SENTENZA N. 78
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale degli
artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252
(Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n.87, concernente interventi urgenti per
la zootecnia), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento
notificato il 12 settembre 1991, depositato in cancelleria il 20 settembre
successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1991.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992
il Giudice relatore Enzo Cheli: uditi l'avvocato
Valerio Onida per
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 20 settembre 1991
Espone la ricorrente che questa Corte, pronunciandosi con la sentenza n. 116 del
1991 sui ricorsi delle Province di Trento e di Bolzano e della Regione
Emilia-Romagna avverso la legge 9 aprile 1990, n. 87, recante "Interventi
urgenti per la zootecnia", aveva ritenuto che tale legge, intervenendo in
una materia di competenza regionale e provinciale, non avesse limitato i propri
contenuti, al di lą delle enunciazioni formali, ad un
intervento di carattere straordinario e temporaneo, riconducibile ad un
comprovato interesse nazionale, tale da poter giustificare una limitata
compressione dell'autonomia regionale e provinciale, ma si fosse posto, invece,
un obiettivo, non limitato nel tempo, di riassetto del settore zootecnico e
delle imprese in esso operanti, prevedendo interventi inquadrabili
nell'ordinaria azione di sostegno pubblico nei confronti di attivitą economiche
socialmente rilevanti. Su tali premesse, questa Corte, con la ricordata sentenza,
- dopo aver riconosciuto la legittimitą della previsione, da parte del
legislatore statale, di un comitato, quale organo ad hoc per l'analisi del
settore zootecnico e la predisposizione di un conseguente programma di interventi aggiuntivi di interesse nazionale, da
realizzarsi tramite uno specifico fondo ed una struttura operativa (societą per
azioni) di natura privatistica - ha dichiarato illegittime, in quanto lesive
delle prerogative delle Regioni e delle Province autonome, le disposizioni che
affidavano al comitato ed alla struttura operativa compiti di intervento
concreto e puntuale a favore delle imprese (approvazione di progetti,
concessione di contributi, finanziamenti e fideiussioni) e che finanziavano
parte del previsto fondo mediante una riduzione di stanziamenti, per 140
miliardi, gią deliberati, nel medesimo esercizio finanziario, a favore delle
Regioni e delle Province autonome, in relazione a loro competenze nella stessa
materia.
Ora, la legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile
1990, n. 87, riproporrebbe - secondo
In particolare, gli artt. 1, primo comma, e 2,
primo comma, della legge n.252 (che sostituiscono rispettivamente gli artt. 1 e
5 della legge n. 87) prevederebbero interventi nel
settore zootecnico che, pur definiti <intervento straordinario> da
realizzarsi attraverso "progetti integrati di rilevanza nazionale",
non si discosterebbero da quelli gią previsti dalla legge n. 87, essendo
rivolti ai medesimi soggetti ed essendo programmati e finanziati dai medesimi
organismi (il comitato e la societą per azioni, quale strumento operativo) di
cui gią alla legge n. 87. Si tratterebbe, quindi, ancora una volta, di interventi non limitati agli aspetti di programmazione
bensģ rivolti alla puntuale gestione del settore ed al finanziamento di singole
imprese, al pari di quelli previsti dalla legge n.87 e giudicati illegittimi da
questa Corte.
Il fatto, poi, che i mezzi finanziari disposti dall'attuale normativa risultino ridotti, rispetto a quelli che erano stati
individuati dalla legge n. 87, della somma di 140 miliardi, la cui sottrazione
dagli stanziamenti gią disposti a favore delle Regioni e delle Province
autonome era stata dichiarata illegittima dalla Corte, non modificherebbe -
sempre secondo la ricorrente - la natura e la qualitą degli interventi nč il loro carattere lesivo delle competenze provinciali.
2. - Si č costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che la questione sia dichiarata infondata.
A giudizio dell'Avvocatura la legge n. 252 del 1991 avrebbe profondamente
modificato la disciplina della precedente legge n. 87 del 1990 e la natura
degli interventi ivi previsti. Ciņ emergerebbe particolarmente: dalla eliminazione, nel testo attuale, di ogni riferimento
di carattere generico alla ristrutturazione ed allo sviluppo delle imprese del
settore; dalla novellata qualificazione degli interventi in relazione ai soli
progetti integrati di rilevanza nazionale, cioé a
quei progetti che, anche in quanto capaci di integrazione reciproca,
assurgerebbero ad un rilievo ultralocale, toccando un corrispondente livello di
interesse; dall'individuazione, quali possibili beneficiari, delle imprese a
carattere societario in grado di assicurare una "significativa presenza
sui mercati" (che dovrebbero intendersi non solo nazionali), anzichč, come era nella legge n. 87, delle imprese
ritenute, in genere, "essenziali" ai fini del riordinamento del
settore.
Con ciņ la nuova legge avrebbe radicalmente mutato i contenuti della
precedente legge n. 87, abbandonando l'obiettivo di un generico riassetto del
settore zootecnico, perseguito tramite interventi puntuali e con carattere di
stabilitą, ed assumendo la diversa finalitą di un
sostegno straordinario alle iniziative di rilevanza nazionale, tramite
interventi su progetti che si collocano al di fuori dell'ambito locale. Il
ridimensionamento finanziario e temporale dell'intervento statale si
accompagnerebbe, quindi, alla concentrazione dell'intervento ste situazioni specificamente correlate ad
un interesse nazionale.
Per quanto riguarda gli strumenti operativi (il comitato e la societą per
azioni), la cui costituzione era gią stata riconosciuta legittima dalla citata sentenza n. 116,
essi si troverebbero ad operare in un quadro
radicalmente mutato e la loro azione non comporterebbe, pertanto, interferenze
con le funzioni proprie della Provincia, inerenti alla ordinaria azione
pubblica di sostegno alle attivitą zootecniche nell'ambito locale.
Considerato in diritto
3. - In prossimitą dell'udienza, le parti hanno presentato memoria per
illustrare e approfondire le argomentazioni gią enunciate negli atti 1. - Con la sentenza n. 116 del
1991 questa Corte, decidendo sui ricorsi proposti dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano e dalla Regione Emilia-Romagna, ha dichiarato
l'illegittimitą costituzionale degli artt. 3, secondo
comma (in parte), 4, primo e terzo comma, 5, secondo comma (in parte), 8, primo
comma, lett. a (in parte) della legge 9 aprile 1990, n. 87, recante
"Interventi urgenti per la zootecnia". Con tale sentenza sono state,
in particolare, censurate, in quanto lesive delle
competenze regionali e provinciali, le norme della legge n. 87 concernenti
l'attribuzione ad un organo dello Stato (comitato per la ristrutturazione del settore
zootecnico) di competenze di natura operativa e gestionale, da esercitare
direttamente o tramite una societą per azioni, nonchč
il parziale finanziamento degli interventi previsti dalla legge mediante
l'utilizzazione di risorse gią destinate, per il 1990, alle Regioni ed alle
Province autonome per interventi nel settore agricolo.
A seguito di tale pronuncia veniva adottata la
legge 8 agosto 1991, n.252, recante "Modifiche alla legge 9 aprile 1990,
n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia", il cui scopo č
stato indicato (cfr.relazione al relativo disegno di
legge, in Atti Camera, X legislatura, n.5685) nell'esigenza di provvedere a
colmare il vuoto normativo determinato dalla sentenza n. 116
mediante l'adozione di "un intervento straordinario di pił ridotta
dimensione nel quale da un lato sono puntualizzati i caratteri di
straordinarietą ed aggiuntivitą dell'azione dello
Stato rispetto alle competenze regionali e dall'altro vengono posti specifici
presupposti quali riferimento dell'intervento dello Stato".
Con il ricorso in esame
2. - La questione non č fondata.
Va innanzitutto escluso che le disposizioni della legge n. 252 del 1991,
oggetto di impugnativa, possano considerarsi lesive
del "giudicato" costituzionale espresso dalla sentenza di questa
Corte n. 116 del
1990.
Nessuna delle norme impugnate ha inteso, infatti, preservare o rinnovare
l'efficacia delle disposizioni della legge n. 87 del
1990 dichiarate illegittime da tale pronuncia. Tant'č che la stessa legge n.
252, con la disposizione formulata nell'art. 2, secondo
comma - disposizione del tutto superflua, ma pur sempre indicativa di una
precisa volontą parlamentare - ha ritenuto di dover disporre
l'"abrogazione" dell'art. 3, secondo comma, dell'art. 4, primo e
terzo comma, e dell'art. 8 della legge n. 87, cioé delle
norme gią dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 116.
Ma anche al di lą di questo dato formale, resta
in ogni caso escluso che le disposizioni oggetto del ricorso abbiano inteso
ripristinare, direttamente o indirettamente, i contenuti normativi espressi
nelle disposizioni di cui alla legge n. 87 del 1990, dichiarate illegittime con
la sentenza n.
116 del 1990. Con tale sentenza - come sopra veniva
ricordato - furono riconosciuti illegittimi, in quanto lesivi delle competenze
regionali e provinciali, due profili della legge concernenti rispettivamente:
a) l'attribuzione al comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico,
istituito presso il Ministero dell'agricoltura, dei poteri gestionali di cui
all'art. 4, da esercitare direttamente o tramite la societą per azioni di cui
all'art. 5: poteri di "natura concreta e puntuale" e "non
giustificati dalla presenza di un comprovato interesse di carattere
nazionale"; b) la sottrazione, prevista dall'art. 8, primo comma, lett. a),
dell'importo di 140 miliardi dal finanziamento previsto dall'art.3 della legge
n. 752 del 1986, gią destinato per il
Nč l'una nč l'altra
di tali previsioni si trova rispecchiata nelle norme oggetto d'impugnativa
della legge n. 252 del 1991, che, all'art. 1, primo
comma, provvede a riformulare le finalitą generali della legge n. 87 e gli
strumenti di programmazione alla stessa correlati ed all'art.2, secondo comma,
si limita a regolare la costituzione della societą per azioni di cui all'art. 5
della stessa legge n. 87.
Risulta, pertanto, sprovvista di valore - alla luce degli indirizzi
costantemente seguiti da questa Corte in tema di intangibilitą
degli effetti della pronuncia costituzionale (cfr. sentt.
nn. 545 del 1990; 491 del 1989; 922 del 1988; 223 del 1983; 88 del 1966; 73 del 1963) -
la censura relativa alla violazione dell'art. 136 della Costituzione.
3. - Del pari infondata si presenta la doglianza formulata in relazione all'asserita lesione sia delle competenze
provinciali di cui agli artt. 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8,
e 16 dello Statuto speciale che dell'autonomia finanziaria garantita alla
Provincia dal titolo VI dello stesso Statuto.
In proposito basti solo ricordare che questa Corte, con la richiamata sentenza n. 116 del
1990, ha dichiarato non fondate le questioni che - in
relazione a profili del tutto identici a quelli proposti nel ricorso in
esame - erano state sollevate dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti
della legge n. 87 del 1990, riconoscendo, di conseguenza, con riferimento a
tali profili, la legittimitą sia degli aspetti organizzativi (concernenti
l'istituzione di un comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico; di
un fondo speciale per interventi aggiuntivi di interesse nazionale; di una
societą per azioni destinata ad affiancare, con gli strumenti del diritto
privato, l'attivitą del comitato), che degli aspetti funzionali di carattere
programmatico (relativi all'adozione di un programma di intervento e di indirizzi
generali rispettosi della sferagestionale delle
Regioni e delle Province autonome) previsti, disciplina speciale, dalla stessa
legge. E questo nonostante che la sentenza in questione avesse ritenuto
preliminarmente di dover escludere nei confronti della disciplina posta dalla
legge n. 87 tanto la natura di intervento di carattere
"straordinario e temporaneo", quanto il carattere di normazione indirizzata alla "regolazione del mercato
agricolo".
Ora, č agevole rilevare come, rispetto ai contenuti espressi nella legge
n.87, le norme della legge n. 252, oggetto di impugnativa,
non abbiano introdotto, nei confronti delle competenze e della autonomia
finanziaria della Provincia ricorrente, limitazioni diverse o maggiori di
quelle presenti nelle disposizioni gią fatte salve dalla sentenza n. 116 del
1990.
Al contrario, la nuova disciplina, nel sostituire la normativa posta con
gli artt. 1 e 5 della legge n. 87, si č impegnata a
delimitare ulteriormente la portata dell'intervento statale con riferimento sia
all'oggetto che alla durata dello stesso: collegando, da un lato (art. 1, primo
e secondo comma), il finanziamento statale soltanto a "progetti integrati
di rilevanza nazionale", predisposti da societą "che assicurino una
significativa presenza sui mercati" (e non genericamente ai "progetti
di ristrutturazione e sviluppo" delle imprese impegnate nel settore della
zootecnia, cosģ come previsto dall'art. 4 della legge n. 87); riducendo,
dall'altro (art. 1, primo comma), l'operativitą della legge (e la relativa
autorizzazione di spesa) dal quinquennio previsto nella legge n.87 al solo anno
1991. Tali limitazioni - oltre a circoscrivere la portata della nuova
disciplina al sostegno di iniziative di carattere
ultralocale - concorrono a giustificare, anche al di lą dell'espressione
lessicale adottata, la qualifica di "straordinario" che l'art. 1
della legge n.
Va, pertanto, escluso che le norme impugnate, in sč
considerate, siano tali da apportare lesione alla sfera di autonomia
provinciale. Questa conclusione puņ ritenersi avvalorata - secondo quanto sopra
rilevato - sia dalle argomentazioni gią enunciate nella sentenza n. 116 del
1991 nei confronti della legge n. 87 del 1990, sia dal carattere
straordinario, temporaneo e oggettivamente limitato a progetti di rilevanza
nazionale, proprio della disciplina posta con la legge n. 252 del 1991.
Nč contro tale conclusione potrebbe valere il
richiamo ai contenuti specifici del programma di interventi
per la zootecnia approvato dal CIPE, sotto la vigenza della legge n.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimitą
costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia
autonoma di Trento nei confronti degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma,
della legge 8 agosto 1991, n. 252 (Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n.87,
concernente interventi urgenti per la zootecnia), per violazione degli artt. 8,
n. 21, 9, nn. 3 e 8, e 16 dello Statuto speciale di
cui al d.P.R.31 agosto 1972, n. 670, e delle relative
norme di attuazione nonchč per violazione
dell'autonomia finanziaria della stessa Provincia di cui al titolo VI di tale Statuto e dell'art. 136 della Costituzione.
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 marzo del 1992.