ORDINANZA N.124
ANNO 2007
Commento alla decisione di
Mario Perini
(per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano − in relazione all’attività di indagine nei confronti di
funzionari del SISMi, tra cui il suo Direttore, di
agenti di un servizio straniero e di altri, diretta ad acquisire elementi di
conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato, ed alla successiva richiesta
di rinvio a giudizio del 5 dicembre 2006 − promosso con ricorso
depositato in cancelleria il 15 febbraio 2007 ed iscritto al n. 2 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 18
aprile 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto
che con ricorso del 14 febbraio 2007, depositato il 15 febbraio 2007, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato − previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, assunta in data 7 febbraio
2007 − conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato «nei confronti
del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano», in relazione all’attività di indagine − ed alla
successiva richiesta di rinvio a giudizio del 5 dicembre 2006 − svolta
nei confronti di funzionari del SISMi, tra cui il suo
Direttore, di agenti di un servizio straniero e di altri, volta ad acquisire
elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato, ritualmente
apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le
informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato);
che, in particolare, si assume che
che, riguardo all'ammissibilità del ricorso, il
Presidente del Consiglio dei ministri, richiamate le sentenze n. 420 del
1995, n. 110
e n. 410 del
1998 e n.
487 del 2000 di questa Corte, evidenzia, sotto il profilo soggettivo, la
natura di potere dello Stato del pubblico ministero e la competenza del
Procuratore della Repubblica di dichiararne
definitivamente la relativa volontà;
che, sempre in punto di ammissibilità e con
riferimento al profilo oggettivo, il ricorrente assume che l’attività di
indagine del pubblico ministero presso il Tribunale di Milano abbia leso
«l’integrità delle proprie attribuzioni costituzionali nell’esercizio della
attività politica volta alla tutela della sicurezza dello Stato mediante
l’apposizione del segreto di Stato»;
che, anche riguardo al merito, il ricorrente,
riportandosi alla sentenza
n. 86 del 1977 di questa Corte, evidenzia come il livello “supremo” dei
valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato, postula la resistenza
di tale presidio anche rispetto ad altri valori e funzioni, ancorché
costituzionalmente tutelati, tra cui la funzione giurisdizionale;
che, sotto tale profilo, l’apposizione del segreto da
parte del Presidente del Consiglio su determinate notizie integrerebbe
l’esercizio di una potestà costituente “sbarramento al potere giurisdizionale
stesso” (cfr. sentenze
n. 86 del 1977 e n. 110 del 1998)
e conseguentemente, nella specie, l’attività asseritamente
posta in essere dal pubblico ministero si presenterebbe «assai poco conforme»
al principio di leale cooperazione fra poteri dello Stato;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene
quindi che l’attività di indagine preliminare svolta e l’utilizzazione delle
relative risultanze, allegate poi alla richiesta di rinvio a giudizio, abbiano
violato le prerogative del Governo nella materia del segreto di Stato;
che pertanto il Presidente del Consiglio dei ministri
ha proposto conflitto di attribuzione − deducendo la violazione degli
artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, in relazione agli artt. 12
e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed agli artt. 202, 256 e 362 cod.
proc. pen. − per sentir dichiarare che «non
spetta al Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica di
Milano e dei suoi sostituti» procedere nelle indagini utilizzando documenti
coperti da segreto di Stato ed allegare tali documenti alla richiesta di rinvio
a giudizio nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di
persona ai danni di Abu Omar; svolgere attività di indagine − nella
specie, di intercettazioni telefoniche e di interrogatori di indagati −
le cui specifiche modalità risultino lesive del segreto opposto dal Presidente
del Consiglio dei ministri; nonché procedere ad incidente probatorio al fine di
accertare circostanze anch’esse oggetto di secretazione:
con il conseguente annullamento degli atti di indagine e della «richiesta di
rinvio a giudizio (anche) su di essi basata».
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
che il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato
a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela,
apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche alla stregua delle norme costituzionali
che ne definiscono le attribuzioni (sentenze nn.
487 del 2000, 410
e 110 del 1998,
86 del 1977;
ordinanze nn. 320 e 321 del 1999, 266 del 1998 e 426 del 1997);
che anche la legittimazione del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano a resistere nel conflitto deve essere
affermata, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce al
pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di conflitti di
attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, ai sensi dell’art. 112 della
Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine
finalizzata all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (sentenze nn.
487 del 2000,
410 e 110
del 1998; ordinanze
nn. 321 del 1999, 266 del 1998 e 426 del 1997;
nonché sentenze nn. 58 del 2004, 345 del 2001, 57 del 2000 ed ordinanze nn. 73 del 2006, 404 del 2005, 232 del 2003 e 521 del 2000);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è
lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente
garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio
dei ministri, sotto il controllo del Parlamento, la tutela del segreto di Stato
quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato
medesimo (v. sentenze nn.
487 del 2000, 410
e 110 del 1998,
86 del 1977;
ordinanze nn. 321 e 320 del 1999, 266 del 1998 e 426 del 1997);
che questa preliminare valutazione, adottata prima facie ed
in assenza di contraddittorio, lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa
determinazione relativamente anche ai profili attinenti alla stessa
ammissibilità del ricorso, avuto riguardo, fra l’altro, alla diversità delle
condotte assunte come invasive delle attribuzioni del potere ricorrente;
che pertanto, allo stato, va dichiarata l’ammissibilità
del ricorso, tanto sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo.
per questi motivi
dichiara ammissibile,
ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del
Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, con l’atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia
immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Presidente del
Consiglio dei ministri;
b) che, a cura del ricorrente, il
ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano entro il termine di sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati
nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla
notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
aprile 2007.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in