SENTENZA N. 82
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006),
promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia
Giulia notificato il 27 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 4 marzo
2006 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell’udienza pubblica del 20
febbraio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 4
marzo 2006,
2. Come riferisce
3. La ricorrente, dopo aver premesso di non contestare né il proprio
dovere di partecipare ai vincoli conseguenti al patto di stabilità, né il
principio dell’accordo, che vale per tutte le Regioni a statuto speciale e per
le Province autonome di Trento e di Bolzano, censura, da un lato, la
disposizione che pone il termine del «31 marzo di ciascun anno» per il
conseguimento dell’accordo, dall’altro, la disposizione secondo la quale «in
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a
statuto ordinario». Essa sostiene che il principio dell’accordo tra
4. Con atto di costituzione depositato in data 14 marzo 2006 il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso. L’Avvocatura, dopo
aver rilevato che oggetto del ricorso è
soltanto l’inciso «entro il 31 marzo di ciascun anno» ed il periodo
secondo cui «in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite
per le Regioni a statuto ordinario», osserva che, diversamente da quanto
sostenuto dalla ricorrente, il riferimento al 31 marzo non pone un termine
perentorio e che il mancato raggiungimento dell'accordo era eventualità già
considerata dalla normativa di attuazione.
5. Con memorie depositate nei termini
Considerato in diritto
1. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 4
marzo 2006,
La disposizione impugnata
prevede che, per gli anni 2006, 2007 e 2008, le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, il livello
delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti e che in caso di
mancato accordo si applichino le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto
ordinario.
2. Secondo
3. Preliminarmente, deve essere disposta la separazione della
questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 1, comma 148, della
legge n. 266 del 2005, dalle altre che investono diversi commi dello stesso
art. 1, promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia
con il medesimo ricorso e che formano oggetto di distinte pronunce.
4. La questione non è fondata.
5. La disposizione impugnata si inserisce nel contesto delle norme sul
cosiddetto patto di stabilità interno per gli enti territoriali, contenute
negli ultimi anni in tutte le leggi finanziarie dello Stato. Essa stabilisce
limiti alla crescita della spesa complessiva e ai pagamenti degli enti
territoriali, relativamente sia alle spese correnti, sia a quelle in conto
capitale, ivi comprese le spese di personale, proponendosi l’obiettivo di
coinvolgere anche Regioni ed enti locali nelle misure dirette ad assicurare il
rispetto dei vincoli anche di origine comunitaria in ordine al disavanzo
pubblico.
In proposito, questa
Corte ha già avuto modo di affermare che non è contestabile «il potere del
legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento
finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi
comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono,
inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti», e
che, «in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio
della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale», possono anche
imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti
autonomi (sentenza
n. 36 del 2004).
Tali vincoli, come questa
Corte da tempo ha avuto modo di chiarire, devono ritenersi applicabili anche
alle autonomie speciali, in considerazione dell’obbligo generale di
partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale,
all’azione di risanamento della finanza pubblica (sentenza n. 416 del
1995 e successivamente, anche se non con specifico riferimento alle Regioni
a statuto speciale, le sentenze n. 417 del
2005 e nn. 353, 345 e 36 del 2004).
6. Un tale obbligo, però, deve essere contemperato e coordinato con la
speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le predette Regioni, in
forza dei loro statuti. In tale prospettiva, come questa Corte ha avuto
occasione di affermare, la previsione normativa del metodo dell’accordo tra le
Regioni a statuto speciale e il Ministero dell’economia e delle finanze, per la
determinazione delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi
pagamenti, deve considerarsi un’espressione della descritta autonomia
finanziaria e del contemperamento di tale principio con quello del rispetto dei
limiti alla spesa imposti dal cosiddetto “patto di stabilità” (sentenza n. 353 del 2004).
Nella predetta decisione
questa Corte ha affermato che il metodo dell’accordo, introdotto per la prima
volta dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), seguito dall'art. 28, comma 15, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
e riprodotto in tutte le leggi finanziarie successivamente adottate, dalla
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), fino alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), deve essere
tendenzialmente preferito ad altri, dato che «la necessità di un accordo tra lo
Stato e gli enti ad autonomia speciale nasce dall'esigenza di rispettare
l'autonomia finanziaria di questi ultimi».
7. Dalla sentenza citata si desume che, tuttavia, in materia di
controlli di spesa delle Regioni ad autonomia speciale, il metodo dell’accordo
deve risultare compatibile con il rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità, della cui salvaguardia anche le Regioni speciali devono farsi carico.
Il necessario inquadramento di tale metodo in un assetto più complesso di
condizioni, del resto, discende dalla previsione, contenuta nell’art. 48,
Statuto Reg. Friuli-Venezia
Giulia, della necessaria armonizzazione dell’autonomia finanziaria di tale Regione
con i principi della solidarietà nazionale.
In coerenza con tale
premessa, questa Corte, nella sentenza citata, ha ritenuto legittima la
previsione, contenuta nella legge finanziaria 2002, di un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare in pendenza delle trattative tra
Stato e Regioni a statuto speciale, per la determinazione, fino al
raggiungimento dell’accordo, dei flussi di cassa verso gli enti predetti,
ancorandoli ai limiti di spesa previsti per le Regioni a statuto ordinario.
Tale regime, infatti, è da considerarsi, a giudizio di questa Corte, non solo
rispettoso del principio di tendenziale preferenza del metodo dell’accordo,
fino a quel momento attuato, ma anche non arbitrario, proprio per effetto del
predetto collegamento del provvedimento ministeriale ad un preciso dato
normativo.
8. Nella disposizione qui impugnata, come nelle leggi finanziarie
successive a quella scrutinata dalla Corte nella citata pronuncia, il
legislatore ha sostituito la previsione del potere unilaterale del Ministro di
determinare i flussi di spesa – che
E’ tuttavia da escludere
che, con questa ultima formulazione, il legislatore abbia inteso trasformare il
termine del 31 marzo da ordinatorio in perentorio. La mancata conclusione
dell’accordo entro il termine previsto non comporta, a giudizio di questa
Corte, la definitiva applicazione del regime di spesa delle Regioni a statuto ordinario.
Tale interpretazione trova conferma nella prassi applicativa, dato che fino al
2006 gli accordi in concreto stipulati da Stato e Regioni a statuto speciale
sono stati conclusi quasi tutti alcuni mesi dopo lo scadere del termine del 31
marzo. Deve dunque ritenersi che, in base alla norma censurata, sostanzialmente
omogenea a quella già scrutinata da questa Corte, e dalla stessa ritenuta non
contraria a Costituzione, in caso di mancata tempestiva definizione
dell’accordo entro il termine del 31 marzo si applicano i limiti di spesa
previsti per le Regioni a statuto ordinario, ma ciò solo in via provvisoria,
fino alla conclusione dell’accordo, che può intervenire anche successivamente.
9. In tale prospettiva, l’applicazione alle Regioni a statuto speciale
dei limiti di spesa previsti per quelle a statuto ordinario, proprio perché
transitoria, non comporta quello svuotamento del principio dell’accordo
denunciato dalla ricorrente. Allo Stato, infatti, non potrebbe bastare far
scadere il termine per imporre definitivamente alle Regioni a statuto speciale
i limiti previsti dalla finanziaria per le Regioni ordinarie, perché le
trattative possono ben proseguire dopo la scadenza del termine.
10. Per converso,
l’ablazione della norma impugnata richiesta dalla Regione ricorrente
determinerebbe inevitabilmente, in caso di inutile decorso del termine del 31
marzo, la proroga dell’efficacia della norma sui limiti di spesa contenuta
nella legge finanziaria dell’anno precedente.
11. Del resto, la
lamentata, astratta possibilità di un uso distorto del potere pubblico, quale
potrebbe essere il temuto comportamento ostruzionistico posto in essere dallo
Stato per impedire l’accordo, non è argomento idoneo a rendere tale potere per
ciò solo costituzionalmente illegittimo. Infatti, nel caso si verificasse una
simile eventualità, la Regione ben potrebbe, per far valere concrete lesioni
della propria autonomia finanziaria, utilizzare, oltre ai rimedi
giurisdizionali a sua disposizione, anche il conflitto di attribuzione innanzi
a questa Corte.
Per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riservata a separate
pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, promosse
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti di
altri commi dell’art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossa,
in riferimento alla legge costituzionale 31 febbraio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e
relative norme di attuazione ed alle norme contenute nel Titolo V della parte
seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 marzo
2007.