Sentenza n. 31

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SENTENZA N. 31

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-         Dott. Renato GRANATA, Presidente

-         Prof. Giuliano VASSALLI

-         Prof. Francesco GUIZZI

-         Prof. Cesare MIRABELLI  

-         Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

-         Avv. Massimo VARI

-         Dott. Cesare RUPERTO  

-         Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

-         Prof. Valerio ONIDA

-         Prof. Carlo MEZZANOTTE  

-         Avv. Fernanda CONTRI

-         Prof. Guido NEPPI MODONA  

-         Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle seguenti parti:

-         articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi a", comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque";

-         articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.");

-         articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente";

-         articolo 4;

-         articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: ", sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4", iscritto al n. 99 del registro referendum.

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

udito l'avvocato Giovanni Pitruzzella per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

Ritenuto in fatto

1. -- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e integrazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 28 settembre 1995 da tredici cittadini elettori sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi a", comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili e gli arruolati [recte: Gli abili ed arruolati], ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla presente legge [recte: dalla legge], che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi."); articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente"; articolo 4; articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: ",sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4"?».

2. -- Con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, l'Ufficio centrale, verificata la conformità a legge della richiesta di referendum, ne ha dichiarato la legittimità, provvedendo all'integrazione formale del quesito con l'indicazione esplicita della legge 24 dicembre 1974, n. 695, modificativa della legge n. 772 del 1972 oggetto della richiesta, e stabilendo altresì la denominazione della richiesta medesima nei seguenti termini: "Obiezione di coscienza al servizio militare: abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile in luogo del servizio militare".

3. -- Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per la conseguente deliberazione in camera di consiglio, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

Con successiva ordinanza del 20 dicembre 1996, l'Ufficio centrale ha provveduto alla correzione degli errori materiali contenuti nel quesito, quali sopra indicati.

4. -- Nell'imminenza della camera di consiglio, il comitato promotore del referendum ha depositato una memoria nella quale, illustrate e argomentate le finalità e le conseguenze dell'iniziativa, si conclude per l'ammissibilità della richiesta.

Obiettivo della stessa è quello di affermare il diritto soggettivo a svolgere il servizio militare non armato o il servizio alternativo civile, in sostituzione della disciplina che attualmente qualifica il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come ammissione a un beneficio.

Esclusa la sussistenza di alcuno dei limiti espressamente stabiliti dall'art. 75 della Costituzione, si osserva nella memoria che non solo non esistono motivi di rilevanza costituzionale che si oppongono al riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare come diritto, ma che piuttosto tale configurazione sarebbe coerente sia con i princìpi costituzionali che apprestano la tutela della coscienza individuale (artt. 2, 19, 21 della Costituzione), quali enucleati anche dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 467 del 1991 e 164 del 1985), sia con le linee direttive dell'ordinamento, nazionale e internazionale; a tale ultimo riguardo, si richiamano le diverse iniziative di riforma legislativa della materia, e il rilievo che, in questa prospettiva, assumono le norme contenute in convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici) nonché la risoluzione assunta il 19 gennaio 1994 dal Parlamento europeo circa l'obiezione di coscienza come vero e proprio diritto.

Sotto altro profilo, la difesa del comitato promotore illustra la sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità del quesito.

Analizzata alla luce del dato letterale, dei lavori preparatori e della giurisprudenza amministrativa - solo parzialmente correttiva degli ambiti di discrezionalità amministrativa in tema di riconoscimento dell'obiezione -, la normativa oggetto del quesito evidenzia un omogeneo "principio abrogando", vale a dire quello della configurazione dell'obiezione come "ammissione a un beneficio" attraverso un vaglio di carattere discrezionale, reso esplicito dall'onere di adduzione dei motivi dell'obiezione e dal controllo dell'apposita commissione in ordine alla "fondatezza e sincerità" dei motivi addotti. Eliminate le correlative disposizioni, ne deriverebbe - osserva il comitato - l'inversa affermazione della titolarità di un diritto soggettivo.

La completezza del quesito referendario, così, viene a delinearsi proprio in ragione dell'indicazione, in esso, di tutte le norme che sono espressione del ricordato principio abrogando e che variamente qualificano o presuppongono una posizione affievolita di tutela dell'obiezione di coscienza.

Né la residua disciplina, una volta depurata dei riferimenti accennati, potrebbe in alcun modo giustificare una permanente discrezionalità dell'amministrazione nell'ammettere l'obiettore al servizio non armato o a quello civile, giacché rimarrebbe soltanto una verifica, priva di connotati discrezionali, di carattere negativo, in ordine alla insussistenza delle tassative condizioni ostative indicate nella legge.

Al corpo elettorale - conclude la difesa dei promotori - è offerta una chiara alternativa, tra il mantenimento dell'attuale impostazione in termini di "beneficio" e la configurazione di un automatico riconoscimento di un preesistente diritto: anche il requisito di chiarezza del principio abrogativo è dunque soddisfatto.

5. -- Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 è intervenuto, per i presentatori del referendum, l'avvocato Giovanni Pitruzzella, che ha insistito per l'ammissibilità dell'iniziativa.

Considerato in diritto

1.                      -- La richiesta di referendum abrogativo di alcune parti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) concerne le disposizioni che subordinano la decisione del Ministro per la difesa sulle domande di coloro che, adducendo i motivi indicati nell'art. 1, secondo comma, della legge, chiedono di essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla legge stessa (servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile), all'acquisizione del parere di una commissione, nominata con decreto ministeriale, circa la fondatezza e la sincerità dei motivi di coscienza fatti valere dai richiedenti.

2.                      -- La richiesta di referendum abrogativo è ammissibile.

Il significato unitario del quesito referendario, estraneo alle materie indicate dal secondo comma dell'art. 75 della Costituzione, consiste all'evidenza nell'eliminazione delle norme che prevedono e organizzano il riscontro sulla validità delle motivazioni degli obiettori di coscienza, sia quanto a fondatezza (rispetto alle indicazioni del secondo comma dell'art. 1) sia quanto a sincerità, e da tale riscontro fanno dipendere la decisione del Ministro sull'accoglimento della domanda di ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile.

Indipendentemente da ogni valutazione circa le conseguenze dell'eventuale approvazione popolare della domanda referendaria in questione e circa il possibile mutamento di qualificazione giuridica della pretesa dell'obiettore di coscienza, nel passaggio dal testo attuale della legge a quello che ne residuerebbe, si deve osservare che tali conseguenze e tale mutamento, una volta effettuato il referendum con esito positivo, deriverebbero come effetto di sistema da un'operazione in se stessa conforme alla natura abrogativa dell'istituto previsto dall'art. 75 della Costituzione.

In nessun caso, infine, potrebbe ritenersi che la presenza di una valutazione sulla validità delle motivazioni di coscienza, come condizione dell'accesso ai modi di soddisfacimento dell'obbligo del servizio militare previsti dalla legge n. 772 del 1972, costituisca imprescindibile attuazione dell'art. 52 della Costituzione, né che la vigente configurazione dell'obiezione di coscienza rappresenti l'unico possibile equilibrio, conforme alla Costituzione, tra le esigenze individuali e quelle collettive che si esprimono nell'obbligo del servizio militare, obbligo configurabile dalla legge in ordine tanto ai "modi" quanto ai "limiti" del suo assolvimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle seguenti parti:

-         articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi a", comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque";

-         articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.");

-         articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente";

-         articolo 4;

-         articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: ", sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4"; richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Renato Granata

Il redattore: Gustavo Zagrebelsky

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997