Sentenza n. 169 del 2007

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SENTENZA N. 169

ANNO 2007

 

Commento alla decisione di

Francesca Leotta

L’autonomia di spesa degli enti territoriali al vaglio della Corte costituzionale L’autonomia finanziaria di spesa degli enti territoriali al vaglio della Corte costituzionale: i vincoli posti dalla legge finanziaria 2006 alle indennità di carica dei titolari degli organi politici regionali ed alle spese per il personale degli enti territoriali e del servizio sanitario (nota alle sentt. 8 maggio 2007, n. 157 e 17 maggio 2007, n. 169)

 

(per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Franco         BILE                           Presidente

-  Francesco    AMIRANTE               Giudice

-  Ugo              DE SIERVO               "

-  Paolo            MADDALENA          "

-  Alfio             FINOCCHIARO        "

-  Alfonso        QUARANTA              "

-  Franco          GALLO                       "

-  Luigi             MAZZELLA              "

-  Gaetano        SILVESTRI               "

-  Sabino          CASSESE                  "

-  Maria Rita    SAULLE                    "

-  Giuseppe     TESAURO                  "

-  Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, della Regione Siciliana, della Provincia autonoma di Bolzano, delle Regioni Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Liguria, Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22, il 23, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1°, il 2, il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 2006.

            Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il Giudice relatore Franco Gallo;

            uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d’Aosta, Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per le Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, la Regione Siciliana, la Provincia autonoma di Bolzano, le Regioni Piemonte, Campania, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Friuli-Venezia Giulia promuovono questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 29 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), e, tra queste, dell’art. 1, commi da 198 a 206.

1.1. – Il comma 198 dispone che «Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni».

Secondo il successivo comma 199, «Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004».

Il comma 200, a sua volta, prevede che «Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale».

Il comma 201 si riferisce agli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dispone che tali enti «possono altresí concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti».

Il comma 202 stabilisce che «Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il comma 203 prevede che «le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Il comma 204, nel testo vigente al momento della proposizione dei ricorsi e sino alla sua sostituzione ad opera dell’art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge, 4 agosto 2006, n. 248, dispone che «Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento».

Il comma 205 prevede che «Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi».

Il comma 206 stabilisce, infine, che «Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione».

2. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 28 del registro ricorsi del 2006, la Regione Toscana promuove questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 198 e 202, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Ad avviso della ricorrente, il comma 198, ponendo un vincolo specifico e puntuale alla spesa per il personale, sarebbe illegittimo, perché violerebbe la competenza legislativa regionale residuale, in materia di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale sia delle Regioni, sia degli enti regionali, sia degli enti del servizio sanitario, ivi comprese le ASL.

Né, prosegue la ricorrente, la disposizione potrebbe giustificarsi invocando il concorso delle Regioni e degli enti locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, perché il legislatore statale può imporre l’osservanza di tali obiettivi, ma deve lasciare all’autonomia dei singoli enti di decidere come realizzare l’obiettivo stesso. La Regione contesta, quindi, non la previsione del contenimento della spesa in sé, ma l’individuazione specifica delle voci di spesa da contenere, che violerebbe gli artt. 117 e 119 Cost., come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Regione censura poi, per le medesime ragioni, il comma 202, il quale stabilisce che al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005, in quanto anche in tal caso viene fissato un vincolo puntuale per l’utilizzo di risorse del bilancio della Regione e degli enti locali.

2.1. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.

La difesa erariale rileva che i commi da 198 a 205 «costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica», come esplicitamente affermato dal comma 206. Rileva altresí che il comma 202 è «innocuo» e ritiene che, quindi, sia stato inammissibilmente sottoposto a scrutinio di costituzionalità.

Con riferimento al comma 198, integrato dal comma 199 e dal primo periodo del comma 204, l’Avvocatura rileva che esso lascia alle autonomie – e quindi alle Regioni – la libertà di individuare e adottare le «misure necessarie a garantire» la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, valevoli per tutte le amministrazioni e non solo per le Regioni, e afferma che correttamente le citate disposizioni sono state qualificate come princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica dal comma 206. Infatti, il comma 198, come ogni regola di coordinamento, comprime le autonomie, ma non inibisce in modo puntuale singole spese. Né potrebbe considerarsi singola voce di spesa quella per il personale, che assorbe la parte prevalente della spesa corrente degli enti pubblici. E anche la incontestabile competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa dei propri uffici e di quelli degli enti dipendenti dalle Regioni deve fare i conti con la limitatezza delle risorse finanziarie della collettività nazionale, risultando altrimenti il sistema ingestibile e inefficiente.

3. – La Regione Veneto, con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 29 del registro ricorsi del 2006, censura i commi da 198 a 206 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005.

Ad avviso della ricorrente, dette norme conterrebbero precetti specifici e puntuali che non lasciano alcuna autonomia alle Regioni, nonostante la materia rientri nell’àmbito del «coordinamento della finanza pubblica» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., e cioè in una materia in cui allo Stato spetta solo il potere di dettare i princípi fondamentali. In proposito, la ricorrente richiama la sentenza n. 390 del 2004, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i vincoli all’assunzione del personale posti dalla legge finanziaria 2003 .

Sotto altro profilo, la Regione rileva che le disposizioni censurate sarebbero irrazionali, perché prevedono una riduzione di spesa di personale indifferenziata, che finisce per paralizzare l’attività e il bilancio degli enti più virtuosi. La ricorrente precisa, infatti, di avere già provveduto, con delibera di Giunta n. 3144 del 18 ottobre 2005, al blocco delle assunzioni presso le Aziende sanitarie al fine di garantire un equilibrio economico e finanziario del settore, sicché l’imposizione di un’ulteriore riduzione di spesa comporterebbe una inammissibile compressione del livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni sanitarie, che le Regioni, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., sono chiamate a garantire ai cittadini, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione.

3.1. – Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Oltre a ribadire, in ordine alle censure relative al comma 198, integrato dal comma 199 e dal primo periodo del comma 204, quanto già affermato nell’atto di costituzione nel giudizio iscritto al n. 28 del registro ricorsi del 2006, l’Avvocatura rileva che le censure dei commi 202 e 205 non sono specificamente motivate. Quanto alle censure relative al comma 204, l’Avvocatura rileva che esso prevede solo la comunicazione di informazioni, comunicazione doverosa in un contesto ispirato al principio di leale cooperazione, mentre, per quel che riguarda le censure relative ai commi 200 e 201, sottolinea che questi valorizzano le autonomie e, quindi, non essendo lesivi dell’autonomia regionale, possono essere  «accantonati».

4. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 30 del registro ricorsi del 2006, la Regione Valle d’Aosta censura l’art. 1, commi da 198 a 206, della legge n. 266 del 2005.

La ricorrente deduce, con un primo motivo, la violazione dell’art. 119, secondo comma, Cost., dell’art. 3, lettera f), del proprio statuto speciale e delle norme attuative delle disposizioni statutarie in tema di autonomia finanziaria. L’esplicito riferimento, nelle disposizioni impugnate, alla voce di spesa riguardante il personale, quale voce da ridurre, si porrebbe, ad avviso della ricorrente, in contrasto netto e diretto sia con la giurisprudenza della Corte costituzionale – secondo cui le norme che fissano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali non costituiscono princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 36 del 2004) , sia con l’art. 119, secondo comma, Cost., che, appunto, limita la competenza statale esclusivamente alla determinazione dei princípi di coordinamento e determina l’illegittimità di norme, quali quelle censurate, che si spingono ben al di là di tale soglia. Risulterebbe altresí violato l’art. 3, lettera f), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione il compito di porre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell’ambito dei princípi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». Al riguardo, la ricorrente rileva che, in forza del combinato disposto della evocata disposizione statutaria e degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., la competenza regionale nella suddetta materia si atteggia oggi, in forza della clausola di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non più come suppletiva rispetto alla competenza statale, ma come una competenza garantita nell’àmbito dei princípi di coordinamento stabiliti dallo Stato. Di qui un ulteriore profilo di illegittimità, in quanto le norme censurate intervengono a vincolare anche la spesa delle amministrazioni comunali, in violazione, appunto, del citato art. 3, lettera f), dello statuto.

La ricorrente, con un secondo motivo, deduce la violazione del principio di leale collaborazione, sotto il profilo che la previsione del tetto di spesa per il personale per il triennio 2006-2008 non tiene conto delle misure e degli atti già adottati in materia dalla Regione in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, né degli impegni di spesa per il personale, anche a tempo indeterminato, già legittimamente assunti nel corso del 2005 sulla base del quadro normativo vigente. In sostanza, la normativa censurata, proprio perché è in grado di porre ex ante la Regione in una situazione di irrimediabile inadempimento, assumendo a riferimento la spesa del 2004 e non quella del 2005, contrasterebbe in modo insanabile con il suindicato principio.

La Regione Valle d’Aosta, con un terzo motivo, deduce la violazione del principio di ragionevolezza, sub specie del vizio di irrazionalità. La ricorrente, premesso che il comma 204 postula l’applicabilità del comma 198 alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rileva che le disposizioni censurate non tengono conto del fatto che il comma 148 dello stesso art. 1 stabilisce che «Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005», prevedendo che, in caso di mancato accordo, «si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario». Sarebbe dunque evidente l’incoerenza con tale disposizione del contenuto dei commi da 198 a 206, che sottopongono le Regioni a statuto speciale a un regime inconciliabile con la prevista necessità di un accordo, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza a causa della inconciliabilità di più norme presenti nella medesima legge.

4.1. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

La difesa erariale afferma che le censure della ricorrente riguardano nella sostanza solo il comma 198 (integrato dal comma 199 e dal primo periodo del comma 204) e il comma 206, mentre i commi 200 e 201, che valorizzano le autonomie, e i commi 202, 204, secondo periodo, e 205 sarebbero stati inammissibilmente sottoposti a scrutinio. Quanto al comma 198, l’Avvocatura rileva che esso, lasciando alle Regioni la libertà di individuare e adottare le misure necessarie a garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per ciò che attiene alla spesa complessiva per il personale, contiene una norma che il comma 206 qualifica correttamente come principio fondamentale del coordinamento finanziario, a portata generale e non circoscritta alle sole Regioni.

5. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 31 del registro ricorsi del 2006, la Regione Siciliana promuove questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 198 e 204, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con l’art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale, con l’art. 119 Cost., in tema di autonomia finanziaria di spesa, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale  n. 3 del 2001, nonché con i princípi sottesi ai commi da 138 a 150 dell’art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005.

Premesso che dal comma 204 si desume la diretta applicabilità del comma 198 anche alle Regioni a statuto speciale, la ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di vincoli alla spesa e sottolinea che il legislatore statale può imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ma solo con disciplina di principio. Inoltre, la Regione Siciliana rileva che il patto di stabilità interno, che ciascuna Regione a statuto speciale e le Province autonome dovranno concordare con il Ministero dell’economia ai sensi del comma 148 dell’art. 1 della stessa legge n. 266 del 2005, costituisce «un quadro unitario e complessivo, all’interno del quale, in una condivisa visione d’insieme, completa e coerente, dovrà essere fissato un livello complessivo di spesa rilevante per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica»; sicché, in tale «onnicomprensiva sede», dovrà essere «definito ogni obiettivo cumulativo e globale di risparmio, anche attinente al personale». In contrasto con i princípi ispiratori del citato comma 148, le censurate disposizioni – che non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma impongono l’adozione di misure atte a ridurre le spese per il personale – non costituirebbero princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e, in violazione dell’art. 119 Cost., comporterebbero una inammissibile ingerenza nell’autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa, con conseguente violazione anche della competenza esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione stessa, di cui all’art. 14, lettere p) e q), dello statuto.

5.1. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate non fondate, sulla base delle medesime argomentazioni svolte con riferimento al comma 198 negli scritti difensivi di cui si è già dato conto.

6. – La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 32 del registro ricorsi del 2006, promuove questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 198 e 204, della legge n. 266 del 2005.

La ricorrente, come già la Regione Siciliana, rileva che il comma 204 rende palese l’applicabilità nei suoi confronti della disposizione di cui al comma 198, che risulta illegittima in quanto, in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma 148, estende, senza le garanzie e le procedure concordate previste da quest’ultimo comma, anche ad essa, agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al suo territorio, il limite alle spese di personale corrispondente al loro ammontare nell’anno 2004, diminuito dell’uno per cento. L’imposizione di tale limite, oltre che irrazionale, sarebbe anche illegittima perché lede l’autonomia di spesa ad essa ricorrente garantita dall’art. 119, primo comma, Cost., e finisce con l’incidere sull’intera disciplina e gestione delle attività provinciali, violando altresí il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), il quale, all’art. 17, comma 3, stabilisce, tra l’altro, che «le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all’assunzione di personale».

Il comma 198, osserva la ricorrente, non sarebbe immune da censure neanche se lo si intendesse riferito alle sole aziende sanitarie, in quanto anche in tal caso lederebbe la competenza esclusiva provinciale in materia di personale provinciale, che riguarda anche il personale degli enti strumentali della Provincia; in proposito, la ricorrente ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha sempre riconosciuto alle Province autonome un’ampia competenza in ordine alla spesa per il personale sanitario, affermando che alle stesse, in considerazione del regime di autofinanziamento del sistema sanitario provinciale, spetta anche, di massima, la determinazione ultima degli obiettivi di spesa.

In ogni caso, sostiene la ricorrente, la disciplina impugnata, comunque interpretata, e a prescindere dalla irrilevante autoqualificazione di principio di coordinamento della finanza pubblica contenuta nel comma 206, violerebbe l’autonomia di spesa garantita ad essa Provincia dall’art. 119, primo comma, Cost., applicabile in base alla clausola di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Il denunciato limite alle spese lederebbe, altresí, l’autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma in materia di contrattazione collettiva provinciale, con riguardo al personale dipendente dagli uffici e dagli enti sanitari della Provincia.

Per le medesime ragioni, conclude la ricorrente, sarebbe illegittimo anche il comma 204, il quale, strumentalmente all’applicazione del comma 198, assoggetta anche le Province autonome al monitoraggio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, in contrasto con l’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

6.1. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Il richiamo della ricorrente al comma 148, osserva la stessa Avvocatura, consente di ritenere che la questione potrebbe essere superata proprio in occasione dei previsti accordi annuali. Per il resto, la difesa erariale ribadisce le osservazioni già svolte nei precedenti giudizi.

7. – La Regione Piemonte, con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2006, promuove questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 198, 200, 201 e 206, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con gli artt. 114, 117, 118, 119, 3 e 97 Cost.

Premesso che la qualificazione dei commi da 198 a 205 come princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, contenuta nel comma 206, non può certo vincolare l’interprete, la ricorrente rileva che il comma 198 pone alle Regioni non un obiettivo di finanza pubblica da raggiungere con autonome scelte di bilancio, ma un vincolo specifico, riguardante una determinata spesa, imposto in modo rigido, predeterminato e generalizzato. Non si tratta, cioè, di un limite complessivo alla politica di bilancio delle Regioni, ma di un precetto specifico e puntuale sull’entità di una singola spesa, che si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area riservata alle autonomie regionali, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., come del resto chiarito dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento ad analoghe previsioni di altre leggi statali.

Ad avviso della ricorrente, sarebbe violato anche l’art. 118 Cost., in quanto detto vincolo incide sull’autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività regionali; e ciò con diretto riferimento sia alle funzioni regionali, sia alla potestà di programmazione e organizzazione dei settori amministrativi rientranti nella competenza regionale, per effetto della restrizione che viene imposta alla spesa per il personale anche degli enti locali e degli enti del servizio sanitario regionale. Tale violazione sarebbe tanto più grave, in quanto il comma 198 ricomprende sotto un’unica voce di spesa del personale rapporti differenti e che possono attenere anche ad esigenze temporanee o a programmi specifici e collega la spesa relativa agli anni dal 2006 al 2008 a quella del 2004 diminuita dell’uno per cento, senza il minimo margine di manovra, senza alcuna giustificazione del parametro di riferimento e senza alcuna considerazione delle situazioni effettive dei singoli enti. Di qui, oltre alla denunciata lesione dell’autonomia regionale, il contrasto con i princípi di ragionevolezza e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., e il «detrimento dell’azione degli enti regionali e locali nell’ambito della loro autonomia costituzionalmente tutelata», con conseguente violazione dell’art. 114 Cost.

Tali considerazioni varrebbero, per la ricorrente, anche per le censure relative ai i commi 200 e 201. Quanto al comma 200, la Regione Piemonte osserva che esso prescrive misure specifiche e puntuali, comprimendo cosí l’autonomia delle Regioni e degli enti locali ed interferendo con la contrattazione integrativa, per la quale risulterebbe una sostanziale situazione di blocco per il triennio 2006-2008. Quanto al comma 201, la ricorrente rileva che esso, oltre ad introdurre una norma di dettaglio, determinerebbe una singolare distinzione tra le Regioni e gli enti locali in relazione alla possibilità, riconosciuta solo a questi ultimi, di utilizzare, ai fini della riduzione imposta dal comma 198, misure di contenimento dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.

7.1. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delle questioni concernenti i commi 200 e 201, trattandosi di censure proposte nei confronti di disposizioni che valorizzano le autonomie, e, con riferimento al solo comma 201, di una disposizione che non si applica alle Regioni.

Quanto alle censure proposte con riguardo al comma 198, integrato dal comma 199 e dal primo periodo del comma 204, l’Avvocatura svolge argomentazioni identiche a quelle sviluppate nei precedenti giudizi.

8. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 36 del registro ricorsi del 2006, la Regione Campania promuove questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206, della legge n. 266 del 2005.

La Regione ritiene che le censurate disposizioni contrastino con gli artt. 117 e 119 Cost., in quanto lesive della sfera di competenza delle Regioni, nonché con il principio di leale collaborazione e con il principio di ragionevolezza. Le disposizioni impugnate, ad avviso della ricorrente, non si limitano a fissare l’entità massima del disavanzo o del complesso della spesa corrente di Regioni ed enti locali, ma specificano la singola tipologia delle spese che gli enti territoriali devono contenere nell’àmbito delle percentuali previste dalle stesse norme. Queste, da un lato, inciderebbero negativamente sulla generalità delle competenze legislative a amministrative delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici, perché le previsioni di spesa e i vincoli di spesa costituiscono tipici strumenti della politica di gestione del personale e di organizzazione degli uffici; dall’altro, non essendo riconducibili a princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, determinerebbero una lesione dell’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, come del resto già riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005.

8.1. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità delle questioni concernenti i commi 200 (trattandosi di disposizione facoltizzante), 201 (trattandosi di disposizione che concerne solo gli enti locali e che li favorisce), «202» e 205 (trattandosi di disposizioni che giovano alle autonomie), 204 e 203, secondo periodo (per i quali non vi è doglianza specifica).

Quanto alle censure proposte con riguardo al comma 198, integrato dal comma 199 e dal primo periodo del comma 204, alle quali il motivo deve ritenersi circoscritto, l’Avvocatura svolge argomentazioni identiche a quelle sviluppate nei precedenti giudizi.

9. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 37 del registro ricorsi del 2006, la Regione Trentino-Alto Adige promuove questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202 e 204 della legge n. 266 del 2005.

La ricorrente premette che il comma 148 dell’art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005 detta una specifica disciplina, secondo la quale le autonomie speciali concordano con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti. In particolare, per quanto riguarda la spesa per il personale, la citata disposizione fa riferimento ad un accordo stipulato in sede di Conferenza unificata, il quale, al punto 12, include nel sistema dell’accordo sul patto di stabilità la spesa per il personale degli enti strumentali e, per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige, quella per il personale. Il comma 198 prevede, invece, limiti puntuali che, in forza di quanto disposto dal successivo comma 204, devono ritenersi applicabili, secondo la ricorrente, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. La ricorrente osserva che tali disposizioni, ove cosí interpretate, sarebbero costituzionalmente illegittime perché lesive dell’autonomia garantita ad essa ricorrente dalle disposizioni statutarie (titolo V dello statuto) e dalle relative norme di attuazione (artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992).

Illegittima sarebbe, poi, la previsione dell’applicazione degli stessi vincoli agli enti locali della Regione, sia per l’illegittimità intrinseca della regola, sia per la violazione della potestà normativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, che l’art. 4, numero 4, dello statuto riconosce ad essa ricorrente.

La Regione conclude affermando che l’illegittimità del comma 198, ove ritenuto applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, comporterebbe la illegittimità dei commi 199, 200, 201, 202, in quanto applicativi dei vincoli di cui al comma 198.

9. 1. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riportandosi alle argomentazioni svolte nell’atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento e iscritto al n. 40 del registro ricorsi del 2006.

10. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 38 del registro ricorsi del 2006, la Regione Liguria promuove questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 198, 202 e 203, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost.

Il comma 198, osserva la ricorrente, si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui, fermi i vincoli complessivi di spesa volti al risanamento della finanza pubblica, è inammissibile la previsione da parte dello Stato di limiti di spesa specifici e puntuali nei riguardi delle Regioni, dal momento che, come affermato dalla Corte costituzionale, ciò rappresenterebbe una indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie regionali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri e obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Se poi si considera che la materia specifica dell’intervento previsto dalla norma censurata è costituita dal dimensionamento del personale e, dunque, dall’organizzazione regionale (e degli enti regionali), risulterebbe violato anche l’art. 117, quarto comma, Cost., rientrando detta materia nella competenza esclusiva residuale delle Regioni.

Per le medesime ragioni sarebbero illegittimi il comma 202, il quale pone anche un vincolo di destinazione alle risorse regionali, di per sé illegittimo, e il comma 203, che direttamente richiama il comma 198.

10.1 - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riportandosi alle argomentazioni svolte nell’atto di costituzione nei giudizi introdotti con il ricorso della Regione Emilia-Romagna, iscritto al n. 39 del registro del 2006, e con quello della Regione Friuli-Venezia Giulia, iscritto al n. 41 del registro del 2006. La difesa erariale rileva, comunque, che nel ricorso viene menzionato il comma 202, senza che nei confronti dello stesso risulti formulata alcuna specifica doglianza e conclude, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso e la dichiarazione di inammissibilità della questione concernente il comma 202.

11. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 39 del registro ricorsi del 2006, la Regione Emilia-Romagna promuove questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 198, 203 e 206, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost.

Le censure relative al comma 198 sono identiche a quelle svolte dalla Regione Liguria, con l’unica precisazione che la illegittimità derivata da quella del comma 198 viene limitata al comma 203.

Quanto alla denunciata illegittimità costituzionale del comma 206, che qualifica le disposizioni dei commi da 198 a 205 come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., la Regione Emilia-Romagna rileva che nel vigente riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2002, l’indagine su detto riparto di competenze deve muovere non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento regionale, quanto dalla verifica della esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenza statale. In tale contesto, vertendosi nella specie in materia di competenza concorrente, l’attribuzione statale va circoscritta alla sola determinazione dei princípi fondamentali, con la conseguenza che qualificare come princípi fondamentali disposizioni che sono, invece, di dettaglio, integrerebbe una violazione del riparto delle competenze legislative.

11.1. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riportandosi alle argomentazioni svolte nell’atto di costituzione nel giudizio introdotto con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, iscritto al n. 41 del registro ricorsi del 2006, e chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate. La difesa erariale precisa che la Regione Emilia-Romagna censura il comma 203, e che la questione deve quindi ritenersi limitata al solo primo periodo del comma 203, che integra, sostanzialmente, il comma 198.

12. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 40 del registro ricorsi del 2006, la Provincia autonoma di Trento promuove questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 198 a 204, della legge n. 266 del 2005.

La ricorrente svolge argomentazioni identiche a quelle proposte dalla Regione Trentino-Alto Adige, nel ricorso iscritto al n. 37 del registro ricorsi del 2006. Con riferimento alle competenze legislative provinciali in materia di enti locali, la ricorrente ne denuncia la lesione ad opera delle norme impugnate, in riferimento all’art. 80 dello Statuto (a norma del quale le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall’art. 5, in materia di finanza locale); all’art. 81 del medesimo statuto (secondo il quale, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia e una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni); nonché agli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992 (in base ai quali le Province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all’assunzione di personale, le modalità di ricorso all’indebitamento, nonché le procedure per l’attività contrattuale).

La ricorrente conclude affermando che l’illegittimità del comma 198, ove ritenuto riferibile anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, comporterebbe l’illegittimità dei commi 199, 200, 201, 202 e 203, in quanto applicativi dei vincoli di cui al comma 198.

12.1.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

La difesa erariale svolge considerazioni analoghe a quelle formulate nei precedenti giudizi in ordine alla effettiva natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica della disposizione di cui al comma 198 ed al rapporto di questo con il comma 148.

13. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 41 del registro ricorsi del 2006, la Regione Friuli-Venezia Giulia promuove, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 198 e 204, della legge n. 266 del 2005.

La Regione prospetta, quanto al rapporto tra i commi 148 e 198, le stesse considerazioni svolte dagli altri enti ad autonomia speciale ricorrenti e deduce, pertanto, la lesione dell’autonomia finanziaria ad essa garantita dalle disposizioni statutarie, e in particolare dall’art. 48 dello statuto, a norma del quale la Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i princípi di solidarietà nazionale.

Illegittima sarebbe poi la previsione dell’applicazione dei vincoli di cui al comma 198 agli enti locali della Regione, sia per l’illegittimità intrinseca della regola, sia perché tali enti partecipano del sistema provinciale in cui sono inseriti. Sotto quest’ultimo profilo, risulterebbe altresí violato l’art. 4, numero 1-bis, dello statuto, che assegna alla potestà primaria la disciplina dell’ordinamento degli enti locali, anche in connessione con il successivo art. 53, in materia di finanza locale. Del resto, conclude la ricorrente, il comma 148 espressamente stabilisce che per gli enti locali dei rispettivi territori, ai fini del rispetto del patto di stabilità, provvedono le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, sicché non avrebbe senso che a tali enti si applicasse anche, direttamente, la regola posta in generale per gli enti locali dal comma 198, neppure se tale regola fosse legittima.

13.1.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

Il comma 206, non impugnato dalla ricorrente, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 198 a 205 costituiscono princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica; e tale qualificazione è rispondente alla portata delle disposizioni stesse, giacché esse comprimono, al pari di ogni regola di coordinamento, le autonomie, ma non inibiscono una singola spesa, tale non potendosi considerare, per la sua rilevanza, quella per il personale, che assorbe la prevalente parte della spesa corrente.

14. – In prossimità dell’udienza, sia le ricorrenti che il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie.

15. – La Regione Toscana rileva che le disposizioni da essa impugnate (commi 198 e 202), per effetto dell’art. 1, commi 557 e 565, lettera d), dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per il 2007), non trovano più applicazione per le Regioni a statuto ordinario a far data dall’entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006, con conseguente cessazione della materia del contendere.

15.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri nega che, con il comma 198 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, il legislatore statale abbia inteso provvedere in tema di ordinamento degli uffici regionali o di stato giuridico dei dipendenti regionali, e che abbia considerato le A.S.L. enti pubblici nazionali. Rinvia, per il resto, alla memoria depositata nel giudizio promosso con il ricorso della Regione Emilia-Romagna, precisando, quanto alle censure concernenti il comma 202, che quest’ultimo reca una norma «innocua e solo contabile». Ad avviso dell’Avvocatura generale, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 91, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), gli oneri contrattuali dei quali si tratta «sono posti a carico dei rispettivi bilanci, ossia del bilancio dell’ente datore di lavoro». La ricorrente, quindi, per affermare l’illegittimità del comma 202, avrebbe dovuto addurre e dimostrare che le economie di spesa realizzate nel 2005, cui si riferisce il comma censurato, erano di importo superiore a quello degli oneri relativi al biennio 2003-2004; circostanza, questa, che – conclude la difesa erariale – non risulta essersi verificata.

16. – La Regione Veneto ribadisce che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali non costituiscono princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, e ciò indipendentemente dalla qualificazione che ne dia il legislatore. Nella specie, le disposizioni censurate prevedono un puntuale taglio alla singola voce di spesa relativa al "personale” e violano, quindi, il riparto di competenze legislative stabilito dalla Costituzione.

Sotto altro profilo, la ricorrente sottolinea che, in considerazione dell’oggetto della spesa alla quale si riferiscono i limiti imposti ("personale degli enti locali” e "servizio sanitario”), risulterebbe violata la competenza regionale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei propri dipendenti. In sostanza, il vincolo imposto, risolvendosi nell’obbligo di licenziare parte del personale e nell’impossibilità di assumerne di nuovo, realizzerebbe un’invasione evidente dell’autonomia organizzativa degli enti territoriali e del servizio sanitario, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Da ultimo, la ricorrente rileva, con specifico riguardo al comma 204, che questo introdurrebbe un’ulteriore indebita forma di controllo sugli enti locali.

16.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella propria memoria, eccepisce l’inammissibilità anche della questione relativa al comma 204, non rinvenendosi nel ricorso censure specifiche. Nel merito, l’Avvocatura rileva, quanto alla dedotta irrazionalità del comma 198, che le misure adottate dalla Regione Veneto nel 2005 potrebbero avere soddisfatto, preventivamente e senza ulteriori interventi, la sollecitazione del legislatore nazionale, con conseguente carenza di interesse sul punto.

17. – La Provincia autonoma di Bolzano rileva che la modificazione del comma 204 ad opera del decreto-legge n. 223 del 2006 non determina il venir meno della materia del contendere, in quanto il comma 204, nella sua attuale formulazione, e gli altri commi introdotti dal citato decreto-legge continuano a rendere applicabile la disciplina del comma 198, quantomeno agli enti locali e alle aziende sanitarie. Neppure il comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, prosegue la ricorrente, comporta il venir meno dell’interesse ad una pronuncia di merito, giacché tale disposizione tiene fermo per l’anno 2006 quanto previsto dai commi da 198 a 206. Del resto, secondo la stessa ricorrente, la legge finanziaria per il 2007, quanto agli enti del servizio sanitario nazionale, sarebbe ancor più restrittiva della disciplina censurata.

La Provincia ricorrente ribadisce che il comma 198, prevedendo un limite inderogabile e indifferenziato alle assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche, disciplina una materia, quella delle assunzioni e delle dotazioni organiche delle Province autonome e degli enti del servizio sanitario, sulla quale lo Stato non può vantare il titolo di competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., perché detta materia rientra nella competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome. Ove poi la disciplina fosse riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., egualmente sussisterebbe la denunciata illegittimità, perché lo Stato non si è limitato a indicare un obiettivo, ma ha anche individuato i mezzi per raggiungerlo, cosí imponendo un vincolo con norma di dettaglio non cedevole. Risulterebbe evidente, dunque, la violazione sia delle competenze provinciali in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, in materia di sanità, di finanza locale e di contrattazione collettiva, sia dell’autonomia finanziaria garantita alle Province autonome dall’art. 119 Cost.

Sotto altro profilo, la ricorrente osserva che le norme censurate non realizzano finalità di finanza pubblica, ma introducono misure tipicamente organizzatorie afferenti a materia riservata alla competenza provinciale; misure che sarebbero, perciò, illegittime alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di vincoli alla spesa delle Regioni e degli enti locali.

17.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che il monitoraggio previsto dal comma 204 non è lesivo della attribuzioni provinciali, concretizzandosi nell’acquisizione, a fini conoscitivi, di alcuni dati relativi alla spesa per il personale della Provincia e degli altri enti locali dalla stessa disposizione considerati. Quanto al fatto che il comma 204 richiama il comma 198, l’Avvocatura generale dello Stato rileva che occorre procedere ad un coordinamento delle due disposizioni, nel senso che deve presumersi, salvo dimostrazione del contrario, che il contenimento della spesa per il personale previsto dal comma 198 sia stato considerato in sede di "concordamento” ai sensi del comma 148 ovvero di "accordo” ai sensi dell’art. 78 dello statuto speciale; in ogni caso, osserva l’Avvocatura, la doglianza proposta non considera il comma 610 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 ed è, quindi, formulata in modo incompleto ed inammissibile. Per il resto, la difesa erariale rileva che le questioni relative agli altri commi sembrano volte ad ottenere un chiarimento interpretativo dalla Corte e che la lamentata lesione in materia di contrattazione collettiva avrebbe dovuto essere dedotta nei confronti del non impugnato comma 200, mentre il comma 198 non presuppone un inadempimento dei contratti collettivi provinciali.

18. – La Regione Campania, sull’assunto che le disposizioni censurate intervengono a disciplinare la definizione degli organici delle pubbliche amministrazioni, non contesta l’opportunità di una previsione legislativa che operi nel senso di una finanza pubblica più rigorosa, anche attraverso l’individuazione di tetti massimi di spesa, e tuttavia ritiene che gli interventi denunciati non si sono limitati a una razionalizzazione e regolamentazione del settore finanziario, ma hanno interferito gravemente nell’ambito di materie attribuite alla potestà legislativa regionale. L’obiettivo poteva, infatti, essere perseguito con differenti discipline ed anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni nella elaborazione dell’obiettivo medesimo, in ossequio al principio di leale collaborazione. A parere della Regione, la finalità finanziaria dell’intervento non può essere considerata come un elemento che consenta di attrarre allo Stato ogni competenza in qualsivoglia materia.

18.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce le conclusioni già formulate nell’atto di costituzione.

19. – La Regione Trentino-Alto Adige rileva che le modificazioni apportate al comma 204 non determinano il venir meno dell’interesse ad una decisione della Corte costituzionale, perché il comma 198 ha comunque trovato applicazione nei confronti delle autonomie speciali, essendo dette modificazioni intervenute solo nella seconda parte del 2006 ed avendo il «Ministero del Tesoro» richiamato espressamente, nel patto di stabilità relativo al 2006, il vincolo di cui al comma 198, come aggiuntivo e integrativo rispetto al complesso del patto. La situazione delle Regioni a statuto speciale, osserva la ricorrente, non risulta dunque diversa da quella delle Regioni a statuto ordinario, per le quali la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto altri meccanismi diretti a ridurre le spese per il personale.

Secondo la ricorrente, il comma 198 riguarda una singola voce di spesa, che non diviene una spesa complessiva per il solo fatto della sua rilevante entità e del numero delle unità di personale.

Da ultimo, la ricorrente precisa che i commi 198 e 204 violano gli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, perché vincolano la Regione con norme puntuali e perché, richiamando il sistema di monitoraggio di cui all’art. 1, comma 30, della legge n. 311 del 2004, attribuiscono ad un organo statale una funzione amministrativa di controllo non prevista dallo statuto.

20. – La Regione Liguria rileva che le recenti disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 557 e 565), non hanno fatto venire meno l’interesse al ricorso, giacché il limite posto dal comma 198 è rimasto operante per il 2006.

Nel merito, la ricorrente contesta, innanzitutto, l’affermazione dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui, in relazione al comma 202, non sarebbe stata formulata alcuna censura, rilevando che, alla pagina 7 del ricorso, è precisato che «l’illegittimità del comma 198 determina l’illegittimità del comma 202, che risulta anche autonomamente illegittimo in quanto pone un vincolo di destinazione alle risorse regionali»; contesta, altresí, l’assunto della difesa erariale, secondo cui le spese per il personale non costituirebbero una specifica voce di spesa, svolgendo le medesime argomentazioni prospettate dalla Regione Trentino-Alto Adige.

21. – La Regione Emilia-Romagna insiste nelle proprie conclusioni, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle delle Regioni Trentino-Alto Adige e Liguria.

Con particolare riferimento alle censure relative al comma 206, la ricorrente rileva che la difesa erariale ha rinviato, nel proprio atto di costituzione, alle difese svolte nel giudizio introdotto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; e poiché detta Regione non ha impugnato il comma 206, difetta ogni replica alle censure stesse.

21.1. – Nella propria memoria, la difesa erariale rileva che la materia del coordinamento della finanza pubblica si differenzia dalle altre indicate nel terzo comma dell’art. 117 Cost., perché per essa non è logicamente possibile una ripartizione tra competenza statale e competenza regionale. Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, il Parlamento, quando coordina, esercita una funzione non scindibile, intrinsecamente e necessariamente unitaria, sicché non residua spazio per i coordinati legislatori regionali, i quali non sono chiamati essi pure a coordinare. Del resto, prosegue l’Avvocatura generale, qualsiasi coordinamento si esaurisce senza residui nella indicazione di princípi, più o meno stringenti a seconda delle esigenze del coordinamento stesso. Ne consegue, per la stessa Avvocatura, che la previsione di detta funzione nel terzo comma dell’art. 117 Cost. ha soltanto il significato che «il coordinamento deve essere esercitato mediante la determinazione di principi-regole generali, la cui incisività deve essere commisurata a quanto il Parlamento stesso, nella sua discrezionalità politica, reputa rispondente ad esigenze unitarie». Pertanto, per la difesa erariale, «il sindacato di costituzionalità su tali principi dovrebbe essere portato non già sul carattere più o meno dettagliato di ciascuna singola disposizione, ma sulla sussistenza o meno delle esigenze unitarie che hanno giustificato l’insieme dei principi-regole».

Ciò premesso, l’Avvocatura dello Stato, da un lato, afferma, che il legislatore statale ha, nella specie, correttamente esercitato la funzione di coordinamento della finanza pubblica e, dall’altro, nega che il comma 198 possa definirsi quale disposizione di dettaglio, data la rilevanza della spese per il personale sul totale della spesa delle amministrazioni pubbliche. L’Avvocatura osserva che la ricorrente, del resto, non censura il comma 200, riguardante la contrattazione collettiva integrativa, i cui oneri sono a carico dello Stato. Il comma 198 sarebbe, in ogni caso, rispettoso delle autonomie, dal momento che esso lascia spazio all’adozione delle misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica e richiede a dette autonomie un contributo ridotto nel contenimento della spesa per il personale, nel quadro di una manovra coinvolgente l’intero settore pubblico. L’Avvocatura sottolinea anche che il comma 198 ha operato solo per il 2006, rivelandosi cosí una norma transitoria che potrebbe risultare immune dalle proposte censure.

Quanto alle censure relative al comma 203, la difesa erariale osserva che tale disposizione si limita a stabilire che il comma 198 costituisce rafforzamento dell’intesa ivi menzionata, la quale viene, pertanto, confermata.

22. – La Provincia autonoma di Trento svolge argomentazioni analoghe a quelle della Regione Trentino-Alto Adige, di cui al punto 19.

22.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri svolge argomentazioni identiche a quelle illustrate nella memoria depositata nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, di cui al punto 17.1.

23. – La Regione Friuli-Venezia Giulia svolge considerazioni analoghe a quelle della Regione Trentino-Alto Adige, di cui al punto 19.

23.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama la memoria depositata nel giudizio promosso con il ricorso della Regione Emilia-Romagna, precisando, quanto all’evocato art. 48 dello statuto speciale, che questo non si discosta dal parametro offerto dall’art. 119, secondo comma, Cost., e che la competenza primaria attribuita alla Regione dall’art. 4, numero 1-bis, dello statuto è fuori discussione e non è contrastata o contraddetta dalle disposizioni censurate.

24. – Il Presidente del Consiglio ha depositato altresí memoria nei giudizi promossi con i ricorsi della Regione Valle d’Aosta, della Regione Siciliana e della Regione Piemonte.

24.1. – Nella prima memoria, la difesa erariale ribadisce l’inammissibilità delle questioni relative a disposizioni diverse dai commi 198, 199, 203 e 206, per carenza di specifiche censure; nel merito, precisa che il richiamo della ricorrente alla competenza statutaria di cui all’art. 3, lettera f), non sottrae affatto la Regione alla potestà del Parlamento nazionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

24.2. – Nel giudizio promosso dalla Regione Siciliana, l’Avvocatura precisa che la doglianza relativa al comma 198 risulta formulata in modo incompleto, dal momento che essa non coinvolge il comma 610, e che non è comunque in discussione lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei funzionari della Regione, posto che il contenimento della spesa per il personale può essere ottenuto senza toccare detto stato.

24.3. – Nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte, l’Avvocatura ribadisce l’eccezione di inammissibilità della questione relativa al comma 201, riferibile solo agli enti locali e per di più volto ad accrescere l’autonomia degli stessi. Nel merito, contesta l’affermazione della ricorrente, secondo cui il comma 198 non terrebbe conto di eventuali esigenze temporanee o di programmi specifici, osservando che il citato comma non vieta rapporti a tempo determinato o flessibili, ma pone un limite quantitativo alle spese di personale, con un criterio generale indipendente dalla tipologia dei rapporti. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 118 Cost., la difesa erariale rileva che qualsiasi limite di spesa determina la necessità di adeguamenti e che l’assunto della ricorrente, se condiviso, condurrebbe a negare in radice ogni intervento di coordinamento della finanza nel settore pubblico.

Considerato in diritto

1. – I giudizi di legittimità costituzionale di cui in epigrafe sono stati promossi da sei Regioni a statuto ordinario (Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna), da quattro Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Regione Siciliana, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia) e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Essi hanno per oggetto vari commi dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), tra i quali, per quanto qui interessa, i commi da 198 a 206.

1.1. – Le ricorrenti Regioni a statuto ordinario censurano il comma 198 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché tale comma, ponendo per il triennio 2006-2008 un limite alla spesa per il personale (in misura pari a quella dell’anno 2004, ridotta dell’uno per cento), avrebbe un contenuto specifico e puntuale e non costituirebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, cosí da ledere l’autonomia finanziaria regionale.

La Regione Piemonte deduce anche la violazione degli artt. 3, 97, 114 e 118 Cost.; la Regione Veneto, pur senza evocare espressamente l’art. 3 Cost., denuncia la irrazionalità del vincolo alla spesa per il personale, in quanto esso riguarda tutte le tipologie di rapporto di lavoro; le Regioni Liguria, Campania ed Emilia-Romagna, denunciando il contrasto del comma 198 con gli artt. 117 e 119 Cost., evidenziano l’incidenza del limite imposto sul dimensionamento del personale e, quindi, sulla materia dell’organizzazione regionale e degli enti regionali, attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

1.2. – Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ricorrenti assumono che il comma 198 si applica anche nei loro confronti e censurano tale comma per violazione, oltre che degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., anche delle norme statutarie che attribuiscono loro potestà legislativa in materia di ordinamento finanziario, di organizzazione degli uffici, di ordinamento degli enti locali. Le medesime ricorrenti prospettano un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale del comma 198, perché questo, nel fissare limiti alla spesa per il personale svincolati da qualsiasi accordo con lo Stato, si porrebbe in insanabile contrasto con il comma 148 dello stesso art. 1, il quale dispone, invece, che – per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome – la determinazione del livello delle spese correnti, ivi comprese quelle per il personale, è oggetto, per lo stesso triennio suindicato, di specifici accordi con il Ministero dell’economia e delle finanze. Tale dedotta incompatibilità tra le due norme si risolverebbe, pertanto, in vizio di irragionevolezza del comma 198.

In particolare, la Regione Valle d’Aosta evoca a parametro sia l’art. 3, lettera f), del proprio statuto speciale, in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia i princípi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

La Regione Siciliana lamenta la violazione dell’art. 14, lettere p) e q), del proprio statuto speciale (ordinamento degli uffici e degli enti regionali e stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione) e dell’art. 119 Cost., in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La Provincia autonoma di Bolzano deduce la violazione della propria autonomia di spesa, garantita dall’art. 119 Cost., applicabile attraverso la clausola di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché l’incidenza del limite di spesa imposto dal comma 198 sulle competenze in tema di contrattazione collettiva provinciale con riguardo al personale dipendente dagli uffici provinciali e degli enti sanitari della Provincia, fissate dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

La Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento sostengono che il comma 198, ove applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, víola l’art. 119, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché l’autonomia finanziaria e di bilancio di cui al Titolo VI dello statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione (artt. 2 e 4 del decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento»; art. 10 del d.lgs. n. 268 del 1992, evocato dalla sola Provincia autonoma). La Regione Trentino-Alto Adige, inoltre, lamenta la violazione dell’art. 4 del proprio statuto, per la compressione della potestà legislativa regionale in materia di enti locali. La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, prospetta la violazione degli artt. 80 e 81 dello statuto speciale e degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992, relativi alla competenza legislativa delle Province autonome in materia di finanza locale e all’attribuzione ai Comuni dei mezzi finanziari idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, infine, deduce il contrasto del comma 198 con l’art. 119 Cost., in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché con gli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 del proprio statuto, per la parte in cui detto comma si applica anche agli enti locali della Regione.

1.3. – Le Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Campania, Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento censurano, per le stesse ragioni e in riferimento ai medesimi parametri da ciascuna di esse fatti valere quanto al comma 198, il comma 199, il quale stabilisce che, «Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004».

1.4. – Le Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige e la  Provincia autonoma di Trento dubitano, per le stesse ragioni e in riferimento ai medesimi parametri da ciascuna di esse fatti valere quanto al comma 198, della legittimità costituzionale del comma 200, il quale dispone che «Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale».

1.5. – Le Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento censurano, per le ragioni e in riferimento ai parametri fatti valere quanto al comma 198, anche il comma 201, il quale stabilisce che «Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresí concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti».

La sola Regione Piemonte si duole anche della mancata estensione alle Regioni della possibilità prevista per gli enti locali di utilizzare, ai fini della riduzione imposta dal comma 198, misure di contenimento dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.

1.6. – Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Liguria e la  Provincia autonoma di Trento dubitano, sempre per le ragioni e in riferimento ai parametri da ciascuna di esse fatti valere quanto al comma 198, della legittimità costituzionale del comma 202, il quale stabilisce che «Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

La Regione Toscana si duole, in particolare, del fatto che il comma 202 «fissa un vincolo puntuale circa gli scopi per cui utilizzare risorse del bilancio della Regione e degli enti locali del tutto incompatibile con l’autonomia prevista dagli artt. 117 e 119 Cost.».

1.7. – Le Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Campania, Liguria, Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento censurano, inoltre, sempre per le ragioni e in riferimento ai parametri da ciascuna di esse fatti valere quanto al comma 198, il comma 203, il quale stabilisce che «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.8. – Le Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Campania, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, la Regione Siciliana, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano censurano, per le stesse ragioni e in riferimento agli stessi parametri da ciascuna di esse fatti valere quanto al comma 198, il comma 204, il quale, nel testo vigente alla data di proposizione dei ricorsi, stabilisce che «Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento».

In particolare, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ricorrenti censurano detto comma perché esso renderebbe loro applicabile la disciplina dei commi 198 e seguenti.

1.9. – Le Regioni Veneto, Valle d’Aosta e Campania censurano, per le stesse ragioni e in riferimento agli stessi parametri fatti valere quanto al comma 198, anche il comma 205, il quale stabilisce che «Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi».

1.10. – Infine, le Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte e Campania censurano, per le stesse ragioni e in riferimento agli stessi parametri fatti valere quanto al comma 198, il comma 206, il quale stabilisce che «Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione».

La Regione Emilia-Romagna deduce altresí che il comma 206, nel qualificare come princípi fondamentali norme che sono invece di dettaglio, attribuisce indebitamente allo Stato competenze legislative che allo stesso non spettano in base all’art. 117, terzo comma, Cost.

2. – La trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale viene qui separata da quella delle altre, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, cosí separati e delimitati nell’oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della rilevata parziale identità delle norme censurate e delle questioni prospettate.

3. – Va preliminarmente rilevato, con riferimento alle censure proposte dalle Regioni Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la violazione di competenze degli enti locali.

La Corte ha infatti ritenuto sussistente in via generale una tale legittimazione in capo alle Regioni, perché «la stretta connessione, in particolare [...] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali» (sentenze n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004).

4. – La Regione Toscana chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a séguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). La cessazione della materia del contendere deriverebbe, secondo la ricorrente, dal fatto che detta norma, stabilendo che le disposizioni dei commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 «sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge», avrebbe ridotto all’anno 2006, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, l’operatività delle disposizioni censurate.

Tale richiesta non può essere accolta, in quanto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l’invocato ius superveniens non ha fatto venire meno l’efficacia del comma 198 per l’anno 2006. Conseguentemente non viene meno neanche la necessità di una decisione di questa Corte sulle proposte questioni.

5. – L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni relative ai commi 200, 201, 202, 204, assumendo che tali disposizioni sarebbero inidonee a ledere le competenze regionali in quanto attribuiscono mere facoltà alle Regioni (commi 200 e 201) o sono «innocue» (comma 202) ovvero costituiscono espressione del principio di leale collaborazione (comma 204).

Le eccezioni vanno respinte, perché la dedotta mancanza di lesività delle disposizioni censurate attiene esclusivamente al merito delle questioni e non alla loro ammissibilità.

6. – L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce altresí l’inammissibilità, per mancanza di specifiche censure, delle questioni concernenti i commi 202, nei giudizi proposti dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Campania e Liguria; 203, secondo periodo, e 204, nei giudizi proposti dalle Regioni Veneto e Campania, e 205, nei giudizi proposti dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta e Campania.

Anche queste eccezioni vanno respinte, perché non sussiste il prospettato difetto di motivazione, avendo le ricorrenti espressamente esteso a detti commi le censure prospettate per il comma 198.

7. – Nel merito, tutte le ricorrenti censurano il comma 198, il quale dispone che «Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni».

Alla disamina delle questioni concernenti il suddetto comma 198 occorre procedere con riferimento, dapprima, alle censure proposte dalle Regioni a statuto ordinario e, successivamente, a quelle proposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome.

8. – Le questioni di legittimità costituzionale del comma 198 promosse dalle ricorrenti Regioni a statuto ordinario non sono fondate.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l’orientamento per il quale il legislatore statale, con una «disciplina di principio», può legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti» (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004). Perché detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali, essi debbono riguardare l’entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi. In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 88 del 2006, n. 449 e n. 417 del 2005, n. 36 del 2004).

Da tali pronunce può desumersi che, perché norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possano qualificarsi princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, è necessario che esse soddisfino i seguenti requisiti: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disposizione censurata risponde a detti requisiti.

Con il comma 198, il legislatore ha infatti perseguito l’obiettivo di contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa complessiva per il personale (sentenza n. 4 del 2004). Tale obiettivo, pur non riguardando la generalità della spesa corrente, ha tuttavia rilevanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interno, e concerne non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, nel quale confluisce il complesso degli oneri relativi al personale, ivi compresi, ai sensi dell’ultima parte del comma 198, quelli per il personale «a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione». Il carattere della transitorietà del contenimento complessivo, richiesto dalla citata giurisprudenza di questa Corte, risulta poi dal fatto che detto contenimento è destinato ad operare per un periodo determinato (triennio 2006-2008), periodo successivamente ridotto al solo anno 2006, in forza dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.

La norma censurata risponde anche al secondo requisito, in quanto non prescrive ai suoi destinatari alcuna modalità per il conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa per il personale, ma lascia libere le Regioni di individuare le misure a tal fine necessarie. Essa ha, pertanto, un contenuto diverso da quello delle disposizioni di precedenti leggi finanziarie dichiarate illegittime da questa Corte con le sentenze richiamate dalle ricorrenti a sostegno delle loro censure. A differenza del comma 198, dette disposizioni stabilivano, infatti, limiti puntuali a specifiche voci di spesa quali quelle per viaggi aerei (sentenza n. 449 del 2005), per assunzioni a tempo indeterminato (sentenze n. 88 del 2006 e n. 390 del 2004), per studi e incarichi di consulenza, missioni all’estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, acquisti di beni e servizi (sentenza n. 417 del 2005).

In conclusione, la disposizione di cui al comma 198, rispondendo ai suddetti requisiti, va qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Devono, pertanto, essere dichiarate non fondate le questioni concernenti il comma 198, in relazione alla denunciata lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

8.1. – Non fondate sono le ulteriori censure proposte dalle Regioni Liguria, Campania ed Emilia-Romagna con riguardo al comma 198, sotto il profilo della sua incidenza su una materia – quella della organizzazione degli uffici regionali e degli enti regionali – di competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Come si è appena osservato, il comma 198 pone, infatti, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui fissazione è riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Né rileva in contrario che la disposizione denunciata possa avere influenza sull’organizzazione degli uffici regionali e degli enti da essi dipendenti, risolvendosi detta influenza in una mera circostanza di fatto, come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale (sentenze n. 95 del 2007, n. 417 del 2005, n. 353 del 2004, n. 36 del 2004).

8.2. – Non fondate sono anche le censure proposte dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e dalla Regione Veneto in riferimento al solo art. 3 Cost., con le quali viene dedotta la irrazionalità della misura di contenimento della spesa prevista dal comma 198, sotto il profilo che tale misura si applicherebbe in modo indifferenziato a tutto il personale, senza distinzioni tra i diversi rapporti di lavoro. Le ricorrenti muovono dall’erroneo presupposto interpretativo secondo cui ad esse non sarebbe consentito calibrare le misure necessarie al conseguimento di detto obiettivo adeguandole alle peculiarità dei vari tipi di rapporto di lavoro. Al contrario, proprio l’accertata natura di principio fondamentale della norma censurata consente alle Regioni di provvedere esse stesse, in piena autonomia, a differenziare le misure necessarie al raggiungimento dell’indicato obiettivo, tenendo conto delle diverse esigenze dei vari settori dell’amministrazione regionale. Il suddetto comma 198 è immune, pertanto, dal denunciato vizio di irragionevolezza.

La Regione Piemonte si duole altresí, in riferimento ai medesimi parametri, del fatto che il comma 198 abbia stabilito la riduzione dell’uno per cento sulla spesa dell’anno 2004, per il triennio 2006-2008, senza prevedere contestualmente per le Regioni alcuna possibilità di "manovra” nell’arco del medesimo triennio. Anche tale censura non è fondata, perché non è irragionevole che il legislatore del 2005, nella sua discrezionalità, abbia assunto a riferimento i dati relativi alla spesa dell’anno 2004, sul presupposto che tale anno è quello più prossimo al triennio oggetto della nuova regolamentazione.

La Regione Piemonte sostiene, infine, che il comma 198 víola sia l’art. 114 Cost., in quanto comporterebbe «il detrimento complessivo degli enti regionali e locali», sia l’art. 118 Cost., in quanto inciderebbe «sull’autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività regionali». Tali censure, genericamente argomentate, ripropongono nella sostanza le medesime ragioni di illegittimità prospettate dalla ricorrente con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. Esse, pertanto, non sono fondate per le stesse considerazioni già svolte nei precedenti punti 8 e 8.1.

9. – Dalla riconosciuta natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica della disposizione di cui al comma 198 discende la non fondatezza anche delle questioni promosse dalle ricorrenti Regioni a statuto ordinario riguardo ai commi 199, 203, 204 e 205, che, secondo tali ricorrenti, conterrebbero anch’essi norme di dettaglio lesive della loro autonomia finanziaria. La natura di princípi fondamentali di tali norme deriva, infatti, dal rilievo che esse si limitano o a integrare il contenuto del comma 198 (commi 199, 203 e 204), o a concorrere al raggiungimento dell’ulteriore obiettivo del «miglioramento dei […] saldi (comma 205)», e cioè di un obiettivo ancor più generale di quello perseguito dal comma 198.

9.1. – Quanto al comma 199, censurato dalle Regioni Veneto e Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la sua natura integrativa del comma 198 è del tutto evidente, perché esso si limita a determinare le modalità di computo della spesa per il personale oggetto della riduzione, prevedendo che «le spese di personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004».

9.2. – Quanto al comma 203, censurato dalle Regioni Veneto, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la sua menzionata natura integrativa risulta dal fatto che esso, nel riferirsi al contenimento della spesa per il personale del servizio sanitario nazionale, qualifica espressamente il comma 198 come «strumento di rafforzamento dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».

9.3. – Quanto al comma 204 – nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, quale convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 –, censurato dalle Regioni Veneto e Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., anch’esso si salda al comma 198, in quanto è diretto a stabilire le modalità attraverso le quali si deve procedere «alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198» medesimo. In particolare, il comma censurato stabilisce che a tale verifica «si procede, per le regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», e per gli altri enti destinatari del comma 198, «attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento».

Il comma 204 non solo integra il contenuto del comma 198, consentendo il controllo sulla sua effettiva applicazione, ma è anche norma di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale. Ne consegue che esso non lede le attribuzioni delle Regioni a statuto ordinario, sia perché partecipa della natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica propria della disposizione del comma 198, sia perché è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., appunto in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale».

9.4. – Quanto al comma 205, censurato dalle Regioni Veneto e Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., esso, prevedendo che «le economie derivanti dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi», collega l’obiettivo di cui al comma 198 con quello più generale, anch’esso di finanza pubblica, della riduzione dei disavanzi. Pertanto, la disposizione censurata costituisce essa stessa un ulteriore principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui formulazione è riservata alla competenza legislativa dello Stato.

10. – Le Regioni Veneto, Piemonte e Campania censurano anche i commi 200 e 201, perché essi, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., conterrebbero norme di dettaglio lesive della loro autonomia finanziaria.

Le questioni non sono fondate, in quanto le norme impugnate, al fine dell’attuazione del principio di cui al comma 198, si limitano ad attribuire una mera facoltà ai loro destinatari e, quindi, sono prive di attitudine lesiva delle competenze delle Regioni. Entrambe, infatti, abilitano le Regioni e gli enti locali ad adottare alcune misure di riduzione della spesa. In particolare, il comma 200 stabilisce che «gli Enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio […], alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale». Il comma 201, a sua volta, prevede che «gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresí concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti».

La Regione Piemonte, pur non evocando esplicitamente l’art. 3 Cost., lamenta inoltre che il censurato comma 201 non annovera le Regioni tra gli enti che possono avvalersi delle misure di contenimento consentite agli enti locali. La questione non è fondata, perché, pur in assenza di una esplicita norma statale che le autorizzi, le Regioni, nell’esercizio della loro autonomia, sono libere di adottare misure di riduzione della spesa analoghe a quelle previste dal comma 201.

11. – Le Regioni Veneto e Toscana promuovono questione di legittimità dell’art. 1, comma 202, della legge n. 266 del 2005, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Ad avviso delle ricorrenti, tale disposizione non conterrebbe un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma una norma di dettaglio, come tale lesiva della loro autonomia finanziaria.

La questione è fondata.

Il comma 202, prevedendo che «Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», non è correlato al comma 198 ed impone una puntuale modalità di utilizzo di risorse proprie delle Regioni, cosí da risolversi in una specifica prescrizione di destinazione di dette risorse. Va, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale del censurato comma 202, perché esso, non ponendo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, esula dalla competenza legislativa riservata allo Stato dall’art. 117, terzo comma, Cost. e lede l’autonomia finanziaria garantita alle Regioni dall’art. 119 Cost.

12. – Le Regioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna censurano in via autonoma anche il comma 206, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché qualifica come princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi da 198 a 205, le quali avrebbero, invece, natura di norme di dettaglio.

Le questioni sono in parte non fondate e in parte inammissibili.

Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’orientamento secondo cui, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (ex plurimis, sentenze n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995). Ciò comporta, con riferimento al caso di specie, che la natura dei commi da 198 a 205  non dipende dalla qualificazione data dal comma 206, ma resta quella data da questa Corte in sede di scrutinio delle relative questioni.

Quanto ai commi 198, 199, 203, 204, 205, le relative questioni sono state dichiarate da questa Corte non fondate, in considerazione del fatto che essi esprimono princípi fondamentali (punti 8 e 9). Ne consegue l’infondatezza delle questioni relative al comma 206, nella parte in cui esso richiama detti commi.

Quanto ai commi 200 e 201, le relative questioni sono state dichiarate non fondate, perché riguardanti disposizioni prive di efficacia vincolante e di attitudine lesiva (punto 10). Non sussiste, quindi, alcun interesse delle ricorrenti a censurare una norma che, come il comma 206, attribuisce natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica a disposizioni che hanno un siffatto contenuto non lesivo. Di qui, l’inammissibilità, per carenza di interesse, delle questioni riferite al comma 206, nella parte in cui esso richiama detti commi.

Quanto infine al comma 202,  la sua accertata incostituzionalità comporta il venir meno delle questioni relative al comma 206 nella parte in cui si riferisce a detto comma e, conseguentemente, l’inammissibilità delle stesse questioni per mancanza di oggetto.

13. – Esaurita la trattazione delle questioni promosse dalle Regioni a statuto ordinario, occorre ora procedere all’esame di quelle sollevate dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome.

Tutti gli enti ad autonomia speciale ricorrenti censurano il comma 198 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con le norme statutarie indicate al punto 1.2., con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. (in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e con il principio di ragionevolezza per incompatibilità con la disposizione di cui al comma 148.

L’art. 1 della legge n. 266 del 2005 è censurato, oltre che con riguardo al comma 198, dalla Regione Valle d’Aosta con riferimento ai commi da 199 a 206; dalla Regione Trentino-Alto Adige con riferimento ai commi 199, 200, 201, 202 e 204; dalla Regione Siciliana, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano con riferimento al comma 204; dalla Provincia autonoma di Trento con riferimento ai commi da 199 a 204. Tali enti fanno valere al riguardo i parametri evocati e le argomentazioni dedotte in relazione al comma 198.

13.1. – Quanto alla denunciata violazione del principio di ragionevolezza, le ricorrenti muovono dalla premessa interpretativa che il comma 198 è direttamente applicabile nei loro confronti, perché il comma 204, nel testo in vigore al momento della proposizione dei ricorsi – prima della sua sostituzione ad opera dell’art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 –, stabiliva espressamente che il monitoraggio necessario alla «verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198» riguardava anche «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». Le ricorrenti affermano altresì che ad esse è applicabile anche il comma 148, il quale rimette ad accordi – da stipulare entro il 31 marzo di ciascun anno – tra il Ministero dell’economia e delle finanze, da un lato, e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, dall’altro, la determinazione del livello delle spese correnti e in conto capitale, fissando come parametro degli accordi stessi la «coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica […], anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005». Secondo le ricorrenti, la contemporanea vigenza delle suddette norme, disciplinanti in modo diverso la stessa fattispecie, creerebbe un’antinomia non risolvibile in base ai comuni canoni ermeneutici e tale da comportare la violazione del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost.

Tali censure non sono fondate, perché il comma 198, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non è a queste direttamente applicabile e, quindi, non collide con il comma 148. Quest’ultimo comma infatti, nel prevedere espressamente che «le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario» si applicano solo nel caso di mancato raggiungimento dei suddetti accordi, indica chiaramente che l’obiettivo di contenimento delle spese per il personale deve essere realizzato dagli enti ad autonomia speciale in via prioritaria mediante lo strumento degli accordi da esso stesso previsto. Per esplicita previsione del comma 148, il comma 198 è, quindi, applicabile in via sussidiaria e transitoria solo qualora gli accordi medesimi non siano raggiunti (sentenza n. 82 del 2007).

Non può opporsi a questa ricostruzione della disciplina normativa la considerazione che il riferimento fatto dal comma 148 alla stipula di accordi «in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica» va interpretato nel senso che detti accordi non debbono, comunque, discostarsi dal limite complessivo fissato dal comma 198 e sono, quindi, vincolati nel loro contenuto da tale disposizione. L’espressione «in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica» va, infatti, intesa – sia letteralmente che sistematicamente – nel senso che il livello della spesa concordato non può porsi in radicale contraddizione con gli altri obiettivi di finanza pubblica, ma non certo nel senso che esso debba coincidere con quello fissato dal comma 198. Ai fini della stipulazione degli accordi previsti dal comma 148, l’obiettivo del contenimento della spesa indicato dal comma 198 costituisce, dunque, per le Regioni e le Province ad autonomia speciale, solo un generico parametro di «coerenza», cui le parti contraenti debbono attenersi ai fini della determinazione del livello delle spese correnti e in conto capitale.

In tale contesto, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, il comma 204 deve essere perciò inteso, per gli enti ad autonomia speciale, nel senso che gli «adempimenti previsti dal comma 198» – espressamente richiamati dallo stesso comma 204 per circoscrivere l’oggetto del monitoraggio – sono esclusivamente quelli diretti a realizzare l’obiettivo del contenimento della spesa definito con l’accordo di cui al comma 148. Ne consegue che il richiamo al comma 198, contenuto nel comma 204, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ha il significato di riferire il monitoraggio ivi previsto al rispetto delle misure concordate con il Ministero dell’economia e delle finanze negli accordi stipulati ai sensi del comma 148 e non quello di rendere direttamente applicabile a tali enti il comma 198.

In conclusione, derivando il limite di spesa per gli enti ad autonomia speciale dagli accordi di cui al comma 148 e non dalla diretta applicazione del comma 198, la denunciata antinomia fra le due norme non sussiste.

13.2 – Anche le questioni relative ai commi 199, 200, 201, 203, 204, 205 e al comma 206, nella parte in cui qualifica le disposizioni di cui ai commi ora citati come princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, non sono fondate. Infatti, tali disposizioni, in quanto strettamente connesse a quella di cui al comma 198, non trovano, al pari di questa, diretta applicazione agli enti ad autonomia speciale nel caso in cui siano intervenuti gli accordi previsti dal comma 148.

13.3. – Si deve, peraltro, precisare che, anche nel caso in cui gli accordi previsti dal comma 148 non dovessero intervenire e trovasse, quindi, applicazione in via sussidiaria e transitoria il comma 198 e con questo i commi citati al punto precedente, dette questioni sarebbero ugualmente in parte non fondate e in parte inammissibili, per le medesime ragioni sopra esposte. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 117 e 119 Cost., valgono le stesse ragioni di non fondatezza già esposte con riferimento alle analoghe questioni sollevate dalle Regioni a statuto ordinario (punti 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10., 12.). Quanto alla denunciata violazione dei parametri statutari, va rilevato che essi non attribuiscono agli enti ad autonomia speciale ricorrenti competenze legislative che possano essere lese da princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica attinenti alla spesa, come quello posto dal legislatore statale con il comma 198. Questa Corte ha, infatti, chiarito che tali princípi «devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell’obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all’azione di risanamento della finanza pubblica » (sentenza n. 82 del 2007, nonché sentenze, da questa richiamate, n. 417 del 2005; n. 353, n. 345 e n. 36 del 2004; n. 416 del 1995; in senso analogo, anche la sentenza n. 267 del 2006).

13.4. – Le questioni promosse dagli enti ad autonomia speciale in relazione al comma 202 sono assorbite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma (punto 11.).

13.5. – La questione promossa dalla Regione Valle d’Aosta in relazione al comma 206, nella parte in cui questo qualifica come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica la disposizione di cui al comma 202, è inammissibile per carenza di oggetto, per le stesse ragioni indicate al punto 12.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 202 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all’art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la Regione Siciliana e all’art. 119 Cost., dalla Regione Siciliana; in riferimento all’art. 119 Cost. e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Bolzano; in riferimento all’art. 119 Cost., agli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all’art. 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all’art. 119 Cost., agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli artt. 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2007.