Consulta OnLine
SENTENZA N. 296
ANNO 2003
Commenti
alla decisione di
I. Luca Antonini,
La
Corte assegna l’Irap alla competenza esclusiva
statale. Intanto il federalismo fiscale
rimane al palo mentre decolla il “tubatico”
siciliano (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Riccardo
CHIEPPA Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY Giudice
Valerio
ONIDA "
Carlo
MEZZANOTTE "
Fernanda
CONTRI "
Guido NEPPI
MODONA"
Piero
Alberto CAPOTOSTI "
Annibale
MARINI "
Franco BILE
"
Giovanni
Maria FLICK "
Alfio
FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione
Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 ottobre
2002, depositato in Cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 74 del
registro ricorsi 2002.
udito nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2003 il Giudice
relatore Annibale Marini;
uditi l’avvocato
dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli
avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Piemonte.
Ritenuto in fatto
1.-
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 117, secondo comma, lettera l), e
119, secondo comma, della Costituzione (in
riferimento, quest’ultimo, all’art. 117, terzo comma), questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della
Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002).
L’art.
1 della suddetta legge prevede che, a decorrere dall’anno 2001, l’Agenzia per
lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con la legge 9 ottobre 2000, n.
285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»),
è esonerata dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti tale imposta, quali la presentazione
periodica delle dichiarazioni.
Osserva
il ricorrente che siffatto esonero, con effetti retroattivi, dall’imposta
regionale sulle attività produttive non può dirsi correlato alla disposizione
contenuta nell’art. 10, comma 5, della citata legge n. 285 del 2000,
limitandosi tale norma a prevedere la facoltà, per la Giunta regionale del
Piemonte, di disporre, in deroga all’art. 24 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),
istitutivo dell’IRAP, che i proventi ivi indicati, percepiti dal Comitato
organizzatore dei giochi olimpici, non concorrono alla determinazione della
base imponibile ai fini IRAP.
Si
tratterebbe, dunque, di una autonoma iniziativa
legislativa della Regione, contrastante con i principi di eguaglianza e
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto attributiva di un beneficio a
favore di un solo soggetto, in irragionevole deroga alla regola generale,
espressa dagli artt. 2 e 3 del richiamato decreto istitutivo,
dell’assoggettamento all’imposta di tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitino una attività economica autonomamente organizzata.
La
norma impugnata si porrebbe, poi, in contrasto anche con l’art. 119, secondo
comma, Cost., essendo indiscutibile – ad avviso
dell’Avvocatura – che la potestà legislativa concorrente della regione a
statuto ordinario in materia tributaria debba essere esercitata nel rispetto e
con l’osservanza dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione
statale, nella specie rappresentati dai citati artt. 2 e 3 del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
L’art.
2 della legge regionale n. 20 del 2002 prevede, invece, l’esenzione permanente
dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli
alimentati a gas metano «già dotati di dispositivo per la circolazione con gas
metano all’atto dell’immatricolazione» e per gli autoveicoli elettrici.
Ad
avviso del Governo, la limitazione del beneficio, oltre che agli autoveicoli
elettrici, a quelli già dotati del dispositivo per la circolazione con il gas
metano all’atto dell’immatricolazione, con esclusione di quelli dotati di
impianti di altro genere di pari o minor impatto ambientale, violerebbe i
principi di uguaglianza e ragionevolezza e si porrebbe a sua volta in contrasto
con l’art. 119, secondo comma, Cost. per la sua difformità rispetto ai principi
fondamentali della legislazione statale del settore, «incentrata nella materia
sulla previsione di riduzioni dell’imposta [...] od anche di esenzioni temporanee e condizionate della
imposta stessa [...], senza peraltro ammettere o consentire una esenzione
totale e permanente dalla tassa automobilistica in funzione delle
caratteristiche dell’impianto di alimentazione».
L’art.
4 della legge regionale n. 20 del 2002 dispone, infine, la proroga al 31
dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002, fissato per il recupero delle
tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999.
Detta
norma violerebbe ancora l’art. 119, secondo comma, Cost.,
in quanto si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale enunciato
nell’art. 3 della legge statale 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione
e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
La
medesima norma sarebbe, sotto altro aspetto, lesiva della potestà legislativa
esclusiva dello Stato, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione nella materia
dell’ordinamento civile, comprensiva della disciplina delle cause di estinzione
dei diritti per prescrizione o decadenza
2.-
La Regione Piemonte
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La
Regione
resistente muove dalla premessa che il nuovo ordinamento, delineato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), insieme all’attribuzione della potestà legislativa
esclusiva allo Stato per la disciplina dei soli tributi erariali (art. 117,
secondo comma, lettera e), ed alle
Regioni per quanto riguarda tutti gli altri tributi regionali e locali (art.
117, quarto comma), debba portare a riconoscere che le
Regioni sono dotate di una potestà normativa d’imposizione primaria e non
secondaria.
L’art.
119, secondo comma, Cost., nel disporre che gli enti
locali e le regioni stabiliscono e applicano «i tributi propri» secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
opererebbe un implicito richiamo all’art. 117, terzo comma, che ricomprende il coordinamento tra le materie oggetto di
legislazione concorrente, nelle quali allo Stato spetta solo la determinazione
dei principi fondamentali. Fermo restando che, in assenza di una legge quadro
sul coordinamento del sistema tributario, le Regioni potrebbero legiferare,
ricavando i principi dalla disciplina vigente, come del resto affermato dalla
stessa Corte nella sua prima giurisprudenza sul punto (sentenza n. 282 del
2002
).
Sulla base di
tali premesse, le norme impugnate si sottrarrebbero, dunque, alle censure di
illegittimità costituzionale avanzate dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
L’esenzione
dall’IRAP in favore dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici «Torino
2006» (art. 1 della legge regionale n. 20 del 2002) si giustificherebbe,
infatti, «a motivo della singolarità dell’ente che ne beneficia» ed in ragione
della verosimile temporaneità del beneficio stesso.
L’esenzione
dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli
alimentati a gas metano, che versino in date
condizioni (art. 2), risponderebbe allo scopo di limitare l’inquinamento,
restando irrilevante, ai fini del giudizio di costituzionalità, l’esistenza in
natura di ulteriori fattispecie astrattamente suscettibili di esenzione.
Quanto,
infine, al differimento dei termini per il recupero delle tasse
automobilistiche (art. 4), assume la Regione che il principio di cui all’art. 3
della legge n. 212 del 2000 sarebbe derogabile e privo di valore assoluto e che
la disposta proroga sarebbe giustificata dal fine di evitare il rischio di
emettere cartelle di pagamento errate, a causa della inidoneità della
documentazione in possesso della regione stessa ad assicurare una corretta
azione di recupero.
3.-
Nell’imminenza dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato
memorie illustrative, a sostegno delle conclusioni rispettivamente assunte.
1.- Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in via principale, degli artt. 1, 2 e 4 della legge della
Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), in riferimento agli artt. 3, 117, secondo
comma, lettera l), e 119,
secondo comma, della Costituzione.
Ad avviso del
ricorrente, le norme impugnate – in tema di imposta regionale sulle attività
produttive (art. 1) e di tassa automobilistica regionale (artt. 2 e 4) – si
porrebbero in contrasto con i principi fondamentali posti nelle relative materie
dalla legislazione statale. Gli artt. 1 e 2 della legge – in quanto norme di
esenzione dall’obbligo di imposta – sarebbero, inoltre, lesivi dei principi di
eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.,
mentre l’art. 4 – relativo alla disciplina della prescrizione del potere di
accertamento – violerebbe, altresì, la competenza legislativa esclusiva dello
Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. nella materia
dell’ordinamento civile.
2.- La prima
questione riguarda l’art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002,
che dispone l’esonero dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici,
istituita con la legge statale 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»), dal versamento
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dagli obblighi
contabili inerenti a tale imposta, a decorrere dall’anno 2001.
La questione
è fondata.
In relazione
al dubbio di legittimità costituzionale avanzato dal Governo con riferimento
all’art. 119, secondo comma, Cost., occorre preliminarmente verificare quale sia la
natura dell’imposta di cui si tratta e quali, di conseguenza, le competenze
legislative spettanti, in materia, alle regioni a statuto ordinario.
Va al
riguardo considerato che l’IRAP è stata istituita, ed è interamente
disciplinata, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). L’art. 15 del
suddetto decreto legislativo (sotto la rubrica «Spettanza dell’imposta»)
individua come destinatarie del tributo le regioni «nel cui territorio il
valore della produzione netta è realizzato». Alle medesime regioni è attribuita
una limitata facoltà di variazione dell’aliquota (art. 16,
comma 3) ed il potere di disciplinare, con legge, «nel rispetto dei
principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente
titolo, le procedure applicative dell’imposta» (art. 24, comma 1).
La circostanza
che l’imposta sia stata istituita con legge statale e che alle regioni a
statuto ordinario, destinatarie del tributo, siano espressamente attribuite
competenze di carattere solo attuativo, rende palese
che l’imposta stessa – nonostante la sua denominazione – non può considerarsi
«tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è
adoperata dall’art. 119, secondo comma, della
Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai
soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei
principi del coordinamento con il sistema tributario statale.
Ne discende
che, allo stato, la disciplina sostanziale dell’imposta non è divenuta – come
la stessa Avvocatura sembra erroneamente ritenere – oggetto di legislazione
concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma,
della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato
in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo
comma, lettera e).
La norma
impugnata, sostanziandosi in una deroga all’art. 3 del decreto istitutivo in
tema di soggetti passivi dell’imposta, risulta, perciò, lesiva di tale
esclusiva competenza statale.
2.1.- Anche
le questioni relative agli artt. 2 e 4 della medesima legge regionale n. 20 del
2002 sono fondate.
Si tratta, in
questo caso, di norme che modificano la disciplina della tassa automobilistica
regionale (così tuttora denominata, nonostante l’intervenuto mutamento della
sua natura giuridica), disponendo l’esenzione dal pagamento, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas
metano e degli autoveicoli elettrici (art. 2) e prorogando di un anno – quanto
al recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 - il termine di
prescrizione triennale previsto dall’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982,
n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n.
53 (art. 4).
Al riguardo,
va ricordato che la tassa automobilistica, disciplinata dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, è stata «attribuita»
per intero alle regioni a statuto ordinario dall’art. 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale,
e che l’art. 17, comma 10, della successiva legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
ha, altresì, demandato alle regioni «la riscossione, l’accertamento, il
recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo» alla suddetta tassa.
Lo stesso
art. 17 della legge n. 449 del 1997 determina, al comma 16, il criterio di
tassazione degli autoveicoli a motore – in base alla potenza effettiva anziché,
come in passato, ai cavalli fiscali – e stabilisce, ai fini dell’applicazione
di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono
determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, [...] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in
uguale misura», confermando, a decorrere dall’anno 1999, il potere - attribuito
alle regioni dall’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 -
di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni
successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi
importi vigenti nell’anno precedente».
In
definitiva, alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore
statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa
alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo
originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la
competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina
sostanziale della tassa stessa.
Nemmeno la
tassa automobilistica può, dunque, allo stato, qualificarsi «tributo proprio
della regione», nel senso oggi fatto proprio dall’art. 119, secondo comma, Cost., e conseguentemente va escluso che la Regione Piemonte
abbia il potere di disporre esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i
termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la relativa
materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4
della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per
l’anno 2002).
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
settembre 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 26 settembre 2003.