SENTENZA N. 25
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della l. cost. 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. unico, primo comma, della l. 18 dicembre 1973 n. 856, recante "Modifica all'art. 1, comma settimo, della l. 6 dicembre 1962, n. 1643 sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica" limitatamente alle parole "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari"; e per l'abrogazione dell'articolo unico della l. 10 gennaio 1983 n. 8:
"Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi", limitatamente ai commi da primo a dodicesimo, che recano il seguente testo:
I. "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 15 della l. 2 agosto
1975, n.
a) lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi;
b) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà alimentato a carbone;
c) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio e in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 mw;
d) un contributo per ciascun kw di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:
lire/kw 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;
lire/kw 12.000 per gli impianti elettronucleari;
lire/kw 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone.".
II. "L'Enel é altresì tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.".
III. "Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'Enel in forza di convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge.".
IV. "Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile
non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone di potenza
nominale non inferiore a 1.200 mw, entrati in esercizio dopo la data del 31
dicembre
V. "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.".
VI. "Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di cui all'art. 3, primo comma, della l. 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio é ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, l'Enea é tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al limite del costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto.".
VII. "L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua ripartizione fra gli stessi, é disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione fra l'Enea e i comuni interessati.".
VIII. " L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale.".
IX. "Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verrà effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato.".
X. "Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio e al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico- ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.".
XI. "Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge e alla loro finalizzazione sono regolati da apposite convenzioni tra l'Enel, le regioni e i comuni interessati secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della l. 16 maggio 1970, n. 281.".
XII. "Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Enel non può stipulare convenzioni con enti locali e con le regioni che prevedono a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti."; e per l'abrogazione del tredicesimo comma del citato articolo unico della legge n. 8/1983 "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi", comma che reca il seguente testo: "Qualora, entro i termini fissati dall'art. 2, secondo comma, della l. 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento é effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita.", iscritti ai nn. 31, 32 e 33 del reg. referendum;
Viste le ordd. del 13 dicembre 1986 con le quali l'Ufficio centrale per
il referendum presso
Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Udito l'avvocato Valerio Onida per il Comitato promotore;
1. - In data 8 maggio 1986 Ronchi Edoardo ed altri, documentata la propria qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per la richiesta di referendum popolare abrogativo dell'articolo unico, commi primo-dodicesimo, l. 10 gennaio 1983 n. 8, contenenti norme per l'erogazione di contributi da parte dell'Enel e dell'Enea a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1986.
In data 6 agosto 1986 alcuni dei promotori depositavano presso la detta Cancelleria i fogli con 950.000 sottoscrizioni, accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso
Con ordinanza del 23 ottobre
Notificata l'ordinanza ai presentatori delle richieste, alcuni di questi nonché il Partito Radicale negavano i presupposti della concentrazione e l'Ufficio centrale riconosceva l'opportunità di tenere distinti i quesiti.
Pertanto, con ordinanza del 15 dicembre successivo l'Ufficio dichiarava legittima la richiesta di referendum.
2. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 8 maggio 1986, la richiesta di referendum abrogativo del terz'ultimo (rectius: penultimo, ossia tredicesimo) comma del cit. art. un. l. n. 8 del 1983, che affida al CIPE, su proposta del Ministro per l'industria, la determinazione delle aree di insediamento delle centrali suddette.
L'annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale su indicata.
Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000 firme con i relativi certificati elettorali.
L'Ufficio elettorale effettuava la verifica con esito positivo e, riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la richiesta di referendum.
3. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 6 maggio 1986, la richiesta di referendum abrogativo dell'art. un., primo comma, l. 18 dicembre 1973 n. 856 (recante modifica dell'art. 1, comma settimo, l. 6 dicembre 1962 n. 1643), che consente all'Enel di promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri o di assumervi partecipazioni al fine di realizzare o gestire centrali elettriche, limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari".
L'annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata. Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000 firme con i relativi certificati elettorali.
L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo, e, riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la richiesta di referendum.
Le ordinanze erano comunicate e notificate a norma dell'art.
4. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle suddette ordinanze dall'Ufficio centrale, fissava il giorno 14 gennaio 1987 per la deliberazione in camera di consiglio, e nominava relatore il Giudice costituzionale Francesco Saja.
Della fissazione suddetta veniva data regolare comunicazione.
In data 10 gennaio 1987 i presentatori delle richieste di referendum, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, l. n. 352 del 1970, depositavano tre distinte memorie, con cui svolgevano varie considerazioni a sostegno delle proposte richieste e, in particolare, deducevano la sostanziale diversità dei quesiti referendari rispetto a quelli dichiarati inammissibili con la sentenza n. 31 del 1981 e la loro compatibilità con l'attuazione del Trattato Euratom. Il Governo non si avvaleva per contro della facoltà suddetta.
1. - Le tre richieste referendarie in epigrafe, pur concernendo distinte disposizioni di legge, mirano a realizzare - sul comune tema delle centrali elettronucleari - effetti abrogativi interferenti. Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Le richieste suddette - delle quali l'Ufficio centrale costituito
presso
3. - Le tre richieste referendarie vanno ammesse.
Non sussiste infatti alcuna delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, Cost. o desumibili dall'ordinamento costituzionale del referendum abrogativo (cfr. in proposito la sent. n. 16 del 1978); né alcuna eccezione ha sollevato il Governo, il quale non si é avvalso della facoltà di presentare memorie.
In particolare, rilevato che le attuali richieste hanno un oggetto
diverso da quella che ha dato luogo alla sent. n. 31 del 1981, osserva
riuniti i giudizi, ammette le richieste di referendum:
per l'abrogazione del cit. art. unico, tredicesimo comma, l. n. 8 del 1983;
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.