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SENTENZA N. 508
ANNO 2000
Commento alla decisione di
Giuseppe Casuscelli
“L’evoluzione
della giurisprudenza costituzionale” in materia di vilipendio della religione
(per gentile
concessione della rivista osservatorio delle
libertà ed istituzioni religiose)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Cesare MIRABELLI Presidente
-
Francesco GUIZZI Giudice
-
Fernando SANTOSUOSSO "
-
Massimo VARI "
-
Cesare RUPERTO "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 402 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dalla Corte di
cassazione nel procedimento penale a carico di A. G., iscritta al n. 105 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il
Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1.
– Con ordinanza del 5 novembre 1998, la Corte di cassazione ha sollevato questione di
costituzionalità dell’art. 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato), in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della
Costituzione.
2.
– Premesse le vicende del giudizio di merito, quanto al fatto storico e quanto
alle diverse conclusioni dei giudici di primo grado e di appello,
la Corte
rimettente sottolinea in primo luogo la rilevanza della questione: si tratta
infatti di verificare la legittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto della contestazione all’imputato.
3.
– Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione svolge la motivazione
dell’ordinanza attraverso una rassegna del percorso della giurisprudenza
costituzionale e delle modifiche normative in tema di reati "di
religione".
La Cassazione muove dalla
prima decisione resa dalla Corte costituzionale sull’art. 402 cod. pen. - sentenza n. 39 del 1965 – con la
quale era stata rigettata una questione di costituzionalità, riferita
agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, principalmente sul rilievo che la
tutela penale rafforzata della religione cattolica, rispetto alle altre
confessioni, trovava giustificazione nella sua connotazione di religione
professata dalla maggioranza dei cittadini, e dunque nella maggiore ampiezza e
intensità delle reazioni sociali alle offese che alla stessa religione
potessero essere rivolte.
La
norma penale in argomento – prosegue la Corte rimettente – si riferisce alla
"religione dello Stato", una nozione, questa, ripresa dall’art. 1 dello
Statuto albertino e ribadita nell’art. 1 del Trattato Lateranense del 1929, che, oltre a essere incompatibile con
il principio supremo di laicità dello Stato (quale emerge dalle sentenze nn. 203 del 1989 e 149 del 1995 della Corte
costituzionale), é stata comunque superata dalle
modifiche concordatarie del 1984; il punto 1 del Protocollo addizionale
all’accordo di modifica del Concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985,
n. 121, infatti, afferma che "si considera non più in vigore il principio,
originariamente richiamato dai Patti lateranensi,
della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano".
E
ancora a tale riguardo, la
Cassazione rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto che
l’espressione "religione dello Stato" utilizzata nel codice penale,
una volta venuta meno la possibilità di attribuirle l’originario significato,
non ha altro senso se non quello di un semplice "tramite linguistico"
con il quale viene indicata la religione cattolica
(sentenze nn. 925 del 1988 e 440 del 1995).
Ciò
posto, il giudice rimettente, per argomentare la questione, assume come propri
taluni passaggi di più recenti decisioni della Corte costituzionale.
Nella
sentenza n. 329 del 1997, osserva la Cassazione, é stato messo in rilievo che
"secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930, alla
Chiesa e alla religione cattoliche era riconosciuto un valore politico, quale
fattore di unità morale della nazione. Tale visione,
oltre a trovare riscontro nell’espressione ‘religione dello Stato’,
stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei
contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a
tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le
altre confessioni religiose, ammesse nello Stato. Questa ratio
differenziatrice certamente non vale più oggi, quando
la Costituzione
esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle
finalità dello Stato e viceversa (sentenze nn. 334
del 1996 e 85 del 1963, nonchè 203 del 1989)".
D’altra
parte, prosegue la
Cassazione, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo
abbandonato il criterio "quantitativo" inizialmente utilizzato (ad
esempio, nelle sentenze nn. 125 del 1957, 79 del 1958
e 14 del 1973) per giustificare la tutela rafforzata a favore della religione
"di maggioranza": già nella decisione n. 925 del 1988 si é affermato che é "ormai inaccettabile ogni tipo di
discriminazione (che si basi) soltanto sul maggiore o minore numero degli
appartenenti alle varie confessioni religiose"; mentre la successiva
sentenza n. 440 del 1995 ha
precisato che "l’abbandono del criterio quantitativo significa che in
materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione
della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia
la confessione religiosa di appartenenza".
Da
ultimo – conclude la Cassazione – la Corte costituzionale, nella
già citata sentenza n. 329 del 1997,
ha definitivamente escluso la possibilità di
giustificare differenziazioni legislative nella tutela penale del
"sentimento religioso", osservando che "la protezione del
sentimento religioso é venuta ad assumere il significato di un corollario del
diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente,
deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la
vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai
diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento di questa
soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati
e differenziatori, con conseguenze circa la diversa
intensità di tutela, infatti, inciderebbe sulla pari dignità della persona e si
porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato ... : principio che, come si
ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa
indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma comporta equidistanza e
imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni
religiose".
4.
– In tale quadro di riferimento, si delineano, ad
avviso della Corte di cassazione, le seguenti coordinate della questione: a) il
venir meno del carattere di religione "di Stato" per la confessione
cattolica ha riportato quest’ultima nell’ambito della
pari dignità rispetto a ogni altra confessione, conformemente al disegno
costituzionale; b) la Corte
costituzionale ha numerose volte sollecitato il legislatore a rimuovere ogni
ingiustificata differenza di tutela penale tra la religione cattolica e le
altre confessioni; c) il reato di cui all’art. 402 cod. pen.
mantiene viceversa una effettiva discriminazione tra
confessioni religiose, tutelando esclusivamente la religione cattolica.
Ne
deriva la necessità di rimettere al controllo di costituzionalità la
compatibilità tra la norma penale in discorso e i principi espressi negli artt.
3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.
Considerato in diritto
1.
– La Corte di
cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 402 del
codice penale (Vilipendio della religione dello Stato) che punisce con la
reclusione fino a un anno "chiunque pubblicamente
vilipende la religione dello Stato". Il giudice rimettente dubita che la
disposizione in esame, accordando una tutela privilegiata alla sola religione
cattolica – già religione dello Stato (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) – violi gli
artt. 3 e 8 della Costituzione, cioé
l’eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e l’eguale
libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.
2.
– La questione é fondata.
3.
– Posta dal legislatore penale del 1930, la norma impugnata, insieme a tutte le
altre che prevedono una protezione particolare a favore della religione dello Stato-religione cattolica, si spiega per il rilievo che,
nelle concezioni politiche dell’epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale
fattore di unità morale della nazione. In questo
senso, la religione cattolica era "religione dello Stato"
- anzi necessariamente "la sola" religione dello Stato
(formula risalente all’art. 1 dello Statuto albertino e riportata a novella
vita dall’art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia del 1929): oltre che essere
considerata oggetto di professione di fede, essa era assunta a elemento
costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di
particolare protezione anche nell’interesse dello Stato.
Le
ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto
originario sono anche quelle che ne determinano l’incostituzionalità
nell’attuale.
In
forza dei principi fondamentali di uguaglianza di
tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e
di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8
della Costituzione), l’atteggiamento dello Stato non può che essere di
equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano
rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa
o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925
del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle
reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di
un’altra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997),
imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si
riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora
la sentenza n. 440 del 1995), ferma naturalmente la possibilità di regolare
bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i
rapporti dello Stato con la
Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7
della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite
intese (art. 8).
Tale
posizione di equidistanza e imparzialità é il riflesso
del principio di laicità che la
Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme
costituzionali, un principio che assurge al rango di "principio
supremo" (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del
1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la
forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di
libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995).
Queste
conclusioni sono progressivamente maturate, pur partendo da proposizioni
iniziali per diversi aspetti divergenti (sentenze nn.
79 del 1958; 39 del 1965; 14 del 1973), in concomitanza con significativi
e convergenti svolgimenti dell’ordinamento. Il punto 1 del Protocollo
addizionale all’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, recepito con la legge
25 marzo 1985, n. 121, ha
esplicitamente affermato il venire meno del principio della religione cattolica
come sola religione dello Stato e, con le diverse intese poi raggiunte con
confessioni religiose diverse da quella cattolica, si é messo in azione il
sistema dei rapporti bilaterali previsto dalla Costituzione per le altre
confessioni. In tale contesto, si é manifestata la
generale richiesta allo Stato di una sua disciplina penale equiparatrice,
o nel senso dell’assicurazione della parità di tutela penale (come é nel caso
dell’art. 1, quarto comma, dell’intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche
italiane del 27 febbraio 1987), o nel senso che la fede non necessita di tutela
penale diretta, dovendosi solamente apprestare invece una protezione
dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla
Costituzione (art. 4 dell’intesa con la Tavola valdese del 21 febbraio 1984; preambolo
all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia del 29 dicembre 1986; preambolo
all’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia del 29 marzo
1993). A fronte di questi svolgimenti dell’ordinamento nel senso dell’uguaglianza di fronte alla legge penale, l’art. 402 del
codice penale rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto
rimedio il legislatore. Deve ora provvedere questa Corte nell’esercizio dei
suoi poteri di garanzia costituzionale.
4.
– Sebbene, in generale, il ripristino dell’uguaglianza
violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina
quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi
i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicità non
implichi indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma
legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione
(sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di costituzionalità di norme
penali si dà solo la prima possibilità. Alla seconda, osta
infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla
Costituzione in materia di reati e pene (art. 25, secondo comma) a cui consegue
l’esclusione delle sentenze d’incostituzionalità aventi valenze additive,
secondo l’orientamento di questa Corte (v., in analoga materia, la sentenza n.
440 del 1995).
La
dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 402 del codice penale si impone dunque nella forma semplice,
esclusivamente ablativa.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 402
del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 novembre 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata
in cancelleria il 20 novembre 2000.