ORDINANZA N.
308
ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dal
Giudice di pace di Montebelluna con ordinanza del 20 febbraio 2006, iscritta al
n. 317 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,
dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Montebelluna, con
ordinanza del 20 febbraio
che il rimettente, dopo aver sommariamente rilevato che per diversi
aspetti il procedimento penale innanzi al giudice di pace sarebbe «più
sfavorevole» di quello ordinario, osserva che la norma censurata non prevede,
riguardo alle condotte riparatorie suscettibili di
determinare l’estinzione del reato, l’avviso che sarebbe invece prescritto, per
la citazione a giudizio innanzi al tribunale, dall’art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale;
che, sempre a parere del rimettente, l’omessa previsione dell’avviso
implica una violazione dei parametri costituzionali sopra elencati.
Considerato che
l’ordinanza di rimessione manca di qualunque descrizione della concreta
fattispecie sottoposta a giudizio (ex multis, ordinanze n. 148
e 45 del 2007),
ed inoltre difetta di adeguata motivazione sia con riguardo alla rilevanza
della questione nel procedimento a quo (da ultimo, ordinanza n. 136
del 2007), sia in relazione alle ragioni del contrasto tra la disciplina
censurata ed i parametri costituzionali invocati (ex multis,
ordinanza n. 122
del 2007);
che, pertanto, la questione
sollevata è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della
Costituzione, dal Giudice di pace di Montebelluna, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
luglio 2007.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in