Consulta OnLine
SENTENZA N. 297
ANNO 2003
Commento alla decisione di
Matteo Barbero e Valter Baratta, Brevi
considerazioni sugli effetti delle recenti sentenze n. 296-297 del 2003 della
Corte costituzionale nei confronti della contabilità regionale (nella Rivista
telematica Lexitalia.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Riccardo
CHIEPPA Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY Giudice
Valerio
ONIDA "
Carlo
MEZZANOTTE "
Fernanda
CONTRI "
Guido NEPPI
MODONA"
Piero
Alberto CAPOTOSTI "
Annibale
MARINI "
Franco BILE
"
Giovanni Maria FLICK "
Alfio
FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 3, della legge
della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18 (Disposizioni in materia di gestione
dei tributi regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato l’11 ottobre 2002, depositato in Cancelleria il 19
successivo ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi
2002.
udito nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2003 il Giudice
relatore Annibale Marini;
uditi l’avvocato
dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli
avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.
Ritenuto
in fatto
1.-
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 119, secondo comma, e 117,
secondo comma, lettera l), della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
2, comma 1, e 5, comma 3, della legge della Regione Veneto 9
agosto 2002, n. 18 (Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali).
L’art.
2, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2002, disponendo il «rinvio» al 31
dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002, previsto per il recupero delle
tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999, violerebbe l’art. 119,
secondo comma, Cost., in
quanto si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale del sistema
tributario, enunciato nell’art. 3 della legge statale 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), secondo cui
i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati.
La
medesima norma sarebbe, sotto altro aspetto, lesiva della potestà legislativa
esclusiva dello Stato, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione nella materia
dell’ordinamento civile, comprensiva della disciplina delle cause di estinzione dei diritti per prescrizione o decadenza.
L’art.
5 della stessa legge, dopo aver dichiarato, al comma 1, non più applicabile, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge,
la tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, dichiara
estinti, al comma 3, i crediti relativi alla medesima tassa ed alle connesse
sanzioni, ancora dovuti alla data di cui sopra.
Quest’ultima disposizione, ad avviso
dell’Avvocatura, sarebbe lesiva dei principi di eguaglianza
e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto
attribuirebbe un ingiustificato beneficio ai contribuenti che non abbiano
tempestivamente adempiuto l’obbligazione tributaria.
La
medesima norma si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 119, secondo
comma, Cost., in quanto non
rispettosa dei principi fondamentali risultanti, in materia, dalla legislazione
statale, ed in particolare di quello della «necessarietà
per la Regione
di provvedere alla “realizzazione” dei crediti corrispondenti al tributo alla
stessa attribuito e dalla stessa istituito, nei confronti di tutti i
contribuenti obbligati per legge al verificarsi del relativo presupposto».
2.- La Regione Veneto si è
costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.
La
Regione
resistente muove dalla premessa che l’ordinamento delineato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), insieme all’attribuzione allo Stato della potestà
legislativa esclusiva per la disciplina dei soli tributi erariali (art. 117,
secondo comma, lettera e), ed alle
regioni per quanto riguarda tutti gli altri tributi regionali e locali (art.
117, quarto comma), debba portare a riconoscere che le
regioni sono dotate di una potestà normativa d’imposizione primaria e non
secondaria.
L’art.
119, secondo comma, Cost.,
nel disporre che gli enti locali e le regioni stabiliscono e applicano i
tributi propri secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario, opererebbe un implicito richiamo all’art. 117, terzo comma,
che ricomprende il coordinamento tra le materie
oggetto di legislazione concorrente, nelle quali allo Stato spetta solo la determinazione
dei principi fondamentali. Fermo restando che in assenza di
una legge quadro sul coordinamento del sistema tributario le regioni potrebbero
legiferare, ricavando i principi dalla disciplina vigente, come del resto
affermato dalla stessa Corte nella sua prima giurisprudenza sul punto (sentenza n. 282 del
2002
).
Sulla base di tali
premesse, le norme impugnate si sottrarrebbero, dunque, alle censure di
illegittimità costituzionale avanzate dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
Quanto al
differimento dei termini per il recupero delle tasse automobilistiche (art. 2,
comma 1), assume, infatti, la
Regione che il principio di cui all’art. 3 della legge n. 212
del 2000 sarebbe derogabile e privo di valore assoluto e che la disposta
proroga sarebbe giustificata dal fine di evitare il rischio di emettere
cartelle di pagamento errate, a causa della inidoneità
della documentazione in possesso della Regione stessa ad assicurare una corretta
azione di recupero.
Circa
l’estinzione dei crediti relativi alla soppressa tassa
di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, osserva la medesima
Regione che la disposizione denunciata, comunque riguardante un tributo
economicamente insignificante, troverebbe la sua giustificazione nella
onerosità della riscossione a fronte della esiguità del gettito e che, d’altro
canto, l’impugnativa proposta dal Governo sembrerebbe voler escludere
l’esistenza di qualsiasi spazio di autonomia in capo alla regione.
3.-
Nell’imminenza dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato
memorie illustrative a sostegno delle conclusioni rispettivamente assunte.
1.- Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in via principale, degli artt. 2,
comma 1, e 5, comma 3, della legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18
(Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali), in
riferimento agli artt. 3, 117,
secondo comma, lettera l), e
119, secondo comma, della Costituzione.
Ad avviso del
ricorrente, entrambe le norme si porrebbero in contrasto con i principi
fondamentali del sistema tributario posti dalla legislazione statale. L’art. 2,
comma 1 - relativo alla disciplina della prescrizione del potere di accertamento della tassa automobilistica – violerebbe,
inoltre, la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art.
117, secondo comma, lettera l), nella
materia dell’ordinamento civile, mentre l’art. 5, comma 3, dichiarando estinti
i crediti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, relativi alla
tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, sarebbe lesivo
dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto si risolverebbe nell’attribuzione di un
indebito ed irragionevole vantaggio a favore dei contribuenti inadempienti
all’obbligo di pagamento del tributo.
2.- La
questione relativa all’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 18
del 2002 è fondata.
Riguardo alla
natura del tributo di cui si tratta, va ricordato che la tassa automobilistica,
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39
(Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive
modificazioni, è stata «attribuita» per intero alle regioni a statuto ordinario
dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di
tassa automobilistica regionale (mantenuta nonostante l’intervenuto mutamento
della sua natura giuridica), e che l’art. 17, comma 10,
della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), ha altresì demandato alle regioni «la riscossione,
l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il
contenzioso amministrativo relativo» alla suddetta tassa.
Lo stesso
art. 17 della legge n. 449 del 1997 determina, al comma 16, il criterio di
tassazione degli autoveicoli a motore – in base alla potenza effettiva anziché,
come in passato, ai cavalli fiscali – e stabilisce, ai fini dell’applicazione
di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono
fissate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, [...] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in
uguale misura», confermando, a decorrere dall’anno 1999, il potere - attribuito
alle regioni dall’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 -
di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni
successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi
importi vigenti nell’anno precedente».
In
definitiva, alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore
statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa
alla sua riscossione, nonché un limitato potere di
variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale,
restando invece ferma la disciplina statale per ogni altro aspetto sostanziale
della tassa stessa.
La tassa automobilistica non può, dunque, allo
stato, ritenersi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, Cost., essendo indubbio il riferimento della norma
costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel
rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale.
Ne discende
che la disciplina sostanziale dell’imposta non è divenuta – come la stessa
Avvocatura sembra erroneamente ritenere – oggetto di legislazione concorrente,
ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi
erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e).
La norma
impugnata, modificando la disciplina dei termini per l’accertamento del
tributo, in senso oltretutto lesivo del legittimo affidamento dei cittadini nel
rapporto con l’amministrazione finanziaria, viola tale
esclusiva competenza statale e va, perciò, dichiarata costituzionalmente
illegittima.
3.- Non è
invece fondata la questione relativa all’art. 5, comma 3, della medesima legge
regionale n. 18 del 2002.
Va premesso
che la tassa di concessione di cui si tratta deve considerarsi «tributo proprio
della regione» – nel senso sopra chiarito – essendo stata istituita dall’art.
12, comma 1, della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (Disciplina della
raccolta, coltivazione e commercializzazione dei
tartufi), in base all’autorizzazione contenuta nell’art. 17 della legge 16
dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).
Nell’esercizio della propria competenza legislativa la Regione ha, poi, abolito
il tributo in considerazione – come si ricava dai lavori preparatori -
«dell’esiguità dell’introito derivante (dal
tributo stesso) rapportato ai costi di gestione amministrativa».
Risulta,
ancora, dai lavori preparatori che la disposizione censurata – finalizzata a
«risolvere definitivamente» il contenzioso relativo al
tributo – trova la sua giustificazione in identiche ragioni di antieconomicità della riscossione, rafforzate da una
previsione sostanzialmente non favorevole riguardo all’esito di quel
contenzioso insorto «tra amministrazione e contribuenti anche in relazione
all’interpretazione dell’art. 51 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5»,
che aveva ricollegato l’obbligo di pagamento della tassa annuale alla effettiva
raccolta dei tartufi piuttosto che alla mera titolarità della relativa
concessione.
Se tale è,
dunque, la ratio della norma
impugnata, nessuna lesione può derivarne all’art. 3 Cost., né sotto il profilo della ragionevolezza, essendo certo
non manifestamente irragionevole che la regione rinunci a coltivare un
contenzioso per la stessa economicamente dannoso e comunque dagli esiti
prevedibilmente sfavorevoli all’ente impositore, né sotto il profilo del
principio di eguaglianza, non potendo considerarsi omogenee le situazioni dei
contribuenti che abbiano spontaneamente riconosciuto l’esistenza dell’obbligo
tributario rispetto a quelle di coloro che invece lo abbiano contestato, sulla
base di una norma che sembra porre a carico dell’ente concedente un onere
probatorio particolarmente gravoso (quale è quello di dimostrare l’effettivo
svolgimento, nell’anno, di attività di ricerca e raccolta di tartufi).
Deve infine
escludersi che risulti in concreto violato un
principio generale del sistema tributario, quale sarebbe – secondo la prospettazione del ricorrente - quello della irrinunciabilità al credito tributario. Il senso della
norma impugnata, per quanto
si è sin qui osservato, non è infatti quello di una generalizzata
rinuncia a crediti già maturati, dovendo, invece, ritenersi limitato alla
cessazione, per le ragioni già viste, di un contenzioso, in atto o potenziale,
relativo ad un tributo ormai soppresso, salvi restando gli effetti non solo dei
pagamenti già eseguiti, ma anche di eventuali accertamenti divenuti definitivi
in quanto non opposti.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della
Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18 (Disposizioni in materia di gestione dei
tributi regionali);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma
3, della stessa legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
settembre 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 26 settembre 2003.