SENTENZA N. 88
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1962, n. 208, recante "Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1965 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Arneri Enrico e Gai Paolo, iscritta al n. 216 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile tra il Sig. Enrico Arneri, appaltatore di imposte nel Comune di Collegno, ed il Sig. Paolo Gai, il Tribunale di Torino, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sollevata dal convenuto, ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti a questa Corte.
Nell'ordinanza emessa il 21 maggio 1965, il Tribunale,
richiamata la sentenza
n. 2 del 1962 con la quale
Il Tribunale osserva che il caso attuale é del tutto analogo
a quello deciso con la sentenza n. 73 del
1963, la quale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della
legge 5 luglio 1961, n. 641, che aveva ridato vigore transitorio alle tariffe
in tema di pubblicità emanato in forza di una legge poi dichiarata
costituzionalmente illegittima. Il Tribunale ricorda che in quella
occasione
2. - L'ordinanza é stata notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965.
Nel presente giudizio nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa, pertanto, a norma del secondo comma dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, viene decisa in camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. - Con sentenza n. 2 del 23 gennaio 1962 questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale, per inosservanza della riserva di legge disposta dall'art. 23 della Costituzione, dell'articolo 195 del T.U. della finanza locale (R. D. 14 settembre 1931, n. 1175), relativo alle tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
La successiva legge 18 aprile 1962, n.
2. - L'opinione, sostanzialmente condivisa dal giudice a quo, secondo la quale l'art. 136 della Costituzione, disponendo che la norma di legge dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, avrebbe per destinatario solo chi é chiamato ad applicare la legge e non anche il legislatore, appare priva di fondamento. La disposizione costituzionale, invero, pone un divieto che non può non operare erga omnes: essa, infatti, non solo comporta che la norma dichiarata illegittima non venga assunta a criterio di qualificazione di fatti, atti o situazioni, ma impedisce anche, e necessariamente, che attraverso una legge si imponga che fatti, atti o situazioni siano valutati come se la dichiarazione di illegittimità costituzionale non fosse intervenuta. E come l'art. 136 sarebbe violato ove espressamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia, del pari contrastante col precetto costituzionale deve ritenersi una legge la quale, per il modo in cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, persegue e raggiunge, anche se indirettamente, lo stesso risultato.
3. - Alla stregua di tale premessa - e per
le stesse ragioni che, in un caso del tutto analogo,
L'art.
La legge ora impugnata ha regolato tali fattispecie sottoponendole, come si é detto, alle "tariffe in vigore il 3 febbraio 1962"; a tariffe, dunque, che, anche se vengono assunte ad immodificabile parametro delle imposizioni transitorie, non sono il frutto di un'autonoma valutazione del legislatore, ma vengono recepite così come erano state determinate dagli enti locali nell'esercizio di un potere illegittimo perché conferito senza limiti o direttive. É evidente che in tale modo la norma denunziata, sotto l'aspetto di una diretta disciplina dei rapporti, ha sottoposto questi agli effetti di provvedimenti amministrativi adottati senza il rispetto di canoni previamente fissati dalla legge e, così operando, non solo ha violato l'art. 136 della Costituzione, ma ha anche eluso il disposto dell'art. 23 della Costituzione. Le tariffe ed il potere, assolutamente libero, sul quale esse poggiavano si collegano, infatti, in un nesso inscindibile, con la conseguenza che attraverso il richiamo alle tariffe vigenti il 3 febbraio 1962 la legge non ha dato vita ad una disciplina diversa e, perciò, autonoma rispetto a quella divenuta inefficace, ma ha conferito rinnovato vigore al precedente sistema, conservato nella stessa configurazione obiettiva, realizzando così un risultato non diverso da quello che avrebbe raggiunto ove esplicitamente avesse disposto la conservazione transitoria dell'efficacia dell'art. 195 del T.U. della finanza locale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 208, contenente "Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1966.