SENTENZA N. 139
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-
Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante
“Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la
certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell’ambiente, della
sicurezza e dell’etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e
consorzi, di organizzazioni non lucrative d’utilità sociale (ONLUS) e delle
piccole e medie imprese marchigiane”, promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri notificato il 9 maggio 2005, depositato in cancelleria
il 16 maggio 2005 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2006 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
uditi
l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Stefano Grassi per
Ritenuto in
fatto
1. –
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso avverso l’intera
legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante “Interventi per la
promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei
sistemi di qualità, del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica di
amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non
lucrative d’utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese
marchigiane”, e, in particolare, ha impugnato gli artt. 1, 2, comma 1, e 5, per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e gli artt. 2, comma 2, 6 e 7, per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Il
ricorrente espone che le finalità della legge sono perseguite – oltre che con
azioni di informazione e sensibilizzazione – attraverso la concessione di
incentivi finanziari, contributi e agevolazioni, ai soggetti che abbiano
adottato, o intendano adottare, prassi socialmente responsabili. Aggiunge che i
suddetti contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, e che
Tanto
premesso, il Governo deduce l’illegittimità costituzionale dell’intero testo,
essendo i vari articoli strettamente connessi, con la conseguenza che il venir
meno di alcuni di essi comporta la caducazione degli altri, ed avendo la legge
contenuto specifico ed omogeneo. In particolare, secondo il ricorrente, gli
artt. 1, 2, comma 1, e il correlato art. 5 – nel disciplinare la materia della
responsabilità sociale delle imprese e della relativa certificazione, nonché
nel prevedere la priorità per la concessione di contributi finanziari e
agevolazioni alle imprese iscritte nell’albo regionale – esulerebbero dalla
competenza regionale, interferendo con la materia del regime d’impresa regolato
dal codice civile, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza
legislativa dello Stato la materia dell’ordinamento civile. Gli artt. 2, comma
2, e 7, e l’art. 6, inciderebbero nella materia della tutela della concorrenza,
riservata allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.: i primi affidando ad organismi abilitati di parte terza
la verifica del rispetto – da parte delle amministrazioni pubbliche, delle
ONLUS e delle imprese – dei requisiti dello sviluppo di prassi socialmente
responsabili, nonché di certificazioni di prodotto e di servizio; il secondo
prevedendo aiuti finanziari, individuati dalla Giunta, destinati a coprire una
parte dei costi di certificazione.
2. –
2.1.
– In prossimità della data fissata per l’udienza pubblica,
Considerato
in diritto
1. –
È all’esame della Corte la questione di legittimità costituzionale, sollevata
dal Presidente del Consiglio dei ministri, della legge della Regione Marche 23
febbraio 2005, n. 11, recante “Interventi per la promozione di prassi
socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del
rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica di amministrazioni
pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative
d’utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane”, e, in
particolare, degli artt. 1, 2, comma 1, e 5, per violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera l), della
Costituzione, e degli artt. 2, comma 2, 6 e 7, per violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera e), della
Costituzione.
Il
Governo censura l’intera legge regionale, della quale assume il contenuto
specifico e omogeneo. In particolare, deduce la lesione della competenza
statale in materia di ordinamento civile ad opera della disposizione che
individua le finalità della legge (art. 1), e di quelle che prevedono la
priorità (art. 5) per la concessione di incentivi (art. 2, comma 1) ai soggetti
(le amministrazioni pubbliche, le imprese e le ONLUS) iscritti nell’albo
regionale (art. 4, non espressamente richiamato). Inoltre, lamenta
l’interferenza con la materia statale della tutela della concorrenza;
interferenza che
2. –
La questione è inammissibile per genericità delle censure.
Il
ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione
nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la
definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce
l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve anche «contenere una
seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta
declaratoria d'incostituzionalità della legge», ponendosi l'esigenza di una
adeguata motivazione a sostegno della impugnativa «in termini perfino più
pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenza n. 450 del
2005).
Il
ricorso introduttivo di questo giudizio, pur identificando le norme
costituzionali e della legge regionale – senza peraltro distinguere al suo
interno quelle concernenti gli interventi di promozione della “cultura di prassi
socialmente responsabili” – è del tutto privo di motivazione. La lesione della
competenza statale in materia di ordinamento civile è solo affermata, per
l’interferenza rispetto al “regime d’impresa regolato dal codice civile”. Allo
stesso modo, è puramente assertiva la denunciata interferenza con la materia
statale della tutela della concorrenza.
La
genericità delle censure avanzate non consente di individuare i termini della
questione di costituzionalità, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.
per questi motivi
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante “Interventi
per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei
sistemi di qualità, del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica di
amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non
lucrative d’utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese
marchigiane”, e, in particolare, degli artt. 1, 2, comma 1, e
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
Depositata in