Sentenza n. 195 del 1993

CONSULTA ONLINE

SENTENZA N. 195

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, terzo comma, della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, recante "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi", promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova contro il Comune dell'Aquila, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e del Comune dell'Aquila nonchè l'atto di intervento del Presidente della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi gli avvocati Stefano Grassi, Pietro Rescigno e Angelo Clarizia per la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

l. La Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, con istanza del 19 giugno 1988, ha chiesto al Comune dell'Aquila la concessione dei contributi di cui alla legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, recante "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi", al fine di poter realizzare un edificio di culto. La richiesta è stata respinta dal Sindaco dell'Aquila, con provvedimento del 21 settembre 1990, con il motivo che la richiedente non è in possesso del requisito di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione (previsto dall'art. 1 della citata L.R.), in quanto i rapporti fra la Congregazione e lo Stato italiano non sono regolati "per legge, sulla base di intese".

Avverso il provvedimento di diniego la Congregazione dei Testimoni di Geova ha presentato ricorso avanti il T.A.R. per l'Abruzzo, deducendo la violazione degli artt. 1 e 5 della legge regionale in esame ed assumendo che l'interpretazione restrittiva adottata dal Sindaco si poneva in contrasto con i principi costituzionali in materia.

Il T.A.R. adito, ritenuta la normativa regionale insuscettibile di un'interpretazione diversa, ed estensiva, rispetto a quella enunciata nell'impugnato provvedimento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.1 e 5, terzo comma, della predetta legge, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, primo comma, 19, 20, 117 e 120, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui dette norme prevedono la possibilità di concedere contributi alle sole confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge, sulla base di intese, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

2. Ad avviso del giudice remittente il prevedere anche detto requisito, al fine di accedere ai contributi regionali, introduce una ingiustificata discriminazione tra confessioni religiose, suscettibile di incidere sulla libertà di culto in danno di una Congregazione che detti contributi per l'edilizia religiosa già percepisce in altre Regioni e che ripetutamente ha chiesto allo Stato italiano di stipulare l'intesa prevista dal ricordato art.8 della Costituzione.

In particolare, il T.A.R. dell'Abruzzo, premesso ancora che con d.P.R. 31 ottobre 1986 è stata riconosciuta personalità giuridica alla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, ritiene non manifestamente infondato il dubbio che le disposizioni impugnate si pongano in contrasto con le seguenti norme della carta costituzionale:

- l'art. 2, in quanto vengono ad incidere sui diritti inviolabili dell'uomo che detta norma tende a tutelare;

- l'art. 3, primo comma, per la creazione di inammissibili discriminazioni fra cittadini in base alla loro religione, anche con riferimento alla diversa regolamentazione della materia da parte di altre Regioni;

- l'art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini (quali le difficoltà di poter costruire edifici di culto);

- l'art. 8, che garantisce la libertà religiosa nell'eguaglianza e che non può risolversi in danno di una Confessione religiosa che ha ripetutamente chiesto di concludere l'intesa di cui al terzo comma;

- l'art. 19, che garantisce il diritto di professare liberamente la fede religiosa e di esercitarne il culto e che viene violato con l'introduzione di ingiustificati e maggiori ostacoli alla realizzazione di edifici di culto;

- l'art. 20, che vieta ogni discriminazione fra associazioni ed istituzioni in relazione al loro fine religioso o di culto;

- l'art. 117, che, attribuendo alle regioni potestà legislativa nella materia "urbanistica", non consente però di incidere sulla libertà religiosa o sulla disciplina delle confessioni religiose;

- l'art. 120, terzo comma, in quanto il requisito richiesto viene di fatto a limitare il libero esercizio, in una parte del territorio nazionale, dell'attività dei ministri del culto della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.

3. É intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione Abruzzo, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sotto ogni profilo.

La difesa della Regione rileva che l'illegittimità della normativa regionale è prospettata fondamentalmente sulla base dell'allegata discriminazione tra confessioni religiose che abbiano posto in essere il regime delle intese con lo Stato italiano e quelle che viceversa non lo abbiano posto in essere.

Ma detto differente trattamento, a suo avviso, non costituisce un'illegittima discriminazione ma, al contrario, rappresenta una razionale e legittima conseguenza di situazioni non omogenee.

Non è infatti contestabile, afferma l'Avvocatura, che le intese, e la successiva regolamentazione per legge, intervengano solo nei confronti delle comunità religiose che siano istituzionalmente ed effettivamente organizzate quale corpo sociale, e, quindi, consolidate dal punto di vista storico-giuridico. E nell'ambito stesso delle confessioni religiose, cioé delle comunità di fedeli che abbiano quelle caratteristiche, è indubbio che le intese e la regolamentazione per legge intervengano solo con quelle che hanno una maggiore presenza nella popolazione, una maggior estensione sul territorio; in breve, solo con quelle di rilievo nazionale. La norma costituzionale non prevede l'assoluta necessità di una legislazione sulle confessioni religiose; questa interviene solo se il Governo valuti positivamente l'opportunità delle intese, se le intese effettivamente si raggiungano e se, infine, il Parlamento, condividendo l'opportunità della regolamentazione per legge dei rapporti e condividendo il merito delle intese raggiunte, recepisca queste in una legge.

Poichè, quindi, la devoluzione dei contributi urbanistici è operata al fine della costruzione e della manutenzione degli edifici destinati al culto, risulterebbe del tutto ragionevole la previsione della normativa regionale di ripartire tali fondi esclusivamente tra le comunità religiose che, per la loro diffusione tra la popolazione e la loro estensione nel territorio nazionale, abbiano raggiunto un rilievo di indubbio interesse; cioè solo tra quelle comunità religiose cui lo Stato riconosca rilievo tale da meritare che i reciproci rapporti siano regolati per legge.

Nè sarebbe configurabile, prosegue l'Avvocatura, alcuna violazione dei principi consacrati nell'art. 8 della Costituzione. Tale norma non afferma che tutte le confessioni religiose siano eguali, il che comporterebbe un'assurda equiparazione di fenomeni diversi, ma che sono tutte ugualmente libere.

La Costituzione, in altri termini, affermerebbe solennemente che non possono farsi limitazioni in base al culto delle confessioni, ma non giungerebbe a dire che il trattamento deve necessariamente essere uguale anche se si tratti di fenomeni di dimensioni totalmente diverse.

Altrettanto la difesa della Regione rileva in ordine alla libertà di associazione. Se il diritto della Congregazione dei Testimoni di Geova di professare la loro fede, sia in forma individuale sia associativa, di farne propaganda e di esercitarne il culto è fuori discussione, nondimeno il diritto ad ottenere un contributo pubblico non attiene alla libertà di associazione e non potrebbe certo configurarsi come un diritto costituzionalmente garantito.

Del tutto fuor di luogo sarebbe anche il richiamo ai principi consacrati nell'art. 20 della Costituzione. La normativa regionale non porrebbe infatti limitazioni nè gravami fiscali diversi a seconda del culto o della religione, limitandosi soltanto a prevedere la ripartizione di contributi. Nei limiti entro i quali la differenza di trattamento sia ragionevole o giustificata da una effettiva diversità di situazione non vi sarebbe alcuna illegittima discriminazione.

Del pari infondato, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe anche il richiamo alle competenze regionali. Rientrano infatti indubbiamente nella materia urbanistica tanto le prescrizioni che la Regione impone ai Comuni affinchè negli strumenti urbanistici generali siano previsti i servizi di tipo religioso quanto le norme sulla destinazione dei contributi alla realizzazione di quei servizi.

Incomprensibile, infine, risulterebbe il riferimento agli articoli 2 e 120 della Costituzione. Il diritto di ricevere contributi pubblici non è un diritto inviolabile dell'uomo, neppure se considerato parte di formazione sociali, e l'assenza di questi contributi certo non può configurare, di per sè, un limite all'esercizio del culto nel territorio nazionale.

4. Si è costituita in giudizio la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, ricorrente nel giudizio a quo, instando per la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme censurate dal T.A.R. per l'Abruzzo.

La difesa della Congregazione rammenta, in primo luogo, di aver ottenuto fin dal 1986 la personalità giuridica e di aver altresì stipulato, ai sensi della legge 22 dicembre 1973 n.903, le cosiddette "piccole intese", ottenendo a favore dei propri ministri di culto l'applicazione delle norme in materia assistenziale e previdenziale nonchè l'autorizzazione a celebrare matrimoni validi agli effetti civili ed a prestare assistenza religiosa ai detenuti ed ai ricoverati nelle case di cura.

La Congregazione, inoltre, rammenta di aver presentato fin dal 1977 formale richiesta di stipulazione dell'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, senza - finora - alcun esito.

Ciò premesso, la parte costituita afferma che a tenore del principio di eguale libertà religiosa sancito nell'art.8, primo comma, della Costituzione, le confessioni religiose devono godere in egual misura, non solo di un generico diritto alla libertà religiosa, ma di tutte le facoltà previste dall'art. 19 della Costituzione, nonchè di tutti gli altri diritti garantiti dalla Costituzione, che, in via diretta o strumentale, possono rilevare nell'esercizio del diritto di libertà religiosa.

Tutte le confessioni religiose, a suo avviso, devono godere di "assoluta parità di trattamento, quanto all'esercizio di tutte le libertà garantite dalla Costituzione", assicurandosi, a prescindere dall'esistenza di concordati o di intese, la stessa misura di libertà, sia per ciò che concerne l'organizzazione, sia per ciò che concerne il culto o la propaganda.

La norma costituzionale imporrebbe quindi di disciplinare gli interventi legislativi senza discriminare tra un culto e un altro, garantendo, a tutti, quei mezzi e strumenti predisposti per rendere effettivi i medesimi diritti di libertà, in quanto non potrebbe affermarsi che esista libertà veramente eguale laddove le condizioni di esercizio di essa siano diverse per i vari soggetti.

Il principio di "eguale libertà di culto" sancito dall'art. 8, primo comma, della Costituzione, sarebbe dunque violato dalle norme regionali che prevedono soltanto per la Chiesa cattolica e per la confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato una disciplina urbanistica specifica e l'assegnazione di contributi: tali norme, afferma la Congregazione, vengono a determinare esclusivamente per alcune confessioni religiose una situazione di privilegio che incide in definitiva sulla concreta possibilità di costruire e di aprire templi e quindi sul concreto godimento del diritto - che deve invece essere assicurato in modo eguale a tutte le confessioni - di esercitare in pubblico il culto.

5. Si è parimenti costituito in giudizio il Comune dell'Aquila, parte resistente nel giudizio a quo, deducendo l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, della questione sollevata dal T.A.R. per l'Abruzzo.

La difesa dell'Amministrazione comunale rileva come la Costituzione italiana, nella parte relativa alle confessioni religiose, abbia seguito un duplice criterio: ha garantito la libertà religiosa individuale e dei gruppi informali, ma ha anche garantito la libertà delle confessioni religiose in misura uguale per tutte (art. 8 primo comma, Cost.), riconoscendo il carattere originario e indipendente della Chiesa cattolica e delle altre confessioni.

Inoltre nell'art. 20 ha garantito la libertà ed il trattamento paritario degli Enti di religione o di culto e negli artt. 7, secondo comma, e 8, terzo comma, ha dettato norme riguardanti le forme del diritto idonee a disciplinare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

Quest'ultime disposizioni artt. 7 e 8, terzo comma, esprimono quello che autorevole dottrina ha definito, il "principio pattizio" tra Stato e confessioni religiose (concordato con la Chiesa cattolica e "intese" con le altre confessioni).

La natura giuridica dei rapporti pattizi non sarebbe dunque quella di meri atti politici, ma condizione di legittimità costituzionale delle confessioni religiose.

La legge diretta ad eseguire le intese, prosegue il Comune dell'Aquila, consente non solo di dare una disciplina pubblicistica ai rapporti tra Stato e confessioni religiose, ma anche il controllo di costituzionalità sulla legge esecutiva delle intese stesse.

La rilevanza giuridica così conseguita dalle confessioni religiose è stato il criterio seguito dal legislatore della Regione Abruzzo: il 10% del contributo degli oneri di urbanizzazione va erogato dai Comuni entro il 30 marzo di ciascun anno a favore della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni che hanno stipulato le intese con lo Stato italiano (e quindi abbiano acquistato rilevanza giuridica con la legge che dichiara esecutive le intese stesse) e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del territorio comunale.

In conclusione, non solo non sussisterebbe alcun contrasto della legge regionale con gli invocati principi della Costituzione che attengono al principio della libertà religiosa, ma anzi questa risulterebbe pienamente conforme all'art. 8, terzo comma, che disciplina i rapporti, anche economici, per l'esercizio della libertà religiosa.

Considerato in diritto

l. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.1 e 5, terzo comma, della legge regionale Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29, recante la disciplina urbanistica dei servizi religiosi, nella parte in cui prevedono l'erogazione di con tributi solamente a favore delle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati sulla base di intese, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Siffatte disposizioni - ad avviso del giudice remittente - si porrebbero in contrasto con gli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, primo comma, 19, 20, 117 e 120, terzo comma, della Costituzione.

2. La legge della Regione Abruzzo deferita al vaglio di questa Corte disciplina - come è espressamente enunciato nell'art. 1 - "i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai comuni ed agli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui ai successivi articoli".

L'art. 5, poi, prevede, al primo comma, che "I comuni devolvono entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una aliquota pari al 10% dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti"; successivamente, dopo aver regolato le modalità di determinazione delle somme, il terzo comma del medesimo art. 5 dispone: "i contributi sono corrisposti alle confessioni religiose che facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 1: proporzionalmente alla loro consistenza ed incidenza sociale".

Questa Corte è pertanto chiamata a decidere se la riserva esclusiva dei detti contributi in favore, oltre naturalmente che della Chiesa cattolica, delle sole confessioni religiose che abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato attraverso le intese previste dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione, contrasti con il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose e con il diritto assicurato a tutti di professare la propria fede religiosa e di esercitarne in pubblico il culto; in particolare, quindi, con riferimento agli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione.

. La questione è fondata.

La norma sottoposta al vaglio della Corte è compresa nella "disciplina urbanistica dei servizi religiosi" adottata dalla Regione Abruzzo nell'ambito della propria competenza in materia urbanistica, e nel contesto delle disposizioni statali che comprendono le chiese e gli altri edifici per i servizi religiosi tra le opere di urbanizzazione secondaria, al pari di altri servizi di pubblico interesse (cfr. legge n. 167 del 1962 modificata dalla legge n. 865 del 1971). La disciplina della Regione Abruzzo prevede fra l'altro, all'art.3, una dotazione di aree specificamente riservate ai servizi religiosi sino ad un massimo del 20% di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune, nonchè all'art. 5 l'erogazione di contributi nella misura pari al 10% dei contributi per urbanizzazione secondaria dovuti ai comuni, da utilizzarsi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune di tipo religioso.

Si è di fronte quindi ad un intervento generale ed autonomo dei pubblici poteri che trova la sua ragione e giustificazione - propria della materia urbanistica - nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi.

La realizzazione di questi ultimi ha per effetto di rendere concretamente possibile, e comunque di facilitare, le attività di culto, che rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata nell'art. 19 della Costituzione.

In tale campo perciò l'intervento dei pubblici poteri deve uniformarsi al principio supremo "della laicità dello Stato che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta Costituzionale della Repubblica", principio che "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale" (cfr. sent. n. 203 del 1989).

4. La tesi difensiva della Regione Abruzzo si basa in sostanza sull'argomento secondo cui l'esclusione dai contributi delle confessioni religiose che non abbiano regolato per legge i propri rapporti con lo Stato mediante intese non darebbe luogo a violazione dei principi di libertà e di uguaglianza essendo il differente trattamento legittima conseguenza di situazioni non omogenee.

Ma l'argomento è fuorviante: il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza nel caso in esame va garantito non tanto in raffronto alle situazioni delle diverse confessioni religiose, (fra l'altro sarebbe difficile negare la diversità di situazione della Chiesa cattolica), quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perchè ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa.

Se la diversità di trattamento ai fini dell'ammissione al contributo pubblico, come la stessa difesa della Regione sottolinea, è collegata alla entità della presenza nel territorio dell'una o dell'altra confessione religiosa, il criterio è del tutto logico e legittimo, e la previsione in tal senso della legge regionale (artt. 1 e 5) non è contestabile; essa non integra nemmeno stricto sensu una discriminazione in quanto si limita a condizionare e a proporzionare l'intervento all'esistenza e all'entità dei bisogni al cui soddisfacimento l'intervento stesso è finalizzato.

Rispetto, però, alla esigenza sopra enunciata di assicurare edifici aperti al culto pubblico mediante l'assegnazione delle aree necessarie e delle relative agevolazioni, la posizione delle confessioni religiose va presa in considerazione in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioé in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l'esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall'art. 19 della Costituzione.

In questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver stipulato l'intesa prevista dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini.

5. Invero, tutte le confessioni religiose sono - secondo il dettato dell'art. 8, primo comma, della Costituzione - egualmente libere davanti alla legge. A questo principio generale si aggiunge, nella disciplina del citato art. 8, l'affermazione del diritto delle confessioni di "organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" (secondo comma), cui segue la facoltà di aver rapporti con lo Stato, da disciplinare per legge sulla base di intese con le rappresentanze delle confessioni organizzate (terzo comma).

Possono quindi sussistere confessioni religiose che non vogliono ricercare un'intesa con lo Stato, o pur volendola non l'abbiano ottenuta, ed anche confessioni religiose strutturate come semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti. Per tutte, anche quindi per queste ultime - ed è ipotesi certo più rara rispetto a quella della sola mancanza d'intesa - vale il principio dell'uguale libertà davanti alla legge.

Una volta, dunque, che lo Stato e i poteri pubblici in genere ritengano di intervenire con una disciplina comune, quale è quella urbanistica, per agevolare la realizzazione di edifici e di attrezzature destinati al culto mediante l'attribuzione di risorse finanziarie ricavate dagli oneri di urbanizzazione, la esclusione da tali benefici di una confessione religiosa in dipendenza dello "status" della medesima, e cioé in relazione alla sussistenza o meno delle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della Costituzione, viene a integrare una violazione del principio affermato nel primo comma del medesimo articolo.

Resta fermo che per l'ammissione ai benefici sopra descritti non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa.

Nulla quaestio quando sussista un'intesa con lo Stato. In mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.

Ferma restando quindi la natura di confessione religiosa, l'attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto rimane condizionata soltanto alla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e all'accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione.

6. Quanto è stato detto fin qui in riferimento a tutte le confessioni religiose e all'art. 8 della Costituzione, trova ulteriore ed ampia conferma se si esamina più specificamente la questione sotto il profilo dell'art. 19 della Costituzione e dei diritti della persona.

L'Assemblea Costituente pervenne alla definitiva formulazione del testo così da garantire a chiunque il "diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume". L'esercizio del culto - come si è già accennato - è dunque componente essenziale della libertà religiosa, conseguenziale alla stessa professione di una fede religiosa, non soggetto anche nella sua forma pubblica a nessun controllo, salvo la condizione, in un certo senso ovvia e naturale, che "non si tratti di riti contrari al buon costume" (A.C. pagg. 2773 e segg.).

Già nella sentenza n. 59 del 1958 questa Corte aveva ritenuto di dover "stabilire con chiarezza la distinzione, da cui si disnodano poi tutte le conseguenze, fra la libertà di esercizio dei culti acattolici come pura manifestazione di fede religiosa, e la organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato", distinzione "evidente dal punto di vista logico e positivamente fondata negli artt. 8 e 19 della Costituzione".

A parte la terminologia di "culti acattolici", che trova la sua spiegazione nella natura del giudizio che investiva la legge 24 giugno 1929 n. 1159 e il regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289, concernenti appunto i culti definiti acattolici, la Corte sottolineò che la formula dell'art. 19 non potrebbe essere più ampia, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni del culto, e conseguentemente dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma che richiedeva l'autorizzazione governativa per l'apertura di templi od oratori per l'esercizio del culto.

7. In definitiva anche la decisione della questione oggi in esame è conseguenziale alle affermazioni di quella pronuncia e alla lettura che essa ha data degli artt. 8 e 19 della Costituzione.

Esattamente pertanto il T.A.R. remittente, nel riferirsi ai suddetti articoli, li ha collegati con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, richiamando perciò la garanzia dei diritti inviolabili della persona ed il principio di uguaglianza nella sua più ampia accezione, comprendente la considerazione dei contenuti di libertà "in positivo" giusta la formulazione del secondo comma del citato art. 3.

Infatti gli interventi pubblici previsti dalla disposizione sottoposta al vaglio di questa Corte vengono ad incidere positivamente proprio sull'esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della libertà religiosa ed in particolare sul diritto di professare la propria fede religiosa in forma associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. Ne consegue che qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà e con il principio di uguaglianza. Nè siffatte conclusioni possono cambiare in dipendenza del fatto che i contributi pubblici per le finalità sopra descritte e con i controlli circa la loro effettiva destinazione e utilizzazione che la stessa legge prevede, vengano richiesti e percepiti dalle confessioni religiose, che provvedono a realizzare in rapporto alle esigenze della popolazione gli edifici di culto.

É determinante la finalità che caratterizza la disposizione impugnata e l'effetto che ne discende: finalità ed effetto essendo quelli di facilitare l'esercizio del culto, l'agevolazione non può essere subordinata alla condizione che il culto si riferisca ad una confessione religiosa la quale abbia chiesto e ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Restano assorbiti gli altri parametri costituzionali invocati nell'ordinanza di rimessione.

8. La questione sollevata dal giudice a quo investe l'art.1 e l'art. 5, terzo comma, della legge regionale dell'Abruzzo n. 29 del 1988.

Invero la norma discriminatrice riconosciuta costituzionalmente illegittima è enunciata nell'art. 1 ed ha effetto non solo per l'art. 5 che espressamente la richiama a proposito dei contributi, bensì delimita l'area di applicazione dell'intera legge con effetto quindi per tutti gli interventi in essa previsti.

Per le ragioni su svolte la illegittimità costituzionale della norma discriminatrice contenuta nell'art. 1 non può non avere effetto per tutte le disposizioni della legge che la presuppongono o ad essa fanno esplicito riferimento.

Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 1 nella parte che enuncia l'anzidetto criterio discriminante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 ("Disciplina urbanistica dei servizi religiosi") limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 27/04/93.