SENTENZA
N. 2
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 195 del T.U. della finanza locale,
approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, e dell'art. 332, quinto comma,
del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 2 dicembre 1960 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra
Arneri Enrico e la S. p. a. "Esso Standard Italiana", iscritta al n.
20 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961;
2) ordinanza emessa
il 23 dicembre 1960 dal Tribunale di Livorno nel procedimento civile vertente
tra la S.p.a. "Purfina Italiana" e il Comune di Livorno, iscritta al
n. 23 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961;
3) ordinanza emessa
il 14 febbraio 1961 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente
tra la Società "Albergo Germania e Stazione" e il Comune di Venezia,
iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961.
Viste le dichiarazioni
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Victor
Uckmar, per la S.p.a. "Esso Standard Italiana" e per il Comune di
Venezia, gli avvocati Augusto Zamboni e Aldo Dedin, per la S.p.a. "Purfina
Italiana", l'avv. Enrico Guicciardi, per la Società "Albergo Germania
e Stazione", e il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel procedimento
civile promosso davanti al Tribunale di Milano dal cav. Enrico Arneri,
appaltatore della tassa per la occupazione del suolo pubblico del Comune di
Rosate, contro la, S.p.a. "Esso Standard Italiana", per far dichiarare
nulla una decisione della Commissione comunale di Rosate, che aveva ritenuto
illegittima una tassazione nei confronti della "Esso Standard" e
ordinato il rimborso della somma da questa pagata all'attore, il Tribunale,
accogliendo una eccezione della convenuta, ha proposto la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195 del T.U. della finanza locale,
approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per contrasto con l'art. 23
della Costituzione.
Nella sua ordinanza,
emessa il 2 dicembre 1960, il Tribunale di Milano osserva che la controversia
dedotta in giudizio non può essere decisa nel merito indipendentemente dalla
norma contenuta nell'articolo di legge citato, e che, alla stregua della
giurisprudenza della Corte costituzionale rispetto a casi analoghi, la
questione non appare manifestamente infondata.
L'ordinanza é stata
ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione
del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 18 marzo 1961, n. 70.
Nel giudizio si é
costituita la Società "Esso Standard Italiana" ed é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge,
dalla Avvocatura generale dello Stato.
La difesa della
Società ha insistito nella tesi della illegittimità costituzionale della norma
denunciata, sostenendo che la prestazione imposta ha carattere tributario e che
la legge non pone alcun limite massimo al potere di imposizione conferito al
Comune, posto che non si potrebbe ravvisare un limite nella previsione della
approvazione della deliberazione comunale da parte della Giunta provinciale
amministrativa.
L'Avvocatura generale
dello Stato ha chiesto, invece, che la questione sia dichiarata inammissibile
o, subordinatamente, non fondata, osservando anzitutto che la denominazione
della prestazione, la sua qualificazione e la natura giuridica non sono
rilevanti ai fini del precetto contenuto nell'art. 23 della Costituzione, ed é,
invece, necessario accertare di volta in volta se si tratti di una prestazione
imposta con atto di autorità e senza il concorso della volontà dell'obbligato,
ovvero del corrispettivo di un servizio reso dall'ente. Nella specie, si
tratterebbe di un rapporto commutativo, nel quale il Comune presta un servizio,
analogo a quello delle pubbliche affissioni non effettuate con mezzi propri dal
privato, e pertanto, anche se le tariffe sono predisposte dall'Amministrazione,
l'imposizione non avviene per mero atto di autorità, ma perché il privato
richiede tale servizio.
D'altra parte, sempre
secondo l'Avvocatura generale, vi sono pure limiti e controlli idonei a
contenere il potere discrezionale degli enti, essendo previste nell'art. 194
del T.U. una graduazione secondo l'importanza della località e una certa
proporzione con la misura della superficie concessa, nonché una serie di
controlli, dati dai pareri del Genio civile e della Camera di commercio e poi
dall'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
In successive memorie
le parti hanno insistito nelle precedenti conclusioni, ribadendo le
argomentazioni già esposte e aggiungendone altre. La Società "Esso
Standard" contesta che nel caso della tassa di plateatico intercorra sempre
un rapporto sinallagmatico fra l'ente e il privato, osservando che nella specie
il Comune pretese il tributo per l'occupazione di suolo pubblico non perché
l'occupazione avvenisse da parte di essa Società, ma da parte degli automezzi
sostanti per il prelievo del carburante. Quindi, il tributo viene percepito
anche quando non vi é concessione di parti del terreno demaniale, né concorso
della volontà del soggetto obbligato; ed ha carattere di vera e propria
imposta, come hanno ritenuto le Sezioni unite della Corte di cassazione.
D'altra parte, per tutti i tributi si potrebbe parlare di un concorso della
volontà dell'obbligato, quanto meno nella posizione dei relativi presupposti,
ed escluderli così dall'ambito dell'art. 23 della Costituzione.
L'Avvocatura generale
dello Stato insiste, invece, sul carattere sinallagmatico del rapporto in
questione, richiamando anche le disposizioni di altri articoli (193, 194) del
T.U., le quali prevedono la classificazione delle strade in varie categorie,
mediante atti amministrativi di accertamento, e pertanto non discrezionali, ma
tenuti all'osservanza di criteri tecnici e soggetti a controlli adeguati, al
pari della conseguente determinazione della tariffa, che trova - oltretutto -
un ulteriore limite economico nella necessità del suo adeguamento ai prezzi di
mercato.
2. - Nel procedimento
civile promosso davanti al Tribunale di Livorno dalla S.p.a. "Purfina
Italiana" contro il Comune di Livorno, per far dichiarare la illegittimità
e la invalidità della iscrizione a ruolo di una supercontribuzione del duecento
per cento sulla tassa di occupazione di suolo pubblico per l'anno 1959, e della
imposizione della supercontribuzione medesima, il Tribunale, accogliendo la
istanza pregiudiziale della attrice, ha proposto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 332, comma quinto, del T. U. della legge comunale e
provinciale e, per ragioni di opportunità pratica, anche quella concernente
l'art. 195 del T.U. della finanza locale.
Nell'ordinanza,
emessa il 23 dicembre 1960, il Tribunale, posta in rilievo la rilevanza di tali
questioni rispetto al giudizio principale, ha osservato che la norma contenuta
nell'art. 332, quinto comma, non detta criteri o limiti per la determinazione
delle prestazioni in discussione, salvo richiamare la "eccezionalità dei
casi" e la "misura strettamente indispensabile a conseguire il
pareggio del bilancio", cosicché non potrebbe escludersi l'ipotesi che la
Commissione centrale per la finanza locale disponga del suo ampio potere per
autorizzare aumenti tariffari troppo gravosi e non equamente proporzionati tra
loro.
L'ordinanza é stata
ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione
del Presidente, della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 18 marzo 1961, n. 70.
Nel giudizio si é
costituita la Società "Purfina" ed é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato.
La difesa della
Società, richiamate le considerazioni esposte nell'ordinanza del Tribunale,
aggiunge che il quinto comma del denunciato art. 332 del T.U. della legge
comunale e provinciale non contiene alcun elemento che possa servire da limite
della supercontribuzione, perché il pareggio del bilancio ne indica non già il
limite, ma lo scopo, ed é soggetto a ricorrente variabilità, non essendo
previsti limiti alle spese e, quindi, allo sbilancio dei Comuni. Osserva poi
che, seppure il disavanzo potesse costituire un limite, non si tratterebbe di
un limite uniforme per le varie imposte, tasse e contributi, ma di un limite
massimo, con potere discrezionale dell'ente di applicare la supercontribuzione
all'uno o all'altro tipo di imposizione, tanto che - si afferma - la
deliberazione del Comune di Livorno istituì la supercontribuzione alla tassa di
occupazione del suolo pubblico non per tutte le occupazioni, ma solo per quelle
destinate ai distributori di carburante.
Per quanto concerne
l'art. 195 del T.U. della finanza locale, la difesa della Società
"Purfina" ripete che non vi si ritrova alcun limite che determini la
misura della imposizione, neppure facendo ricorso all'art. 194, il quale tende
solo alla perequazione del tributo, senza peraltro contenerne la misura.
Rispetto poi alla disposizione del quinto comma dell'art. 332 più volte citato,
essa osserva che la modificazione apportata a tale disposizione con la legge 16
settembre 1960, n. 1014, conferma la censura di incostituzionalità mossa alla
norma modificata; ma non toglie rilevanza alla questione di legittimità
costituzionale proposta, sia perché la disposizione che ne forma oggetto é
tuttora applicabile nella specie, sia perché una norma transitoria (art. 27) della
legge del 1960 consente l'applicazione attenuata della prima per la durata di
un decennio, talché non può parlarsi di piena e immediata abrogazione di essa.
L'Avvocatura generale
dello Stato ha chiesto che la questione proposta sia dichiarata inammissibile e
subordinatamente infondata, richiamando, per quanto concerne l'art. 195 del T.
U. della finanza locale, le argomentazioni esposte nel giudizio promosso con
l'ordinanza n. 20 del 1961 del Tribunale di Milano. Nei riguardi della
disposizione del quinto comma dell'art.332 del T. U. della legge comunale e
provinciale l'Avvocatura generale sostiene che la supercontribuzione ha la
stessa natura del canone stabilito dall'art. 195 dell'altro Testo unico,
aggiungendo che per quanto concerne l'indicazione dello scopo della
imposizione, i soggetti del rapporto, la misura della prestazione e i controlli
previsti, vi sono analogie sufficienti con i requisiti considerati conformi
alla norma dell'art. 23 della Costituzione dalla giurisprudenza della Corte.
La Società
"Purfina Italiana" ha depositato una memoria, nella quale si osserva
che la natura di tributo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico non
risulta solo dal termine usato dalla legge, ma anche dalla concreta disciplina
dettata da questa, come é stato riconosciuto dalla dottrina e dalla
giurisprudenza più autorevoli. Dopo un esame analitico delle sentenze della
Corte costituzionale, così di quelle che hanno dichiarato illegittime le norme
denunciate come di quelle che hanno, invece, dichiarato non fondate le
questioni proposte, conclude che nella specie si presenta un caso analogo a
quelli decisi dalle prime. Ribadisce, poi, le osservazioni già esposte riguardo
all'art. 195 del T.U. per la finanza locale, ravvisandovi un solo limite
effettivo, rivolto però solamente a garantire la parità di trattamento tra i
soggetti ammessi all'occupazione, senza che ciò implichi, peraltro, alcun
criterio di quantificazione; d'altro canto, la natura di enti generali, propria
delle Amministrazioni locali, impedisce che possa istituirsi un rapporto tra il
fabbisogno finanziario del Comune e il provento della tassa, come é dato fare
per gli enti pubblici istituzionali. Nei confronti dell'art. 332, comma quinto,
del T.U. della legge comunale e provinciale la "Purfina" osserva che
gli argomenti dell'Avvocatura generale dello Stato riguardano i presupposti
della supercontribuzione, ma non delimitano la discrezionalità dell'esercizio
del potere impositivo, esplicabile in misura illimitata, anche perché la
supercontribuzione può cadere su un tributo e non su un altro, secondo la
libera scelta del Comune.
A sostegno della tesi
della illegittimità della norma denunciata la Società fa richiamo anche alla
relazione ministeriale al disegno di legge 1 ottobre 1958 (ora, legge 16 settembre
1960, n. 1014), nella quale si riconosceva la incostituzionalità della norma
suddetta; ma insiste nella tesi che anche la nuova disposizione sarebbe
illegittima e aggiunge che essa Società avrebbe interesse alla dichiarazione
della sua illegittimità costituzionale.
Nella memoria
depositata dall'Avvocatura generale dello Stato (unica per i tre giudizi
discussi all'udienza del 20 dicembre 1961), oltre alle osservazioni già
riferite nei confronti dell'art. 195 del T.U. per la finanza locale, si espongono
argomenti nuovi in tema di interpretazione della norma contenuta nell'art. 332,
quinto comma, del T.U. della legge comunale e provinciale, desunti dalla storia
dell'istituto, attraverso le numerose successive redazioni legislative di
quella disposizione fino all'ultima, ora vigente, contenuta nella legge 16
settembre 1960, n. 1014. Questa storia, e il coordinamento logico della norma
con le altre del sistema, valgono a dimostrare, secondo l'Avvocatura generale
dello Stato, la tendenza del legislatore ad aumentare e perfezionare i limiti e
i controlli concernenti la imposizione della contribuzione, garantendone sempre
meglio la conformità al precetto costituzionale. Perciò le questioni di
legittimità devono essere dichiarate infondate.
3. - Nel procedimento
civile promosso davanti al Tribunale di Venezia dalla Società di fatto
"Albergo Germania e Stazione" contro il Comune di Venezia, per far
dichiarare nulli gli atti con i quali il Comune aveva preteso e riscosso, per
gli esercizi 1958 e 1959, le supercontribuzioni del cento per cento sulla
imposta di licenza, con ogni pronuncia conseguenziale, il Tribunale,
accogliendo la istanza pregiudiziale dell'attrice, ha proposto la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T. U. della legge
comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (con tutte le modificazioni -
precisa l'ordinanza - antecedenti a quella apportata dalla legge 16 settembre
1960, n. 1014), in relazione all'art. 23 della Costituzione.
Nell'ordinanza,
emessa il 14 febbraio 1961, il Tribunale osserva che la questione sollevata
dall'attrice ha decisiva rilevanza sull'esito della lite e non appare
manifestamente infondata, essendo dubbio che il conseguimento del pareggio del
bilancio possa considerarsi un limite sufficiente ad escludere che la facoltà
di sovraimposizione del Comune trasmodi in arbitrio, con evidente violazione
dell'art. 23 della Costituzione. Vi si riferiscono poi, come degni di
considerazione, i rilievi della parte attrice sulla variabilità dell'ammontare
delle spese pubbliche, che potrebbe anche assorbire completamente il reddito o
il valore su cui incidono le imposizioni, e sul difetto anche di quella
corrispondenza tra singolo tributo e spesa, che, in difetto di altri criteri di
determinazione, potrebbe essere assunto quale condizione di legittimità
dell'imposta.
L'ordinanza é stata
ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione
del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 1 aprile 1961, n. 83.
Si sono costituiti
nel giudizio la Società di fatto "Albergo Germania e Stazione" ed il
Comune di Venezia, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa della
Società contesta anzitutto che nella locuzione "nella misura strettamente
indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio", contenuta nell'art.
332, possa riconoscersi la determinazione di un limite massimo al potere di
imposizione, necessario a norma dell'art. 23 della Costituzione secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale. Una determinazione si avrebbe
soltanto se esistesse un limite anche allo sbilancio fra entrate e spese
comunali. Osserva poi che il limite, seppure esistesse, dovrebbe riguardare
ciascun tipo di sovraimposizione e non il complesso di tutto, perché questo
renderebbe possibili tali sperequazioni, da violare anche il principio della
correlazione dell'imposizione alla capacità contributiva dei cittadini.
La difesa del Comune
di Venezia sostiene, invece, che la questione di legittimità costituzionale
deve essere dichiarata non fondata, ravvisando nella norma la previsione di un
parametro "spesa" sufficiente, unitamente all'intervento degli organi
deputati alla vigilanza, a limitare eccessi nell'esercizio del potere
discrezionale dell'ente impositore. Essa prospetta, d'altra parte, una
interpretazione della norma denunciata, secondo la quale il limite massimo del
cinquanta per cento dovrebbe essere riferito non solo alle imposte di consumo,
ma anche a tutte le tasse e imposte e contributi, mentre soltanto le ulteriori
eccedenze delle sovraimposte fondiarie avrebbero a limite lo "strettamente
indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio". Di conseguenza, il
legislatore avrebbe posto due limiti per le supercontribuzioni, perché il
cinquanta per cento della aliquota base deve essere autorizzato dalla Giunta provinciale
amministrativa, e l'ulteriore maggiorazione fino al cinquanta per cento deve
essere autorizzata dalla Commissione centrale, raggiungendosi così in totale il
cento per cento. Secondo la difesa del Comune, quindi, l'art. 23 della legge 16
settembre 1960, n. 1014, non avrebbe apportato alcuna modificazione su questo
punto, confermando semplicemente la interpretazione più esatta, mentre avrebbe
innovato riguardo al limite delle sovraimposizioni fondiarie ed alla esclusione
di maggiorazioni per le imposte di famiglia, industrie, commerci, arti e
professioni, bestiame e consumo del vino.
L'Avvocatura generale
dello Stato conclude, nel suo atto di intervento, che riproduce sostanzialmente
gli argomenti esposti, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi con
le ordinanze. 20 del 1961 del Tribunale di Milano e 23 del 1961 del Tribunale
di Livorno, perché le questioni siano dichiarate inammissibili e,
subordinatamente, non fondate. Tali argomenti sono stati poi ripresi e svolti
più ampiamente nella memoria illustrativa della Avvocatura generale depositata
ai fini di tutti e tre i giudizi.
La difesa della
Società "Albergo Germania e Stazione" ha presentato una memoria,
nella quale riafferma che l'art. 332, quinto comma, del T.U. della legge
comunale e provinciale, né considerato di per sé, né messo in relazione con gli
artt. 182 e seguenti del T.U. per la finanza locale, indica alcun criterio o
condizione, da cui il contribuente sia garantito. In quanto al limite,
espresso, con la formula "nella misura strettamente indispensabile a
conseguire il pareggio del bilancio", esso potrebbe funzionare come tale
nei riguardi della imposizione di un ente, i cui compiti istituzionali fossero
limitati e specifici, o anche dell'imposizione di unente che, pur avendo fini
ampi e generali, la istituisse a titolo di corrispettivo per un servizio
determinato; ma perde ogni valore nel caso di un'imposta, il cui gettito é
destinato, unitamente a quello di altri tributi, all'assolvimento dei fini
generali e allo svolgimento di servizi indivisibili. La difesa della Società
contesta poi che costituisca garanzia per i singoli il rapporto "gettito
tributario - fabbisogno finanziario" quando l'imposizione colpisca una
intera categoria di contribuenti; meno ancora quando tale rapporto venga stabilito
avendo riguardo non al gettito di un singolo tributo, ma cumulativamente a
quelli di una pluralità di tributi, fra i quali l'ente potrebbe scegliere
arbitrariamente l'uno o l'altro. Contesta, infine, che si possa ravvisare una
garanzia sufficiente nel sistema dei controlli sull'attività di imposizione dei
Comuni, tanto se essi siano inquadrati nella figura del controllo di
legittimità, quanto se in quella del controllo di merito.
4. - Alla pubblica
udienza del 20 dicembre 1961 le tre cause sono state congiuntamente discusse
dai difensori delle parti, i quali hanno ribadito le argomentazioni già esposte
nelle memorie, mentre la Corte si é riservata di provvedere sulla eventuale
riunione delle cause stesse.
Considerato
in diritto
1. - La Corte ha
ravvisato l'opportunità della riunione delle tre cause ai fini della loro
decisione con unica sentenza, data la evidente connessione delle questioni di
legittimità costituzionale proposte, concernenti l'una o l'altra o entrambe le
norme contenute nei Testi unici della legge comunale e provinciale e della
finanza locale, contro le quali sono state fatte valere le stesse censure.
2. - L'oggetto del
giudizio della Corte, per quanto concerne la norma contenuta nell'art. 332,
quinto comma, del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934; é stato
precisato con particolare diligenza nell'ordinanza del Tribunale di Venezia,
che ha avuto cura di riferirsi espressamente a detto comma "con tutte le
modificazioni antecedenti a quella apportata dalla legge 16 settembre 1960, n.
1014". La precisazione é da ritenere valida anche rispetto al giudizio
proposto con l'ordinanza del Tribunale di Livorno, in quanto nella controversia
principale pendente davanti a questo Tribunale si discute proprio dell'applicabilità
della stessa norma.
D'altra parte, la
Corte costituzionale ha già avuto occasione di dichiarare la propria competenza
anche rispetto a questioni di legittimità costituzionale concernenti norme
abrogate, sempre che la definizione di tali questioni risulti tuttora rilevante
ai fini della decisione di controversie proposte davanti all'organo
giurisdizionale che ha rimesso le questioni stesse alla Corte (sentenza n. 4 del 16 gennaio 1959). Le eccezioni di inammissibilità non
meritano, quindi, accoglimento.
3. - La norma
costituzionale alla quale fanno riferimento tutte le tre ordinanze é quella
contenuta nell'art. 23 della Costituzione, che ha formato ripetutamente oggetto
di applicazione in giudizi davanti alla Corte.
Nella disposizione di
tale articolo, a norma della quale nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge, la Corte ha costantemente
ravvisato l'affermazione di un principio, secondo il quale la legge non può
lasciare all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione,
ma deve indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente
nell'esercizio del potere impositore attribuitogli (sentenze n. 4 del 16 gennaio 1957 e n. 48 del 4 luglio 1961). La soluzione da essa accolta nei riguardi
di varie questioni di legittimità costituzionale concernenti imposizione di
prestazioni obbligatorie é stata conseguentemente fondata su un esame diretto
ad accertare se la legge, in base alla quale la prestazione era imposta,
contenesse o no la determinazione di presupposti, di garanzie e di limiti
sufficienti a circoscrivere la potestà dell'ente impositore. Ed é precisamente
un esame con questo oggetto che deve essere compiuto anche nel presente
giudizio, dopo che si sia riconosciuto che le norme, la cui legittimità
costituzionale é contestata, prevedono la imposizione di una prestazione
obbligatoria.
4. - Nella prima
sentenza pronunciata in materia (n. 4 del 1957) la Corte aveva anche fissato il principio,
che il criterio per ritenere applicabile la norma dell'art. 23 della
Costituzione é che si tratti di prestazione obbligatoria in quanto istituita da
un atto di autorità, indipendentemente dalla denominazione della prestazione
stessa. In quella occasione la prestazione in contestazione era il cosiddetto
"diritto di contratto" previsto dal D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, a
favore dell'Ente nazionale risi, cui era contestata dalla difesa dell'Ente e
dall'Avvocatura dello Stato la natura di prestazione tributaria. Nel presente
giudizio la natura tributaria della prestazione viene contestata in base al
rilievo, che essa presuppone il concorso della volontà dell'obbligato, il quale
potrebbe evitarla, non richiedendo il bene o il servizio, in cui si ravvisa la
controprestazione dell'asserito rapporto sinallagmatico: di conseguenza, il
fatto che l'art. 195 del T.U. della finanza locale parli ripetutamente di
"tassa" per l'occupazione del suolo pubblico, e che l'art. 332,
quinto comma, del T.U. della legge comunale e provinciale si riferisca agli
"aumenti di imposte, tasse e contributi" non potrebbe avere alcun
peso ai fini della soluzione della questione sul carattere tributario delle
prestazioni richieste.
La Corte non ritiene
di dover assegnare un valore decisivo agli argomenti letterali desumibili dalla
formulazione delle disposizioni citate, né intende prescindere dal principio
già definito in tema di applicazione della norma contenuta nell'art. 23 della
Costituzione. I casi sottoposti al suo esame nel presente giudizio appaiono sicuramente
compresi nell'ambito di applicazione di quella norma, perché da molteplici
elementi risulta che si tratta di prestazioni imposte, rispetto alle quali é
spesso del tutto irrilevante ogni manifestazione di volontà del contribuente.
Né sempre vi si può ravvisare la prestazione di una utilità da parte dell'ente
impositore, e tanto meno la sussistenza di un rapporto di equivalenza economica
fra l'eventuale servizio o bene prestato al privato e la prestazione richiesta
a questi, il che diventa ancor più evidente quando intervengano successive
sovraimposizioni, destinate in ogni caso ad alterare il supposto rapporto.
Per quanto concerne
anche e soprattutto la tassa per l'occupazione del suolo pubblico sono poi da
considerare altri numerosi argomenti a favore della tesi della sua natura
tributaria: così il fatto che la percezione di essa non é stata assoggettata
all'I. G. E. da parte del Ministero delle finanze; il procedimento previsto per
la riscossione, che é quello stabilito per le imposte di consumo; la considerazione
che l'istituzione di essa é condizione per applicare le sovrimposte fondiarie
(art. 255 del T.U. per la finanza locale), elementi tutti che prevalgono
indubbiamente su quelli addotti per sostenere la tesi contraria.
5. - Il compito della
Corte é, pertanto, quello di accertare se nelle norme legislative, delle quali
é controversa la legittimità costituzionale, si ravvisi la predisposizione di
tali limiti al potere dell'ente impositore da far riconoscere che la
prestazione sia imposta "in base alla legge", secondo la espressione
contenuta nella norma della Costituzione.
A sostegno della tesi
affermativa si é sostenuto che la legge pone limiti sufficienti a quel potere,
in quanto ne subordina l'esercizio alla sussistenza di uno stato di particolare
e grave fabbisogno finanziario dell'ente impositore, e in quanto non mancano
controlli, diretti sia ad accertare tale presupposto, sia a garantire una certa
proporzione fra le prestazioni imposte alle diverse categorie di contribuenti.
Si é anche posto in evidenza che dalla storia degli istituti in discussione e
in particolare dalla successione delle numerose redazioni della disposizione
dell'art. 332, quinto comma, del T.U. della legge comunale e provinciale,
risulta una costante tendenza del legislatore ad aumentare e perfezionare i
limiti e i controlli concernenti la imposizione della contribuzione,
garantendone sempre meglio la conformità al precetto costituzionale.
A giudizio della
Corte, i limiti ed i controlli che si affermano previsti nell'art. 195 del T.U.
per la finanza locale e nell'art. 332, quinto comma, del T. U. della legge
comunale e provinciale (quanto meno nella redazione antecedente alla legge 16
settembre 1960, n. 1014, posto che sulla legittimità costituzionale di questa
ultima la Corte non é stata chiamata a pronunciarsi, né compete ad essa
accertare se tale legge sia applicabile ai rapporti controversi), seppure si
potessero considerare veri e propri limiti e controlli, non sono da ritenere
conformi al precetto contenuto nell'art. 23 della Costituzione.
Anche se il
fabbisogno finanziario di un ente a fini molteplici, quale il Comune, potesse
essere considerato come un limite al potere di imposizione di esso, si
tratterebbe di un limite semplicemente globale e, in quanto tale, insufficiente
a garantire i singoli; né possono attribuirsi carattere ed efficacia di vera
garanzia a certi controlli, che riguardano l'accertamento del presupposto di
necessità sopra ricordato ovvero costituiscono semplici pareri, che, seppure
obbligatori, non sono affatto vincolanti per gli organi dell'amministrazione
attiva.
Se poi é vero, come
risulta dagli atti parlamentari relativi a quella che é poi divenuta la legge
16 settembre 1960, n. 1014, che gli organi legislativi hanno inteso e intendono
adeguare sempre meglio le leggi ordinarie in materia al precetto
costituzionale, non sembra consentito desumere da tale constatazione un
argomento valido per ammettere la legittimità costituzionale di disposizioni,
che quegli stessi organi hanno ritenuto di dover sostituire.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
respinge le eccezioni
preliminari proposte dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara la illegittimità
costituzionale delle norme contenute nell'art. 195 del T.U. della finanza
locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e nell'art. 332, comma
quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo
1934, n. 383, e modificato dagli art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703, art.
5 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, e art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n.
289, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio
1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 30 gennaio 1962.