Ordinanza n. 204 del 2006

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ORDINANZA N. 204

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Annibale                                                     MARINI                    Presidente

-  Franco                                                        BILE                            Giudice

-  Giovanni Maria                                          FLICK                               “

-  Francesco                                                   AMIRANTE                      “

-  Ugo                                                            DE SIERVO                      “

-  Romano                                                      VACCARELLA                “

-  Paolo                                                          MADDALENA                 “

-  Alfio                                                           FINOCCHIARO               “

-  Alfonso                                                      QUARANTA                    “

-  Franco                                                        GALLO                             “

-  Luigi                                                           MAZZELLA                     “

-  Gaetano                                                      SILVESTRI                       “

-  Sabino                                                        CASSESE                          “

-  Maria Rita                                                  SAULLE                            “

-  Giuseppe                                                    TESAURO                         “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, 2, 3 e 4, dell’art. 8, comma 2, dell’art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dell’art. 11, dell’art. 12, dell’art. 13, comma 2, dell’art. 15, dell’art. 16, dell’art. 17, dell’art. 18, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20, dell’art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, dell’art. 20, commi 16, 17, 18, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43 e 44, dell’art. 21, commi 2, 5, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37, dell’art. 22, comma 2, dell’art. 23, commi 7, 11 e 17, dell’art. 24, commi 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44, dell’art. 25, commi 1, 4, 5, 14 e 15, dell’art. 26, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, dell’art. 27, commi 1, 2, 5, 8 e 10, dell’art. 28, comma 3, «limitatamente ai capitoli 373703 – 377729 – 377720 – 377722 – 377727 – 413311», della delibera legislativa approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 15 dicembre 2005, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2005 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2005.

            Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 2006 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 15 dicembre 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 23 dicembre, ha proposto questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», con riguardo agli artt. 6, commi 1, 2, 3 e 4; 8, comma 2; 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 11; 12; 13, comma 2; 15; 16; 17; 18, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45; 20, commi 16, 17, 18, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43 e 44; 21, commi 2, 5, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37; 22, comma 2; 23, commi 7, 11 e 17; 24, commi 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44; 25, commi 1, 4, 5, 14 e 15; 26, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; 27, commi 1, 2, 5, 8 e 10; 28, comma 3, «limitatamente ai capitoli 373703 – 377729 – 377720 – 377722 – 377727 – 413311»;

che il ricorrente ha denunciato un primo gruppo di disposizioni (artt. 12, comma 5; 18, commi 7, 12, 16, 17, 18, 19, 20; 20, commi 22, 30, 31, 32, 33, 34, 37 e 44; 21, commi 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37; 23, comma 11; 24, commi 1, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 40, 42 e 43; 26, comma 10; 27, commi 2 e 10; 28, comma 3) attinenti «alla erogazione di contributi ad associazioni ed enti, per le finalità più disparate», per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto tali contributi sarebbero indirizzati, per finalità non chiarite, a soggetti non sempre identificati, «in deroga alle ordinarie procedure amministrative volte alla verifica del possesso dei requisiti e della rilevanza sociale dell’azione svolta», realizzando una irragionevole disparità di trattamento fra i destinatari dei contributi e altri soggetti «che svolgono azioni di eguale natura ed eventualmente anche di maggiore impatto sociale»;

che lo stesso ricorrente ha denunciato un secondo gruppo di disposizioni (artt. 18, commi 8 e 10; 21, comma 24; 24, commi 32, 35, 36 e 44; 27, comma 1), in relazione ai medesimi artt. 3 e 97 Cost., in quanto esse «prevedono il finanziamento di manifestazioni culturali di vario genere, riguardanti diversi ambiti del territorio regionale in deroga […] alle ordinarie procedure amministrative»;

che il ricorrente ha denunciato, per contrasto con gli stessi parametri, un terzo gruppo di disposizioni: 1) gli artt. 18, commi 3 e 5; 21, commi 5 e 25; 23, comma 17, in quanto prevedono «l’instaurazione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure previste»; 2) l’art. 18, comma 11, in quanto prevede l’erogazione di un contributo «nella misura forfettaria di 15 migliaia di euro per ciascun socio» della cooperativa edilizia «La Gazzella» di Messina; 3) gli artt. 20, comma 16, e 21, comma 2, perché riproducono sostanzialmente norme già vigenti; 4) l’art. 27, comma 8, che «equipara alla radiazione di automezzi la cessione di questi ad enti ed associazioni no profit, nonostante la radiazione stessa abbia costituito presupposto per la concessione di sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo», vanificando così gli «interventi pubblici finalizzati al rinnovo degli autoparchi destinati al trasporto pubblico di linea, in quanto verrebbero rimessi ora in circolazione automezzi di dubbia sicurezza con rischi per l’incolumità pubblica»; 5) l’art. 21, comma 12, «laddove estende la disciplina agevolativa, anche fiscale, dettata in favore delle associazioni di volontariato ai consorzi costituiti dalle stesse con la partecipazione, seppur minoritaria, di altri soggetti ed enti che in ipotesi possono perseguire finalità diverse, potenzialmente anche di lucro»; 6) l’art. 21, comma 23, il quale, prevedendo «l’erogazione di un contributo aggiuntivo in favore dei comuni capoluogo in dissesto», distoglierebbe «risorse agli enti con sana amministrazione […], ponendoli in difficoltà nella gestione delle proprie funzioni»; 7) l’art. 22, comma 2, che pone come meramente «eventuale il pagamento da parte degli acquirenti di alloggi popolari di oneri per le opere di manutenzione straordinaria sostenuta dagli enti pubblici proprietari che procedono alla loro dismissione»; 8) l’art. 24, comma 2, «in quanto prevede la deroga ai canoni e corrispettivi vigenti per il rilascio di autorizzazioni all’accesso di luoghi di cultura per l’esercizio di attività cinematografica, da parte di una struttura appositamente istituita ed operante per conto del competente dipartimento regionale», in mancanza di un interesse specifico dell’amministrazione, «non solo nella istituzione di una apposita struttura ma anche nell’autorizzazione ad agire in deroga agli ordinari corrispettivi»;

che, sempre ad avviso del ricorrente, un quarto gruppo di norme (artt. 19, comma 27; 20, comma 18, e 25, commi 4 e 5), istituendo nuove figure professionali non contemplate in via di principio dalla legislazione statale, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, Cost.;

che la quinta censura proposta riguarda l’art. 25, comma 1, in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto la norma dispone, a favore dei soli ciechi di guerra e con l’irragionevole esclusione di altre categorie di non vedenti, «un trattamento di assistenza ospedaliera particolare»;

che, con la sesta censura, si denuncia la violazione degli artt. 9 e 97 Cost. da parte dell’art. 17, il quale introduce disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica e di esercizio della caccia, in difformità da quanto previsto dall’art. 19 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), perché tale norma «rende di fatto legittimo l’esercizio dell’attività venatoria al di fuori del calendario stabilito e anche nei confronti di specie protette, comportando altresì un depauperamento indiscriminato della fauna selvatica»;

che un settimo gruppo di disposizioni (artt. 11; 16; 18, commi 6 e 14; 19, commi 22, 23, 25, 30, 31, 36, 37, 43 e 44; 21, commi 11 e 16; 25, comma 14) è impugnato in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto esse non conterrebbero l’ammontare degli oneri, «con conseguente impossibilità di verifica della relativa copertura»;

che le disposizioni di un ottavo gruppo (artt. 20, comma 17; 26, commi 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; 27, comma 5), attinenti alla materia dell’urbanistica e dell’edilizia, sono censurate per diversi motivi e con riferimento a diversi parametri: 1) il comma 17 dell’art. 20, introducendo «una disciplina derogatoria alle ordinarie norme di gestione del territorio per quanto attiene ad attività produttive cofinanziate da interventi pubblici di varia natura», si porrebbe in contrasto con gli artt.  9, 97 e 114 Cost.; 2) analoghe censure varrebbero per l’art. 26, comma 11, che «prevede la possibilità per i privati di realizzare in verde agricolo manufatti nell’ambito di progetti integrati territoriali, e nei PRUSST nonché nei patti territoriali o nei contratti d’area»; 3) parimenti, il comma 15 dell’art. 26 e il comma 5 dell’art. 27 sono censurati per violazione degli stessi artt. 9, 97 e 114 Cost., «in quanto, rispettivamente, prevedono la realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero e di campeggi nelle zone destinate a verde agricolo, in deroga allo strumento urbanistico» e alla fascia di rispetto; 4) il comma 14 dell’art. 26, che consente «la realizzazione in verde agricolo di insediamenti produttivi, purché ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia», è impugnato con riferimento agli stessi parametri; 5) i commi 6 e 7 dello stesso art. 26, che, estendendo – in deroga alla legislazione statale – le ipotesi di condono edilizio agli «edifici di tipo non residenziale, o che conseguono successivamente il parere favorevole della p.a. preposta alla tutela dei vari interessi ambientali, paesistici, geologici […], esclusi dalla normativa statale», realizzerebbero anche un’indebita interferenza in materia penale, e violerebbero, inoltre, l’art. 3 Cost., «poiché vengono legittimate condotte penalmente sanzionate per la generalità dei cittadini»; 6) il comma 9 dello stesso articolo, «che introduce la certificazione della qualità edilizia ed abitativa», si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., perché conferirebbe al Presidente della regione «un mandato eccessivamente ampio […] ai fini dell’individuazione dei contenuti, delle modalità e dei parametri richiesti, per l’attribuzione della certificazione stessa»; 7) il comma 10 del medesimo art. 26, secondo cui, in caso di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio può coincidere anche solo in parte con quello preesistente, «fermo restando il volume esistente e il rapporto di copertura sul lotto e il rispetto delle distanze», si porrebbe in contrasto con gli artt. 97 e 9 Cost., perché consentirebbe di fatto «di modificare la sagoma degli edifici e potenzialmente la tipologia e destinazione d’uso, conducendo ad una incontrollabile alterazione […] del paesaggio e dell’ambiente in genere»; 8) il comma 12 dello stesso art. 26 si porrebbe in contrasto con gli artt. 97 e 114 Cost., introducendo «una normativa derogatoria a favore di soggetti portatori di handicap per la realizzazione di manufatti ad ausilio dei medesimi, senza però vincolare l’utilizzo e la destinazione per un congruo periodo di tempo»; 9) irragionevole infine, «per l’errato riferimento normativo in esso contenuto», sarebbe il comma 13 del medesimo art. 26;

che il ricorrente ha denunciato, inoltre, l’art. 21, comma 13, il quale, consentendo l’erogazione dell’indennità di fine mandato ai sindaci che per loro scelta non hanno percepito l’indennità mensile di funzione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché «introdurrebbe un compenso aggiuntivo, non previsto dalle vigenti disposizioni, per coloro i quali hanno optato per indennità provenienti da altre fonti»;

che, nell’àmbito di un ultimo gruppo di disposizioni denunciate (artt. 6; 8, comma 2; 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 13, comma 2; 15; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 e 45; 20, commi 35, 40 e 43; 23, comma 7; 24, comma 39; 25, commi 14 e 15), aventi per oggetto il regime «del personale, di ruolo e non, appartenente alla amministrazione regionale, al servizio sanitario regionale e a vari enti vigilati o strumentali della regione», il ricorrente ha, in particolare, censurato: 1) i commi 4, 10, 11, 12 e 25 dell’art. 19, i quali in materia di previdenza «estendono il regime previgente a quello statale […] a nuove categorie di dipendenti o introducono modalità diverse rispetto alla normativa statale sul riscatto e il ricongiungimento di periodi contributivi», esulando così dalla sfera di competenza regionale, ai sensi dell’art. 117, primo comma, lettera o), Cost.; 2) gli artt. 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 19, commi 19, 24, 33, 36, 37 e 45; 20, commi 35 e 43; 23, comma 7; i quali «prevedono […] o garanzie occupazionali o il rinnovo o la proroga di contratti a tempo determinato di personale in atto in servizio», in violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 Cost.; 3) gli artt. 19, comma 35, e 8, comma 2, i quali riproducono sostanzialmente le disposizioni del disegno di legge n. 778, approvato dall’Assemblea regionale il 4 agosto 2005 e già censurato per violazione degli art. 97 e 81, quarto comma, Cost.; 4) gli artt. 19, comma 8, e 20, comma 40, i quali contengono rinvii a norme statali, «per violazione del principio di ragionevolezza sancito dagli artt. 3 e 97 Cost.»; 5) gli artt. 15; 19, commi 1, 2, 3, 15, 22, 30, 40 e 43; 24, comma 39; i quali «prevedono l’immissione nei ruoli dell’amministrazione regionale e di enti pubblici ed istituzioni locali e/o la progressione in carriera di personale già dipendente a vario titolo, senza le prescritte procedure di selezione pubblica nel rispetto degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione ed anche in assenza della quantificazione del maggiore onere derivante per gli enti interessati e della conseguente copertura finanziaria prescritta dall’art. 81 della Costituzione»; 5) gli artt. 6, commi 1 e 4; 19, comma 26; 25, commi 14 e 15; in quanto prevedono, con diverse procedure, «l’immissione nel ruolo del servizio sanitario regionale, in assenza di una programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni destinatarie», violando così gli artt. 3 e 97 Cost.; 6) gli artt. 6, comma 4; 19, comma 26 e 25, comma 15; i quali «non contengono la quantificazione della spesa e la copertura finanziaria della stessa» e violano, perciò, l’art. 81, quarto comma, Cost.; 7) l’art. 19, comma 21, il quale è volto «ad attribuire posizioni e retribuzioni dirigenziali a personale assunto con contratto a termine, senza una preventiva valutazione dell’idoneità», in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; 8) i commi 41 e 42 dell’art. 19, i quali «consentono il mantenimento in servizio presso la RESAIS S.p.a. di personale proveniente dai soppressi enti economici regionali e il conseguente […] potenziale utilizzo presso l’amministrazione regionale», in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; 9) l’art. 19, comma 5, che abroga lo spoil system nell’amministrazione regionale, provocando, in violazione dell’art. 3 Cost., una «disparità di trattamento rispetto alla generalità dei funzionari di vertice nelle altre amministrazioni di ogni livello di governo»; 10) l’art. 19, comma 6, il quale «parifica […] senza alcun criterio obiettivo e preordinato due uffici speciali dell’amministrazione ai dipartimenti regionali, comportando un notevole aggravio di spesa per la retribuzione dei rispettivi dirigenti», in violazione dell’art. 97 Cost.; 11) l’art. 13, comma 2, che prevede «la corresponsione di indennità aggiuntive, la cui determinazione è effettuata con atto del presidente della regione, in favore di un contingente di personale regionale», per «indebita interferenza in materia di diritto privato giacché, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, ogni forma di remunerazione deve essere rimessa alla contrattazione sindacale»; 12) l’art. 26, comma 1, che abroga l’art. «11 della L.R. 5/1999 che, a sua volta, abrogava l’art. 34, 2° comma della L.R. 25/1993», la cui reviviscenza «comporterebbe l’acquisizione […] al patrimonio della Regione di un bene che invece appartiene allo Stato», in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.; 13) il comma 13 dello stesso art. 26, «per errato riferimento normativo, in quanto la legge richiamata attiene a materia totalmente diversa da quella che si intende disciplinare»;

che, con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, perché la delibera legislativa impugnata è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, con omissione delle disposizioni censurate.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3, 9, 51, 81, quarto comma, 97, 114, 117, primo comma, lettera o), e secondo comma, della Costituzione, distintamente evocati – della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», con riguardo agli artt. 6, commi 1, 2, 3 e 4; 8, comma 2; 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 11; 12; 13, comma 2; 15; 16; 17; 18, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45; 20, commi 16, 17, 18, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43 e 44; 21, commi 2, 5, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37; 22, comma 2; 23, commi 7, 11 e 17; 24, commi 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44; 25, commi 1, 4, 5, 14 e 15; 26, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; 27, commi 1, 2, 5, 8 e 10; 28, comma 3, «limitatamente ai capitoli 373703 – 377729 – 377720 – 377722 – 377727 – 413311»;

che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; v. altresì, ex multis, ordinanze n. 147 del 2006 e nn. 403, 293 e 169 del 2005);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2006.