altra (per esempio, mediante la indicazione di
un soggetto terzo).
E’, invece, in contrasto
con gli evocati parametri costituzionali la drastica previsione, in caso di
mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la
quale riduce all’espressione di un parere il ruolo dell’altra.
Parimenti fondata è la
questione avente ad oggetto l’art. 3, comma 7, della legge reg. Puglia n. 13
del 2005.
Infatti, questa Corte ha
più volte affermato che la disciplina della formazione interna attiene
all’ordinamento civile e che, pertanto, spetta allo Stato stabilire la relativa
normativa.
E’ pur vero che in
materia di apprendistato professionalizzante si è rilevata (anche)
un’interferenza di materie riguardo alle quali esistono competenze legislative
diverse, alla cui composizione provvedono, quando possibile, gli strumenti
della leale collaborazione o, qualora risulti la prevalenza di una materia
sull’altra, l’applicazione del criterio appunto di prevalenza. Nel caso in
esame è in sede di definizione dei profili formativi – da raggiungere, come si
è detto, mediante la corretta attuazione del regime dell’intesa – che
La disposizione in
scrutinio contiene, invece, la diretta disciplina di una parte della formazione
interna, costituente invasione della sfera di attribuzioni statali.
Non
fondata, invece, è la questione riguardante la disposizione dell’art. 3, comma
4, prevedente la prevalenza della formazione esterna in tema di «formazione
formale».
Si tratta di questione
concernente una disposizione analoga ad altre, contenute in leggi di altre
Regioni, già scrutinate e ritenute non illegittime con riguardo al sistema del
riparto di competenze definito dall’art. 117 Cost. (v. sentenze n. 406
e n. 425 del
2006). Essa, infatti, non costituisce invasione della sfera di attribuzioni
statali in materia di formazione interna.
per questi motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005 n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato
professionalizzante);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma
4, della medesima legge regionale n. 13 del 2005, sollevata, in
riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera l), e terzo comma,
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio
2007.