SENTENZA N. 38
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce i
commi 4 e 5, dell’art. 4 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1997,
n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica
e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore
agricolo e forestale), 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della delibera legislativa
approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di
legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di
controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di
servizi», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il
Commissario dello Stato per
Ritenuto in fatto
1.— Il Commissario dello
Stato per
1.1.— Il ricorrente premette che le disposizioni impugnate erano già contenute nella delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084) recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», che esse avevano costituito oggetto di impugnazione per violazione degli articoli 3, 9, 51, 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, nonché per interferenza «in materia di diritto penale», e che in ordine alle questioni di costituzionalità così sottoposte all’esame della Corte, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, in sede di promulgazione erano state omesse le disposizioni impugnate (ordinanza n. 204 del 2006).
2.— L’art. 1 della impugnata delibera legislativa è ora ritenuto costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5, dell’art. 4 della legge della Regione siciliana n. 33 del 1997.
Il ricorrente deduce che i predetti commi 4 e 5 consentono «alle ripartizioni faunistico-venatorie di attuare gli interventi di controllo della fauna selvatica compresi quelli di abbattimento, a mezzo anche delle guardie addette ai parchi o alle riserve o avvalendosi dei proprietari e dei conduttori dei fondi, omettendo di prescrivere che essi posseggano la licenza per l’esercizio venatorio».
Il Commissario dello Stato ritiene, quindi, che le disposizioni impugnate costituiscono un palese vulnus all’art. 97 della Costituzione, in quanto non tengono in debito conto la tutela dell’incolumità pubblica, laddove affidano la realizzazione dei piani di abbattimento anche a soggetti di cui non sia stato verificato, con il rilascio della licenza per l’esercizio venatorio, il possesso delle conoscenze e delle capacità tecniche per il maneggio delle armi, «contrariamente a quanto disposto dallo stesso quinto comma per le guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste».
2.1.— Anche i commi 1 e 2 dell’art. 2 contengono, secondo il ricorrente, disposizioni inserite nel disegno di legge n. 1084 – art. 19, commi 4 e 25 – già impugnate per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, ed omesse nel testo della delibera legislativa promulgata (v. precedente punto 1.1.).
Per il Commissario dello Stato, dette norme estendono il regime previdenziale, di cui alla legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante “Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale” e altre norme per il personale comandato, dell’occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali), a nuove categorie di dipendenti, comportando, quindi, un maggiore onere finanziario, allo stato non quantificabile, che maturerà al momento in cui i soggetti interessati si avvarranno del più favorevole trattamento pensionistico che grava interamente sul bilancio della Regione.
2.2.— Il censurato comma 3 dell’art.
Il ricorrente, a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale, rinvia alle argomentazioni già svolte con la precedente impugnazione.
2.3.— Da ultimo, il Commissario dello Stato impugna l’art. 3 della delibera legislativa, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La disposizione denunciata prevede l’eventuale prosecuzione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure stabilite anche in ossequio alla normativa comunitaria, determinandosi così una lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
3.— Con atto depositato il 20 febbraio 2006,
3.1.— In particolare, con riguardo all’art. 1 della delibera legislativa impugnata, la resistente rileva l’inconferenza, quale parametro costituzionale, dell’art. 97 della Costituzione, in quanto la tutela dell’incolumità pubblica sarebbe, semmai, riconducibile alla materia «sicurezza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
La difesa della Regione osserva, poi, come le disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale attengano ad un’attività non svolta per fini venatori (si richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 392 del 2005), perché «l’abbattimento di fauna nociva (…) risulta previsto soltanto a fini di tutela dell’ecosistema». Le ripartizioni faunistico-venatorie «si avvalgono, quindi, di tutte le categorie di persone indicate nei commi 4 e 5 per le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli solo eventuali di cattura e abbattimento, risultando evidente che, soltanto per quest’ultimo tipo di attività le persone che vi provvederanno dovranno necessariamente essere munite della licenza per l’esercizio venatorio».
3.2.— In ordine alla impugnazione dell’art. 2, commi 1 e 2, della stessa
delibera,
La resistente sostiene, al riguardo, che si tratta di norme che consentono l’applicazione del regime previdenziale, di cui alla legge della Regione siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione), ad altre categorie di personale regionale, inizialmente non rientrante in detta previsione, sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2004), la quale, all’art. 20, ha disposto che, «a decorrere dal 1° gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 10» della legge regionale n. 21 del 1986 fossero disciplinati dalle norme relative al sistema previdenziale statale.
Aggiunge, poi, che analoga questione, proposta con
riguardo all’art. 1, comma 5, della legge approvata dall’Assemblea regionale
siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e
degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione
professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e
dell’ESA. Alloggi delle forze dell’ordine. Rinvio elezioni consigli
circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore
delle ditte STAT e Camarda e Drago), è stata dichiarata non fondata da questa
Corte con la
sentenza n. 127 del 1996.
3.3.—
3.4.— Ad avviso della difesa regionale, anche le
censure proposte avverso l’art. 3 della medesima delibera legislativa sono
infondate, in quanto le direttive comunitarie che pongono il divieto di
rinnovazione dei contratti sono volte a tutelare il regime di libera
concorrenza fra le imprese.
Tale tutela non può essere «concepita, ragionevolmente», nel senso di inibire alla pubblica amministrazione il conseguimento di economie ottenibili con la rinnovazione dei contratti in scadenza allorché questi, come nel caso della norma impugnata, siano aggiudicati con pubbliche gare e sia praticata una riduzione di almeno il 3 per cento rispetto al prezzo già convenuto.
La norma impugnata, pertanto, ad avviso della Regione, non può ritenersi distorsiva del mercato e della liberta concorrenza e, quindi, in contrasto con la normativa comunitaria e con gli evocati parametri costituzionali.
Di conseguenza, il legislatore regionale si è legittimamente discostato da quanto previsto dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004) per i contratti di fornitura di beni e servizi, consentendo la rinnovazione per un limitato tempo massimo (due anni) di quei contratti nei quali consensualmente e sensibilmente sia prevista la riduzione del prezzo delle forniture, con vantaggio per l’amministrazione.
4.— In prossimità dell’udienza pubblica,
4.1.— In riferimento all’impugnazione dell’art.
1 della delibera, nella parte in cui questa sostituisce i commi 4 e 5 dell’art.
4 della legge regionale n. 33 del 1997,
La norma, quindi, non può che essere letta in
coerenza con la disciplina statale che regola l’autorizzazione all’uso delle
armi.
4.2.— Con riguardo alle censure proposte nei confronti dell’art. 2, commi 1 e 2, della medesima delibera, la resistente prospetta che l’entrata in vigore della riforma del sistema pensionistico regionale, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 21 del 2003, ha costituito occasione per uniformare la posizione previdenziale di tutto il personale regionale, eliminando la differenza di trattamento «fra quello assunto prima e dopo la legge regionale n. 21 del 1986».
La disciplina impugnata, quindi, oltre a semplificare la gestione delle posizioni previdenziali dei dipendenti, obbedisce ad una logica di equità e di giustizia che non contraddice i principi statali di riforma previdenziale, che dal 1° gennaio 2004 trovano applicazione generale.
4.3.— La difesa regionale sostiene, poi, la legittimità dell’art. 2, comma 3, della stessa delibera, in quanto la norma non dispone alcuna necessaria assunzione di personale, ma fa salva l’autonomia organizzativa dell’Azienda sanitaria, consentendo la copertura di un numero di posti limitato, nel massimo, alle unità di personale già utilizzato alla data del 31 dicembre 2002 per l’area di emergenza del Policlinico di Palermo.
4.4.— Infine, in ordine all’impugnazione dell’art. 3 della delibera,
1.— Il Commissario dello
Stato per
Le disposizioni
denunciate, già contenute negli artt. 17, 19, commi
4, 25 e 26, nonché nell’art. 21, comma 5, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre
2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e
variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
Disposizioni varie», erano state omesse in sede di promulgazione; sicché,
questa Corte, con l’ordinanza n. 204
del 2006, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al
ricorso proposto, in merito, dal Commissario dello Stato. Peraltro, a giudizio
del ricorrente, le nuove disposizioni previste dalla delibera legislativa
approvata il 20 gennaio 2006, continuano, per taluni aspetti, a presentare vizi
di costituzionalità, che giustificano la reiterazione della loro impugnazione
in questa sede.
In
via preliminare, va osservato che la circostanza (fatta presente in udienza
dalla difesa della Regione) secondo cui – in attesa della pronuncia di questa
Corte –
2.—
La prima questione di legittimità costituzionale, promossa con il ricorso in
esame, investe l’art. 1 della delibera legislativa impugnata, il quale
sostituisce i commi da
2.1.— Il ricorrente deduce la illegittimità costituzionale
dei nuovi commi 4 e 5 del richiamato art. 4, che, rispettivamente, così
dispongono:
«le operazioni e gli interventi di controllo della fauna
selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle
ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio
personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie
addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da
pubbliche amministrazioni»;
«le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì
avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli
interventi delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste,
riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l’esercizio
venatorio».
È con riguardo, dunque, a tali disposizioni che è delimitato il thema decidendum, tenuto conto delle censure e delle relative argomentazioni proposte dal ricorrente.
2.2.— Nel ricorso si sostiene che le disposizionii
impugnate lederebbero l’art. 97 della Costituzione, in quanto non terrebbero
conto dell’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica, laddove affidano la
realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica anche a soggetti
di cui non sia stato verificato, con il rilascio della licenza per l’esercizio
venatorio, il possesso delle conoscenze e delle capacità tecniche per il
maneggio delle armi. Ciò, a differenza di quanto stabilito dallo stesso comma 5
per le guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste.
2.3.— La questione – a prescindere dal rilievo che il parametro evocato non è conferente con il tema della sicurezza – non è fondata, per l’assorbente considerazione che essa si basa su un erroneo presupposto interpretativo.
È
pur vero che le norme censurate, nel prevedere che i soggetti ivi indicati
possono partecipare all’attuazione delle operazioni e degli interventi di
controllo della fauna selvatica, compresi quelli di cattura ed abbattimento,
non specificano espressamente che tutti gli interessati debbano essere muniti
delle autorizzazioni per l’esercizio venatorio; tuttavia, non appare dubbio che
la necessità del possesso di tale requisito è implicitamente, ma
inequivocabilmente, richiesto dalla natura stessa dell’attività che essi sono
chiamati a svolgere. Né rileva la circostanza che il comma 5 del medesimo
articolo, per altra categoria di soggetti, abbia espressamente previsto il
requisito in questione. Ciò non comporta, infatti, che i diversi soggetti
contemplati tanto nel comma 4, quanto nel comma 5, siano esonerati dal possesso
del requisito medesimo.
Va osservato, in proposito, che la legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio), alla quale l’art. 49 della legge regionale n. 33
del 1997 espressamente rinvia «per tutto quanto non previsto», e le ulteriori
disposizioni contenute nella richiamata legge regionale n. 33 del 1997, nello stabilire che la caccia può essere esercitata solo da
chi abbia le relative autorizzazioni, fanno applicazione specifica, in ragione
delle peculiari competenze e conoscenze richieste per conseguire le
autorizzazioni medesime, di un principio generale dell’ordinamento.
È evidente,
quindi, che anche laddove l’uso dei mezzi per l’esercizio della caccia non
tende a realizzare fini venatori, ma di tutela dell’ecosistema, persistono
quelle esigenze che proprio l’articolato procedimento per il rilascio della
licenza per l’esercizio venatorio consente di soddisfare.
Pertanto, tutti i soggetti appartenenti alle categorie previste dai commi
4 e 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 33 del 1997, come modificati
dall’art. 1 della delibera legislativa in esame, per effettuare operazioni o
interventi di controllo della fauna selvatica, come l’abbattimento, che
richiedano l’uso dei mezzi per l’attività venatoria, devono necessariamente
essere muniti delle prescritte autorizzazioni e, in particolare, della licenza
di porto di fucile per uso di caccia.
Di conseguenza, le norme impugnate, così interpretate, si sottraggono alla prospettata censura di illegittimità costituzionale.
3.— Quanto all’art. 2, commi 1 e 2, della stessa delibera legislativa, ad avviso del ricorrente, essi violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, che attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva nella materia «previdenza sociale».
Le impugnate disposizioni, estendendo il regime giuridico «previgente a quello statale», valevole per la generalità dei dipendenti regionali a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante “Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale” e altre norme per il personale comandato, dell’occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali), a nuove categorie di dipendenti, comporterebbero «un maggior nuovo onere, in atto non quantificabile, che maturerà al momento in cui i soggetti interessati si avvarranno del più favorevole trattamento pensionistico che grava interamente sul bilancio della Regione».
3.1.— La questione è inammissibile per due ordini di considerazioni, ognuno dei quali, peraltro, ha carattere esaustivo.
In primo luogo, il ricorrente omette del tutto di specificare le ragioni
per cui, pur trattandosi dell’impugnativa di una delibera legislativa della
Regione siciliana, dovrebbe prendersi in considerazione il suddetto parametro
costituzionale in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale. E
va osservato, in proposito, che, nelle sue difese,
In secondo luogo, la censura di
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione
si presenta affetta da genericità ed indeterminatezza, dal momento che il
ricorrente si è sostanzialmente limitato ad indicare il parametro che sarebbe
stato violato, omettendo, però, di specificare le ragioni che militerebbero a
favore della tesi della illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata.
La mancata esplicitazione delle
argomentazioni, anche minime, atte a suffragare la censura proposta è causa di
inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata. In tal senso, è
la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale, di recente, ha ribadito (sentenza n. 233 del
2006) che il ricorso in via principale non solo deve identificare
esattamente la questione nei suoi termini specifici, indicando le norme
costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o
incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità, ma
deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno
della richiesta declaratoria d’incostituzionalità, sussistendo l’esigenza di
un’adeguata (e non meramente assertiva) motivazione delle ragioni
dell’impugnativa in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non
in quelli incidentali.
4.— Il comma 3 dell’art. 2 della delibera legislativa impugnata, riproduce la norma di cui all’art. 19, comma 26, della richiamata delibera 7 dicembre 2005, già impugnata per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, ed omessa in sede di promulgazione.
La nuova norma ridetermina la dotazione organica dell’area di emergenza dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.
Il ricorrente, a sostegno del dedotto vizio di incostituzionalità, dopo aver enunciato i suddetti parametri costituzionali, rinvia, per la motivazione delle censure, alle argomentazioni già indicate nella precedente impugnazione, sulla quale è intervenuta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ordinanza n. 204 del 2006).
4.1.— La questione è inammissibile, in quanto motivata per relationem, atteso che anche nei giudizi in via principale è imprescindibile l’autonoma esplicazione delle ragioni poste a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale delle norme impugnate. La costante giurisprudenza costituzionale ha, infatti, affermato il principio della necessaria autosufficienza dell’atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte, nel senso che tale atto, sia esso un ricorso principale ovvero per conflitto o un provvedimento giudiziario con cui venga sollevata una questione incidentale di costituzionalità, deve contenere – in via autonoma – tutti gli elementi che possano consentire alla Corte l’esame e la valutazione delle censure proposte (da ultimo, con particolare riferimento alla necessità che il ricorso in via principale contenga una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, sentenze n. 364 e n. 139 del 2006).
5.— È, infine, sospettato di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, l’art. 3 della delibera legislativa impugnata, che riproduce l’art. 21, comma 5, della delibera legislativa del 7 dicembre 2005.
La disposizione censurata prevede la possibilità del rinnovo, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a fronte di una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, dei contratti per acquisti e forniture di servizi da parte degli enti locali e della Regione, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008. Secondo il ricorrente, tale disciplina, in deroga alle ordinarie procedure, stabilite anche in ossequio alla normativa comunitaria, determinerebbe una lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
5.1.— Anche tale questione è inammissibile, in quanto sfornita di elementi minimi argomentativi (ex plurimis, sentenze n. 29 del 2006 e n. 176 del 2004), laddove si consideri che il ricorrente, nel prospettare genericamente il carattere derogatorio della disposizione denunciata, si limita a enunciare le disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale, che sarebbero state violate.
Va, al riguardo, rilevato come questa
Corte abbia, invece, ritenuto che le disposizioni statali di principio
contenute nell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), relative alle modalità
di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,
sono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia
«tutela della concorrenza», in quanto disciplinano tale ambito secondo un
sistema teso a salvaguardare la concorrenzialità del mercato (sentenza n. 29 del
2006). Il ricorrente, però, non ha neppure richiamato il parametro costituzionale
di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e
2, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il
20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante
«Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di
personale e di acquisto e forniture di servizi» promossa, in riferimento
all’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, dal
Commissario dello Stato per
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3,
della suddetta delibera legislativa, promossa in riferimento agli articoli 3,
51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal
Commissario dello Stato per
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della
medesima delibera legislativa promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97
della Costituzione, dal Commissario dello Stato per
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della stessa
delibera legislativa, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell’art. 4
della legge della Regione siciliana 1 settembre 1997,
n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna
selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il
settore agricolo e forestale), promossa, in
riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 febbraio 2007.
F.to:
Depositata
in