Sentenza n. 41/2000

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SENTENZA N. 41

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilit ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato" e successive modificazioni limitatamente a:

- articolo 1, comma 1: "Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate." e comma 2, come modificato dall'art. unico della legge 23 maggio 1977, n. 266 (il quale ha sostituito la lettera "e"), nonch come integrato dall'art. unico della legge 25 marzo 1986, n. 84 (il quale ha aggiunto la lettera "f"), limitatamente alle parole: "a) quando cia richiesto dalla speciale natura dell'attivit lavorativa derivante

dal carattere stagionale della medesima; b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, semprech nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuit di impiego nell'ambito dell'azienda; e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi; f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1' gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale pusere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera.", comma 3: "L'apposizione del termine riva di effetto se non risulta da atto scritto.", comma 4: "Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.", comma 5: "La scrittura non ' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a 12 giorni lavorativi.", nonch comma 6: "L'elenco delle attivit di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sar determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potr essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attivit di applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.";

- articolo 2, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

- articolo 3;

- articolo 4;

- articolo 5;

- articolo 6;

- articolo 7, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;

- articolo 8;

- articolo 9;

- articolo 10;

- articolo 11;

nonchl decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo" e successive modificazioni, nonch la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 23, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 9 bis d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236; giudizio iscritto al n. 123 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 21 dicembre 1999;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l'avvocato Sergio Magrini per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele, l'avvocato Mario Salerni per l'associazione Progetto Diritti, per la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e per il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia e l'avvocato Piergiovanni Alleva per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le libert e i diritti sociali e Partito della Rifondazione Comunista.

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha esaminato la richiesta di referendum popolare depositata in data 8 marzo 1999 da Daniele Capezzone ed altri (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1999), presentata sul seguente quesito: << Volete voi che sia abrogata la legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato" e successive modificazioni, limitatamente a:

- art. 1, comma 1: "Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate."; comma 2, come modificato dall'articolo unico della legge 23 maggio 1977 n. 266 il quale ha sostituito la lett. "e"), nonchome integrato dall'articolo unico della legge 25 marzo 1986, n. 84 (il quale ha aggiunto la lettera "f"), limitatamente alle parole: "a) quando cia richiesto dalla speciale natura dell'attivitavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima; b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, semprechel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuiti impiego nell'ambito dell'azienda; e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi; f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 10 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopraindicati. Negli aeroporti minori detta percentuale pusere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera."; comma 3: "L'apposizione del termine 'priva di effetto se non risulta da atto scritto."; comma 4: "Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore."; comma 5: "La scrittura non 'tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi."; nonch comma 6: "L'elenco delle attivit di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sareterminato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrssere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attivit si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.";

- art. 2, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

- art. 3;

- art. 4;

- art. 5;

- art. 6;

- art. 7, come sostituito dall'art. 14 del d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;

- art. 8;

- art. 9;

- art. 10;

- art. 11"

Nonch il decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo" e successive modificazioni, noncha legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 9 bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla legge 19 luglio 1993, n. 236'>>.

2. - L'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza pronunciata in data 7-13 dicembre 1999 - ritenuta la tempestivit della presentazione della richiesta referendaria e dato atto che le sottoscrizioni raccolte dai promotori avevano raggiunto il numero di cinquecentomila - ha dichiarato che la richiesta 'conforme alle disposizioni di legge.

Al quesito l'Ufficio centrale ha assegnato la seguente denominazione: "Contratti di lavoro a tempo determinato: Liberalizzazione della stipulazione".

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilit della richiesta, dandone comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - In prossimit della camera di consiglio, i promotori hanno depositato una memoria nella quale si chiede la dichiarazione di ammissibilit del referendum.

5. - Sono state presentate memorie dall'Associazione Progetto Diritti O.N.L.U.S., dalla Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e dal Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, dal Comitato per le Libert e i diritti sociali, dal Partito della Rifondazione Comunista e, congiuntamente, dalla Federazione dei Verdi, dall'Associazione Nazionale per la Sinistra e da Alfiero Grandi, nella dedotta qualit di responsabile lavoro dei D.S. - Democratici di Sinistra.

6. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 sono stati uditi l'avv.Sergio Magrini per i presentatori; l'avv.Mario Salerni per l'Associazione Progetto Diritti O.N.L.U.S., la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e il Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia; e l'avv. Piergiovanni Alleva per il Partito della Rifondazione Comunista, la Federazione dei Verdi, e l'Associazione Nazionale per la Sinistra.

Considerato in diritto

1. - Sciogliendo la riserva formulata dal Presidente della Corte nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, in via preliminare va dichiarata, per le ragioni specificamente indicate da questa Corte nella sentenza n. 31 del 2000, la ritualit del deposito delle memorie provenienti da soggetti diversi dai presentatori del referendum, nonch della loro illustrazione orale, avvenuta nella camera di consiglio citata.

2. - Si pu quindi passare all'esame della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilitella richiesta del referendum abrogativo - dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza 7/13 dicembre 1999 - al fine di accertare se, riguardo all'oggetto della richiesta stessa, ricorra qualcuno dei limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nel sistema e se il quesito presenti struttura e caratteri conformi alla funzione che la Costituzione assegna all'istituto del referendum abrogativo, che la Corte ha individuato fin dalla sentenza n.16 del 1978.

3. - Si deve subito rilevare - quanto all'area della normativa costituzionalmente interdetta all'iniziativa referendaria ratione materiae - che il quesito in esame concerne la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e, quindi, certamente non riguarda alcuna legge tributaria o di bilancio, n di amnistia o di indulto.

4. - Con riferimento all'ultimo dei limiti indicati nel secondo comma dell'art.75 della Costituzione, il referendum non propone specificamente l'abrogazione di una legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Peraltro ai fini della decisione sull'ammissibilit occorre tener conto delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale.

Sotto tale profilo giova richiamare (ed ulteriormente ribadire) i principi ripetutamente affermati da questa Corte fin dalla sentenza n. 30 del 1981 (e successivamente confermati dalle sentenze n. 31 del 1981, n. 25 del 1987, n. 63 del 1990 e, pi recentemente, dalla sentenza n.27 del 1997). In base a tali principi, nella categoria delle leggi per cui l'art. 75 della Costituzione esclude il ricorso al referendum abrogativo sono ricomprese - oltre alle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali - anche "le disposizioni produttive di effetti collegati in modo cos stretto all'ambito di operativit di queste leggi che "la preclusione debba ritenersi sottintesa".

A siffatta conclusione la Corte 'pervenuta considerando in primo luogo che dall'abrogazione di tali norme deriverebbe l'esposizione dello Stato italiano a responsabilit dei confronti delle altre parti contraenti a causa della violazione degli impegni assunti in sede internazionale; e aggiungendo inoltre che la Costituzione "ha voluto riservare (tale responsabilit alla valutazione politica del Parlamento, sottraendo le norme in questione alla consultazione popolare, alla quale si rivolge il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione" (sentenze n. 30 del 1981 e n. 27 del 1997, citate, nonch n. 28 del 1993).

5. - Tra le leggi di ratifica di trattati internazionali deve essere ricordata in particolare quella concernente il trattato istitutivo della Comunit europea (legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957, cui hanno fatto seguito la legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, e la legge 16 giugno 1998, n. 209, di ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997).

Questa Corte (a partire dalla sentenza n.170 del 1984) ha precisato che l'ordinamento comunitario e quello statale si configurano come autonomi e distinti, secondo la ripartizione di competenza stabilita dal trattato, ed ha ricondotto il coordinamento fra essi esistente all'ambito dell'art.11 della Costituzione.

Il processo di progressiva integrazione degli ordinamenti giuridici nazionale e comunitario ha comportato, pur a Costituzione invariata, delle profonde modifiche all'ordinamento interno. Infatti poich nelle materie previste dal trattato la normativa regolatrice 'quella emanata dalle istituzioni comunitarie secondo le previsioni del trattato stesso (entro il quadro precisato dalla ricordata sentenza n.170 del 1984) - di fronte a tale normativa, come ha rilevato la sentenza n.285 del 1990, "l'ordinamento interno si ritrae e non i operante".

Questa ritrazione per un verso consente la diretta applicabilit del diritto comunitario derivato, nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia delle Comunit europee, e per altro verso attribuisce una posizione di preminenza all'adempimento, da parte dello Stato italiano, degli obblighi comunitari, garantendolo con una rete di protezione che - come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte - incide, per vari aspetti, sui poteri del legislatore, dei giudici e della pubblica amministrazione.

6. - Nel quadro fin qui delineato si colloca la giurisprudenza della Corte concernente i rapporti fra ordinamento comunitario e referendum abrogativo.

Con specifico riferimento all'interferenza con il trattato di Roma, le sentenze n. 31 e n. 15 del 1997 hanno espressamente verificato se le abrogazioni oggetto delle richieste referendarie rispettivamente esaminate avrebbero potuto comportare, in concreto, una violazione degli obblighi posti allo Stato italiano dal trattato stesso.

7. - Anche l'obbligo - imposto dal trattato agli Stati membri, in vista dell'obiettivo di conformazione degli ordinamenti interni - di ottemperare alle prescrizioni poste dalla normativa comunitaria derivata, ha una precisa ricaduta - come gi ritenuto dalla Corte - in termini di inammissibilit del referendum che in ipotesi esponga lo Stato italiano al rischio dell'inadempienza.

In particolare, le direttive comunitarie sono state espressamente considerate rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilit di richieste referendarie - sia pure per escludere che il risultato del referendum confliggesse con le direttive che venivano in considerazione - dalla sentenza n. 64 del 1990 e (congiuntamente a trattati internazionali) dalle sentenze n. 63 del 1990, n. 26 del 1993 e n. 36 del 1997.

8. - Si tratta allora di verificare se il quesito referendario si ponga, o meno, in contrasto con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999.

8.1. - La citata direttiva concerne specificamente il rapporto di lavoro a tempo determinato, e recepisce l'accordo-quadro stipulato al riguardo dalle parti sociali.

Tale accordo richiede che il termine apposto al contratto di lavoro sia determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. E nel contempo dispone che gli Stati membri, ove nella loro legislazione non abbiano gina normativa equivalente, debbano, non oltre il 10 luglio 2001, dettarne una diretta ad evitare l'abuso del contratto di lavoro a termine, mediante l'adozione di misure idonee ad individuare le ragioni obbiettive che giustifichino la sua rinnovazione, la durata massima dei contratti successivi, ed il numero di rinnovi possibili; nonch stabilire quando i contratti a termine debbano considerarsi "successivi" e quando si convertano in contratti a tempo indeterminato.

8.2. - Ora - quando, come nel caso in esame, la direttiva prevede un termine per l'adeguamento di ciascun ordinamento nazionale alle sue prescrizioni - l'obbligo di conformazione sorge come tale a carico dello Stato fin dal momento dell'entrata in vigore della direttiva (ai sensi dell'art. 254 del trattato, girt. 191), e quindi, anche durante la pendenza del termine, la sopravveniente normazione interna dello Stato non pu estrinsecarsi con contenuti confliggenti con i principi della direttiva.

8.3. - La menzionata direttiva dispone che gli Stati membri debbano introdurre nei propri ordinamenti misure idonee a prevenire abusi in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, solo "in assenza di norme equivalenti".

Pertanto negli Stati in cui tali norme esistano si determina una situazione di anticipata conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario.

In tal caso, pur in pendenza del termine di recepimento, l'ordinamento interno - se pu nel rispetto delle scelte di fondo della normativa comunitaria, modificare le garanzie esistenti - sicuramente non pumuoverle del tutto senza violare gli obblighi nascenti dalla direttiva.

A tale vincolo 'in modo particolare assoggettato il referendum abrogativo, che non pu quanto atto-fonte di diritto interno (sentenza n.64 del 1990, citata), condurre ad un risultato tale da esporre lo Stato italiano a responsabilit'per violazione di impegni assunti in sede comunitaria.

Pertanto non putenersi ammissibile un referendum che miri all'abrogazione di una normativa interna, avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione europea, ove tale abrogazione lasci quest'obbligo del tutto inadempiuto.

8.4. - Qualora si consideri la lettera e lo spirito della direttiva in questione (come evidenziata in chiusura del precedente punto 8.1), l'ordinamento italiano risulta anticipatamente conformato agli obblighi da essa derivanti.

Infatti, proprio la legge n.230 del 1962 assoggettata a referendum, come risultante dalle successive modifiche e integrazioni, ha da molto tempo adottato una serie di misure puntualmente dirette ad evitare l'utilizzo della fattispecie contrattuale del lavoro a tempo determinato per finalit elusive degli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare circondando di garanzie l'ipotesi della proroga o del rinnovo del contratto e precisando i casi in cui il contratto prorogato o rinnovato si debba considerare a tempo indeterminato (art.2 della stessa legge).

8.5. - La proposta referendaria mira per contro all'abrogazione di queste garanzie, lasciando nella legge n.230 del 1962 unicamente l'affermazione della generale (e quindi indiscriminata) liceit'dell'apposizione del termine al contratto di lavoro.

Orbene, 'vero che il legislatore nazionale mantiene una considerevole discrezionalit dell'attuazione della direttiva nell'ordinamento interno, ma la liberalizzazione derivante dall'eventuale abrogazione dell'art.2 comporterebbe non una mera modifica della tutela richiesta dalla direttiva, ma una radicale carenza di garanzie in frontale contrasto con la lettera e lo spirito della direttiva suddetta, che neppure nel suo contenuto minimo essenziale risulterebbe pi rispettata.

8.6. - I promotori affermano che un'eventuale abrogazione referendaria non escluderebbe l'applicazione alla materia della disciplina generale dei contratti dettata dal codice civile.

Ma tale disciplina, limitandosi a sancire disposizioni meramente comminatorie della nullit del contratto, appare assolutamente inidonea ad assolvere l'obbligo, imposto dalla direttiva, di introdurre nell'ordinamento norme volte a regolamentare sia le ragioni ed i limiti del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, sia le ipotesi di trasformazione di esso in contratto a tempo indeterminato.

9. - Da quanto precede deriva l'inammissibilit del referendum, dovendo ancora una volta escludersi che dall'abrogazione referendaria di norme interne possa derivare l'esposizione dello Stato italiano a responsabilit nei confronti della Comunit europea.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 18 aprile 1962, n.230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e successive modificazioni, nelle parti indicate in epigrafe; del decreto legge 3 dicembre 1977, n.876 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n.18, e successive modificazioni; e dell'art.23 della legge 28 febbraio 1987, n.56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come sostituito, quanto al secondo comma, dall'art.9 bis del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito in legge dalla legge 19 luglio 1993, n.236, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza 7-13 dicembre 1999.

Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000

Giuliano VASSALLI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata il 7 febbraio 2000