SENTENZA N. 15
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), iscritto al n. 83 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;
udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
udito l'avvocato Stefano Grassi, per i delegati del Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Toscana.
Ritenuto in fatto
Obiettivo di quest'ultima altro non sarebbe che quello di attuare in modo pieno il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia agricola e forestale, in considerazione dell'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, seguita al referendum del 1993, abrogativo del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Il quesito non contrasterebbe con i limiti individuati da questa Corte all'ammissibilità del referendum; in particolare, l'abrogazione della legge n. 491 del 1993 non si tradurrebbe in una violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, costituendo la regolamentazione legislativa in oggetto solo una delle opzioni a disposizione del legislatore per l'attuazione delle norme comunitarie: se il coordinamento della programmazione a livello nazionale e la rap- presentanza unitaria degli interessi nazionali nelle sedi comunitarie possono anche ritenersi opportuni, tuttavia l'istituzione di un ministero e l'attribuzione ad esso di competenze così ampie, come quelle delineate dalla legge su cui si propone il referendum, si porrebbero in contrasto con la Costituzione, che agli artt. 117 e 118 attribuisce alle Regioni le funzioni legislative e amministrative in materia di agricoltura e foreste.
Considerato in diritto
Né si può ritenere che una qualche parte della disciplina introdotta dalla legge n. 491 del 1993 abbia contenuto costituzionalmente vincolato o investa profili organizzativi del dicastero imposti dalla Costituzione. Nessuna delle attribuzioni propriamente amministrative del nuovo Ministero, operante in materie in cui la Costituzione ha previsto, ed è stato attuato in via di principio, un largo decentramento regionale, può dirsi costituzionalmente necessaria.
E' vero che nella materia delle risorse agricole, alimentari e forestali lo Stato centrale conserva funzioni di indirizzo e coordinamento, anche e soprattutto in relazione alla formazione e all'attuazione delle politiche economiche dell'Unione europea. Ma, come già rilevato nella sentenza n. 26 del 1993, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione delle leggi istitutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli artt. 5 e 6 della legge di ratifica del trattato Cee impegnano sì lo Stato italiano ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato stesso, nonché a garantire il coordinamento delle politiche economiche in stretta collaborazione con le istituzioni comunitarie, ma non indicano gli organi ai quali lo Stato deve affidare le relative funzioni, e nemmeno impongono di affidarle a un Ministero, sicché ben potrebbe ovviarsi alla eliminazione dell'apparato dicasteriale in questione con una diversa organizzazione delle funzioni spettanti allo Stato. Nella attuale richiesta referendaria non è coinvolto alcun organo o istituto la cui esistenza sia imposta dai trattati o sia coessenziale alla struttura o al funzionamento del Governo, essendo stata discrezionalmente assunta dal legislatore la scelta di istituire un apposito Ministero al quale attribuire quelle determinate funzioni.
Il quesito risponde inoltre ai requisiti della chiarezza e della omogeneità, posto che si sollecita l'abrogazione di un intero testo di legge; e seppure questo contenga una molteplicità di disposizioni, esse attengono tutte, omogeneamente, alla materia delle risorse agricole, alimentari e forestali e non sono tali da privare il quesito stesso del suo carattere binario, che si risolve nella alternativa tra l'eliminazione e il mantenimento in vita del Ministero.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
Presidente Renato GRANATA
Redattore Carlo MEZZANOTTE