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SENTENZA N. 8
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente :
Avv. Mauro FERRI
Giudici :
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato
GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 384, 378 e 307 del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal Tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di Brussolo Anna Maria, iscritta al
n. 249 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno
1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del
22 novembre 1995 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto
in fatto
1.- Il Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza del 16
febbraio 1995, questione di legittimità costituzionale degli artt. 384,
378 e 307 del codice penale "nella parte in cui non prevedono che la causa
di non punibilità prevista a favore dei prossimi congiunti sia estesa al convivente more uxorio", in riferimento agli
articoli 3, primo comma, e 29 della Costituzione.
Il giudizio penale a quo riguarda, tra l'altro, un'imputata
di reato di favoreggiamento personale in favore del convivente; la questione,
osserva il Tribunale, è dunque rilevante: l'imputata non può
giovarsi della causa di non punibilità stabilita nell'art. 384, primo
comma, del codice penale, che esonera dalla pena per diversi illeciti, tra cui
appunto il favoreggiamento personale, chi sia costretto al fatto-reato dalla
necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile
nocumento nella libertà o nell'onore, giacché, agli effetti della
legge penale, l'art. 307, quarto comma, dello stesso codice fornisce una indicazione tassativa dei "prossimi
congiunti", ricomprendendovi il coniuge ma non
anche il convivente di fatto.
2.- Posto che la "ratio dell'esimente di cui all'art.
384 va individuata nell'esistenza di un profondo vincolo affettivo, coltivato
quotidianamente, e non certo nella sanzione legale di tale vincolo", il
giudice a quo ritiene che l'esclusione del convivente dall'ambito di
applicazione della speciale causa di non punibilità non sia
giustificata, perché la situazione della convivenza in nulla si
distingue da quella del coniugio se non per la mancanza, appunto, di una
"sanzione legale" del vincolo; la relazione coniugale, infatti, si
fonda su taluni elementi essenziali, rappresentati da un legame affettivo
stabile, con disponibilità reciproca ai rapporti sessuali, e da una base
di reciproca assistenza e solidarietà, elementi questi che danno
fondamento anche al rapporto di convivenza, improntato pure esso ai principi della
"società naturale" cui ha riguardo l'art. 29 della
Costituzione. D'altra parte, un consolidato rapporto di fatto non può
dirsi costituzionalmente irrilevante, specialmente alla luce della crescente
diffusione sociale del fenomeno, come è stato riconosciuto anche nella
giurisprudenza della Corte costituzionale con riguardo al rilievo delle
formazioni sociali (art. 2 della Costituzione).
Se quindi relazione matrimoniale e convivenza di fatto
rivestono identiche connotazioni, la diversa disciplina delle rispettive
"garanzie" comporta una violazione del principio di eguaglianza.
"Non si ignora" - prosegue il rimettente - che la Corte ha già
affrontato e risolto in senso negativo la questione, con la sentenza n. 237 del
1986 e con l'ordinanza
n. 352 del 1989; ma, rispetto all'emanazione di quelle pronunce, il quadro
normativo è mutato. Il nuovo codice di procedura penale, infatti,
stabilisce, nell'art. 199, comma 3, lettera a), il
rilievo della relazione - attuale o anche pregressa - di convivenza di fatto
sul piano della facoltà di astenersi dal testimoniare (limitatamente ai
fatti vericatisi o appresi dall'imputato durante la
convivenza). Questa previsione, che implica il relativo avviso da parte del
giudice circa la facoltà di avvalersene (assistito dalla sanzione di
nullità dell'atto, in caso di omissione), comporta altresì
effetti sul piano sostanziale: l'art. 384, secondo comma, del codice penale
esclude la punibilità per i reati di falsa testimonianza e false
informazioni al pubblico ministero in caso di omesso avviso, da parte del
giudice, della facoltà di astenersi dal rendere la testimonianza o le
informazioni.
La citata nuova previsione processuale enuclea, ad avviso del
giudice a quo, un ulteriore profilo di "incongruenza" e di
disparità di trattamento a svantaggio della posizione del convivente
imputato di favoreggiamento personale, rispetto all'imputato di falsa
testimonianza o di false informazioni al pubblico ministero. Se è infatti vero che diversa è l'obiettività
giuridica dei reati di favoreggiamento e di falsa testimonianza, perché
quest'ultima tutela la giusta definizione del processo, mentre il primo tutela
le investigazioni anche pre-processuali, questa
differenza risulta ben più "sfumata" quando il raffronto sia
istituito tra favoreggiamento (a mezzo dichiarazioni alla polizia giudiziaria)
e reato di false informazioni al pubblico ministero, essendosi in tutti e due i
casi in presenza di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.
Osserva il Tribunale che tutte le ipotesi riconducibili
all'art. 384 del codice penale si fondano, oltre che sul principio nemo tenetur se detegere, sul riconoscimento della forza degli affetti e
dei legami di solidarietà familiare, che si basano sulle caratteristiche
proprie di quei vincoli interpersonali e non sull'esistenza dell'atto di
matrimonio; questa stessa ratio ha trovato emersione, sia pure parziale, nella
richiamata disposizione del nuovo codice di procedura penale dalla cui
applicazione, peraltro, discende - conclude il rimettente - un ulteriore
sostegno alla fondatezza della questione, per la ingiustificata
disparità di trattamento che al medesimo soggetto (convivente di fatto)
viene accordata a seconda che si abbia riguardo alle dichiarazioni da lui rese
alla polizia giudiziaria - come è nel caso del processo a quo - ovvero a
quelle rese al pubblico ministero, essendo ricomprese
queste ultime e non le prime nell'ambito di applicabilità dell'art. 384,
secondo comma, del codice penale, in virtù della detta regola
processuale.
3.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura ricorda i precedenti della Corte costituzionale
(sentenza n. 237
del 1986 e ordinanza
n. 352 del 1989) che avevano escluso il contrasto
con la Costituzione
della normativa impugnata, anche con riguardo all'art. 2 della Costituzione,
affermando che la eventuale parificazione della convivenza al coniugio è
compito, articolato e complesso, proprio del legislatore. Questo quadro non
può dirsi ora cambiato solo in virtù dell'intervento, specifico e
mirato, sulla facoltà di astensione del convivente di fatto dal rendere
testimonianza, sia pure con riverberi sulla punibilità del testimone
assunto senza osservare le regole; l'accennato intervento è indice di
una scelta selettiva e ragionevole del legislatore, mentre la parificazione
generalizzata delle situazioni poste a raffronto dal Tribunale propone una
richiesta additiva in materia penale, che contrasta con gli enunciati delle
decisioni già citate.
L'interveniente conclude quindi per una declaratoria di non
fondatezza della questione.
Considerato
in diritto
1.- Il Tribunale di Torino ritiene incostituzionale la
mancata estensione al convivente della causa di non punibilità prevista
nel caso di favoreggiamento personale quando il fatto sia stato commesso
essendo costretti dalla necessità di salvare il coniuge da un grave e
inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. In effetti, l'art.
384, primo comma, del codice penale prevede la menzionata causa di non
punibilità per una serie di delitti contro l'amministrazione della
giustizia, tra i quali il favoreggiamento personale di cui all'art. 378 del
medesimo codice, quando essi siano stati commessi,
nelle condizioni sopra dette di necessità, a favore di un "prossimo
congiunto" e questa nozione è determinata in generale, ai fini
della legge penale, dall'art. 307, quarto comma, del codice penale, con una
definizione che include il coniuge ma esclude il convivente. Da questa mancata
equiparazione del convivente al coniuge, la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 384, 378 e 307, quarto
comma, del codice penale, per violazione degli articoli 3,
primo comma, e 29 della Costituzione.
La sollevata questione non può essere accolta in riferimento ad alcuno dei parametri invocati, per i
concorrenti motivi di infondatezza e di inammissibilità esposti qui di
seguito.
2.- Per quanto attiene alla censura sollevata in riferimento
all'art. 29 della Costituzione, a ragione l'ordinanza del Tribunale rimettente
sottolinea la notevole diffusione della convivenza di fatto, quale rapporto tra
uomo e donna ormai entrato nell'uso e comunemente accettato, accanto a quello
fondato sul vincolo coniugale. Ma questa trasformazione della coscienza e dei
costumi sociali, cui la giurisprudenza di questa Corte non è
indifferente, non autorizza peraltro la perdita dei contorni caratteristici
delle due figure in una visione unificante come quella che risulta dalla
radicale ed eccessiva affermazione, contenuta nell'ordinanza di rimessione,
secondo la quale la convivenza di fatto rivestirebbe oggettivamente
connotazioni identiche a quelle che scaturiscono dal rapporto matrimoniale e
dunque le due situazioni in nulla differirebbero, se non per il dato estrinseco
della sanzione formale del vincolo. Questa Corte, al contrario, in diverse
decisioni il cui orientamento non può che essere qui confermato (sentenze nn. 310
del 1989, 423 e 404 del 1988 e 45 del 1980
), ha posto in luce la netta diversità della
convivenza di fatto, "fondata sull'affectio
quotidiana - liberamente e in ogni istante revocabile - di ciascuna delle
parti" rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato da
"stabilità e certezza e dalla reciprocità e
corrispettività di diritti e doveri ... che nascono soltanto dal
matrimonio".
Ma ciò
che nel giudizio di legittimità costituzionale più conta è
che la Costituzione
stessa ha dato delle due situazioni una valutazione differenziatrice.
Tale valutazione esclude l'ammissibilità, secondo un punto di vista giuridico-costituzionale, di affermazioni omologanti, del
tipo di quella sopra riferita. Questa Corte, nella sentenza n. 237 del 1986 - che costituisce
precedente specifico per la decisione della questione in esame -, riconosciuta
la rilevanza costituzionale del "consolidato rapporto" di convivenza,
ancorché rapporto di fatto, lo ha tuttavia
distinto dal rapporto coniugale, secondo quanto impongono il dettato della
Costituzione e gli orientamenti emergenti dai lavori preparatori.
Conseguentemente, ha ricondotto il primo all'ambito della protezione, offerta
dall'art. 2, dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali e il
secondo a quello dell'art. 29 della Costituzione. Tenendo distinta l'una
dall'altra forma di vita comune tra uomo e donna, si rende possibile
riconoscere a entrambe la loro propria specifica dignità; si evita di
configurare la convivenza come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o
appena tollerata e non si innesca alcuna impropria "rincorsa" verso
la disciplina del matrimonio da parte di coloro che abbiano scelto di
liberamente convivere. Soprattutto si pongono le premesse per una
considerazione giuridica dei rapporti personali e patrimoniali di coppia nelle
due diverse situazioni, considerazione la quale - fermi in ogni caso i doveri e
i diritti che ne derivano verso i figli e i terzi - tenga
presente e quindi rispetti il maggior spazio da riconoscersi,
nella convivenza, alla soggettività individuale dei conviventi; e
viceversa dia, nel rapporto di coniugio, maggior rilievo alle esigenze
obiettive della famiglia come tale, cioè come stabile istituzione sovraindividuale.
Questa
valutazione costituzionale del rapporto di convivenza rispetto al vincolo
coniugale non può essere contraddetta da opposte visioni
dell'interprete. I punti di vista di principio assunti dalla Costituzione
valgono innanzitutto come criteri vincolanti di comprensione e classificazione,
e quindi di assimilazione o differenziazione dei fatti sociali giuridicamente
rilevanti.
La pretesa
equiparazione della convivenza di fatto al rapporto di coniugio, nel segno
della riconduzione di tutte e due le situazioni sotto la medesima protezione
dell'art. 29 della Costituzione, risulta così infondata.
3.- La distinta
considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, come
tali, non esclude affatto, tuttavia, la comparabilità delle discipline
riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare
analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'invocato art. 3
della Costituzione: un controllo, già in passato esercitato numerose
volte dalla Corte costituzionale, il quale, senza intaccare l'essenziale
diversità delle due situazioni, ha tuttavia condotto talora a censurare
l'ingiustificata disparità di trattamento (a danno ora della famiglia di
fatto, ora della famiglia legittima) delle analoghe condizioni di vita che
derivano dalla convivenza e dal coniugio (sentenze nn. 559 del 1989, 404 del 1988 e 179 del 1976).
Nella
prospettiva della ragionevolezza delle determinazioni legislative, il Tribunale
rimettente fonda la sua richiesta sulla ratio comune alle cause di non
punibilità previste dall'art. 384 del codice penale - in
riferimento a ciascuno dei titoli di reato ivi elencati - a favore dei prossimi
congiunti, ratio di tutela del legame di solidarietà tra i componenti il
nucleo familiare e del sentimento che li unisce. Poiché tale sentimento
e tale legame possono valere con la stessa intensità tanto per i componenti
della famiglia legittima quanto per quelli della famiglia di fatto, non vi
sarebbe alcun ragionevole motivo - ad avviso del Tribunale rimettente - per
discriminare questi ultimi dalla protezione accordata ai primi.
Ma neppure
sotto questo profilo - che pur si basa innegabilmente su un dato di fatto
incontestabile - la questione può essere accolta. Essa
infatti mira, come risultato, a una decisione additiva che
manifestamente eccede i poteri della Corte costituzionale a danno di quelli
riservati al legislatore.
Innanzitutto,
l'estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono
altrettante deroghe a norme penali generali, comporta strutturalmente un
giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti,
in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa
sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che è da riconoscersi ed
è stato riconosciuto da questa Corte appartenere primariamente al
legislatore (sentenze nn. 385, 267 e 32 del 1992, quest'ultima in tema di cause
di improcedibilità; n. 1063 del 1988; ordinanza n. 475 del 1987; sentenza n. 241 del 1983).
Nel caso di
specie, si tratterebbe di mettere a confronto l'esigenza della repressione di
delitti contro l'amministrazione della giustizia, e quindi la garanzia di
efficacia della funzione giudiziaria penale, da un lato, e la tutela di beni
afferenti la vita familiare, dall'altro. Ma non è detto che i beni di
quest'ultima natura debbano avere esattamente lo stesso peso, a seconda che si
tratti della famiglia di fatto e della famiglia legittima. Per la famiglia
legittima, non esiste soltanto un'esigenza di tutela delle relazioni affettive
individuali e dei rapporti di solidarietà personali. A questa esigenza,
può sommarsi quella di tutela dell'istituzione familiare come tale, di
cui elemento essenziale e caratterizzante è la stabilità, un bene
che i coniugi ricercano attraverso il matrimonio, mentre i conviventi affidano
al solo loro impegno bilaterale quotidiano. Posto che la posizione del convivente meriti riconoscimento, essa non
necessariamente deve dunque coincidere con quella del coniuge dal punto di
vista della protezione dei vincoli affettivi e solidaristici.
Ciò legittima, nel settore dell'ordinamento penale che qui interessa,
soluzioni legislative differenziate, della cui possibile varietà
dà abbondante dimostrazione la comparazione tra le legislazioni di
numerosi Paesi.
In
più, un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità che
assumesse in ipotesi la pretesa identità della posizione spirituale del
convivente e del coniuge, rispetto all'altro convivente o all'altro coniuge,
oltre a rappresentare la premessa di quella totale equiparazione delle due
situazioni che - come si è detto - non corrisponde alla visione fatta
propria dalla Costituzione, determinerebbe ricadute normative conseguenziali di portata generale che trascendono l'ambito
del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Non ci
sarebbe motivo, infatti, per limitare l'equiparazione del convivente al
coniuge, nell'ambito del primo comma dell'art. 384 del codice penale, al solo
caso del favoreggiamento personale, anche perché una tale limitazione
determinerebbe di per sé ulteriori problemi di costituzionalità,
sotto il profilo dell'irrazionalità, all'interno delle stesse
fattispecie previste dal medesimo articolo. Ma soprattutto si dovrebbe aprire
il problema dell'equiparazione in tutti gli altri numerosi casi di previsioni
legislative, talora anche in malam partem (ad es. articoli 570, 577, ultimo
comma, 605 del codice penale), che danno rilievo, ai più diversi
fini e nei più diversi campi del diritto, all'esistenza di rapporti di
comunanza di vita di tipo familiare.
Sotto il
profilo dell'irragionevolezza, la dedotta questione di costituzionalità
è dunque inammissibile.
4.- Le sopra
esposte ragioni di infondatezza e di inammissibilità conducono
così a confermare gli orientamenti espressi nella precedente sentenza n. 237 del 1986 di questa Corte. Senonché, il Tribunale rimettente rileva la
novità dell'ordine normativo nel quale la questione ora riproposta viene
a collocarsi. Tale novità è rappresentata dalla norma del vigente
codice di procedura penale (art. 199) che estende la facoltà di
astensione dal prestare testimonianza (facoltà cui corrisponde il dovere
del giudice, a pena di nullità, di darne avviso all'interessato), dai
prossimi congiunti (comma 1) a chi (comma 3, lettera a)),
"pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia
convissuto con esso...", sia pure limitatamente ai fatti verificatisi o
appresi dall'imputato durante la convivenza: una disciplina applicabile
altresì alle informazioni assunte da parte del pubblico ministero nelle
indagini preliminari (art. 362 del codice di procedura penale, come novellato
dall'art. 5 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7
agosto 1992, n. 356) e alle sommarie informazioni assunte a iniziativa della
polizia giudiziaria (art. 351, comma 1, del codice di procedura penale, come
modificato dall'art. 4 della predetta novella). Da tale nuova disciplina
processuale, che prevede dunque un'ampia, anche se non totale, assimilazione
del convivente al coniuge rispetto alle dichiarazioni rese all'autorità,
discendono poi conseguenze sostanziali per entrambi. L'art. 384, secondo comma,
del codice penale prevede una causa di non punibilità relativamente ai
reati di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e
di false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) - ma non anche relativamente alle false dichiarazioni
rese alla polizia giudiziaria: comportamento non previsto come reato specifico
ma suscettibile di integrare, in presenza degli altri
elementi previsti dalla legge, la fattispecie del favoreggiamento personale -
quando il soggetto richiesto di fornire informazioni o assunto come teste
avrebbe dovuto essere avvertito della sua facoltà di astenersi; ipotesi,
quest'ultima, che oggi, a causa della suddetta estensione operata dall'art. 199
del nuovo codice di procedura penale, riguarda, oltre che il coniuge, anche il
convivente.
Dalla descritta
evoluzione dell'ordinamento nel senso dell'avvicinamento della posizione del
convivente a quella del coniuge rispetto alla facoltà di astensione,
nonché rispetto all'obbligo del relativo avviso e alla causa di non
punibilità prevista nel caso di omesso avviso, il Tribunale rimettente
trae ragione per ribadire l'incongruenza della disciplina riguardante le
dichiarazioni rese dal convivente in sede di sommarie informazioni assunte a
iniziativa della polizia giudiziaria. Il fatto materiale, infatti, potrebbe
essere il medesimo,consistendo in false dichiarazioni,
dichiarazioni rilevanti però a titolo di favoreggiamento personale
davanti alla polizia giudiziaria e a titolo di false informazioni o di falsa
testimonianza davanti al pubblico ministero o al giudice. Ma solo in questi due
ultimi casi e non nel primo valendo la causa di non punibilità prevista
dal secondo comma dell'art. 384 del codice penale, analogo comportamento - le
false dichiarazioni nel caso di omesso avviso della facoltà di
astensione - può andare esente da pena se tenuto davanti al pubblico
ministero o al giudice, ma non se tenuto davanti alla polizia giudiziaria, pur
nell'identità delle norme processuali presupposte.
Affinché
tali rilievi critici del giudice rimettente, in ordine all'accennato motivo di
irrazionalità della normativa vigente, possano avere accesso all'esame
di questa Corte, dovrebbero tuttavia essere formulati nell'ambito di una
questione di costituzionalità essenzialmente diversa da quella presente,
l'ipotizzata discriminazione concernendo non più soggetti distinti (il
coniuge e il convivente) ma il medesimo soggetto (nella specie: un convivente),
a seconda dell'autorità ricevente le sue
dichiarazioni, e riguardando una diversa causa di non punibilità: non
quella prevista nel primo, ma quella apprestata dal secondo comma dell'art. 384
del codice penale. Pertanto, se tale era l'intento del giudice rimettente, la
via non poteva certo essere quella effettivamente percorsa della richiesta
equiparazione del convivente al coniuge sotto il profilo del primo comma
dell'art. 384 del codice penale: una via, oltre che infondata
e inammissibile per i motivi predetti, anche artificiosa.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, 378 e 307, quarto comma,
del codice penale, sollevata, in riferimento all'art.
3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 384, primo comma, 378 e
307, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 29
della Costituzione, dal Tribunale di Torino con la medesima ordinanza.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11
gennaio 1996.
MAURO FERRI,
PRESIDENTE
GUSTAVO ZAGREBELSKY,
RELATORE
Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 1996.