SENTENZA N. 413
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana; udito nell’udienza pubblica del 21 novembre 2006 il Giudice relatore Franco Gallo; uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il 2 marzo successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 30 dicembre 2005, il quale sostituisce l’art. 23-bis, comma 1, della legge della stessa Regione 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione.
Il ricorrente censura la
suddetta disposizione, nella parte in cui prevede un nuovo ammontare del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza
dal 1° gennaio 2006, perché tale decorrenza – essendo stata la legge regionale
emanata dopo il 31 luglio 2005 – violerebbe il disposto dell’art. 3, comma 29,
della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), per il quale la legge regionale che fissa l’ammontare
dell’imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni
anno per l’anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel
caso di mancato rispetto di tale termine.
A sostegno del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito da una legge statale, non costituisce un “tributo proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e pertanto la sua disciplina deve ritenersi a questa preclusa. Rileva, quindi, che il contrasto tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta comporta la violazione dei limiti di esercizio della potestà legislativa regionale in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva e richiama, in tal senso, la costante giurisprudenza di questa Corte.
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione, con riserva di deduzioni e deposito di documenti.
3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Toscana ha richiesto, in via principale, che la Corte dichiari infondata la sollevata questione e, in via subordinata, che «dichiari che l’art. 5 impugnato possa avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007».
Rileva la Regione che la norma censurata non ha inciso sugli elementi costitutivi o comunque essenziali del tributo, né ha stabilito esenzioni o agevolazioni, ma ha semplicemente proceduto ad una rimodulazione delle tariffe in base al nuovo testo dell’art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995, come modificato dall’art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), nel rispetto dei limiti massimi previsti dal legislatore statale.
In particolare, ad avviso della stessa Regione, se il ricorso fosse accolto e, conseguentemente, le tariffe fissate dalla norma censurata entrassero in vigore solo dal 1° gennaio 2007, ai rifiuti provenienti dalle attività minerarie, estrattive, edilizie, lapidee e metallurgiche si dovrebbe applicare l’aliquota stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall’art. 5, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria 2005), la quale è maggiore rispetto a quella prevista dalla norma censurata.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l’illegittimità dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 30 dicembre 2005 – il quale sostituisce l’art. 23-bis, comma 1, della legge della stessa Regione 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) – in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione.
Il ricorrente afferma che la decorrenza del nuovo
ammontare del tributo a far data dal 1° gennaio
2. – La questione è fondata, perché la
norma impugnata fissa, per l’applicazione del nuovo ammontare del tributo
speciale, un termine di decorrenza contrastante con quello stabilito
dall’evocata norma statale interposta.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e, di conseguenza, l’esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenze n. 397 e n. 335 del 2005, concernenti lo stesso tributo speciale oggetto del presente giudizio; v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell’IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresí, in generale, le sentenze n. 37 e n. 29 del 2004).
Nella specie, il comma 29 dell’art. 3 della
legge statale n. 549 del 1995 prevede che «l’ammontare dell’imposta è fissato,
con legge della regione entro il 31 luglio di ogni
anno per l’anno successivo» (primo periodo del comma), e che, «in caso di
mancata determinazione dell’importo da parte delle regioni entro il 31 luglio
di ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata la misura vigente»
(secondo periodo dello stesso comma). Con la norma censurata, la Regione,
sostituendo il previgente art. 23-bis, comma 1, della legge regionale 29
luglio 1996, n. 60, determina, invece, il nuovo ammontare del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi «a decorrere dal 1° gennaio
2006». Pur essendo contenuto in una legge regionale promulgata il 27 dicembre
2005 e, quindi, intervenuta successivamente al 31
luglio 2005, il denunciato art. 5 fissa, pertanto, l’ammontare del tributo con
effetto dal 1° gennaio
Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui determina l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006, anziché dal 1° gennaio 2007, data quest’ultima a partire dalla quale il nuovo ammontare di detto tributo speciale acquisterà efficacia, ai sensi dell’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), nella parte in cui determina l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.