ORDINANZA N. 81
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468), promossi con ordinanze del 1° luglio, del 22 settembre (n. 2 ordinanze) e
dell’11 novembre (n. 3 ordinanze) 2005 dal Giudice di pace di Bianco,
rispettivamente iscritte ai nn. da
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice di pace di
Bianco, con ordinanza del 1° luglio 2005 (r.o. n. 354
del 2006), ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in
cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di
pace debba contenere, quale «requisito necessario», l’avviso per l’imputato
della possibilità di proporre domanda di oblazione;
che il giudice a quo, dando conto di aver deliberato
l’ordinanza di rimessione nell’ambito di un giudizio per fatti di percosse
(art. 581 del codice penale), afferma che «il reato per cui si procede è
oggetto di oblazione»;
che lo stesso rimettente, dopo aver
osservato che la mancanza di avviso della possibilità di oblazione «priverebbe
l’imputata di un importante strumento di difesa», ha sollevato la questione
indicata, previa dichiarazione che la stessa sarebbe «rilevante e non
manifestamente infondata»;
che il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è
intervenuto nel giudizio con atto depositato il 24 ottobre 2006, chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente
infondata;
che il rimettente, ad avviso della
difesa erariale, avrebbe omesso ogni descrizione della fattispecie sottoposta
al suo giudizio e qualunque argomentazione in ordine alla rilevanza, proponendo
una motivazione solo apodittica in punto di non manifesta infondatezza della
questione sollevata;
che comunque, nel procedimento
penale avanti al giudice di pace, l’oblazione può essere richiesta anche nel
dibattimento, prima che vengano definite le formalità di apertura, e cioè in
una fase nella quale l’imputato è necessariamente assistito da un difensore
tecnico;
che pertanto, secondo l’Avvocatura
generale, la mancanza nell’atto di vocatio in iudicium dell’avviso concernente la possibilità di oblazione non pregiudica
l’esercizio in tempo utile della relativa facoltà, così come riconosciuto dalla
Corte costituzionale nelle varie occasioni in cui ha dichiarato la manifesta
inammissibilità o la manifesta infondatezza di questioni analoghe a quella
sollevata dal rimettente (sono citate le ordinanze numeri 191, 57, 56, 55, 11 e 10 del 2004 e n. 231 del 2003);
che il Giudice di pace di Bianco,
con due ordinanze di analogo tenore deliberate il 22 settembre 2005 (r.o. numeri 355 e 356 del 2006), ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale da riferire presumibilmente (in mancanza di
espressa indicazione del rimettente) all’art.
20 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che il decreto di
citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per
l’imputato della possibilità di proporre domanda di oblazione;
che in entrambi i giudizi a quibus – secondo quanto riferisce il rimettente – è stata eccepita
dai difensori degli imputati la nullità della citazione a giudizio, mancando la
stessa di un avviso circa la facoltà di oblazione;
che, sempre stando alle prospettazioni difensive riportate dal giudice a quo, la «norma», ove intesa nel
senso che l’avviso concernente l’oblazione non sia necessario, si esporrebbe a
«dubbi di costituzionalità», in quanto
che, tanto premesso, il rimettente ha
ritenuto «la rilevanza e l’ammissibilità della suesposta eccezione di
incostituzionalità della norma citata»;
che il Giudice di pace di Bianco,
con tre ordinanze deliberate l’11 novembre
che, nel primo dei tre
provvedimenti (r.o. n. 357 del 2006), il rimettente
riferisce che il difensore degli imputati e lo stesso pubblico ministero hanno
sollevato la questione indicata, ed aggiunge – dopo aver rilevato come «la
mancata previsione normativa all’art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 della facoltà
di richiedere l’oblazione possa incidere sulla pienezza del diritto di difesa a
norma dell’art. 24 della Costituzione» – che la questione medesima è «fondata e
rilevante ai fini della decisione»;
che, con i due provvedimenti
ulteriori (r.o. n. 358 del 2006 e n. 128 del 2007),
lo stesso rimettente, dopo aver ribadito che l’assenza di riferimenti
all’oblazione nella norma censurata inciderebbe sulla pienezza del diritto di
difesa, ha dichiarato «fondata e rilevante ai fini della decisione» la
corrispondente questione di legittimità costituzionale;
che il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è
intervenuto – nei giudizi r.o. numeri 355, 356, 357 e
358 del 2006 – con atti depositati il 24 ottobre 2006, chiedendo che le
questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, manifestamente infondate;
che la difesa erariale riproduce,
in ciascuno dei quattro procedimenti, i rilievi già espressi con l’atto di
intervento nel giudizio r.o. n. 354 del 2006, sopra
illustrati;
che il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è
intervenuto anche nel giudizio r.o. n. 128 del 2007,
con atto depositato il 17 aprile 2007, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;
che anzitutto il rimettente, ad
avviso della difesa erariale, avrebbe omesso ogni descrizione della fattispecie
sottoposta al suo giudizio e qualunque argomentazione in ordine alla rilevanza
della questione sollevata;
che, quanto al merito, l’Avvocatura
generale osserva come l’oblazione, nel procedimento penale avanti al giudice di
pace, possa essere richiesta anche nella sede dibattimentale, prima che vengano
definite le formalità di apertura, in una fase nella quale l’imputato è
necessariamente assistito da un difensore tecnico, di talché la mancanza di uno
specifico avviso nell’atto di vocatio in iudicium non pregiudicherebbe
l’esercizio in tempo utile della relativa facoltà;
che dunque sarebbe privo di
pertinenza il riferimento alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 555 cod. proc. pen., posto che nel modello
originario del procedimento pretorile la possibilità di accesso all’oblazione
si esauriva prima del dibattimento, e dunque prima di una occasione
«necessaria» di contatto tra l’imputato ed il difensore;
che l’Avvocatura generale ricorda,
da ultimo, come
Considerato
che il Giudice di pace di Bianco solleva, con
le ordinanze indicate in epigrafe, in relazione all’art. 24 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468), nella parte in cui non prevede
che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba
contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di proporre domanda di
oblazione;
che, data l’identità di oggetto delle questioni, può essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
che – a prescindere dalle
specifiche cause di inammissibilità che segnano alcuni dei provvedimenti in
esame – tutte le ordinanze di rimessione mancano di una sufficiente descrizione
delle concrete fattispecie sottoposte a giudizio (ex multis,
ordinanze nn. 426 e 308 del 2007),
ed inoltre difettano di adeguata motivazione sia con riguardo alla rilevanza
della questione nei procedimenti a quibus sia
in relazione alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed il
parametro costituzionale invocato (da ultimo, ordinanza n. 14 del 2008);
che, pertanto, le questioni
sollevate sono manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
riuniti i giudizi,
dichiara la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art.
20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento all’art. 24 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Bianco, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Depositata
in