SENTENZA N.63
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi
dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, delle
richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale delle seguenti
norme:
1) legge 27 dicembre 1977, n. 968 <Principi generali e disposizioni
per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia>
limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole <ai sensi del successivo
art. 12>; art. 3, secondo comma, <É altresì vietata la cattura di uccelli
con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della
presente legge>; articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
art. 11, secondo comma, <É fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto
di caccia, e per i periodi sottospecificati: 1)
specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo (Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine
di febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos);
folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 3) specie
cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (Passer
Italiae); passera mattugia (Passer
montanus); passera oltremontana (Passer
domesticus); storno (Sturnus
vulgaris); porciglione (Rallus
aquaticus); alzavola (Anas crecca);
canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas
penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquetula);
mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Capella gallinago);
colombaccio (Columba palumbus);
frullino (Lymocryptes minimus);
chiurlo (Numenios arquata);
pitti ma minore (Limosa lapponica);
pettegola (Tringa totanus);
donnola (Mustela nivalis); volpe (Vulpes
vulpes); piviere (Charadrius
apricarius); combattente (Philomahus
pugnax); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus); lepre comune (Lepus
europaeus); lepre sarda (Lepus
capensis); lepre bianca (Lepus
timidus); camoscio (Rupicapra
rupicapra rupicapra);
capriolo (Capreolus capreolus);
cervo (Cervus elaphus hippelaphus); daino (Dama dama);
muflone (Ovis musimon), con
esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte
(Lyrurus tetrix); gallo
cedrone (Tetrao urogallus);
coturnice (Alectoris graeca);
pernice sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello
(Fringilla coelebs);
pispola (Anthus pratensis);
peppola (Fringilla montifringilla);
frosone (Coccothraustes coccothraustes);
strillozzo (Emberiza calandra); colino della
virginia; verdone (Chloris chloris);
fanello (Carduelis cannabina); spioncello (Anthus spinoletta); 5) specie
cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola); 6) specie
cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (Galerida cristata); tottavilla (Lullula arborea); allodola (Alauda
arvensis); cesena (Turdus Pilaris); tordo bottaccio (Turdus
philomelos); tordo sassello (Turdus
iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus
corone); pavoncella (Vanellus vanellus);
7) specie cacciabile dal 1o novembre al 31 gennaio: cinghiale>, e terzo
comma: <Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie
cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui
all'articolo 4>; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo comma
<Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina,
possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti
adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi
di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra
quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi
nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonchè
per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno
essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito
per ciascuna di esse.>, e quarto comma: <Le
regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia per la
selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in
periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente
stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.>; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma limitatamente
alle parole <e dalle attività venatorie>, nonchè
alle parole <al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di
cui all'articolo 24 della presente legge.>, e secondo comma limitatamente alle
parole <e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più
rappresentative.>; articoli 27 e 28; art. 29, secondo comma <Le
associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere
riconosciute agli effetti della presente legge, purchè
posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnicovenatorie; b) abbiano ordinamento democratico e
posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi
periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un
quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di
statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione
della domanda di riconoscimento.>, terzo comma: <Le associazioni di cui al
secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato di cui
all'articolo 4.>, quarto comma: <Si considerano riconosciute, agli
effetti della presente legge,
2) art. 842 del codice civile, approvato con r.d. del 16 marzo 1942, n.
262, primo comma <Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si
entri per l'esercizio della caccia, a meno che il
fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture
in atto suscettibili di danno.> e secondo comma <Egli può sempre opporsi
a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.>, iscritta al n.
38 del Registro referendum.
Viste le ordinanze del 19 dicembre 1989 con le quali l'Ufficio centrale
per il referendum presso
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio
1990 il Giudice relatore Francesco Saja;
uditi l'avv. Paolo Barile per il Comitato
promotore, l'avv. Alberto Predieri per Rocchi Carla e
gli avv. Pietro Rescigno, Claudio Chiola,
Angelo Clarizia e Innocenzo Gorlani
per le associazioni venatorie.
Ritenuto in fatto
1.- In data 15 marzo 1989 Mezzatesta Francesco
Maria ed altri, documentata la proprie qualità di
elettori, dichiaravano nella Cancelleria della Corte di cassazione di voler
promuovere la raccolta delle firme per referendum popolare abrogativo degli
artt. 2 (in parte), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo
comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26 (in parte), 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977, n.
968, contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela
della fauna e la disciplina della caccia.
L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato
nella G.U n. 63 del 16 marzo 1989.
In data 8 luglio 1989 alcuni dei promotori depositavano presso la detta
Cancelleria i fogli con oltre 750.000 sottoscrizioni, accompagnati dai
certificati elettorali dei sottoscrittori.
L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso
2.- Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 12 marzo 1989, la
richiesta di referendum abrogativo dell'art. 842, primo e secondo comma, del
codice civile.
L'annuncio veniva pubblicato nella G.U suindicata. L'8 luglio alcuni .dei
promotori depositavano oltre 700.000 firme con i relativi certificati
elettorali.
L'Ufficio centrale effettuava la verifica con
esito positivo e con ordinanza del 19 dicembre 1989 dichiarava legittima la
richiesta.
3.- Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle suddette
ordinanze, fissava il giorno 16 gennaio 1990 per la deliberazione in camera di
consiglio.
Della fissazione veniva data regolare
comunicazione.
4.- In data 8 gennaio 1990 il Mezzatesta ed altri presentatori delle richieste di referendum
abrogativo depositavano un atto di costituzione, con riserva di produrre
deduzioni scritte.
Un atto di costituzione veniva depositato, il 12
gennaio 1990, anche dalla promotrice Rocchi Carla, la quale sosteneva
l'ammissibilità di entrambi i quesiti referendari.
In data Il gennaio
Considerato in diritto
1. - Le due richieste di referendum, relative, l'una, all'abrogazione
parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni
per la protezione della fauna e la disciplina della caccia) e l'altra
all'abrogazione dell'art. 842, primo e secondo comma, codice civile (accesso
nel fondo altrui per l'esercizio della caccia) presentano analogia di materia:
i relativi giudizi vanno quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2.-In conseguenza del mancato intervento del Governo e
dell'inammissibilità di quello delle associazioni
venatorie, pronunciata, seguendo la sua precedente sentenza n. 28 del
1987, con l'ordinanza del 16 gennaio 1990,
3.-L'esame da compiere non si estende invece al controllo sul
procedimento svoltosi avanti all'Ufficio centrale per il referendum presso
Com'è noto, il doppio procedimento di controllo, distribuito tra
l'Ufficio centrale e
É chiaro però che trattasi di proposte de jure
condendo, non incidenti sulla vigente disciplina normativa, che definisce e
circoscrive la funzione della Corte nel senso sopra indicato.
4.-Anche con la disposta riunione dei giudizi, che ha natura strettamente
processuale, le richieste dei due referendum conservano sul piano sostanziale
l'intrinseca autonomia, sicchè la loro ammissibilità
deve essere valutata separatamente e indipendentemente dalla circostanza della con temporanea presentazione e del contestuale
provvedimento positivo del l'Ufficio centrale. In particolare, i requisiti di
struttura dei quesiti referendari vanno considerati con riferimento a ciascuno
di essi, e non già al loro complesso. Ciò è di tutta evidenza se i presentatori
non siano i medesimi, come si verificò nel caso
esaminato con la sent.
n. 26 del 1981, la quale ammise richieste di referendum sulla medesima
materia aventi finalità diverse, se non addirittura opposte.
Ma ciò non è men vero
quando i presentatori siano gli stessi, giacchè
sarebbe arbitrario-come può desumersi dalla natura
stessa del giudizio di ammissibilità - supporre un'artificiosa unità di quesiti
che, avendo un differente oggetto, non possono non essere valutati nella loro
individualità. II che è in perfetta correlazione con le modalità
della votazione, in quanto gli elettori sono chiamati ad esprimere la loro
volontà separata mente e possono quindi liberamente orientarsi in maniera
diversa su ciascuna richiesta.
5.-L'autonomia delle richieste sussiste, per così dire, anche in senso
verticale, essendo estranee al giudizio di ammissione le eventuali conseguenze
del suo esito favorevole, le quali non sono rilevanti
nello stesso giudizio, dalla cui regolamentazione legislativa non sono prese in
considerazione nè espressamente nè
implicitamente.
Da questa disciplina è evidente la difficoltà e
l'incertezza di un rigoroso accertamento a priori, che potrebbe portare ad un
risultato sommario e provvisorio, suscettibile di essere smentito con più
adeguato approfondimento dialettico: da ciò risulta chiaro come non possa
negarsi un mezzo di democrazia diretta, quale la consultazione referendaria,
sulla base di elementi labili ed incerti.
In tali sensi è la giurisprudenza della Corte, la quale (sent. n. 26/1987)
si pose appunto il problema se un favorevole esito del referendum potesse,
senza un immediato intervento legislativo, risultare
non aderente ai precetti costituzionali; tuttavia, in conformità ad un precedente
orientamento, essa ritenne allora legittima la richiesta referendaria,
avvertendo che la conseguente situazione normativa avrebbe potuto essere presa
in considerazione soltanto successivamente, in un ordinario giudizio di
costituzionalità.
6.-Ciò posto in linea generale, per quanto concerne la prima richiesta
non potrebbe ritenersi, contrariamente a qualche tesi dottrinale discorde, che
essa incontri il limite (implicito) delle leggi a contenuto costituzionalmente
vincolato: categoria, questa, elaborata nella sent. n. 16 del 1978
(e in seguito costantemente accolta dalla Corte) la quale ha rilevato che,
potendo incidere la consultazione popolare soltanto su leggi ordinarie con
esclusione della Costituzione e delle altre fonti di rango costituzionale, il
medesimo limite vale, per identità di ratio, anche
per quelle leggi ordinarie il cui nucleo normativo non può essere alterato o
privato di efficacia senza violare disposizioni di livello costituzionale.
Ciò- si osserva appunto-avverrebbe nella fattispecie, in
quanto la richiesta di referendum servirebbe sostanzialmente a
modificare l'art. 117 Cost., sopprimendo la materia della <caccia> da
quelle attribuite alle regioni.
In contrario va anzitutto rilevato che su alcune forme di caccia, intesa
in senso tradizionale, la potestà legislativa regionale sopravviverebbe
comunque (ad es. in materia di caccia detta <di selezione> e di quella ai
c.d. <ungulati>).
Ma occorre soprattutto notare che il termine <caccia>, contenuto
nella Carta fondamentale, non può essere inteso secondo un'accezione fissa ed immutabile, bensì con criteri evolutivi, ciò che del
resto vale per ogni disposizione costituzionale e particolarmente nella
definizione delle materie attribuite alle competenze regionali. In proposito va
in particolare ricordato come, secondo una moderna e sempre più ampia
concezione, per <caccia> non possa intendersi soltanto l'attività concernente l'abbattimento di animali selvatici, bensì anche
quella congiuntamente diretta alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni
forma di vita, a cui viene subordinata qualsiasi attività sportiva.
In tal senso sono orientate varie forze politiche, che hanno presentato
alcune proposte di legge al fine di sostituire la normativa in discussione con
altra più idonea alle suddette finalità e conforme alla Direttiva comunitaria
n. 409/79, di cui si parlerà in prosieguo; e su ciò,
sia pure in maniera variegata, concordano le associazioni venatorie, essendo
ormai generale e profondamente sentito l'interesse alla protezione della fauna
ed all'equilibrio dell'ambiente.
Inoltre, tale concezione trova conferma sul piano legislativo, in quanto l'art. 99, primo comma, d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 statuisce che nella materia <caccia> rientra anche
la polizia venatoria, la difesa del patrimonio zootecnico e la protezione
faunistica. Peraltro, la tutela della fauna appare nella stessa legge n. 968
del 1977 (Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la
disciplina della caccia) accanto-anzi ancor prima-della disciplina
dell'attività venatoria, anche se ciò non trova poi rigorosa corrispondenza
nelle singole e concrete disposizioni. Ciò non è sfuggito alla Corte, la quale,
cogliendo lo spirito della mutata coscienza sociale, ha avuto occasione di
considerare quella in discussione come legge di grande <riforma
economico-sociale> e di sottolineare l'importanza
delle disposizioni con fine protezionistico della fauna e conseguentemente
della tutela dell'ambiente (sent. n. 1002 del
1988).
Infine, anche la disciplina internazionale e quella comunitaria, che
saranno meglio indicate in seguito, si muovono nello stesso senso e in
particolare la norma comunitaria (direttiva 409/79 cit.) autorizza addirittura
gli Stati membri ad una più rigorosa disciplina di
quella da essa stessa stabilita (art. 14).
Deve quindi concludersi sul punto che la
richiesta di referendum non è diretta ad incidere su una disposizione della
Costituzione, ma tende soltanto a modificare la disciplina ordinaria vigente.
7.-Nè, sotto altro aspetto, la norma
costituzionale potrebbe considerarsi coinvolta in quanto
l'abrogazione della legge-cornice farebbe venire meno la cooperazione dello
Stato nelle materie regionali, e consistente nella definizione dei principi
fondamentali della materia.
Al riguardo è stata enucleata in dottrina una categoria di leggi c.d.
necessarie, che sarebbero anch'esse insuscettibili di
consultazione popolare. Ma, anche se si potesse prescindere dai notevoli
ostacoli alla configurabilità di tale categoria quale limite all'ammissibilità
del referendum (la sent. n. 29/1987,
che viene invocata a sostegno, concerne un caso del
tutto particolare, e tale da non consentire generalizzazioni), è sufficiente
osservare come non sia affatto necessaria un'apposita ed esplicita normativa
statale, che fissi i detti principi, affinchè le
regioni possano legiferare; ciò inequivocabilmente si deduce dall'art. 17,
quarto comma, 1. 16 maggio 1970, n. 281, modificativo dell'art. 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale invece
richiedeva la preventiva ed apposita legislazione statale. Ove questa manchi,
troveranno applicazione i principi che si ricavano da tutto il complesso
normativo vigente; correlativamente, nel caso di mera abrogazione varranno, come è stato osservato in dottrina, i principi ricavabili
dalle altre norme statali rimaste in vigore, così che non è giammai
configurabile un <vuoto di principi>, potendo sempre sopperire il
meccanismo di autointegrazione del sistema secondo
l'art. 12 delle Preleggi.
Infine, è appena il caso di aggiungere che non possono essere qui prese
in considerazione le conseguenze derivanti sulla normativa regionale
dall'eventuale esito positivo dei referendum, non rilevando le medesime, come
sopra è stato osservato in via di principio (n. 5), sull'ammissibilità della
relativa richiesta.
8.-Ciò posto, e prendendo ora in considerazione i limiti espressa mente
previsti dall'art. 75, secondo comma, Cost., che
potrebbero venire qui in discussione, osserva
Perchè operi tale limite non è sufficiente che
la richiesta referendaria si riferisca a materia la quale abbia formato oggetto
di Convenzioni internazionali, ma è necessario che essa si ponga in posizione
di contrasto con uno specifico obbligo derivante da dette Convenzioni, sicchè, in caso di abrogazione, sia pure attraverso il
mezzo di democrazia diretta, della norma di attuazione all'obbligo suddetto,
possa sorgere una responsabilità dello Stato (sent. n. 25/1987).
Ora, nessuno degli atti internazionali di possibile riferimento prevede
un obbligo suscettibile di violazione per effetto del referendum. Ciò vale per
Invero, sarebbe vano ogni sforzo di dedurre da tali atti un obbligo
internazionale o comunitario avente per oggetto la libertà di caccia e tale da
costituire limite all'ammissibilità di un referendum diretto ad
una più rigorosa e responsabile disciplina di tale attività sportiva;
Si può quindi concludere che non soltanto nessun
impedimento è riscontrabile in proposito, ma che anzi la richiesta referendaria
si muove nella stessa direzione della normativa internazionale e comunitaria
ora richiamata.
9.-Non è poi qui applicabile il limite relativo alle
leggi tributarie, anche se la richiesta referendaria comprende l'abrogazione
degli artt. 23, 24 e
A1 riguardo va anzitutto precisato che il disposto dell'art. 75, secondo comma, Cost. relativo alle leggi tributarie,
concerne non solo le imposte ma anche le tasse, concorrendo queste ultime, in
quanto impositive di un sacrificio economico individuale e sia pure con
differenti presupposti e natura giuridica, ad integrare la finanza pubblica. Sicchè, stante la medesima ratio,
per l'esclusione della consultazione referendaria non sarebbe possibile porre
alcuna distinzione tra le due categorie di tributi.
Va tuttavia osservato che le tasse suddette concernono gli atti
amministrativi previsti dalle disposizioni comprese nel quesito referendario, sicchè, eliminata ogni possibilità di emettere i
provvedimenti a cui l'onere tributario è collegato,
non può non discendere anche l'eliminazione dei relativi oneri, che verrebbero
meno in ogni caso, ossia anche se non espressamente compresi nella richiesta di
referendum.
10.-Infine rileva
Ciò non esclude del tutto la plausibilità di qualche rilievo critico, ma
alcune imperfezioni risultano inevitabili in subiecta materia e sono comuni peraltro, com'è stato
giustamente osservato, agli ordinari procedimenti di normazione.
Decisiva è invece la possibilità, certamente sussistente, che l'elettore possa
esprimere consapevolmente la propria volontà sul tema proposto: il che, a
differenza di quanto ritenuto dalla Corte con le decisioni nn.
27 del 1981 e n.
28 del 1987, relative alle precedenti richieste vertenti sulla stessa
materia ma diversamente formulate, consente di ritenere ammissibile quella
attuale.
11.-Ad analoga conclusione occorre pervenire rispetto alla seconda richiesta
di referendum, concernente la disposizione dell'art. 842, primo e secondo
comma, codice civile, presentandosi il relativo quesito del pari chiaro,
univoco ed omogeneo: tale quindi da consentire
all'elettore di esprimere la sua volontà con piena consapevolezza. Esso
manifesta inequivocabilmente l'intento di generalizzare il divieto di accedere
nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, anche se non ricorrano le due
condizioni attualmente previste dalla disposizione in
discussione (recinzione del fondo o esistenza di colture suscettibili di
danno).
Del resto in precedenza
Può aggiungersi che la norma in discussione, regolando i rapporti tra
proprietario e cacciatore, appronta una regolamentazione
mediatrice tra le due posizioni individuali (ciò è evidente per la recinzione,
ma può estendersi anche all'altra ipotesi, che non sembra avere un collegamento
con le esigenze sociali della produzione, ma è piuttosto diretta a tutelare
esclusivamente l'interesse individuale del proprietario alla percezione dei
frutti prodotti nel fondo, quali che siano). Conseguentemente risulta difficile riconoscere, come invece da qualcuno è
stato affermato, che essa, anche in relazione alle sue origini, si ricolleghi
alla funzione sociale della proprietà, intesa secondo la disposizione dell'art.
42 Cost . Tale funzione potrebbe trovare attuazione
in una nuova disciplina della caccia, coerente in particolare alla normativa
comunitaria, la quale predisponga limiti diretti ad
un'utilizzazione ponderata delle risorse faunistiche ed ambientali sul
territorio nazionale.
Aggiungendosi peraltro che-anche medio-tempore-l'eventuale
esito positivo soltanto della seconda consultazione non si pone certamente in
contrasto con l'art. 117 Cost. in quanto non
sopprimerebbe dalla previsione di questo la materia <caccia>, pur sempre
esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove è consentita, e di quelli
privati, con il consenso del proprietario.
Deve quindi concludersi che nessun ostacolo
impedisce di riconoscere la legittimità costituzionale anche della seconda
richiesta di referendum.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibili le richieste di referendum
popolare per l'abrogazione: -degli artt. 2 (nella parte indicata in epigrafe),
3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte
indicata in epigrafe), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32,
33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, contenente principi
generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la
disciplina della caccia; - dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice
civile; richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre 1989,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/02/90.