SENTENZA N. 397
ANNO 2005
Commenti
alla decisione di
I. Matteo Barbero, Le contraddizioni di un federalismo (fiscale) “senza
principi” (per gentile concessione della rivista
telematica Federalismi.it)
II. Fabio Corvaja, Il
mutamento del parametro nel giudizio in via principale, tra diritto di difesa ed economia processuale (per gentile concessione del Forum dei Quaderni
costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
signori:
- Piero
Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni
Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE
SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente
“Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi”), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 12 novembre 2004, depositato in
cancelleria il 17 novembre 2004 ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi
2004.
Visto
l'atto di costituzione della Regione Molise;
udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 2005 il Giudice
relatore Franco Gallo;
udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. –
Con ricorso notificato il 12 novembre 2004 e depositato il 17
successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte
di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente
“Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi”), pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 18 del 16 settembre 2004, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della
Costituzione.
Il ricorrente censura la suddetta
disposizione: a) nella parte in cui questa prevede un aumento del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1°
gennaio
2. – Si è tardivamente costituita in
giudizio
3. – Con successiva memoria,
4. – Con memoria depositata nell'imminenza della
pubblica udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito per
l'accoglimento del ricorso, osservando che, poiché la modifica all'art. 3,
comma 29, della l. n. 549 del 1995 – evocato quale parametro interposto –
apportata nelle more del giudizio di legittimità costituzionale dall'art. 26 della
legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004), non ha effetto retroattivo e non contiene disposizioni
transitorie, non è necessario modificare le già precisate conclusioni né
affrontare la delicata questione degli effetti di tale sopravvenuta normativa
statale sulle normative regionali ad essa difformi.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri denuncia l'illegittimità costituzionale – in
riferimento agli artt. 117, secondo comma,
lettera e), e 119 della Costituzione – dell'art. 1 della legge della
Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 16 settembre
2004, che ha sostituito l'art. 6 della legge della Regione Molise 13 gennaio
2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549).
2.– Deve essere preliminarmente dichiarata
inammissibile la costituzione della Regione Molise, perché avvenuta in data 17
dicembre 2004, oltre il termine perentorio stabilito dal combinato disposto
degli articoli 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale e 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3.– Il ricorrente solleva due questioni di
legittimità costituzionale, censurando la suddetta disposizione della legge
regionale sia nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005;
sia nella parte in cui fissa l'aumentato nuovo importo del tributo speciale
nella misura di €
0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, con riguardo ai rifiuti elencati
nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle
categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e
metallurgico.
La prima questione viene
sollevata sotto il profilo che la decorrenza dell'aumento del tributo a far
data dal 1° gennaio
La seconda questione viene
sollevata sotto il profilo che l'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1,
della citata legge della Regione Molise n. 1 del 2003, come sostituito dal
censurato art. 1 della legge della Regione Molise n. 18 del 2004, avrebbe
fissato per il tributo speciale l'importo di € 0,0106, superiore a quello
massimo di lire 20 (corrispondenti ad «€ 0,010329», secondo il ricorrente) per
chilogrammo conferito in discarica, stabilito dall'art. 3, comma 29, della
citata legge statale n. 549 del 1995, relativamente ai rifiuti elencati
nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle
categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e
metallurgico.
4. – La prima questione – concernente il superamento del ricordato limite temporale fissato dall'art. 3,
comma 29, della legge statale n. 549 del 1995 – è fondata.
4.1. – L'art. 3 della citata legge statale
n. 549 del 1995 istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito alle
regioni ed alle province (comma 27) e stabilendo che l'ammontare dell'imposta sia fissato, entro determinati limiti, mediante legge della
Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, con l'ulteriore
precisazione che, «in caso di mancata determinazione dell'importo da parte
delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende
prorogata la misura vigente» (comma 29). Si tratta dunque di un tributo che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va considerato statale e
non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del
gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente
attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenza n. 335 del
2005, concernente lo stesso tributo speciale oggetto del presente giudizio;
v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431,
n. 381 e n. 241 del 2004,
n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003;
v. altresí, in generale, le sentenze n. 37
e n. 29 del 2004).
Ne consegue che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella
competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., e che è preclusa, se non nei
limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare
su tale imposta.
4.2. – La norma censurata (art. 1 della
legge della Regione Molise n. 18 del 2004, promulgata il 31 agosto 2004)
sostituisce l'art. 6 della legge della Regione Molise n. 1 del 2003, il cui
comma 2, nella nuova formulazione, stabilisce che «l'ammontare del tributo speciale
è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2005», secondo gli importi precisati
nello stesso comma e maggiorati rispetto a quelli
anteriormente vigenti. La nuova determinazione dell'importo del suddetto
tributo speciale, dunque, pur essendo intervenuta successivamente
al 31 luglio del 2004 (con la citata legge regionale n. 18 del 31 agosto 2004),
viene espressamente dichiarata efficace dalla norma impugnata a decorrere dal
1° gennaio 2005: è perciò evidente la violazione del disposto del ricordato
comma 29 (secondo periodo) dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995, per
il quale il superamento del limite temporale del 31 luglio nella promulgazione
della legge regionale comporta, invece, la proroga per tutto l'anno solare
successivo del «vigente» importo dell'imposta.
4.3. – Il rilevato contrasto tra la norma
regionale impugnata e la norma statale interposta
evocata dal ricorrente implica l'illegittimo esercizio da parte della Regione
Molise della propria potestà legislativa in una materia in cui lo Stato ha
competenza legislativa esclusiva (art. 117, secondo comma, lettera e,
Cost.). Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata, nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005,
anziché dal 1° gennaio 2006, data quest'ultima a partire
dalla quale l'aumento di detto tributo speciale acquisterà efficacia.
5. – La seconda questione – concernente il
superamento del limite massimo del tributo fissato dall'art. 3, comma 29, della
legge statale n. 549 del 1995, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3
al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti
dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico – è
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.1.– Occorre rilevare al riguardo che, per
effetto dell'accoglimento della prima questione, la censurata disposizione di
legge regionale acquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006, quando non sarà
più vigente il contenuto della disposizione di legge statale evocata nel
ricorso come norma interposta. Nelle more del giudizio di legittimità
costituzionale, infatti, l'originario enunciato dell'art. 3, comma 29, primo
periodo, della legge statale n. 549 del 1995, richiamato testualmente nel
ricorso, è stato sostituito – con effetto dal 12 maggio 2005 – ad opera dell'art. 26 della legge n. 62 del 2005, che ha
modificato non solo i limiti quantitativi del tributo speciale, ma anche le
stesse categorie dei rifiuti di riferimento. In particolare, il menzionato ius
superveniens ha sostituito alla categoria dei rifiuti elencati
nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nei settori
minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, la diversa categoria
dei «rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti di
cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003» ed ha altresí
ridotto il limite massimo del tributo speciale in esame, portandolo da lire 20
per chilogrammo di rifiuti conferiti in discarica (corrispondenti ad € 0,0103, in base ai
criteri di conversione fissati dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione
dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della
legge 17 dicembre 1997, n. 433») ad € 0,01 per chilogrammo di rifiuti
ammissibili al conferimento in discarica. Ne deriva che la questione, nei
termini prospettati, ha perso interesse per il ricorrente, perché il vecchio
testo della legge statale – richiamato nel ricorso – non può in concreto
fungere da norma interposta durante il periodo della sua vigenza (cioè sino all'11 maggio 2005), in conseguenza della sopra
rilevata inefficacia della norma regionale denunciata, ed il nuovo testo non è
stato evocato in giudizio quale norma interposta.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2,
della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per
l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come
sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1,
concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi”), nella parte in cui prevede un
aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
con decorrenza dal 1° gennaio 2005;
dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera a),
numero 1, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni
per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come
sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1,
concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi”), nella parte in cui fissa l'importo
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nella
misura di € 0,0106 per chilogrammo
conferito in discarica, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al
decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei
settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, sollevata, in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e),
e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25
ottobre 2005.