SENTENZA N. 233
ANNO 2006
Commento alla decisione di
Francesco Merloni
Primi incerti tentativi di arginare lo spoils system nelle Regioni
(per gentile concessione del Forum di Quaderni Costituzionali),
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni
Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi da
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Calabria e Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 4 aprile 2006 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l’avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il
Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli per
1. – Con ricorso
notificato il 29 luglio 2005 e depositato il successivo 3 agosto, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da
Preliminarmente, il
ricorrente deduce che la sancita decadenza automatica delle nomine regionali e
degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi
organi rappresentativi della Regione, prescindendo da qualsiasi valutazione
tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente
nominate e/o incaricate, contrasta con i principi di buon andamento e
imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in
mancanza anche di soluzioni alternative (quali quelle contenute nella legge
statale 15 luglio 2002, n. 145) che possono comunque garantire il rapporto di
lavoro del dirigente.
Quanto, in particolare,
al comma 1 e ai correlati commi 2, 3 e 5 dell’art. 1 – «nella parte in cui
prevedono che le nomine riguardino rappresentanti della regione in seno allo
Stato ed agli enti pubblici nazionali, effettuate anche d’istanza o di concerto
con altre autorità o previa selezione, i cui enti non appartengono alla
struttura amministrativa della regione» –, il ricorrente osserva che una tale previsione
esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera g), della Costituzione, che attribuisce alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato «l’ordinamento e l’organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», e si pone altresì
in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.,
che individuano come criteri fondamentali quelli di ragionevolezza, buon
andamento ed imparzialità dell’amministrazione.
Parimenti illegittime,
per violazione sempre degli artt. 3 e 97 Cost., sono (secondo l’Avvocatura generale dello Stato)
tanto la previsione che estende la decadenza ex lege
alle nomine conferite dal Presidente e dall’Ufficio di presidenza del
Consiglio, dal Presidente del Consiglio nonché dai dirigenti dei dipartimenti
consiliari (atteso che la normativa statale di cui alla citata legge n. 145 del
2002 limita il principio dello spoils
system alle sole nomine correlate all’azione di governo, in quanto
conferite dal Governo e dai ministri), quanto la disciplina transitoria
(dettata dal comma 4 dell’art. 1) che estende surrettiziamente la decadenza
alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove
mesi precedenti il 3 aprile 2005.
Riguardo, poi, ai commi
6, 7 e 8 dell’art. 1 – in cui è sancita la decadenza automatica di tutti gli
incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione alla data
di proclamazione del Presidente della Giunta, con risoluzione ex lege dei relativi contratti a tempo determinato, senza
far riferimento alcuno agli incarichi di funzioni dirigenziale di livello
generale e a quelli di direttore generale della Regione, degli enti pubblici e
delle aziende – il ricorrente rileva che la legge in esame estende la decadenza
automatica a tutti i livelli dirigenziali (compresi quelli che non si
caratterizzano per una particolare contiguità con gli organi politici e che
svolgono funzioni sostanzialmente gestionali e/o esecutive), differenziandosi,
quindi, profondamente dalla legislazione statale, che invece la limita agli
incarichi apicali (capi dipartimento e segretari generali). Pertanto – poiché
la legge applica una medesima disciplina a situazioni in realtà differenti –,
la difesa erariale denuncia la violazione, oltre che dei principi di
imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), anche di
quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Inoltre – poiché tali previsioni sono
difformi dalla normativa statale di cui all’art. 3, comma 7, della citata legge
n. 145 del 2002 (che prevede un meccanismo di maggior tutela per gli incarichi
dei dirigenti delle strutture amministrative) –, esse esorbitano dalla
competenza regionale, in quanto incidono sulla disciplina dei rapporti di
lavoro che appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di “ordinamento civile” ex art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost.
«Per le medesime
motivazioni», secondo il ricorrente, è infine illegittima la previsione
contenuta nell’art. 1, comma 1, che prevede la decadenza automatica delle
nomine effettuate per gli organi di vertice delle aziende sanitarie,
ospedaliere ed assimilabili, in quanto incide su contratti di natura privatistica precedentemente stipulati e ancora efficaci,
determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia.
2. – Si è costituita
Premessa l’analisi delle norme
impugnate e posta in evidenza la finalità di sanare una grave e diffusa
situazione (stigmatizzata anche dalla Sezione regionale di controllo per
Pertanto, il sistema
della legge regionale de qua – sebbene diverso da quello di cui alla
normativa statale (che comunque non vincola la potestà legislativa delle
Regioni, che godono in materia di organizzazione dei propri organi e uffici di
piena autonomia nei limiti stabiliti dalla Costituzione) – opera un corretto
contemperamento tra l’interesse pubblico che la nuova Giunta non sia
eccessivamente condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della
legislatura dalla precedente maggioranza e che la campagna elettorale si svolga
serenamente, e la tutela dell’affidamento del nominato, il quale sin dall’atto
di incarico è a conoscenza del fatto che con la fine della legislatura decadrà
dalla carica.
Quanto, poi, alla norma
transitoria di cui al comma 4,
Sulla base di analoghe
argomentazioni,
Riguardo, poi, alla
disciplina della dirigenza, dettata dai commi 6, 7 e 8, la difesa della Regione
osserva che la scelta di adottare lo spoils
system per tutti i gradi della dirigenza è stata effettuata in sede di
esercizio della potestà statutaria, giacché tale regola è prevista dal comma 6
dell’art. 50 dello statuto, secondo cui «tutti gli incarichi dirigenziali [e
dunque non solo quelli di livello apicale] devono essere formalmente conferiti
entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali»; il che
ovviamente vuol dire che tutti gli incarichi dirigenziali decadono al momento
dell’elezione della nuova amministrazione, in conformità ai principi
costituzionali in materia di organizzazione pubblica, garantendo al meglio la
separazione tra organi politici e burocratici e l’assunzione delle rispettive
responsabilità e rispondendo a un preciso e coerente disegno di organizzazione
regionale, contenuto nello statuto medesimo (agli artt.
49, comma 3, e 50, comma 2).
Inoltre,
3. – Con ricorso
notificato il 14 ottobre e depositato il successivo 18 ottobre, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della
Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza
degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), per violazione dei
principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità
della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltre che per lesione delle
competenze statali di cui all’art. 117, secondo comma, lettere g) ed l)
Cost. (r.ric. n. 84 del 2005).
In particolare il
ricorrente impugna: a) l’art. 1, comma
La difesa erariale
sottolinea, inoltre, che le disposizioni impugnate si differenziano
dall’analoga norma prevista dall’art. 6 della legge statale n. 145 del 2002,
che ha un ambito di applicazione soggettivo e temporale ben più ristretto,
mentre la legge regionale in esame, non prevedendo alcun termine a partire dal
quale trovi operatività la decadenza delle cariche, prescinde da qualsiasi
ragionevole motivazione che consente di derogare al principio generale secondo
cui la cessazione delle stesse deve legarsi a valutazioni negative circa
l’operato dei soggetti interessati, con ciò ledendo i principi di imparzialità
e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
4. – Si è costituita
Quanto alla censurata
decadenza automatica,
Riguardo alle nomine
degli organi delle società controllate e partecipate dalla Regione, la difesa
sostiene che è stato posto il principio per cui esse non possono eccedere la
durata della legislatura regionale; ma la legge regionale richiama gli articoli
del codice, adeguandosi alla disciplina dagli stessi stabilita e limitando
l’applicazione della decadenza ai casi in cui lo statuto delle società
partecipate prevedano in capo alla Regione gli speciali poteri di cui all’art.
2449 cod. civ.
Quanto, infine, al
regime transitorio di cui all’art. 2,
5. – Con ricorso
notificato il 17 ottobre 2005 e depositato il successivo 19 ottobre, il
Presidente del Consiglio dei ministri, tra l’altro, ha proposto, in via
principale, questioni di legittimità costituzionale degli artt.
14, comma 3, e 24, commi 3, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 17 agosto
2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale
e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno
2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8). (r.ric. n. 86 del 2005).
Secondo l’Avvocatura,
l’art. 14, comma 3, nella parte in cui prevede la decadenza automatica (senza
alcuna valutazione tecnica circa la professionalità degli interessati) delle
nomine effettuate dai direttori generali delle ASL
nei confronti dei direttori amministrativi e sanitari, nonché dei responsabili
dei dipartimenti sanitari e amministrativi, oltre che dei responsabili dei
distretti sanitari territoriali, risulta lesivo dei principi di imparzialità e
buon andamento dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost. Inoltre, venendo
ad incidere su rapporti precedentemente instauratisi, il cui termine è
stabilito contrattualmente, la norma determina la lesione del principio di
affidamento del cittadino nella libera esplicazione dell’autonomia negoziale,
tutelato dagli artt. 2 e 41 Cost.,
nonché l’invasione della competenza in materia di “ordinamento civile”, di
potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost.
A sua volta, l’art. 24 –
che, in materia di nomine universitarie, regola le modalità con cui gli organi
di indirizzo politico della Regione (il Presidente della Giunta o del
Consiglio) procedono alle nomine per le quali sono previsti il concerto ovvero
l’intesa con altre autorità o amministrazioni – è censurato là dove prevede che
l’autorità regionale competente può prescindere dal gradimento delle predette
autorità o amministrazioni sulla proposta di una terna di nomi indicati solo
dalla Regione, senza considerare alcuna controproposta, qualora la preferenza
non venga espressa entro il termine previsto ovvero non sia adeguatamente
motivata (commi 3 e 6), e deve precedere all’individuazione di una nuova terna
di nomi solo se uno o tutti i nominativi proposti vengono rifiutati per
mancanza dei soli requisiti di professionalità e competenza (comma 5).
Secondo la difesa
erariale, tali disposizioni (che riducono l‘intesa ad un mero parere, dal quale
può anche prescindersi per decorso del tempo e che
non mettono in posizione paritaria i due soggetti che devono addivenire
all’intesa stessa) contrastano: a) con l’autonomia universitaria, tutelata
dall’articolo 33, sesto comma, Cost.; b) con la
potestà legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute e della
ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 117, terzo comma, Cost.; c) con l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
517 del 1999, che stabilisce il principio fondamentale per cui il direttore
generale dell’azienda ospedaliero-universitaria è
nominato dalla Regione, acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università; d)
con l’art. 1, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs.
n. 517 del 1999 (come attuato dall’art. 6 del D.P.C.M.
24 maggio 2001), che prescrive che i rapporti tra il servizio sanitario regionale
e le Università siano informati al rispetto del principio della leale
collaborazione; e) con l’art. 6 della legge n. 419 del 1998; f) con il
principio di leale collaborazione tra autonomie, costituzionalmente garantito
dall’art. 120, secondo comma, Cost.
6. – Si è costituita
Quanto all’art. 14,
comma 3,
Riguardo all’art. 24, la
difesa della Regione contesta innanzitutto l’assunto secondo il quale quelle
ivi disciplinate debbano essere considerate intese cosiddette “forti”, ovvero
tali da imporre sempre e comunque la codecisione,
giacché il Rettore dell’Università non è in posizione pariordinata
con
Infine,
7. – In tutti i giudizi,
nella prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri e le
Regioni costituite hanno depositato memorie illustrative in cui vengono
sostanzialmente ribadite le argomentazioni svolte a sostegno delle rispettive
tesi difensive e conclusioni.
1. –
Per la loro connessione
oggettiva, i tre ricorsi devono essere riuniti.
2. – Con il primo ricorso
(n. 75 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna i commi da 1
ad 8 dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme
in materia di nomine e di personale della Regione Calabria).
Preliminarmente, e in via
generale, il ricorrente afferma che quei commi – in quanto dispongono che
l’insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione comporta la
decadenza automatica di alcune nomine (commi 1-5) e
di tutti gli incarichi dirigenziali (commi 6-8)
conferiti dagli organi precedenti, senza nessuna valutazione tecnica della
professionalità e competenza dei soggetti nominati o incaricati – contrastano
con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
di cui all’art. 97 della Costituzione, anche per mancanza di previsioni (come
quelle contenute nella legge statale 15 luglio 2002, n. 145) idonee a garantire
il rapporto di lavoro degli interessati.
Dopo tale premessa, il
ricorrente formula specifiche censure nei confronti dei commi impugnati, ad
essi addebitando – di volta in volta – l’invasione della competenza legislativa
esclusiva statale nelle materie “ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali” (art. 117, secondo comma, lettera g,
Cost.) e “ordinamento civile” (ivi, lettera l), o la violazione
dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e
imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.).
In particolare, quest’ultimo parametro è evocato per censurare non già la
scelta di fondo di commisurare la durata delle nomine e degli incarichi
dirigenziali a quella degli organi di indirizzo politico della Regione (spoils system), ma le differenze fra le
soluzioni accolte dalla normativa regionale e quelle della citata legge
statale.
Al riguardo è opportuno
rilevare subito come le norme impugnate concernano, in linea di massima, una
materia (l’organizzazione amministrativa della Regione, comprensiva
dell’incidenza della stessa sulla disciplina del relativo personale) attribuita alla competenza residuale delle
Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), da esercitare nel rispetto dei
«principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati negli statuti
(art. 123 Cost.); e come nemmeno il ricorrente evochi esplicitamente un titolo
di competenza concorrente idoneo a demandare allo Stato la determinazione di
principi fondamentali vincolanti per le Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.).
2.1.
– La prima censura riguarda il comma 1 ed i correlati commi 2, 3 e 5 dell’impugnato art. 1,
recante «Disposizioni in materia di nomine e personale».
Le norme impugnate così
dispongono: «Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei
rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi
equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende
sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate
o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle
fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato,
individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno
alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei
componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od
interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa
o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi
degli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del
Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove
mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di
indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino
all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del
Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura
patrimoniale sono risolti di diritto» (comma 1); «Entro sessanta giorni dalla
data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, le autorità
competenti procedono, in applicazione delle relative norme di settore, al
conferimento delle nomine di cui al precedente comma, in favore dei soggetti
che ne abbiano titolo. Sino ad allora, trova applicazione il disposto dell’art.
6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di proroga di cui al
primo comma è aumentato sino a sessanta giorni. Gli atti compiuti in violazione
ed alla scadenza del termine sono nulli e comunque non opponibili alla Regione
ed ai terzi interessati» (comma 2); «Le disposizioni di cui ai precedenti commi
si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell’esercizio di poteri
sostitutivi dell’Assemblea nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari,
spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di
proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale. […]» (comma 3); «È
fatto obbligo, con personale responsabilità in caso di omissione, al legale
rappresentante ed al dirigente o funzionario più elevato in grado, appartenenti
alla struttura organizzativa di cui fanno parte uno o più persone che versano
nella situazione prevista dal precedente comma, di comunicare il nominativo e
la carica rivestita da queste ultime al Presidente della Giunta regionale ed al
Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione»
(comma 5).
Nei termini in cui sono
prospettate, le censure all’esame, in realtà, riguardano i commi 1, 2 e 3,
recanti la disciplina a regime delle
nomine in esame: infatti il comma 5 – che, unitamente al comma 4,
contiene invece la disciplina transitoria – è solo menzionato, senza che nei
suoi confronti sia proposta alcuna specifica censura, onde la questione di
legittimità costituzionale che lo concerne è manifestamente inammissibile.
2.2. –
Secondo il ricorrente, i citati commi 1, 2 e 3 – nella parte riguardante nomine
di rappresentanti della Regione in seno allo Stato o ad enti pubblici
nazionali, o effettuate d’intesa o di concerto con autorità statali – violano
l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.,
che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato “l’ordinamento e
l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, e
gli artt. 3 e 97 Cost., che
enunciano rispettivamente il criterio fondamentale di ragionevolezza e quelli
di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.
2.3. –
La questione relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g),
Cost., non è fondata.
La censura, infatti,
poggia su un erroneo presupposto interpretativo, in quanto le norme impugnate –
alla stregua della loro chiara formulazione letterale – devono essere intese
nel senso che esse non si riferiscono (anche) alle nomine di rappresentanti
regionali in organi statali o di enti pubblici nazionali, né ad intese o
concerti con autorità statali, ma operano esclusivamente all’interno
dell’ordinamento regionale.
2.4. – La lesione degli artt. 3 e 97 Cost. – come risulta correlando le censure
alla premessa introduttiva del ricorso (retro:
n. 2) – può invece ritenersi dedotta non sotto il profilo dell’applicabilità
dei commi impugnati alle nomine di rappresentanti regionali in seno allo Stato
o ad enti pubblici nazionali, ma sotto quello dell’irragionevole mancato
collegamento della cessazione di tali nomine ad un meccanismo di previa
valutazione della professionalità degli interessati.
Nemmeno questa censura è
fondata.
Le nomine previste dai
commi in esame riguardano gli organi di vertice degli enti regionali ed i
rappresentanti regionali nei consigli di amministrazione degli enti
dell’ordinamento regionale, effettuate dagli organi rappresentativi della
Regione; esse sono tutte caratterizzate dall’intuitus personae, nel senso che si fondano su
valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico regionale. I commi
impugnati, specie il comma 1, vietano che le nomine in esame, se effettuate nei
nove mesi prima delle elezioni, si protraggano nella legislatura successiva, e
pertanto ne dispongono la decadenza all’atto della proclamazione del nuovo
Presidente della Giunta. Essi quindi, in realtà, si limitano ad anticipare il
termine finale di durata degli incarichi conferiti con le nomine.
Siffatta regola (come si
desume dalla lettera delle norme impugnate) opera per il futuro; e quindi, dopo
la sua entrata in vigore, chi fosse nominato negli ultimi nove mesi di una
legislatura non potrebbe vantare alcun ragionevole affidamento sulla
continuazione dell’incarico dopo la proclamazione del nuovo Presidente.
Inoltre – trattandosi di
nomine conferite intuitu personae
dagli organi politici della Regione, in virtù di una scelta legislativa dal
ricorrente non specificamente contestata – la regola per cui esse cessano all’atto
dell’insediamento di nuovi organi politici mira a consentire a questi ultimi la
possibilità di rinnovarle, scegliendo (ancora su base eminentemente personale)
soggetti idonei a garantire proprio l’efficienza e il buon andamento
dell’azione della nuova Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle
nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente.
Quindi, la previsione di
un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei
nominati, prospettata dal ricorso come necessaria a tutelare l’imparzialità e
il buon andamento dell’amministrazione, non si configura, nella specie, come
misura costituzionalmente vincolata; e del resto nemmeno si addice alla natura
personale del rapporto sotteso alla nomina.
3. – Il ricorso impugna
poi – per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – tanto
la disciplina “a regime” del comma 3,
che estende la decadenza automatica alle nomine conferite dal Presidente
e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, e dai dirigenti dei dipartimenti
consiliari, quanto la disciplina transitoria del comma 4, che estende tale decadenza a tutte le nomine (di cui ai
commi da
3.1. – La questione
relativa al comma 3 non è fondata.
Il ricorrente impugna la
norma per la diversità del suo contenuto rispetto alle previsioni della legge
statale n. 145 del 2002, che limita lo spoils
system alle sole nomine correlate all’azione di governo, ossia a quelle
conferite dal Governo e dai ministri.
Orbene, la soluzione
accolta dal comma impugnato si ricollega evidentemente alla natura personale
del rapporto sotteso al conferimento delle nomine in esame (retro: 2.4.). E il ricorso non contesta la
compatibilità, in via di principio, di tale criterio di nomina con i pur
evocati artt. 3 e 97 Cost.,
ma si limita a denunciare la mera difformità rispetto alla disciplina
statale,che non è rilevante per l’esercizio della potestà legislativa regionale
in materia residuale, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.
3.2. – Secondo il
ricorso, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dedotta per il comma 3, vale anche per la disciplina
transitoria di cui al comma 4,
che «estende surrettiziamente la decadenza automatica alle nomine conferite durante la precedente
legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005».
Indipendentemente
da tali argomentazioni difensive, che si muovono su un piano eminentemente fattuale, la censura relativa al comma 4 è inammissibile, per la sua estrema
genericità.
Essa infatti
– pur concernendo una disciplina transitoria – si esaurisce nel mero richiamo
alle argomentazioni svolte a sostegno dell’impugnazione della (diversa)
disciplina “a regime” di cui al comma 3 e nella parafrasi del testo del comma
4, con la sola aggiunta dell’avverbio “surrettiziamente”, di non facile
interpretazione, posto che la formulazione letterale del comma rivela
pianamente l’intento della legge di incidere proprio sulle nomine conferite in
un periodo, anteriore alla sua entrata in vigore, considerato “sospetto”.
E questa
Corte ha, anche di recente, affermato che il ricorso in via principale non solo
«deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi»,
indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto
di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità», ma deve anche «contenere una seppur
sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d'incostituzionalità
della legge», ponendosi l’esigenza di un’adeguata (e non meramente assertiva)
motivazione a sostegno dell’impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei
giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenza n. 139 del
2006).
4. – Il
ricorrente impugna poi i commi 6, 7 e 8
dell’art. 1.
Il comma 6
sancisce che, «in attuazione dell’art. 50, comma 6, dello Statuto regionale,
tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione
Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della
Giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere
efficacia». Il comma
Secondo il ricorrente,
tali norme – in quanto estendono la decadenza anche ai dirigenti con funzioni
meramente gestionali od esecutive, quindi non caratterizzati da particolare
contiguità con gli organi politici – hanno un contenuto profondamente diverso
rispetto alla legislazione statale, che invece limita lo spoils
system agli incarichi apicali (capi dipartimento e segretari generali) e
appresta una più intensa tutela per gli incarichi dei dirigenti di livello non
generale (art. 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002). I commi impugnati
violerebbero quindi i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di
imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.); nonché la
riserva in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato della materia
“ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
4.1. – Occorre esaminare
separatamente i commi 6 e 7 (che recano la disciplina a regime) e il comma 8
(che pone la disciplina transitoria).
La
questione di legittimità costituzionale concernente i commi
6 e
La
questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
I commi 6 e 7 si
inseriscono nel quadro normativo delineato dalla legge regionale calabrese 7
agosto 2002, n. 31, che all’art.
I primi sono conferiti
dal Presidente della Giunta regionale, per una durata massima di tre anni, e
sono revocati di diritto entro sessanta giorni dall’insediamento dei nuovi
organi regionali. Essi possono essere conferiti, per il 10% della dotazione
organica, a soggetti estranei all’amministrazione aventi particolari requisiti
e comprovata qualificazione professionale (scelta di fondo in linea con la
legislazione statale: art. 3, lettera g, della legge n. 145 del 2002; e,
per gli incarichi dirigenziali negli enti locali, art. 109 del testo unico
approvato con d.P.R. 18 agosto 2000, n. 267).
I secondi sono invece
conferiti dai dirigenti di livello generale, per una durata massima di cinque
anni, ai dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza dalla Giunta
regionale (ossia a personale regionale).
Tutti gli
incarichi dirigenziali sono regolati dai contratti nazionali di lavoro del
comparto della dirigenza e da contratti individuali concernenti il trattamento
economico. Inoltre l’art. 11 della stessa legge regionale n. 31 del
Successivamente, lo statuto della Regione Calabria,
approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (fonte sovraordinata
rispetto alla legge regionale “ordinaria”: sentenza n. 119 del
2006), ha affermato, all’art. 50, comma 2, che
l’organizzazione amministrativa regionale è regolata dalla legge e dai
regolamenti di organizzazione «nel rispetto del principio di distinzione tra
funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica». Ed ha stabilito, all’art. 50, comma 6, che «tutti gli
incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni
dall’insediamento dei nuovi organi regionali». Tale comma non è stato censurato quando il Governo ha impugnato la delibera
statutaria regionale della Calabria, ai sensi dell’art. 123, secondo comma,
Cost. (v. sentenza
n. 2 del 2004).
Gli
impugnati commi 6 e 7 devono, dunque, essere coordinati con l’art. 10 della
legge regionale n. 31 del 2002 (che la citata regola statutaria evidentemente
assume a presupposto) e interpretati nel senso che essi si riferiscono ai soli
incarichi dirigenziali di livello generale (“apicali”) e non anche a quelli di
livello non generale (“intermedi”).
Invero, l’art. 10 appena
ricordato attribuisce all’organo politico della Regione il potere di conferire
gli incarichi dirigenziali cosiddetti “apicali” a soggetti individuati intuitu personae, scelti anche (entro determinati limiti percentuali)
al di fuori dell’apparato amministrativo regionale. Questa modalità di
conferimento – nei cui confronti il ricorrente non propone censure – mira
palesemente a rafforzare la coesione tra l’organo politico regionale (che
indica le linee generali dell’azione amministrativa e conferisce gli incarichi
in esame) e gli organi di vertice dell’apparato burocratico (ai quali tali
incarichi sono conferiti ed ai quali compete di attuare il programma indicato),
per consentire il buon andamento dell’attività di direzione dell’ente (art. 97
Cost.).
A tale schema rimangono,
invece, estranei gli incarichi dirigenziali di livello “non generale”, non
conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad esso dallo
stesso grado di contiguità che connota gli incarichi apicali.
L’interpretazione
sistematica dei commi in esame porta, quindi, ad escludere che essi si
riferiscano anche agli incarichi dirigenziali di livello non generale e che in
essi si possa perciò ravvisare un’estensione dello spoils
system, tanto rilevante da risolversi in lesione dei principi di
ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione garantiti dagli artt. 3 e 97 Cost.
4.2.
– I commi 6 e 7 sono impugnati anche in riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., sotto il profilo
della lesione della competenza esclusiva statale in tema di “ordinamento
civile”, per la ricaduta della decadenza dall’incarico dirigenziale sul
sottostante rapporto di lavoro di diritto privato.
La
questione non è fondata.
La scadenza del termine
di durata dell’incarico dirigenziale comporta la cessazione dell’operatività
del provvedimento che lo ha conferito. Discende poi dai principi generali che
la caducazione di tale provvedimento produca effetti
diversi secondo che destinatario dell’incarico sia un soggetto esterno o
interno all’amministrazione regionale: nel primo caso, cessa fra le parti ogni
rapporto, e quindi anche la regolamentazione contrattuale dell’incarico
dirigenziale e della relativa retribuzione; nel secondo, invece, il rapporto
contrattuale concernente incarico e retribuzione viene meno, ma il soggetto
resta nell’amministrazione regionale, nel cui ambito era inquadrato.
Con i commi in esame,
4.3. – Il comma 8 è, a sua volta, censurato in
riferimento agli stessi parametri (artt. 3, 97 e 117,
secondo comma, lettera l, Cost.) evocati a proposito dei commi 6 e 7.
La
questione – nei termini in cui è proposta – è inammissibile per la sua assoluta
genericità. Il ricorso, infatti, non formula esplicitamente nei confronti della
norma transitoria del comma 8 alcun rilievo specifico, ulteriore rispetto a
quelli esposti per la disciplina a regime dettata dai commi 6 e 7.
Resta così assorbita l’ulteriore eccezione di
inammissibilità, proposta dalla Regione sotto il profilo che la norma impugnata
non avrebbe prodotto alcun effetto, essendo stata la decadenza da tutti gli
incarichi dirigenziali già pronunciata dalla Giunta regionale con provvedimento
amministrativo del 2 maggio 2005.
5.
– «Per le medesime motivazioni», concernenti l’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost., il ricorrente
ritiene infine illegittimo il comma 1, nella parte in cui ricomprende
fra le nomine soggette a decadenza automatica (in quanto effettuate nei nove
mesi precedenti l’elezione dei nuovi organi rappresentativi della Regione)
quelle degli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed
assimilabili. Per questa parte la norma inciderebbe sui contratti di natura
privata già stipulati e ancora efficaci, determinandone la risoluzione senza
meccanismi di garanzia, con conseguente violazione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato a disciplinare i rapporti di lavoro, nell’ambito
dell’“ordinamento civile”.
La questione non è fondata.
La norma, in quanto
diretta esclusivamente a disciplinare l’organizzazione amministrativa delle
aziende in questione, non incide sulla materia dell’“ordinamento civile” (né su
quella della “tutela della salute”, su cui cfr. sentenza
n. 181 del 2006).
6. – Con il secondo
ricorso (n. 84 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto
2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione
politica della Regione Abruzzo).
6.1. – L’art. 1 è impugnato limitatamente al comma
Dal riportato contenuto del ricorso e dalla proposta del
Ministro per gli affari regionali (allegata alla deliberazione del Consiglio
dei ministri di impugnare la legge), emerge che il riferimento al comma 1 è,
all’evidenza, frutto di mero errore materiale e che la censura deve ritenersi
riferita al comma 2, e come tale esaminata.
Secondo il ricorrente, la
decadenza automatica di tutte le nomine
degli organi di vertice di enti
regionali in qualunque momento conferite dagli organi politici della Regione,
per effetto dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale, e senza alcuna
valutazione tecnica di professionalità e competenza dei nominati, viola i
principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art.
97 Cost.).
La questione non è fondata.
Poiché la norma in esame
si riferisce a nomine effettuate
dagli organi di direzione politica della Regione, evidentemente in base a
valutazioni personali coerenti con le correlative scelte di fondo,
l’infondatezza discende dalle considerazioni svolte in ordine all’analogo
problema posto dall’art. 1 della legge regionale calabrese n. 12 del 2005 (retro:
2.4.).
7. – Lo
stesso art. 1, comma 2, è poi
impugnato nella parte in cui ricomprende fra le
nomine conferite dagli organi di direzione politica della Regione, destinate a
decadere automaticamente all’insediamento del nuovo Consiglio regionale, quelle relative alle società
controllate e partecipate dalla Regione.
Secondo il ricorrente,
tale previsione contrasta con l’art. 2383, secondo comma, del codice civile,
che determina invece in tre anni la durata massima della carica di
amministratore e di componente del consiglio sindacale delle società per
azioni, e quindi invade la materia dell’“ordinamento civile” riservata allo
Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
La questione è formulata sulla
premessa che la durata
dell’incarico e la cessazione
dei componenti degli organi di
società controllate o partecipate dalla Regione sia soggetta alla disciplina
generale prevista dall’art. 2383, secondo comma, cod. civ.,
onde la norma impugnata, incidendo sulla regolamentazione codicistica,
avrebbe inciso sulla materia dell’ordinamento civile, devoluta dal parametro
evocato alla competenza statale esclusiva.
Ma questo presupposto è
erroneo, in quanto la stessa norma impugnata prevede che le nomine relative a
società avvengano «in osservanza degli artt. 2449 e
2450 cod. civ.». E tali articoli – nel testo modificato dal d. lgs. 17 gennaio 2003 n.
Pertanto la censura – così come formulata – è infondata, in
quanto il ricorrente invoca a sostegno di essa l’art. 2383, secondo comma, cod.
civ., che non si applica alle nomine considerate
dalla norma impugnata né è da essa menzionato; ed invece omette di argomentare
in ordine agli artt. 2449 e 2450 cod. civ., che dalla norma sono richiamati come disposizioni da
osservare e che attribuiscono alla Regione il potere di far cessare dalla
carica gli amministratori dalla medesima Regione nominati.
8. – L’art. 2, comma 1, sancisce
retroattivamente la decadenza automatica (salvo conferma) delle nomine già effettuate, a decorrere dal
momento dell’entrata in vigore della legge.
Per il ricorrente la
norma – in quanto determina la risoluzione di rapporti instaurati in un diverso
regime di conferimento delle cariche – viola il principio di affidamento e il
diritto all’ufficio (artt. 2 e 51 Cost.) e quelli di
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
La questione non è fondata.
Premesso che le nomine in esame sono «conferite dagli
organi di indirizzo politico regionale» (art. 1, comma 2), in base alla
valutazione della personale coerenza del nominato con tale indirizzo (retro:
6.1.), è evidente l’intento del legislatore regionale di rendere immediatamente
operativa la nuova disciplina, per evitare – in sintonia, e non in contrasto,
con l’evocato art. 97 Cost. – che le nomine effettuate nella precedente
legislatura, specie nella sua fase finale, pregiudichino il buon andamento
dell’amministrazione.
9. – Il ricorrente afferma inoltre che le norme impugnate
ledono i parametri prima indicati, in quanto non prevedono alcun termine a
partire dal quale operi la decadenza dalle cariche.
La
questione non è fondata, per l’erroneità del presupposto interpretativo. L’art. 1, comma 2, prevede
espressamente che la decadenza opera all’atto dell’insediamento del nuovo
Consiglio regionale, mentre l’art. 2, comma 1, sancisce in via transitoria
l’operatività della decadenza al momento dell’entrata in vigore della legge.
10.
– L’ultima censura
concerne le differenze fra lo spoils system
disciplinato dalla legge regionale in esame e quello della legge statale
n. 145 del 2002.
La questione non è
fondata.
Valgono integralmente le
considerazioni già svolte (retro: 2.) in ordine alla non evocabilità della (seppure omologa) normativa statale, che
non rileva per le Regioni, nella materia – di competenza residuale (art. 117,
quarto comma, Cost.) – dell’organizzazione amministrativa regionale.
11. – Con il terzo
ricorso (n. 86 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, tra
gli altri, gli artt. 14, comma 3, e 24 della legge
della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante
norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato
alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3,
comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
11.1. – L’art. 14, comma 3, prevede che «In
concomitanza con la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ospedaliere e
delle Aziende Sanitarie locali, decadono tutte le nomine fiduciarie ed in
particolare i direttori amministrativi e sanitari delle stesse Aziende. La
decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e
ai responsabili dei distretti sanitari territoriali. Entro trenta giorni dalla
nomina, i Direttori Generali devono provvedere al conferimento dei suddetti
incarichi».
Secondo il
ricorrente, tale previsione viola i principi di imparzialità e buon andamento
dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e di affidamento del cittadino nella
libera esplicazione dell’autonomia negoziale (artt. 2
e 41 Cost.), nonché la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento
civile” (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
11.2. – La questione è fondata, nei limiti di seguito
indicati.
L’art. 14, comma 3, della
legge regionale calabrese 19 marzo 2004, n. 11, recante il «Piano regionale per
la salute», prevede che i direttori generali delle aziende
ospedaliere o delle aziende sanitarie locali sono nominati dalla Giunta
regionale tra soggetti laureati con esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati, che abbiano svolto
funzioni dirigenziali con autonomia gestionale nei dieci anni precedenti la
riforma (peraltro, possono essere nominati tanto soggetti estranei
all’amministrazione regionale, quanto dipendenti pubblici, anche della medesima
azienda nella quale l’incarico è conferito: art. 14, comma 4).
Invece, i direttori
amministrativi e sanitari delle aziende ospedaliere o delle aziende sanitarie
locali (in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1-quinquies,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) sono nominati dal direttore generale
(art. 14, comma 1, ultima parte, della citata legge calabrese n. 11 del 2004) e
collaborano con lui alla direzione dell’azienda (art. 14, comma 2). Tali
incarichi hanno natura esclusivamente fiduciaria e terminano in caso di
cessazione per qualunque causa del direttore generale, con risoluzione di
diritto dei relativi contratti di lavoro (art. 15, comma 5).
Anche i responsabili dei
dipartimenti sanitari e amministrativi e i responsabili dei distretti sanitari
territoriali sono nominati dal direttore generale (art. 14, comma 1, ultima
parte).
11.3. – Per quanto
riguarda gli effetti della nomina di un nuovo direttore generale delle aziende
ospedaliere o sanitarie locali sugli incarichi di direttore sanitario e
amministrativo, l’impugnato art. 14,
comma 3, non riguarda un’ipotesi di spoils system in senso tecnico. Esso, infatti, non regola un rapporto
fondato sull’intuitus personae tra
l’organo politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve ed è
responsabile verso il primo dell’efficienza dell’amministrazione; ma concerne
l’organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria
e mira a garantire, all’interno di essa, la consonanza di impostazione
gestionale fra il direttore generale e i direttori amministrativi e sanitari
delle stesse aziende da lui nominati. In questa prospettiva, la norma impugnata
tende ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione, e quindi non viola
l’art. 97 Cost.
A diversa conclusione si
deve, invece, pervenire relativamente a quella parte della norma secondo cui la
nomina di un nuovo direttore generale determina la decadenza anche delle nomine
dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei responsabili
dei distretti sanitari territoriali.
Così disponendo, la norma
comporta l’azzeramento
automatico dell’intera dirigenza in carica, pregiudicando il buon andamento
dell’amministrazione e violando l’art. 97 Cost.
Il comma
impugnato deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo,
limitatamente al suo secondo periodo, ossia alle parole: «La decadenza è estesa
ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili
dei distretti sanitari territoriali».
Gli altri
profili di censura restano assorbiti.
12. – L’ultima censura
riguarda l’art. 24 della legge, in tema di nomine per le quali occorra il
concerto o l’intesa con altre autorità o amministrazioni.
La norma impugnata così
dispone: «Il Presidente della Giunta regionale o, se la nomina è di competenza
consiliare, il Presidente del Consiglio regionale, comunicano, all'autorità od
alla amministrazione preposte ad esitare l'intesa o il concerto, una terna di
soggetti in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico» (comma 2);
«L’autorità o l’amministrazione destinatarie della comunicazione, nel termine
di 20 giorni dalla stessa, fanno pervenire, al Presidente della Giunta od al
Presidente del Consiglio, il gradimento su almeno uno dei nominativi proposti.
Decorso infruttuosamente il detto termine, l’autorità regionale competente
provvede alla nomina, nell’ambito dei soggetti inseriti nella terna» (comma 3);
«Il gradimento perfeziona l’intesa o il concerto e costituisce titolo per la
successiva nomina dell’interessato» (comma 4); «Il gradimento può essere
ricusato se uno o tutti i nominativi proposti sono privi dei necessari
requisiti di professionalità e competenza. In tal caso, il Presidente della
Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio regionale, procedono a comunicare
una nuova terna, che non può includere soggetti per i quali il gradimento è
stato precedentemente ricusato» (comma 5); «Se il rifiuto non è adeguatamente
motivato ai sensi del precedente comma, l’autorità regionale competente
effettua egualmente la nomina, nell’ambito della terna proposta» (comma 6).
Il ricorrente impugna la
norma nella parte in cui si applica alle nomine in materia sanitaria, che
12.1. – Nei limiti in
cui è proposta, la questione è fondata.
Nella parte in cui si
applica alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria,
che
Orbene, la disciplina
dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, regolata dal d. lgs. n. 517 del 1999, è affidata ai protocolli d’intesa
stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio (art.
1, comma 1), previsti, tra l’altro, proprio al fine di informare tali rapporti
al principio di leale cooperazione (art. 1, comma, 2, lettera b).
Ne discende che anche la
disciplina del procedimento finalizzato al raggiungimento dell’intesa richiesta
per la nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria
deve essere definita in uno specifico protocollo tra gli enti interessati (art.
4, comma 2, del decreto legislativo citato).
Conseguentemente, l’art.
24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005 – che ha, invece,
disciplinato autonomamente e unilateralmente il procedimento di intesa in esame
– ha leso gli evocati principi fondamentali, posti anche a tutela
dell’autonomia universitaria garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost., e deve perciò essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore
generale di azienda ospedaliero-universitaria.
Gli altri profili di
censura restano assorbiti.
13. – La diversa
questione di legittimità costituzionale – sollevata, con lo stesso ricorso, dal
Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di altre disposizioni (artt. 14, comma 5, e 33, comma 2) della medesima legge
regionale n. 13 del 2005, ma priva di collegamento con le presenti, in quanto
concernente interventi per il superamento dell’emergenza ambientale nel settore
dei rifiuti – può essere rinviata a trattazione separata.
per questi motivi
riservata ogni decisione
sulla diversa questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di
assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), sollevata dal Presidente del Consiglio
dei ministri, con il ricorso in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 3, della medesima legge della Regione
Calabria n. 13 del 2005, limitatamente alle parole «La decadenza è estesa ai
responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei
distretti sanitari territoriali»;
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 24 della medesima legge della Regione Calabria n. 13
del 2005, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore
generale di azienda ospedaliero-universitaria;
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della
legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e
di personale della Regione Calabria), proposta – in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera g), della
Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in
epigrafe;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della
medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta – in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 6 e 7, della stessa legge della Regione Calabria n. 12 del
2005, proposta – in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
in epigrafe;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 6 e 7,
della citata legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta – in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione
– dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge
della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, proposta – in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione – dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della citata
legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, della medesima
legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta – in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in
epigrafe;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della
legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di
competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), proposta
– in riferimento all’art. 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della
medesima legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposta – in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della
stessa legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposta – in riferimento
agli artt. 2, 51 e 97 della Costituzione – dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1 e 2 della citata legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposte – in
riferimento all’art. 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
giugno 2006.
Depositata in