SENTENZA N. 59
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, promosso con ordinanza 30 luglio 1957 del Tribunale di Crotone, emessa nel procedimento penale a carico di Rauti Francesco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957 ed iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1958 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gugliemi e gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Leopoldo Piccardi e Giacomo Rosapepe.
Ritenuto in fatto
Davanti al Tribunale di Crotone pendeva procedimento penale a carico di Rauti Francesco, imputato "della contravvenzione di cui all'art. 650 Cod. pen., per avere continuato ad esercitare l'attività del culto pentecostale ed a tenere aperto al pubblico l'oratorio di detto culto, nonostante il divieto fattogli dall'autorità di p. s. di Crotone di esercitare tale attività e tenere aperto il detto oratorio senza avere prima ottenuto l'approvazione e l'autorizzazione governative previste, per l'esercizio di culti acattolici, dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e dal R. D. 28 febbraio 1930, n. 289".
All'udienza del 30 luglio 1957, la difesa del Rauti chiese che gli atti fossero rimessi alla Corte costituzionale sostenendo che gli artt. 2 e 3 della legge 24 giugno 1929 e 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, fossero in contrasto con gli artt. 8, 19 e 20 della Costituzione. Il Tribunale, con ordinanza in pari data, limitandosi a rilevare "che la questione non appare manifestamente infondata", ordinò la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza fu regolarmente notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 7 settembre 1957, n. 223.
Il 26 agosto 1957 si costituiva, con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri; il 9 settembre si costituiva anche il Rauti a mezzo dell'avv. Rosapepe, a cui si aggiungevano, come da dichiarazione del Rauti depositata il 9 aprile 1958, gli avvocati Temolo e Piccardi.
Nelle sue deduzioni, l'Avvocatura eccepisce preliminarmente la insussistenza, nella specie, della questione di
legittimità costituzionale, considerato che al Rauti
era stata contestata la violazione dell'art. 650 del Cod.
pen. (inosservanza di
provvedimenti dell'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica,
ecc.), che non ha nessuna interferenza con la legge 24 giugno 1929, n.
Nel merito si sostiene la infondatezza
della questione, non potendosi ravvisare nelle leggi vigenti in materia di
culti acattolici un contrasto con i precetti costituzionali concernenti la
libertà dei culti medesimi, in quanto tali leggi sono soltanto intese a dare
una disciplina alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, tale che
non solo non ne lede la libertà, ma pone persino i presupposti di prerogative e
di facilitazioni dirette a garantirne l'esercizio. Secondo l'Avvocatura, se é
vero da una parte che
Nella memoria depositata in cancelleria il 19 settembre 1958, oltre a ribadire le precedenti deduzioni, l'Avvocatura fa ricorso al concetto dell'ordine pubblico, le cui esigenze, a suo avviso, importerebbero limitazioni alla libertà religiosa. A questo proposito la questione particolare del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa viene inserita nel quadro generale della libertà di associazione garantita dall'art. 18 della Costituzione; ma é in pari tempo richiamata la sentenza di questa Corte n. 45 del 1957, che si riporta al principio della libertà di riunione sancita dall'art. 17.
L'Avvocatura, dopo aver ricordato che l'art. 18 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, purché trattisi "di fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale", soggiunge che essendo la tutela dell'ordine pubblico prevista dalla legge penale, sia con ipotesi delittuose (art. 414 Cod. pen.), sia con ipotesi contravvenzionali (art. 650 Cod. pen.), sarebbe di tutta evidenza che la libertà possa subire appunto, per motivi di ordine pubblico, delle limitazioni pienamente compatibili con la norma del citato art. 18.
Le conclusioni dell'Avvocatura, contenute nel foglio di
deduzioni del 26 agosto 1957, sono le seguenti: "Piaccia alla Corte Ecc.ma dichiarare, in via principale, non esser luogo a
giudizio di legittimità costituzionale sulla questione sollevata dal Tribunale
di Crotone con la ordinanza del 30 luglio 1957, e,
quindi, dichiarare inammissibile la questione medesima; in via subordinata,
dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con
la citata ordinanza in data 30 luglio 1957 del predetto Tribunale di Crotone,
degli artt. 2 e 3 della legge 24 giugno 1929, n.
1159, nonché degli artt. 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n.
Con memoria depositata in cancelleria il 13 settembre 1958 la difesa del Rauti, in ordine alla eccezione preliminare dell'Avvocatura generale dello Stato, osserva che allorché il giudice penale deve pronunciarsi sulla contravvenzione prevista dall'art. 650 Cod. pen. deve anzitutto considerare se il provvedimento dell'autorità sia stato legalmente dato per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'igiene. E un ordine sarà legalmente dato se non ferisca il diritto del cittadino. Se il cittadino intende avvalersi di un suo diritto, e l'autorità gli oppone che quel diritto non esiste, in quanto la sua attività in quella direzione é vincolata per legge ad autorizzazioni o limitazioni; ed il cittadino replica che quella legge é stata superata dalla Costituzione, che gli ha riconosciuto il diritto alla libera esplicazione di tale attività; palesemente la questione non si fonda più sull'art. 650 Cod. pen., ma sul contrasto tra la legge che secondo la pubblica autorità limitava il diritto del cittadino e la norma della Costituzione.
Nel merito la difesa sostiene che la questione debba anzitutto e soprattutto impostarsi sull'art. 17, comma secondo, della Costituzione. A questo proposito la difesa si riporta alla sentenza del 18 marzo 1957, n. 45, di questa Corte, nella parte in cui essa stabilisce che quando l'esercizio del culto ha luogo in forma associata, gli artt. 8, comma primo, e 19 della Costituzione, che sanciscono la piena libertà dell'esercizio del culto e delle confessioni religiose, devono ritenersi in un rapporto di evidente coordinazione con l'art. 17, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni. Di qui il contrasto fra l'art. 17 e l'art. 25 della legge di pubblica sicurezza, per la parte in cui questo implicava l'obbligo del preavviso anche per le riunioni non pubbliche. Dopo ciò, secondo la difesa, l'amministrazione non si sarebbe data per vinta; e non potendo colpire attraverso la via del preavviso, una volta informata che la riunione stia per tenersi, la vieta invocando ragioni di ordine pubblico. Il che é inammissibile, perché, a voler seguire il criterio sostenuto dall'Avvocatura, cioè che una libertà garantita dalla Costituzione possa essere sospesa invocando ragioni di ordine pubblico, nulla vieterebbe che non solo la libertà di riunione in luogo aperto al pubblico possa essere menomata, ma anche la libertà di riunione in luogo privato. Al contrario, posta dalla Costituzione la norma generale che garantisce il diritto di riunione in luogo aperto al pubblico senza limitazione di scopi, resta travolta la norma per cui le riunioni a scopo di culto non possono tenersi se non in templi che siano stati aperti a seguito di autorizzazione; e nulla può indurre a ritenere che, di fronte alla libertà costituzionale di tenere le riunioni, il tempio sia da considerarsi diverso da qualsiasi luogo aperto al pubblico. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda il ministro di culto approvato, giacché se le norme generali non subordinano le riunioni alla esistenza di un capo o responsabile approvato, non può porsi regola diversa per le riunioni aventi carattere e finalità religiose.
La difesa del Rauti si riporta oltre che all'art. 17, anche all'art. 8 della Costituzione, osservando che la libertà per le confessioni acattoliche di avere templi ed oratori, o di esercitare il culto in qualsiasi locale che sia possibile procurarsi, fa sicuramente parte della libertà dell'esercizio del culto. Se al culto cattolico non occorrono autorizzazioni per aprire chiese o cappelle o per tenere in esse funzioni religiose, e se l'autorità prefettizia o di pubblica sicurezza od altra qualsiasi non ha il potere di ordinare la chiusura di chiese o cappelle o di inibire che vi siano tenute funzioni religiose, l'art. 8 importa che ordini di tal genere non possano neppure venire impartiti per la chiusura di templi od oratori acattolici, o per impedire che si tengano in essi le relative funzioni.
Per ciò che riguarda la mancanza delle intese fra le confessioni acattoliche e lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, a parte ogni considerazione sui motivi per i quali tali intese non sarebbero finora intervenute, la difesa osserva che esse non hanno punto carattere limitativo, e tanto meno hanno ad oggetto la materia della libertà. Le intese si riferiscono alla facoltà data alle confessioni di organizzarsi secondo propri statuti, facoltà, non obbligo, in quanto potrebbe anche la confessione affermare di voler essere una libera organizzazione di credenti, rinunciando a qualsiasi creazione di rapporti giuridici. Le intese predette potrebbero avere per oggetto agevolazioni per il riconoscimento della personalità giuridica o di scuole e di titoli scolastici, la concessione di sussidi, di concessioni ferroviarie e via dicendo; ma si deve sempre nettamente escludere che sul terreno della libertà religiosa possa aversi una differenza fra una confessione che abbia stipulato "intese" ed una che non ne abbia stipulate.
Circa infine la figura del ministro di culto riconosciuto, la
difesa del Rauti, mentre insiste nel sostenere che un
tale ministro di culto non occorra affatto per ciò che
riguarda il libero esercizio di quelle facoltà che rientrano nella più vasta
categoria del diritto di riunione in luogo aperto al pubblico, indifferenziata,
quale che sia lo scopo della riunione, ammette che ad altri effetti, e
precisamente quelli di cui agli artt. 7 e 12 della
legge del 1929 e 7 e 8 del decreto del
Si conclude chiedendo alla Corte che
dichiari la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 3 della legge 24
giugno 1929, n. 1159, e degli artt. 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n.
Considerato in diritto
Nel merito
Ma se nell'art. 19 é una così netta e ampia dichiarazione della libertà di esercizio del culto in quanto tale, il legislatore costituente non ha mancato di considerare le confessioni religiose anche dal punto di vista, che é del tutto diverso, della loro organizzazione secondo propri statuti e della disciplina dei loro rapporti giuridici con lo Stato: il che ha fatto nell'art. 8. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica questo articolo ha sancito la libertà di organizzarsi secondo propri statuti, ponendo il limite, evidente anche senza esplicita dichiarazione, che tali statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato; ed ha poi stabilito nel terzo comma che i rapporti di dette confessioni con lo Stato sono da regolarsi con leggi, sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ma la istituzione di tali rapporti, essendo diretta ad assicurare effetti civili agli atti dei ministri del culto, oltre che agevolazioni di vario genere, riveste, per ciò stesso, carattere di facoltà e non di obbligo. A tal proposito non si può escludere che si abbia il caso di una confessione religiosa che tali rapporti con lo Stato non intenda promuovere, rinunziando a tutto ciò che a suo favore ne conseguirebbe, e limitandosi al libero esercizio del culto quale é garantito dalla Costituzione; mentre é da considerare, più concretamente, il caso di rapporti che si intenda ma che, per una ragione qualsiasi, non si riesca a regolare; il che, del pari, non può escludere che, al di fuori e prima di quella concreta disciplina di rapporti, l'esercizio della fede religiosa possa aver luogo liberamente, secondo i dettami della Costituzione.
Se poi la facoltà di regolare i rapporti con lo Stato viene effettivamente esercitata, é evidente che, dalle norme
che ne risultano, così come la confessione religiosa riceve dei vantaggi, del
pari deve subire i limiti che, nell'interesse dello Stato, ad essi logicamente
si riconnettono, limiti che a loro volta devono esser tali da non violare i
diritti già assicurati dalla Costituzione. É pienamente legittimo pertanto, e
rispondente allo spirito della Costituzione, che allorquando agli atti dei
ministri di culti acattolici e all'apertura dei templi od oratori debbansi riconoscere effetti giuridici, come, ad esempio,
rispettivamente, la efficacia del matrimonio e la
facoltà di far collette all'interno e all'ingresso degli edifici destinati al
culto, la nomina dei ministri di culto e la istituzione di templi od oratori, a
questi effetti e solo a questi effetti, ricadano sotto la ricognizione e il
controllo dello Stato, mercé i provvedimenti di
approvazione e di autorizzazione. Il che significa anche che, in mancanza delle
leggi da emanare ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, siano frattanto da
ritenersi valide, e punto in contrasto con
Posto ciò, cadono tutte le argomentazioni che, in vario senso, l'Avvocatura dello Stato ha prospettato a questa Corte.
Cade innanzi tutto, per le ragioni predette, il criterio generale al quale in massima l'Avvocatura ha ispirato la sua difesa, cioè di mantenere insieme unite, per trarne effetti comuni, le due distinte situazioni ed esigenze, che attengono l'una al libero esercizio del culto e l'altra alla disciplina giuridica dei rapporti tra le confessioni religiose e lo Stato.
Vien meno poi l'argomento della asserita carenza legislativa, che seguirebbe alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle impugnate norme. Infatti da un lato il libero esercizio del culto trova, come già si é detto, riconoscimento e limite nella Costituzione, in particolare nell'art. 19, con precetti contenenti una ben chiara e concreta disciplina, dall'altro i rapporti delle confessioni acattoliche con lo Stato, in difetto di altre norme da emanarsi a seguito di intese, continuano ad essere regolati dalle norme vigenti, nella parte che ne rimane in vita, in quanto non importa lesione della libertà di culto costituzionalmente garantita. E ciò senza considerare che il potere di questa Corte di dichiarare la illegittimità costituzionale delle leggi non può trovare ostacolo nella carenza legislativa che, in ordine a dati rapporti, possa derivarne; mentre spetta alla saggezza del legislatore, sensibile all'impulso che naturalmente proviene dalle sentenze di questa Corte, di eliminarla nel modo più sollecito ed opportuno.
Infondate si rivelano anche le considerazioni relative all'ordine pubblico, presentate dall'Avvocatura dello Stato, successivamente alle deduzioni, nella memoria del 14 aprile 1958, e sulle quali, del resto, non si é insistito nella discussione orale. Senza indugiare nella confutazione dei diversi e non univoci argomenti svolti nella memoria, sarà sufficiente ricordare la sentenza n. 45 del 1957 di questa Corte (richiamata - ma per altro verso - anche dall'Avvocatura), nel punto in cui rileva doversi ritenere insussistente nel nostro ordinamento giuridico la regola che ad ogni libertà costituzionale possa corrispondere un potere di controllo preventivo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, in ordine ai futuri comportamenti del cittadino. Il che, come é evidente, non può escludere che sui comportamenti effettivamente verificatisi cadano, nelle fattispecie previste, le sanzioni della legge; e su quelli in atto si eserciti, anche ai fini dell'ordine pubblico, il potere della polizia, entro i limiti giuridicamente consentiti.
Circa, infine, la osservazione dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale, in mancanza delle intese limitative - che poi non sarebbero soltanto limitative e non potrebbero esserlo, comunque, nei confronti delle libertà garantite dalla Costituzione - i culti acattolici verrebbero ad avere addirittura un trattamento preferenziale di fronte allo stesso culto cattolico, é da avvertire che siffatto argomento é estraneo alla questione da decidere, la quale resta sempre imperniata sui due punti, ben distinti, della libertà dell'esercizio del culto e della organizzazione dei rapporti fra le confessioni religiose e lo Stato. D'altra parte, a questo proposito, non é superfluo ricordare che la religione cattolica, per quanto riguarda la libertà dell'esercizio del culto, é nettamente garantita dagli artt. 8 e 19 della Costituzione, mentre per ciò che riflette i rapporti della Chiesa cattolica con lo Stato é ben noto come essi abbiano avuto il loro regolamento giuridico a mezzo del Concordato.
Venendo ora a considerare, in applicazione di quanto innanzi si é detto, le norme impugnate nel loro specifico contenuto, é da escludere, in primo luogo, che possa dirsi in contrasto con le invocate norme della Costituzione l'art. 3 della legge 24 giugno 1929. I due commi in cui questo articolo si divide vanno considerati come un tutto unico, l'uno in funzione dell'altro, sì che l'obbligo di notificare le nomine dei ministri dei culti acattolici al Ministro competente per l'approvazione é da ritenersi sancito se e in quanto da tali nomine la confessione religiosa miri a far dipendere determinati effetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale; e la disposizione del secondo comma, in base alla quale nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti dei ministri di culto non approvati, vale a determinare in tal senso il contenuto e lo spirito del primo comma. Sicché l'art. 3 della legge mentre da una parte lascia impregiudicata la libera esplicazione del culto (in quanto non esclude la figura del ministro del culto non approvato, ma esclude soltanto gli effetti civili degli atti da lui compiuti), viene a trovarsi in logica correlazione con l'art. 8, nella parte in cui si riferisce alla disciplina giuridica dei rapporti fra lo Stato e le confessioni acattoliche.
Per ciò che riguarda l'art. 1 del R. D. 28 febbraio 1930 é da considerare che, statuendo esso l'obbligo della autorizzazione per l'apertura di templi ed oratori in modo generale, involge non soltanto i casi in cui questa autorizzazione sia resa necessaria per il conseguimento di certi vantaggi, quali, ad esempio, quello di cui all'art. 4 dello stesso decreto, ma anche quello relativo all'apertura del tempio in quanto mezzo per una autonoma professione della fede religiosa, al di fuori dei rapporti con lo Stato. É solo pertanto in relazione a questo secondo punto che l'articolo va dichiarato costituzionalmente illegittimo.
L'art. 2 del decreto deve dichiararsi costituzionalmente illegittimo nella sua totalità, posto che esso sottopone l'esercizio della facoltà di tenere cerimonie religiose e compiere altri atti di culto negli edifici aperti al culto alla condizione che la riunione sia presieduta o autorizzata da un ministro di culto la cui nomina sia stata approvata dal Ministro competente, condizione che non riguarda gli effetti civili ed é in contrasto con la libertà ampiamente garantita dall'art. 19 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato;
in riferimento alle norme contenute negli artt. 8 e 19 della Costituzione, dichiara:
a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159;
b) la illegittimità costituzionale
dell'art. 1 del R. D. 28 febbraio 1930, n.
c) la illegittimità costituzionale dell'art. 2 dello stesso decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 24 novembre 1958.