Commento alla decisione di
Giovanni Di Cosimo
La leale collaborazione oltre il cerchio dei poteri pubblici
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione
Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina
in materia di apprendistato professionalizzante), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 23 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 1° febbraio 2006 ed
iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione della
Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 5
dicembre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e
l’avvocato Valerio Speziale per
Ritenuto in fatto
1.— Con
ricorso notificato il 23 gennaio 2006 e depositato il 1° febbraio 2006, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4
e 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato
professionalizzante), in quanto
contrastanti con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del
lavoro.
Premette il
ricorrente che questa Corte, con la sentenza n. 50 del
2005, ha osservato come la materia della formazione, lungi dall’essere di esclusiva
spettanza regionale, possa riguardare il rapporto privatistico
contrattuale (per quanto attiene alla formazione all’interno delle aziende) –
di tal che la sua disciplina rientra nell’ordinamento civile
– mentre spetta alle Regioni e alle Province autonome disciplinare la
formazione esterna. Tuttavia, né l’uno né l’altro profilo appaiono separati
nettamente tra di loro e da altri aspetti
dell’istituto. Alla luce di tali interferenze,
Viceversa, l’art. 2, comma 2, dell’impugnata legge regionale, prevedendo
che, nell’ipotesi in cui entro un certo termine non sia
raggiunta l’intesa tra i vari soggetti interessati in ordine alla definizione
dei profili formativi, questi siano determinati dalla Giunta regionale, si
porrebbe in contrasto con l’art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30),
che, nel dettare precisi principi e criteri direttivi, impone che la
regolamentazione dei detti profili sia effettuata dalle Regioni «d’intesa con
le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano regionale». Ne
consegue che il legislatore statale ha ritenuto fondamentale, per la
determinazione dei profili formativi, il concorso di tutti i soggetti indicati,
non ammettendo che la relativa intesa sia sostituita da un atto unilaterale
della Regione, che invece potrebbe limitarsi – secondo quanto dispone la norma
censurata – ad acquisire i pareri delle parti sociali (evidentemente
divergenti, non avendo consentito il perfezionarsi dell’accordo), in tal modo
declassandole ad organi meramente consultivi.
Anche l’art. 3, comma 4, prescrivendo che la formazione formale si svolga «prevalentemente all’esterno dell’azienda», risulterebbe costituzionalmente
illegittimo sotto un duplice aspetto: esso contrasterebbe anzitutto – sempre
sotto il profilo della competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza
del lavoro – con il richiamato art. 49 del d.lgs. n.
276 del 2003, il cui comma 4, lettera a), fa riferimento alla formazione
aziendale o extra-aziendale, senza porre alcuna
precostituita gerarchia tra i due tipi di attività. Sotto un secondo aspetto,
la disposizione censurata illegittimamente violerebbe la previsione che rimette
alla contrattazione collettiva la determinazione delle «modalità di erogazione
e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole
aziende», in cui il richiamo alla normativa pattizia
appare limitato dal vincolo di uno svolgimento prevalentemente esterno.
Infine, risulterebbe illegittimo (in quanto incidente in materia di
competenza legislativa statale esclusiva, regolando le modalità della
formazione interna) anche il comma 7 dello stesso art. 3, laddove prevede che
«la formazione interna deve avere a oggetto, per un periodo minimo iniziale
della durata di venti ore nel primo mese di svolgimento del rapporto, i metodi
di organizzazione della produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali».
Infatti, la formazione all’interno dell’azienda è regolamentata pattiziamente e afferisce,
pertanto, al regime contrattuale privatistico, sicché
qualunque disposizione di carattere generale non può che rientrare nella
materia di legislazione esclusiva prevista dall’art. 117,
secondo comma, lettera l),
della Costituzione. Tale parametro sarebbe in conclusione violato dalle tre
norme censurate.
1.2.— Si è costituita
Nel merito, tuttavia, la censura relativa all’art. 2, comma 1,
risulterebbe non fondata, poiché dalla lettura del comma 5
dell’art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003 sarebbe
possibile rilevare che l’intesa con le associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative non è espressamente inclusa tra i principi fondamentali che
devono essere rispettati dagli enti territoriali. Del resto, la norma statale evocata prevede
soltanto che vi sia l’intesa con le associazioni sindacali, ma non stabilisce
che, in caso di mancanza di accordo, non si possano
concretamente regolare i profili formativi dell’apprendistato. Se la disposizione dovesse essere
interpretata nel senso voluto dal Governo, essa, secondo la resistente, sarebbe
del tutto in contrasto con l’art. 117 della Costituzione. Infatti, subordinare
la potestà legislativa delle Regioni all’intesa obbligatoria con le parti
sociali, significherebbe condizionare il procedimento di formazione della legge regionale, oltre
che attribuire alle
associazioni sindacali un potenziale potere di veto che si tradurrebbe in un
esproprio della potestà legislativa degli enti territoriali.
Quanto poi all’art.
3, comma 4, della legge regionale impugnata – secondo il
quale la
formazione formale deve
essere svolta prevalentemente all’esterno dell’azienda – la resistente afferma
che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non esiste nessuna disposizione
che vieti di attribuire prevalenza ad un contenuto formativo (in questo caso,
quello esterno) piuttosto che ad un altro, in quanto la legge statale consente
che la qualifica venga riconosciuta dopo la formazione interna od esterna,
attribuendo alla Regione il potere di riconoscere soltanto la formazione
aziendale o solo quella extra aziendale o anche entrambe e di far riferimento
ad entrambi i tipi di attività formativa anche con riguardo alla determinazione
delle centoventi ore di formazione di base. Tale scelta rispecchia un ulteriore
criterio di efficienza formativa: sul mercato operano, infatti, una serie di
imprese e soggetti accreditati che sono in grado di fornire una qualificazione
professionale molto superiore a quella che potrebbe essere conseguita con la
mera formazione interna. In questo caso, quindi, la formazione esterna
garantisce un miglior controllo sull’effettivo svolgimento dell’attività di
qualificazione professionale del lavoratore.
Tali argomenti consentirebbero di ritenere non fondata l’ulteriore
censura sollevata dal Governo, nella parte in cui la norma condizionerebbe la
contrattazione collettiva nel senso di privilegiare la formazione esterna:
infatti, l’evocato art. 49, comma 5, lettera b), del d.lgs.
n. 276 del 2003 non pone alcun limite che inibisca la
prevalenza di un tipo di formazione sull’altra, ma si limita ad impedire che il
contratto collettivo regoli la formazione solo interna od esterna, visto che
invece tale potere regolativo deve essere esercitato
in relazione ad entrambe le modalità di effettuazione della formazione (e tale
interpretazione scaturisce dall’uso della congiunzione «e» contenuta in tale
disposizione). La norma, in conclusione, non pone alcun vincolo diverso e non
condiziona la possibilità
per
Con riferimento all’impugnativa
del comma 7 dello stesso art. 3,
Considerato in diritto
1.— Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2,
comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre
2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante).
Secondo il
ricorrente, la prima delle disposizioni censurate, nello stabilire che, se
l’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei
datori di lavoro riguardo ai profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante non è raggiunta entro sei mesi dall’entrata in vigore della
legge,
La
disposizione sarebbe, quindi, in contrasto con i principi fondamentali (in
materia di tutela e sicurezza del lavoro) e con la norma interposta di cui
all’art. 49 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14
febbraio 2003, n. 30), che prevede
l’intesa.
Gli stessi
parametri, ad avviso del ricorrente, sono violati anche dall’art.
3, comma 4, della stessa legge, il quale stabilisce che «la formazione
formale da svolgersi durante il periodo di apprendistato deve essere svolta
prevalentemente all’esterno dell’azienda e comunque secondo le modalità
previste dalla contrattazione collettiva», perché stabilisce una gerarchia tra
le diverse specie di formazione.
Infine,
costituirebbe violazione
delle competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile (art.
117, secondo comma, lettera l, Cost.)
la disposizione del comma 7 dello stesso art. 3, il quale regola in parte la
formazione interna, stabilendo limiti minimi di orario riguardo ai contenuti
che essa deve avere nella sua fase iniziale, secondo quanto prescritto dalla
disposizione stessa.
2.— Sono
fondate la prima e la terza delle questioni suddette, mentre non è fondata la
seconda.
La
disposizione di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale in scrutinio,
nel prevedere che, se l’intesa non è raggiunta entro il termine di sessanta
giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, provvede
Né vale
prospettare la necessità di un meccanismo idoneo a superare la situazione di
stallo determinata dalla mancata intesa.
Per ovviare
a siffatta esigenza e dare concreta attuazione al principio di leale
collaborazione – del quale la prescrizione dell’intesa, anche tra i soggetti
indicati, costituisce pur sempre espressione – spetta al legislatore regionale
stabilire, semmai, un sistema che imponga comportamenti rivolti allo scambio di
informazioni e alla manifestazione della volontà di ciascuna delle parti e, in
ultima ipotesi, contenga previsioni le quali assicurino
il raggiungimento del risultato, senza la prevalenza di una parte sull’altra
(per esempio, mediante la indicazione di un soggetto terzo).
E’, invece,
in contrasto con gli evocati parametri costituzionali la drastica previsione,
in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle
parti, la quale riduce all’espressione di un parere il ruolo dell’altra.
Parimenti
fondata è la questione avente ad oggetto l’art. 3, comma 7,
della legge reg. Puglia n. 13 del 2005.
Infatti,
questa Corte ha più volte affermato che la disciplina della formazione interna
attiene all’ordinamento civile e che, pertanto, spetta allo Stato stabilire la
relativa normativa.
E’ pur vero
che in materia di apprendistato professionalizzante si è rilevata (anche)
un’interferenza di materie riguardo alle quali esistono competenze legislative
diverse, alla cui composizione provvedono, quando possibile, gli strumenti
della leale collaborazione o, qualora risulti la prevalenza di una materia
sull’altra, l’applicazione del criterio appunto di prevalenza. Nel caso in
esame è in sede di definizione dei profili formativi – da raggiungere, come si
è detto, mediante la corretta attuazione del regime dell’intesa – che
La
disposizione in scrutinio contiene, invece, la diretta disciplina di una parte
della formazione interna, costituente invasione della sfera di attribuzioni
statali.
Non fondata, invece, è la questione riguardante la
disposizione dell’art. 3, comma 4, prevedente la
prevalenza della formazione esterna in tema di «formazione formale».
Si tratta
di questione concernente una disposizione analoga ad altre, contenute in leggi
di altre Regioni, già scrutinate e ritenute non illegittime con riguardo al
sistema del riparto di competenze definito dall’art. 117 Cost. (v. sentenze n. 406
e n. 425 del
2006). Essa, infatti, non costituisce invasione della sfera di attribuzioni
statali in materia di formazione interna.
per questi motivi
dichiara l’illegittimità
costituzionale degli artt. 2,
comma 2, e 3, comma
7, della legge della Regione Puglia 22
novembre 2005 n. 13 (Disciplina in
materia di apprendistato professionalizzante);
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, della medesima legge regionale n. 13 del 2005, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio
2007.