SENTENZA N. 237
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
articoli 384 e 307 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 giugno 1980 dal Tribunale di Novara nel
procedimento penale a carico di Miali Rosa iscritta
al n. 751 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 1 aprile 1983 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Sinopoli
Concetta iscritta al n. 945 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 14 luglio 1983 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Dall'Ara Patrizia
iscritta al n. 1116 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53 bis dell'anno 1985;
4) ordinanza emessa il 6 febbraio 1985 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di Ottaviucci Fabrizio iscritta al n. 193 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167
bis dell'anno 1985;
5) ordinanza emessa il 28 maggio 1985 dalla Corte di assise
di Rovigo nel procedimento penale a carico di Major Laura iscritta al n. 573
del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il
Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con proprie rispettive ordinanze i Tribunali di Novara (R.O. n. 751/1980) e di Torino (R.O. n. 945/1983 e R.O. n.
1116/1984), il Giudice istruttore del Tribunale di Camerino (R.O. n. 193/1985) e
I giudizi nell'ambito dei quali é stata sollevata la questione
riguardano, tutti, soggetti imputati di favoreggiamento personale nei confronti
di persona con la quale convivevano more uxorio.
La questione viene prospettata nelle ordinanze
del Tribunale di Novara, del Giudice istruttore del Tribunale di Camerino e
della Corte di assise di Rovigo in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione, mentre nelle due ordinanze del Tribunale di Torino viene sollevata in riferimento al solo art. 3.
In particolare, secondo l'ordinanza emessa dal Tribunale di Novara nel
procedimento a carico di Miali Rosa, "il
legislatore, elencando tassativamente all'art. 307 c.p. le ipotesi che
permettono ad un soggetto di qualificarsi "prossimo congiunto", ha
omesso di considerare quelle situazioni affettive di natura familiare, basate
sulla convivenza di fatto, in realtà oggettivamente identiche a quelle appunto
disciplinate".
Tale omissione contrasterebbe con la ratio
dell'art. 384 che ha lo scopo di evitare, per motivi etici, che un soggetto sia
costretto ad arrecare grave nocumento ad un congiunto. Motivi etici che
"si pongono e vanno rispettati nell'ipotesi di famiglia di fatto non
legittimata dal vincolo del matrimonio, poiché tali situazioni - convivenza
fondata su vincolo giuridico e convivenza di fatto - appaiono
sostanzialmente identiche, essendo entrambe improntate a quei principi di
"società naturale" cui fa riferimento l'art. 29 della
Costituzione".
Sostanzialmente conformi appaiono le motivazioni adottate dal Tribunale
di Torino nell'ordinanza 1 aprile 1983 (R.O. n. 945
del 1983) nel procedimento a carico di Sinopoli
Concetta, nella quale vengono rimarcati gli intenti di
reciproca assistenza di fatto che sorreggono le situazioni affettive di natura
familiare, basate sulla convivenza ed oggettivamente identiche a quelle
disciplinate dalle norme.
Quanto all'altra ordinanza del Tribunale di Torino del
14 giugno 1983 (R.O. n. 1116 del 1984) nel
procedimento a carico di Dall'Ara Patrizia si rileva
che la situazione derivante dalla convivenza more uxorio in nulla si distingue
da quella c.d. legale se non per l'assenza di una sanzione legale del vincolo,
onde riesce difficile giustificare la esclusione dall'elencazione di cui
all'art. 307 della persona convivente more uxorio, dal momento che la ratio
dell'esimente di cui all'art. 384 é da individuarsi nell'esistenza di un
profondo vincolo affettivo, coltivato quotidianamente. Il richiamo ai motivi
etici, ispiratori dell'art. 384 c.p.,
da ritenere presenti anche per la convivenza more uxorio, si ritrova altresì nell'ordinanza
del Giudice istruttore del Tribunale di Camerino del 6 febbraio 1985 (nel
procedimento a carico di Ottaviucci Fabrizio)
unitamente alla considerazione che l'ordinamento, sia pure ad altri fini,
tende, se non ad equiparare la famiglia di fatto al vincolo matrimoniale, ad
apprestarne idonea tutela; questa, se non discende automaticamente dall'art. 29
Cost., certo in tale norma trova presupposto di applicazione analogica.
Anche l'ordinanza della Corte di assise di
Rovigo, nel procedimento a carico di Major Laura, sostiene la ricorrenza delle
stesse ragioni di non punibilità poste a salvaguardia del nucleo familiare.
Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di Novara é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Nella memoria di intervento si deduce l'infondatezza della questione
giacché la disparità di trattamento riguarda due situazioni non obiettivamente
uguali, bensì sostanzialmente diverse, per l'ovvia diversità fra la famiglia e
la convivenza di fatto, derivante dal rilievo che nel primo caso la famiglia
esiste e nel secondo caso non esiste.
Si tratta - secondo la memoria - di una diversità fondamentale su cui
poggia l'intero ordinamento sia civile che penale e
che trova la sua consacrazione nell'art. 29 della Costituzione secondo cui
"
Considerato in diritto
1. - L'identità delle questioni comporta la riunione delle relative cause
per formare oggetto di unica pronuncia.
2a) - Agli effetti della legge penale, l'art. 307, comma quarto, del
relativo codice fornisce l'elencazione tassativa dei prossimi congiunti e vi ricomprende il coniuge. Questi, pertanto,
non é punibile, giusta il successivo art. 384, allorché costretto a
salvare da grave ed inevitabile nocumento l'altro coniuge, così incorrendo con
la sua condotta, tra le altre ipotesi contemplate, nel reato di favoreggiamento
personale.
Ma il Tribunale di Novara (ord.
751/80), il Giudice istruttore del Tribunale di Camerino (ord.
193/85),
2b) - Prospettata in tali precisi termini di riferimento, la questione é
priva di fondatezza.
L'art. 29 riguarda, infatti, la famiglia fondata sul matrimonio (sent. n. 30 del 1983): come del resto fu pressoché univocamente
palesato in sede di Assemblea Costituente la compagine familiare risulta, nel
precetto, strettamente coordinata con l'ordinamento giuridico, sì che rimane
estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte ogni altro aggregato pur
socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si radica nel
rapporto coniugale.
E che gli stessi Costituenti così divisassero
doversi intendere la ripetuta norma, fornisce una obiettiva riprova la
votazione per divisione, che ne seguì in aula. Fu
esplicitamente rifiutato, infatti, un voto inteso a disgiungere, nell'art. 29,
primo comma, la locuzione "diritti della famiglia come società
naturale" dall'altra "fondata sul matrimonio"; si procedette
- all'incontro - dapprima al voto sul riconoscimento dei diritti familiari,
accorpandosi, in successiva votazione, la frase "come società naturale
fondata sul matrimonio", rimasta avvinta in inscindibile endiadi.
3a) - Senonché, i
giudici a quibus cui si aggiunge il Tribunale di
Torino (ordd. 945/83 e 1116/84) deducono ancora
l'illegittimità della normativa penale di cui innanzi, in
relazione all'art. 3 Cost.
La convivenza di fatto, si assume, rivestirebbe oggettivamente
connotazioni identiche a quelle scaturenti dal vincolo matrimoniale: e dunque
una diversità di garanzie - o addirittura l'assenza di queste - verrebbe a
vulnerare il principio di uguaglianza.
Orbene,
Va poi ricordato, per completezza, come non avesse
mancato
3b) - In effetti, un consolidato rapporto, ancorché di
fatto, non appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente
irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle
formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.). Tanto più
- in ciò concordando con i giudici remittenti -
allorché la presenza di prole comporta il coinvolgimento attuativo
d'altri principi, pur costituzionalmente apprezzati: mantenimento, istruzione,
educazione.
In altre parole, si é in presenza di interessi
suscettibili di tutela, in parte positivamente definiti (si vedano ad es. gli
artt. 250 e 252 del codice civile nel testo novellato con la
legge 19 maggio 1975 n. 151), in parte da definire nei possibili contenuti.
Comunque, per le basi di fondata affezione che
li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi
appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di
compiuta obiettiva valutazione.
Nella fattispecie, tuttavia, l'adeguatezza in concreto di misure
protettive d'ordine positivo scaturenti dalla valorizzazione
di legami affettivi esistenti di fatto (cfr. sentenza
n. 198 del 1986) trascende - e proprio per l'esigenza di una complessa
chiarezza normativa - i ristretti termini del caso, rivolto al mero intento di
parificare il binomio coniuge/convivente in presenza dei reati richiamati
dall'art. 384 c.p., tra cui il 378.
Più incisivamente, va osservato che l'impugnato art. 307, comma quarto
racchiude la nozione positiva di prossimo congiunto
con una portata di integrazione generale nel sistema legislativo penale: la
prospettata parificazione della convivenza e del coniugio, varrebbe, adunque, a coinvolgere automaticamente non solo le altre
ipotesi di reato contenute nell'art. 384 pure impugnato, ma - ben più
ampiamente - altri istituti di ordine processuale penale, quali la ricusazione
del giudice (art. 64, nn. 3 e 4 cod. proc. pen.);
la facoltà di astensione dal deporre (art. 350) già esaminata dalla Corte nella
ricordata sentenza
n. 6 del 1977; la titolarità nella richiesta di revisione delle sentenze di
condanna e di connesso esercizio dei relativi diritti (artt. 556,564) ovvero
nella presentazione di domanda di grazia (art. 595).
D'altronde, una volta parificato, in ipotesi, il
rapporto di fatto a quello del coniugio, non sarebbe dato sottrarsi, contestualmente,
alla necessità di regolare la posizione dell'eventuale coniuge separato, sia
per il caso di coerenza d'intenti che di conflittualità con il convivente.
Ma su di una regolamentazione esaustiva di tal sorta, necessariamente
involgente, senz'altro, scelte e soluzioni di natura
discrezionale, questa Corte non avrebbe facoltà di pronunciarsi senza invadere
quelle competenze che spettano al Parlamento, nel razionale esercizio di un
potere che il solo legislatore é chiamato ad esercitare; per il che
Consegue l'inammissibilità dell'odierna dedotta questione.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 307, comma quarto, e 384 del codice penale, in
relazione all'art. 29 Cost., sollevata con ordinanze n. 751/80, n.
193/85, n. 573/85, rispettivamente dal Tribunale di Novara, dal Giudice
istruttore del Tribunale di Camerino, dalla Corte d'assise di Rovigo;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 307, comma quarto, e 384 codice penale, in
relazione all'art. 3 Cost., sollevata con ordinanze n. 945/83 e n.
1116/84 dal Tribunale di Torino, nonché dal Tribunale di Novara, dal Giudice
istruttore del Tribunale di Camerino, dalla Corte d'assise di Rovigo con le
ordinanze di cui al punto a) del presente dispositivo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
Antonio
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1986.