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SENTENZA N. 406
ANNO 2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 2,
lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20
(Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8 aprile 2005, depositato in
cancelleria il 18 aprile 2005 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto
di costituzione della Regione Toscana;
udito
nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi
l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato l’8 aprile 2005,
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 2, lettere a) e d),
3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h),
della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché dei
principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Specifica
l’Avvocatura che con tale legge la Regione Toscana ha apportato modifiche alla legge
regionale n. 32 del 2002,
in materia di occupazione e mercato del lavoro. In
particolare, l’art. 1 modifica il comma 4 dell’art. 1 della legge predetta,
aggiungendo agli obiettivi ai quali si ispirano gli interventi della Regione,
previsti dal citato comma 4, anche il rafforzamento delle politiche di sostegno
alla continuità lavorativa e la promozione di azioni di pari opportunità e
qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati. Vengono, poi,
aggiunti nella legge regionale n. 32 del 2002 gli articoli 18-bis e 18-ter, riguardanti gli obiettivi della formazione nell’apprendistato
e la disciplina dell’apprendistato stesso. Sono, altresì, inseriti gli articoli
20-bis e 20-ter: il primo sostituisce l’albo regionale delle agenzie per il
lavoro che operano nel territorio della Regione, il secondo istituisce l’elenco
regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro.
Tale normativa appare al ricorrente lesiva
della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, nonché
di alcuni principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, da
considerare standard uniformi
sull’intero territorio nazionale, dettati dal decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
In particolare:
– l’art. 2, lettere a) e d), prevedendo la
valorizzazione e la certificazione dei contenuti formativi dei contratti di
apprendistato e la individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento
per la capacità formativa delle imprese, violerebbe l’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost.,
il quale attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di ordinamento
civile;
– l’art. 3, ove si prevede che la Regione disciplini i
profili formativi e le modalità organizzative dell’apprendistato con il
regolamento di cui all’art. 32 della legge regionale n. 32 del 2002, approvato
dalla Giunta «sentiti gli organismi rappresentativi delle parti sociali»,
contrasterebbe con gli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, rispettivamente per
l’apprendistato professionalizzante e per l’apprendistato per l’alta
formazione, prevedono «l’intesa» ovvero «l’accordo» con le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro, e, dunque, forme di maggiore coinvolgimento
delle parti sociali. Il medesimo art. 3 sarebbe, altresì, in contrasto con
l’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto, nel
disciplinare l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione, non fa riferimento né alle intese con le
amministrazioni dello Stato, né al rispetto dei principi e criteri direttivi
dettagliatamente indicati dallo stesso art. 48, comma 4;
– l’art. 5, comma 1, che istituisce l’albo
regionale delle agenzie per il lavoro, contrasterebbe con gli artt. 4, commi 1, 6 e 7, del d.lgs.
n. 276 del 2003, che, rispettivamente, istituiscono l’albo nazionale delle
agenzie per il lavoro e prevedono che la Regione, quando concede l’autorizzazione,
provveda alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
«per l’iscrizione delle agenzie in un’apposita sezione regionale nell’albo di
cui all’art. 4». Il medesimo art. 5, comma 2, che demanda ad un successivo
regolamento regionale la definizione delle competenze professionali e dei
requisiti dei locali ove viene svolta l’attività ai fini dell’autorizzazione
regionale, sarebbe in contrasto con l’art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs.
n. 276 del 2003, come integrato dal successivo decreto ministeriale 5 maggio
2004 (Requisiti delle Agenzie per il lavoro), il quale negli artt. 1, 2 e 3
ha definito le competenze professionali e i requisiti
dei locali che le agenzie di somministrazione di lavoro devono possedere ai
fini dell’autorizzazione;
– l’art. 11, lettera h), che demanda ad un successivo regolamento regionale la
definizione delle «modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati
dell’autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l’attività di
intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale», sarebbe in contrasto con
l’art. 6, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 276 del 2003.
Infatti, tale articolo prevede, da un lato, che le autorizzazioni regionali
vadano rilasciate unicamente per coloro che le richiedano (con esclusione,
quindi, dei soggetti autorizzati in ambito nazionale), dall’altro che dette
autorizzazioni siano comunicate al Ministero del lavoro.
2.—
Successivamente l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in cui
ricostruisce, anzitutto, il sistema delle competenze in materia di lavoro,
osservando come esse non siano attribuibili in via esclusiva allo Stato o alle
Regioni, in quanto non qualificabili come un unicum inscindibile da intestare ad un solo soggetto istituzionale.
In tale
vasto ambito materiale vengono, infatti, in rilievo una pluralità di aspetti
quali: la formazione ed il collocamento, che già da tempo costituivano un’attribuzione
delle autonomie locali, ora divenuta esclusiva; la tutela e sicurezza del
lavoro, rientrante nella potestà concorrente, che finisce con l’essere, a sua
volta, influenzata dalla materia (c.d. “trasversale”) di competenza esclusiva
statale contenuta nella lettera m)
dell’art. 117, secondo comma, Cost., poiché esistono
norme che, per difendere e promuovere il diritto al lavoro – riconosciuto come
un diritto sociale imprescindibile – hanno ricadute anche sulla tutela dello
stesso; ed infine la materia della formazione, che sembra, prima facie, essere riservata alle
Regioni, ma deve sottostare alle eventuali norme generali sull’istruzione che
su di essa possono ridondare, essendo la formazione una componente non
trascurabile dell’istruzione.
Vi sono,
poi, le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile,
giurisdizione e norme processuali, previdenza sociale, tutte materie la cui
disciplina è destinata a lambire anche la materia del lavoro.
Il
ricorrente ribadisce, quindi, le censure relative agli artt.
2, lettere a) e d), e 3 dell’impugnata legge regionale, insistendo, altresì, nella
tesi secondo cui l’art. 5 della legge regionale toscana che istituisce l’albo
regionale delle agenzie per il lavoro, violerebbe i principi fondamentali
contenuti nell’art. 6, commi 6, 7 e 8 del d.lgs n.
276 del 2003, laddove escluderebbe che, sebbene l’autorizzazione possa essere
concessa dalle Regioni, nel caso in cui un’agenzia svolga la propria attività
solo in un unico territorio regionale, l’ente territoriale possa creare un
proprio albo regionale. Infatti, nell’albo nazionale esiste già un’apposita
sezione regionale.
Anche
riguardo all’art. 11, lettera h),
della legge regionale impugnata, l’Avvocatura rileva come il dubbio di
illegittimità costituzionale non riposi tanto sull’oggetto della norma,
astrattamente rientrante nella competenza concorrente della Regione, quanto
piuttosto, da un lato, nella previsione dell’assoggettamento alle modalità per
la concessione dell’autorizzazione, da stabilire nell’emanando regolamento
regionale, anche di soggetti pubblici già titolari di autorizzazioni nazionali
e, dall’altro lato, nella omessa previsione (contenuta, invece, nel comma 7
dell’art. 6 del d.lgs. n. 276 del 2003) della
obbligatoria comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione provvisoria per l’iscrizione
dell’agenzia nell’apposita sezione regionale dell’albo nazionale, con
conseguente lesione del principio di leale collaborazione.
3.— Si
è costituita la
Regione Toscana, contestando le singole censure.
Quanto
all’art. 2, comma 1, lettere a) e d), della legge regionale, relativamente
all’individuazione di criteri e requisiti di riferimento per la capacità
formativa delle imprese, la
Regione osserva che l’asserita lesione della competenza in
materia di ordinamento civile si basa su una distinzione, relativa alla
regolamentazione della formazione dell’apprendista, tra formazione “interna”
all’azienda (che attiene al rapporto contrattuale) e formazione “esterna”
all’azienda (da ricondurre ai profili “pubblicistici” dell’istituto) che però
non tiene conto delle strette interrelazioni che vi sono tra i due aspetti.
La
norma si limita ad affermare che la Regione Toscana riconosce quali «obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato»
alcune finalità, e tale «riconoscimento» non comporta invasione di competenze
statali. Inoltre, i principi statali nulla prevedono circa asseriti limiti alla
potestà regionale di intervenire per «valorizzare e certificare» i contenuti
formativi dell’apprendistato e per «individuare i criteri ed i requisiti di
riferimento per la capacità formativa delle imprese». La certificazione dei
contenuti formativi riguarda il nesso tra l’attività formativa svolta ed il riconoscimento
dei crediti e delle competenze che dovranno essere annotate nel libretto
formativo dell’apprendista, sicché la norma rimane nell’ambito delle
attribuzioni regionali attinenti alla formazione professionale.
Quanto
alla censura relativa all’art. 3, la Regione ricorda che tale
disposizione introduce l’art. 18-ter
nella legge
regionale n. 32 del 2002 e dispone che la Regione disciplini i
profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell’attività
formativa esterna per i diversi tipi di apprendistato, attraverso il
regolamento di cui all’art. 32, il quale è approvato dalla Regione, sentiti gli
organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le
procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti
economici e sociali. Tale previsione è, dunque, onnicomprensiva e stabilisce la
procedura concertativa, vale a dire l’intesa, sia con
i soggetti istituzionali, quale l’amministrazione statale, sia con i soggetti
sociali, cioè le parti sociali. Infatti detto regolamento è stato approvato
(decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2005, n. 22/R, che ha
modificato il previgente regolamento approvato con d.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R) nel rispetto della
prevista procedura e in relazione ad esso l’amministrazione statale nulla ha
eccepito.
Circa
il mancato riferimento al rispetto dei principi e dei criteri direttivi posti
dalla stessa disposizione, la
Regione rileva che i
criteri direttivi ed i principi posti dallo Stato, nelle materie soggette a
legislazione concorrente, vanno rispettati dalle Regioni nella sostanza della
disciplina regionale, senza che a tal fine abbia rilevanza il richiamo formale
ai principi medesimi.
Con
riguardo all’istituzione dell’albo regionale delle agenzie per il lavoro che
operano nel territorio della Regione, di cui all’impugnato art. 5, comma 1, si
osserva in memoria che l’art. 6, comma 6, del d.lgs.
n. 276 del 2003 dispone che l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di
intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale può essere concessa dalle
Regioni con riferimento esclusivo al proprio territorio. L’albo previsto
nell’impugnata disposizione è strumentale all’esercizio di tale competenza e
non esclude il rispetto di quanto prescritto dal successivo settimo comma del
citato art. 6. Inoltre la censura non tiene conto del fatto che l’art. 2 del
decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, ha modificato l’art. 6, comma 8, del
decreto n. 276, stabilendo che le procedure di autorizzazione «di cui ai commi
6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente
decreto».
Quanto
poi all’impugnativa del comma 2 del citato art. 5, la Regione osserva che il
decreto ministeriale 5 maggio 2004 (Requisiti delle Agenzie per il lavoro),
emanato in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 276 del 2003, e invocato dalla difesa erariale,
all’art. 4 affida alle Regioni il compito di definire le specifiche suddette,
nel rispetto dei criteri fissati a livello nazionale. Il già citato regolamento
2 febbraio 2005, n. 22, è del tutto conforme a quanto stabilito dalle fonti
primarie e secondarie dello Stato in merito alle competenze professionali ed ai
requisiti dei locali, poiché richiama espressamente gli artt.
4 e 5 del d.lgs. n. 276 del 2003
per quanto riguarda gli
altri requisiti per l’autorizzazione, nonché quanto previsto dal citato d.m. 5 maggio 2004.
Quanto infine alla censura relativa all’art. 11, lettera h) – impugnato come lesivo dell’art. 6,
commi 6 e 7, del d.lgs. n. 276 del 2003 perché rinvia
al regolamento regionale «le modalità per la concessione a soggetti pubblici e
privati a svolgere nel territorio regionale l’attività di intermediazione, di
ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
del personale» – la Regione
si richiama ancora all’art. 6, comma 6, del d.lgs. n.
276 del 2003, osservando che la disposizione contestata si limita a dare
attuazione alle suddette previsioni della normativa statale.
In relazione, poi, all’ulteriore affermazione contenuta
nel ricorso per cui le autorizzazioni regionali vanno «rilasciate unicamente
per quei soggetti che le richiedano, con esclusione quindi dei soggetti
titolari di autorizzazione nazionale» e devono essere inviate al Ministero, si
rileva in memoria che la normativa regionale non impedisce l’adempimento
dell’inoltro al Ministero delle autorizzazioni rilasciate sul territorio
regionale, né prevede o intende imporre un regime autorizzatorio
“regionale” a soggetti già autorizzati a svolgere attività nel mercato del
lavoro nazionale. Come prevede il regolamento di attuazione della legge in
questione, l’autorizzazione regionale riguarda solo quei «soggetti privati che
svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione», in perfetta
conformità a quanto disposto dall’art. 6, comma 6, del d.lgs.
n. 276 del 2003.
4.—
Successivamente, la
Regione Toscana ha depositato ulteriore memoria, ribadendo le difese svolte in
precedenza. Con particolare riguardo alla censurata previsione del regolamento
regionale, di cui all’impugnato art. 3, la Regione insiste nella previsione di procedure concertative, vale a dire l’accordo e l’intesa, sia con
l’amministrazione statale, che con le parti sociali. In particolare, il
regolamento de quo è intervenuto a
seguito delle concertazioni raggiunte in sede di Commissione regionale
tripartita, quale organismo deputato ad assicurare il concorso delle parti
sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle
relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, nonché attraverso
il confronto tenutosi presso il c.d. “tavolo di concertazione”, cui partecipano
tutti i soggetti interessati.
Considerato in diritto
1.— Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt.
2, lettere a) e d), e 3 della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20
(Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento,
formazione professionale e lavoro), concernenti l’apprendistato.
Le
disposizioni suddette, nell’introdurre nella legge modificata gli artt. 18-bis e
18-ter, enunciano come compiti della
Regione la valorizzazione e certificazione dei profili formativi dei contratti
di apprendistato e l’individuazione dei criteri e requisiti di riferimento per
la capacità formativa delle imprese e stabiliscono che «con il regolamento di
cui all’art. 32, sentita la commissione tripartita di cui all’art. 23, la Regione disciplina i
profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell’attività
formativa esterna per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere
d’istruzione e formazione, per l’apprendistato professionalizzante e per
l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione».
Secondo il
ricorrente tali disposizioni contrastano con l’art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost. (nella parte in cui
attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di
ordinamento civile), nonché con i principi fondamentali in materia di tutela e
sicurezza del lavoro e, in particolare, con gli artt.
48, 49 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); norme interposte, le quali
impongono alla Regione di procedere d’intesa con le amministrazioni dello Stato
e, per l’apprendistato professionalizzante e per quello per l’alta formazione,
anche con le organizzazioni delle parti sociali, come ritenuto legittimo da
questa Corte con la sentenza n. 50 del 2005.
Con lo stesso
ricorso sono stati impugnati gli artt. 5, commi 1 e
2, e 11, lettera h), della medesima
legge regionale, per contrasto con gli artt. 4, comma
1, e 6, comma 7, del d.lgs n. 276 del 2003, assunte
come norme interposte rispetto alla competenza concorrente in materia di
“tutela e sicurezza del lavoro” (di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., così implicitamente richiamato).
Le suindicate disposizioni della legge regionale vengono
censurate dal ricorrente in quanto istituiscono e disciplinano un albo
regionale delle agenzie per il lavoro, laddove le norme statali prevedono
sezioni regionali dell’albo nazionale e l’obbligo delle Regioni di comunicare
all’amministrazione dello Stato le autorizzazioni rilasciate.
2.— Nessuna
delle questioni sollevate è fondata.
Vanno
esaminate distintamente le disposizioni sull’apprendistato da quelle relative
alle agenzie per il lavoro ed al loro albo.
Questa Corte,
in sede di scrutinio di numerose disposizioni della legge 14 febbraio 2003, n.
30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del d.lgs n. 276 del 2003, impugnate da alcune Regioni, ha
rilevato che la disciplina dell’apprendistato è costituita da norme che
attengono a materie per le quali sono stabilite competenze legislative di
diversa attribuzione (esclusiva dello Stato, residuale delle Regioni,
ripartita) e che alla composizione delle interferenze provvedono strumenti
attuativi del principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2005).
La Corte ha
rilevato, altresì, che, mentre la formazione da impartire all’interno delle
aziende attiene precipuamente all’ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in
materia di istruzione professionale, con interferenze però con altre materie,
in particolare con l’istruzione, per la quale lo Stato ha varie attribuzioni:
norme generali, determinazione dei principi fondamentali (v. anche sentenza n. 279 del 2005 nonché, da
ultimo, sentenza n. 286 del 2006).
3.— Lo scrutinio
delle disposizioni impugnate va, quindi, condotto alla luce degli enunciati
principi.
Si rileva
anzitutto che il censurato art. 2, lettere a)
e d), contiene disposizioni di
carattere generale e programmatico, il cui contenuto normativo si definisce
considerandole congiuntamente a quelle del successivo art. 3 ed all’intero
contesto in cui entrambe s’inseriscono.
Ciò premesso,
si osserva che l’art. 3 espressamente si riferisce alla formazione esterna e ne
prevede la disciplina mediante il regolamento di cui all’art. 32, da emanare
«attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i
soggetti economici e sociali». Tale espressione, contenuta nel citato art. 32,
può e deve essere letta come riferentesi alle intese
di cui agli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs.
n. 276 del 2003. Si soggiunge che l’individuazione delle capacità formative
delle imprese, che il censurato art. 2, lettera d), riconosce essere obiettivo qualificante la formazione
nell’apprendistato, non può che riferirsi alle imprese che svolgono attività
formativa esterna.
Sotto nessuno
dei profili prospettati, pertanto, le disposizioni esaminate contrastano con i
parametri evocati.
4.— Parimenti
non fondate sono le censure che si appuntano sull’art. 5, commi 1 e 2, e
sull’art. 11, lettera h), della legge
n. 20 del 2005 della Regione Toscana, che hanno ad oggetto le modalità per il
rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività d’intermediazione
nell’ambito del territorio regionale e l’istituzione e la tenuta del relativo albo.
Il rilascio
dell’autorizzazione è, infatti, previsto dalla normativa statale e, in
particolare, dall’art. 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs
n. 276 del 2003 (il comma 8 come sostituito dall’art. 2 del decreto legislativo
6 ottobre 2004, n. 251).
Ora, se le
Regioni possono rilasciare le autorizzazioni, ne deriva come legittima
conseguenza che possono istituire l’albo delle imprese da loro autorizzate.
Tale istituzione non contrasta con l’obbligo di comunicazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui al citato comma 7, obbligo non escluso
da alcuna disposizione regionale, e non impedisce, quindi, la inserzione delle
imprese autorizzate dalla Regione nella sezione regionale dell’albo statale.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, (Modifiche
alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), sollevate, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l),
e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco
AMIRANTE, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 7 dicembre 2006.