SENTENZA N.925
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 724 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Pretore di Trento nel
procedimento penale a carico di Deiana Attilio,
iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Pretore di Sestri Ponente nel
procedimento penale a carico di Camberini Franco,
iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 29 aprile 1986 dal Pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Bonino Emma, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 17 giugno 1986 dal Pretore di
5) ordinanza emessa il 25 maggio 1987 dal Pretore di Monfalcone nel
procedimento penale a carico di Danieli Giànni Luca, iscritta al n. 698 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987.
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il
Giudice relatore Giovanni Conso.
Considerato in diritto
1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sollevano questioni di legittimità
costituzionale in tutto o in parte coincidenti: i relativi giudizi vanno,
quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Oggetto di censura e sempre l'art. 724 del codice penale, con
particolare riguardo al suo primo comma (<Chiunque pubblicamente bestemmia,
con invettive o parole oltraggiose, contro
3. - Numerosi sono, invece, i parametri costituzionali invocati, talora
isolatamente, più spesso in varia combinazione: così il Pretore di
4. - Come puntualmente ricordato dal Pretore di Sestri Ponente e dal
Pretore di Monfalcone, già in altre due occasioni questa Corte e stata chiamata
ad occuparsi della legittimità costituzionale
dell'art. 724, primo comma, del codice penale, sempre concludendo per la non
fondatezza delle questioni rispettivamente proposte: la prima volta (v. la sentenza n. 79 del 1958)
in riferimento agli artt. 7 e 8, la seconda (v. la sentenza n. 14 del
1973) in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione.
5. - Nel rimettere in discussione la legittimità costituzionale della
norma che incrimina la bestemmia, le attuali ordinanze muovono tutte
dall'innovazione insita nel punto I del Protocollo addizionale all'Accordo di
modificazioni al Concordato lateranense del 1929, Accordo firmato a Roma il 18
febbraio 1984 e recepito nel nostro ordinamento attraverso la legge di ratifica
ed esecuzione 25 marzo 1985, n. 12l. Si tratta del punto in cui
6. - L'incidenza di un così importante mutamento sulla configurazione del
reato di bestemmia non viene valutata allo stesso modo
dai giudici a quibus, pur concordi nel respingere,
analogamente a quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la
tesi secondo cui, come vorrebbero altri giudici di merito, ci si troverebbe
addirittura di fronte all'abrogazione di tutte le norme facenti richiamo alla
<religione dello Stato>.
Mentre, infatti, i Pretori di Trento, di Sestri Ponente, di
7. - La carica di novità, che, non solo a causa del parametro invocato,
una questione così impostata presenta rispetto a tutte le altre, appare
evidente. ciò anche perché, con il loro aderire
all'ottica interpretativa che ravvisa nell'art. 724, primo comma, del codice
penale un persistente, sottinteso, richiamo alla religione cattolica, le
questioni proposte dai Pretori di Trento, di Sestri Ponente, di
Muovendo, invece, dall'opposto convincimento che non sia più possibile
continuare ad intendere la religione cattolica come
entità sottostante alla nozione di <religione dello Stato>, la questione
sollevata in via principale dal Pretore di Roma viene a rivestire connotati del
tutto inediti.
8. - L'<insufficiente determinatezza> - che, in seguito
all'abrogazione dell'art. 1 del Trattato lateranense,
caratterizzerebbe il precetto dell'art. 724, primo comma, del codice penale,
così da renderlo illegittimo, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della
Costituzione - deriverebbe dal fatto che, non essendo <più possibile, sulla
base del nuovo sistema normativo, individuare in astratto quale sia la
6religione dello Stato" >, sarebbe divenuto <incerto il
significato> dell'elemento costitutivo contrassegnato, appunto,
dall'espressione <religione dello Stato>, <che delimita l'ambito di
applicazione della norma>.
L'espressione, <di origine politica> e <non usuale al linguaggio
comune>, é <un'espressione tecnica, il cui significato va desunto solo ed
esclusivamente dal sistema normativo>. Non potendosi più desumere <tale
significato> dal sistema normativo vigente, data <l'abrogazione del
principio della religione cattolica come religione di Stato, la
fatti specie risulterebbe attualmente indeterminata, non potendosi
predeterminare quali siano i comportamenti riconducibili ad essa>.
9. - La questione non é fondata.
A differenza di quanto mostra di ritenere il
Pretore di Roma, l'innegabile venir meno del significato originario del
l'espressione <religione dello Stato> non esclude che, entro il contesto
dell'art. 724 del codice penale, essa ne abbia acquistato uno diverso, ma
sempre sufficientemente determinabile, quello, appunto, riconosciutole, in
conformità ad analoghe prese di posizione della Corte di cassazione, dagli
altri giudici a quibus: cioè, il significato di
<religione cattolica>, in quanto già religione dello Stato,
qualificazione il cui superamento risulta formalmente sancito con l'entrata in
vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, che, con il ratificare e rendere
esecutivi l'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense ed il relativo
Protocollo addizionale, ha dato operatività nel nostro ordinamento alla
dichiarazione contenuta nel punto 1 di quel Protocollo.
10. - Da ciò consegue che, anche per quanto riguarda le altre questioni
riproposte dai giudici a quibus, l'incidenza del
punto 1 del Protocollo addizionale, da essi assunto a
decisivo elemento di novità, non risulta così determinante da modificare nella
sostanza i termini delle questioni stesse e, quindi, le risposte di non
fondatezza già fornite da questa Corte nelle precedenti occasioni. Né con la sentenza n. 79 del
1958 né con la sentenza n. 14 del
1973 si era, infatti, posto l'accento sul fatto che la lettera dell'art.
724, primo comma, del codice penale da rilievo ad
<una qualificazione formale della religione cattolica>, bensì si era
messa in risalto la circostanza che la norma riguarda più propriamente la
religione cattolica in quanto mera confessione religiosa diffusa nel Paese,
tant'é vero che l'infondatezza delle questioni allora sollevate era stata
motivata con argomenti imperniati sull'<antica ininterrotta tradizione del
popolo italiano> (v. pure la sentenza n. 125 del
1957), sull'ampiezza e sull'intensità delle <reazioni sociali
naturalmente suscitate dalle offese dirette> a quella religione.
D'altro canto, <la limitazione della previsione legislativa alle
offese contro la religione cattolica> non può continuare a giustificarsi con
l'appartenenza ad essa della <quasi totalità>
dei cittadini italiani (v. la sentenza n. 79 del
1958) e nemmeno con l'esigenza di tutelare il sentimento religioso della
<maggior parte della popolazione italiana> (v. la sentenza n. 14 del
1973): non tanto vi si oppongono ragioni di ordine statistico (comunque
sia, la religione cattolica resta la più seguita in Italia), quanto ragioni di
ordine normativo. Il superamento della contrapposizione fra la religione
cattolica, <sola religione dello Stato>, e gli altri culti
<ammessi>, sancito dal punto 1 del Protocollo
del 1984, renderebbe, infatti, ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione
che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle
varie confessioni religiose.
Ciò non toglie che la perdurante limitazione insita nel dettato dell'art.
724, primo comma, del codice penale possa trovare tuttora un qualche fondamento
nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento
vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da
gran tempo cattiva abitudine per molti, anche se al legislatore incombe
l'obbligo di addivenire ad una revisione della
fattispecie, così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre
religioni.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 724, primo comma, del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art . 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di
Roma con ordinanza del 29 aprile 1986;
b) dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 7,
8 e 19 della Costituzione, dal Pretore di Trento con ordinanza del 26 novembre
1985, dal Pretore di Sestri Ponente con ordinanza del 4 aprile 1986, dal
Pretore di Roma con ordinanza del 29 aprile 1986, dal Pretore di
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzione, Palazzo della
Consulta, il 08/07/88.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO
Depositata in cancelleria il 28/07/88.