SENTENZA N.
48
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge 20 ottobre 1954, n. 1044, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1959
dalla Commissione provinciale delle imposte di Siena su ricorso di Meocci
Achille e Maria contro l'Ufficio del registro di Siena, iscritta al n. 123 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 316 del 31 dicembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 giugno
1961 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il
Ministro per le finanze.
Ritenuto in
fatto
1. - L'Ufficio del registro di Siena, nel
procedere alla liquidazione dell'imposta di successione dovuta dai signori
Meocci Achille e Maria riguardo ai fondi rustici relitti dal loro padre Pietro,
applicò il criterio tabellare stabilito nell'art. 1 della legge 20 ottobre
1954, n. 1044.
Ricorsero gli eredi Meocci alla Commissione
provinciale di Siena e, tra l'altro, chiesero che l'accertamento fosse ridotto
all'importo che corrispondeva al valore venale dei beni caduti in successione,
perché la legge applicata dall'ufficio fiscale aveva sostituito il criterio del
valore venale previsto dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3270, e dal R.D.L. 7
agosto 1936, n. 1639, soltanto per l'ipotesi in cui quello dichiarato dal
contribuente non risultasse inferiore a quello tabellare, e perciò aveva
lasciato in vigore il sistema precedente nella ipotesi che venisse dichiarato
un valore inferiore a quello tabellare, che era l'ipotesi concretatasi nella
fattispecie in decisione.
I ricorrenti, per il caso in cui si fosse
ritenuto che il sistema creato dalla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, abbia
carattere generale ed escluda sempre l'accertamento del valore venale ai fini
dell'imposta di successione, eccepirono l'illegittimità costituzionale della
legge predetta. Rilevarono all'uopo che essa:
a) introduce un principio contrario agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, la quale sancisce l'uguaglianza del cittadino
anche nei rapporti di natura fiscale, il cui carico deve essere commisurato
alla reale capacità contributiva dell'obbligato: l'unico coefficiente nazionale
non soltanto non permette di tenere presente tale principio, ma altresì
conduce, in determinati casi, stante la progressività dell'aliquota, alla
espropriazione totale e senza indennizzo, in violazione dell'art. 42, terzo
comma, della Costituzione;
b) viola gli artt. 23, 70 e 76 della
Costituzione, che determina la natura della norma diretta a stabilire la
prestazione patrimoniale del cittadino, l'art. 77 della Costituzione stessa
perché la legge impugnata sembra avere il carattere di una delegazione
perpetua, l'art. 113 della Costituzione perché la legge impugnata avrebbe
limitato i mezzi della tutela giurisdizionale dei diritti lesi, alle sole due
ipotesi del suo art. 2.
2. - La Commissione provinciale delle
imposte, con ordinanza 9 aprile 1959, ritenne che la legge 20 ottobre 1954, n.
1044, applicata dall'ufficio fiscale, non intese consentire al contribuente,
come sostenevano gli eredi Meocci, la possibilità di scelta fra l'accertamento
tabellare e quello venale quando il valore dichiarato fosse inferiore a quello
risultante dalla applicazione del primo, ma intese creare la possibilità di una
pronta liquidazione dell'obbligazione tributaria, mediante l'adozione di un
sistema di valutazione fondato sull'applicazione di coefficienti fissi, nel
caso in cui il valore dichiarato fosse inferiore a quello calcolato secondo il
predetto sistema; in modo che, se il valore denunciato corrisponde a quello
tabellare, non si procede ad accertamento, mentre si applica il valore
tabellare ove quello denunciato risulti inferiore. La Commissione ritenne,
pertanto, di dovere applicare alla specie la legge del 1954; onde era
necessario prendere in esame l'eccezione di illegittimità di detta legge
proposta dai ricorrenti.
Considerò, a tal fine, che la delegazione
data al Ministro di approvare con suo decreto il coefficiente di valutazione
determinato annualmente dalla Commissione censuaria, essendo priva di limiti di
tempo, viola l'art. 77 della Costituzione; rilevò, inoltre, che, mediante
quella delegazione, in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, si dà al
potere esecutivo la potestà di determinare coefficienti unici di valutazione, i
quali, data la natura dell'imposta di successione e le diversità delle
condizioni di produttività e redditività dei singoli fondi rustici, spesso
riscontrabile anche tra fondi siti in una stessa Provincia, portano a carichi
tributari o eccessivi od esigui, in violazione dell'art. 53 della Costituzione.
La Commissione sospese, pertanto, il
giudizio sul merito del ricorso Meocci e rimise a questa Corte la questione di
legittimità da essa esaminata.
3. - L'ordinanza venne notificata il 17
ottobre 1959 alle parti e il 30 ottobre 1959 alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; venne comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento il 20
novembre 1959 e venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
31 dicembre 1959, n. 316.
Si costituirono in giudizio il Ministro per
le finanze e i signori Achille e Maria Meocci, mediante deposito di deduzioni
avvenuto rispettivamente il 16 e il 20 gennaio 1960; il 16 gennaio 1960 intervenne
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio e il Ministro
per le finanze depositarono una memoria il 26 ottobre 1960; il 27 successivo
provvidero ad analogo deposito i signori Meocci.
4. - I ricorrenti rilevano di avere impugnato
il 22 settembre 1959, innanzi la Commissione centrale, la decisione di quella
provinciale, nel punto in cui ritenne che la legge del 1954 non aveva mantenuto
fermo in nessun caso il criterio dell'accertamento secondo il valore venale, e
chiedono la sospensione del giudizio di legittimità costituzionale, sotto il
riflesso che, ove la Commissione centrale non avesse fatto propria
l'interpretazione data dalla Commissione provinciale alla legge predetta,
questa non sarebbe applicabile alla controversia, e la questione di legittimità
non avrebbe più rilevanza: un'interpretazione autonoma ad opera della Corte
costituzionale potrebbe portare ad un contrasto di decisioni.
Osservano, inoltre, che essi avevano
lamentato la violazione degli artt. 23, 53, 70, 76 e 77 della Costituzione, in
ordine all'art. 1 della legge impugnata, e dell'art. 113 della Costituzione, in
ordine all'art. 2 della stessa legge, mentre, nella parte di diritto,
l'ordinanza della Commissione indica specificatamente solo le violazioni degli
artt. 77, 23 e 53 della Costituzione ed esclusivamente in relazione all'art. 1
della legge, per quanto abbia poi, più generalmente, ritenuto non
manifestamente infondate tutte le eccezioni sollevate contro la legge e abbia
rinviato alla Corte genericamente la questione di legittimità della legge
stessa, senza limitazione ad alcuno dei suoi articoli. Per il caso in cui la
indicazione, nella motivazione della ordinanza, solo di alcune delle norme
violate rappresenti limite riflettentesi sul dispositivo, i ricorrenti chiedono
che gli atti siano rimessi alla Commissione provinciale per le necessarie
specificazioni.
Nel merito essi rilevano che, se fosse
esatta l'interpretazione data dalla Commissione provinciale alla legge 20
ottobre 1954, n. 1044, apparirebbero evidenti le dedotte violazioni delle norme
costituzionali.
a) Il rimettere al Ministro la
determinazione dei coefficienti annui sui quali debbono calcolarsi gli
imponibili, implica affidare al potere esecutivo la determinazione delle
aliquote dell'imposta, di competenza esclusiva della legge. L'art. 1 della
legge impugnata contiene perciò una delegazione, ed una delegazione
illegittima; sia perché il relativo potere non é stato dato al Governo, ma ad
un singolo Ministro, sia perché é stato dato senza criteri direttivi e senza
determinazione di tempo.
b) Il prevedere un coefficiente nazionale
unico per la determinazione dell'imponibile vuol dire prescindere dalla
capacità contributiva del cittadino, che é, invece, rilevante secondo la regola
dell'art. 53 della Costituzione, e che va accertata con riferimento a ciascun
contribuente, mediante una valutazione in concreto dei patrimonio o del
reddito, che tenga conto di ogni specifico elemento.
c) L'avere limitato l'impugnativa contro gli
accertamenti alle questioni della non corrispondenza dei fondi alla qualità di
coltura risultanti dal catasto, esclude al contribuente la tutela
giurisdizionale per ogni altra ragione (errore di intestazione o di calcolo,
perimento del fondo, ecc.).
5. - Il Ministero delle finanze e la
Presidenza del Consiglio ribadiscono il significato della legge impugnata nel
senso deciso dalla Commissione provinciale: la valutazione automatica si
sostituisce alla valutazione caso per caso, qualunque sia il valore dichiarato
dal contribuente, superiore od inferiore a quello deducibile dalle tabelle
legali. La questione di legittimità costituzionale della legge impugnata deve
perciò essere presa in esame; ma deve essere dichiarata non fondata.
a) Non appare agevole l'interpretazione
dell'ordinanza di rinvio. Essa lascia credere che la legge impugnata contenga
una delegazione, ma afferma la sussistenza di un contrasto fra la legge
medesima e l'art. 77 della Costituzione, mentre questo articolo, al primo
comma, riguarda la legge delegata: avrebbe dovuto richiamare l'art. 76.
b) L'affermazione di illegittimità della
legge ex art. 77 (rectius: 76) é in contrasto con l'altra di
illegittimità nei confronti dell'art. 23: nel primo caso si afferma che il
decreto ministeriale che determina il coefficiente nazionale é una legge
delegata, nel secondo caso si sostiene che é un regolamento. Se poi la pretesa
illegittimità nei confronti dell'art. 23 volesse rilevare un contrasto fra la
norma della legge impugnata e la situazione che si viene a determinare qualora
una prestazione sia imposta con atto diverso dalla legge, si rileverebbe
agevolmente l'infondatezza dell'osservazione.
c) L'obbligo della prestazione, la misura
astratta di essa, i presupposti dell'imposizione, i soggetti dell'obbligazione
tributaria sono determinati dalla legge impugnata. Viene soltanto affidata
all'Amministrazione la valutazione del bene, secondo un sistema da valere per
tutti i casi rientranti in certi schemi, invece che caso per caso; e ciò non
costituisce offesa al principio del l'art. 23 della Costituzione, che contiene
una riserva di legge di carattere relativo.
All'Amministrazione é conferito un potere
che non é assolutamente discrezionale, ma che deve esplicarsi con riferimento a
criteri tecnici, la rilevazione dei quali viene approfondita dalle indagini
affidate alla Commissione censuaria centrale; non é stato attribuito al
Ministro delle finanze il potere di fissare la misura dell'imposta, ma il
Ministro viene chiamato a partecipare alla preparazione degli elementi di
carattere tecnico obiettivo, da utilizzare per la determinazione del valore
imponibile nei casi concreti.
Se talora la valutazione dei beni non
coincidesse con il valore venale dei medesimi, non si avrebbe una situazione
diversa da quella che si determina quando l'accertamento del valore dei beni
singoli, nel sistema dell'accertamento caso per caso, non coincide con il
valore reale.
d) Per quest'ultima ragione non é
sostenibile che la possibilità in astratto che la Commissione censuaria sbagli
nella determinazione delle tabelle base e del coefficiente di aggiornamento,
dia luogo a violazione del principio costituzionale secondo il quale tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
6. - Nella memoria presentata il 27 ottobre
1960, gli eredi Meocci insistono nel sostenere la necessità della sospensione
del processo di legittimità costituzionale e contestano l'affermazione
dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'ordinanza di rinvio contiene
sostanziali contraddizioni.
Diffondendosi in un esame esegetico della
lettera della legge, ribadiscono la tesi che questa, intesa nel senso fatto
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e
secondo le risultanze dei lavori preparatori, esige l'accertamento del valore
venale dei fondi rustici caduti in successione quando il valore dichiarato é
inferiore a quello tabellare, limitando l'applicazione di questo ultimo valore
soltanto al caso di dichiarazione coincidente o superiore alle risultanze delle
tabelle legali.
Affermano che la potestà data al Ministro
di variare in via generale la determinazione del coefficiente per la
determinazione dell'imponibile si risolve in una potestà di variare le
aliquote, e che non é perciò influente rilevare che l'Amministrazione
finanziaria é vincolata da criteri tecnici.
Rilevano che la valutazione automatica
elimina le particolari caratteristiche dei beni; in modo che nella maggior
parte dei casi non sarà possibile dare ad essi il valore effettivo.
7. - Il Ministero delle finanze e la
Presidenza del Consiglio, con la memoria depositata il 26 ottobre 1960,
deducono che la legge impugnata non impedisce al contribuente di contestare i
valori tabellari per far sì che questi corrispondano alla realtà del mercato,
quando ritiene che tale corrispondenza non esiste.
Le parti predette descrivono, poi, il
procedimento tecnico seguito nella determinazione dei valori di tabella e
rilevano che la Corte costituzionale non é chiamata a pronunciarsi in relazione
all'art. 2 della legge impugnata.
Considerato
in diritto
1. - La pendenza del ricorso alla
Commissione centrale delle imposte avverso la decisione della Commissione
provinciale di Siena che ritenne applicabile alla controversia la legge 20
ottobre 1954, n. 1044, non implica, come ritengono gli eredi Meocci, che debba
essere sospeso il giudizio sulla questione di legittimità promossa in ordine a
quella legge.
Il processo incidentale di legittimità
costituzionale si svolge, non nell'interesse privato, ma per la tutela
dell'interesse pubblico al rispetto delle norme della Costituzione; e non é,
quindi, suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo ordinario
dal quale ha ricevuto impulso.
E per questo che l'art. 22 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi a questa Corte esclude l'applicabilità al
processo costituzionale delle norme sulla sospensione, interruzione ed
estinzione del processo ordinario, ed esclude tale applicabilità anche
nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio
rimasto sospeso davanti all'Autorità giurisdizionale che ha promosso la
questione di legittimità; ed anche perciò questa Corte ha deciso (3 marzo e 6 luglio 1959, nn. 10 e 38), che la pronunzia
sulla questione di legittimità costituzionale di una norma, sollevata nel corso
di un processo ordinario, non può essere sospesa per il fatto che sul rapporto
controverso, cui si riferisce il giudizio di rilevanza, non sia ancora
intervenuta una sentenza passata in giudicato (nello stesso senso sostanziale é
la sentenza 18
aprile 1959, n. 24).
La domanda di sospensione deve essere in
conseguenza respinta.
2. - Sorte diversa non possono avere i
rilievi che l'Avvocatura dello Stato trae, sia dall'erroneo richiamo all'art.
77 della Costituzione, che si legge nell'ordinanza della Commissione
provinciale di Siena, sia dalla incertezza che l'ordinanza stessa dimostra
circa la qualificazione del potere conferito al Ministro nell'art. 1 della
legge succitata.
Risulta chiaramente dalla sostanza della
sua pronunzia che la Commissione provinciale ritenne che l'art. 1 della legge
impugnata avesse dato al Ministro una delegazione legislativa di durata
illimitata, gli avesse attribuito il potere di dettare norme in materia di
imposizione di tributi. che é invece, di spettanza del legislatore, avesse
determinato criteri di imposizione che non hanno riguardo alla capacità
contributiva del soggetto debitore.
L'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n.
1044, avrebbe perciò violato, secondo l'opinione sostanziale espressa
nell'ordinanza, gli artt. 76, 23 e 53 della Costituzione. Ne consegue che il
richiamo del solo art. 77 della Costituzione, invece che anche dell'art. 76, é
frutto di un errore materiale e la caratterizzazione come regolamentare del
potere conferito al Ministro, che l'ordinanza stessa aveva già prima ritenuto
di carattere legislativo, si risolve in un vizio formale senza incidenza sul pensiero
della Commissione.
3. - Non é il caso nemmeno che si rinviino
gli atti al giudice a quo perché chiarisca se la questione da lui sollevata si
riferisca anche all'art. 2 della legge, come sostengono gli eredi Meocci, o
soltanto all'art. 1, come assume l'avvocatura dello Stato.
Per quanto sia generico il dispositivo
dell'ordinanza, esso va inteso in correlazione ai suoi motivi, nei quali si
prospettano soltanto questioni inerenti all'art. 1 della legge 20 ottobre 1954,
n. 1044: e, se é vero che gli eredi Meocci avevano fatto valere ragioni di
illegittimità relative all'art. 2, la circostanza che la Commissione non ebbe
ad esprimere alcun giudizio di rilevanza al riguardo delle stesse, impedisce
alla Corte di ritenere che queste possano formare oggetto di sue pronunzie.
4. - Inoltre, si rileva che, l'avere
sollevato la questione di legittimità costituzionale per il solo caso in cui al
rapporto controverso si fosse ritenuta applicabile la predetta legge 20 ottobre
1954, n. 1044, non include, come sostengono gli eredi Meocci e come, del resto,
mostra di credere anche l'Avvocatura dello Stato, che la Corte costituzionale
debba ricercare il significato della legge medesima per decidere se essa
effettivamente regoli il rapporto predetto: infatti, l'interpretazione di una
norma impugnata di illegittimità costituzionale, quando tende a stabilire se ad
essa sia soggetto il rapporto dedotto nel processo a quo, é parte del giudizio
di rilevanza della questione di legittimità.
La Commissione provinciale procedette alla
determinazione del contenuto precettivo della norma richiamata dall'ufficio
fiscale con diffuse argomentazioni, che seguirono le tracce di una sentenza
della Commissione centrale delle imposte; epperò l'ordinanza di rinvio non é
inficiata da alcuno di quei vizi la cui esistenza impone a questa Corte di
giudicare mancante il presupposto del processo costituzionale incidentale.
5. - Nel merito si osserva che la questione
sollevata é priva di fondamento.
L'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n.
1044, come si esprime la sua lettera, dà al Ministro il potere di approvare un
atto della Commissione censuaria centrale, e questo potere non può essere che
espressione di attività di indole meramente amministrativa. Sulla legittimità
costituzionale della norma impugnata non influiscono, pertanto, i principi che
regolano la delegazione legislativa, sia che si opponga la durata illimitata
del potere attribuito al Ministro dalla norma stessa, come ha fatto l'ordinanza
di rinvio, sia che si rilevi l'inammissibilità di una delegazione ad un
Ministro del potere legislativo, secondo quanto gli eredi Meocci hanno dedotto
innanzi a questa Corte.
Ma non é nemmeno sostenibile che, nella
specie, si sia conferito al Ministro il potere di imporre una prestazione
tributaria, in violazione dell'art. 23 della Costituzione. Questo articolo non
esige che la istituzione del tributo avvenga "per legge", cioè che
tutti i presupposti e gli elementi della prestazione ricavino dalla legge la
loro determinazione; ma vuole che avvenga "in base alla legge", di
tal che, come altre volte ha deciso questa Corte (4 luglio
1957, n. 122), consente
che sia rinviata a provvedimenti amministrativi la determinazione di elementi o
di presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalità
tecnica, purché risultino assicurate le garanzie atte ad escludere che la
discrezionalità si trasformi in arbitrio. Ora, l'art. 1 della legge impugnata
si é limitato a dettare norme per l'accertamento dell'imponibile di un tributo
che, come l'imposta di successione, ha ben lontane radici legislative; e ha
dettato norme che impegnano, non una discrezionalità mera dell'ente impositore,
ma un suo apprezzamento tecnico. La legge, infatti, impone di calcolare il
valore dei fondi rustici caduti in successione in base alle tabelle compilate
dalla Commissione censuaria centrale, per l'applicazione, a tali fondi,
dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio, ed aggiornate secondo un
coefficiente determinato ogni anno dalla stessa Commissione censuaria, che deve
essere approvato con decreto del Ministro delle finanze. E le tabelle base, in
forza degli artt. 9 e seg. del D. Lg. 11 ottobre 1947, n. 1131, erano state
formate mediante l'aggiunta, al reddito imponibile dominicale, di coefficienti
stabiliti dalla Commissione censuaria centrale per zone economico - agrarie,
con riguardo alla qualità di coltura ed alla classe di produttività; non é
contestabile che queste direttive non lasciavano alcun arbitrio alla
Commissione censuaria, la quale aveva un compito di controllo dei dati
predisposti dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali,
sulla base delle osservazioni prodotte dalle Commissioni censuarie comunali e
da quelle provinciali. Gli ulteriori coefficienti che la legge impugnata impone
di applicare per l'adeguamento delle tabelle - base non possono nemmeno essi
risultare dall'esercizio di una mera discrezionalità, perché é nello spirito
della legge che debbono rapportare le tabelle stesse ai mutamenti delle
condizioni economiche verificatesi successivamente alla data della compilazione
di quelle tabelle e, quindi, a situazioni obiettivamente rilevabili: il
deferimento del compito di determinare il coefficiente a quella stessa
Commissione censuaria centrale che istituzionalmente opera assistita da un
collegio di periti, chiamato, fra l'altro, a raccogliere e coordinare, in
ufficio e con sopraluoghi, tutti gli elementi tecnici ed economici necessari
alla Commissione stessa (art. 28 T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, delle leggi sul
nuovo catasto, e artt. 7 e 24 legge 8 marzo 1943, n. 153, sulle Commissioni
censuarie), é prova certa del carattere tecnico del giudizio che conduce alla
determinazione del coefficiente adeguativo; in modo che, per questa parte, non
v'é infrazione, nella legge impugnata, alla norma della Costituzione invocata
dell'ordinanza di rimessione.
6. - Rimane da vedere se il procedimento
dettato dalla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per l'accertamento della base
imponibile viola il principio secondo cui l'obbligo dei cittadini di concorrere
alle spese pubbliche deve proporzionarsi alla capacità contributiva di
ciascuno.
Gli eredi Meocci osservano che l'adozione
di un coefficiente di aggiornamento unico per più fondi impedisce di
riconoscere le particolarità dei singoli fondi e, quindi, di determinare quale
sia il valore dell'indice, che il fondo segna, della capacità contributiva
dell'obbligato. L'osservazione, però, non considera che la modalità di
accertamento stabilita con l'art. 1 della legge impugnata, ancorandosi, secondo
quanto si é sopra osservato, agli artt. 9 e 10 del D. Lg. 11 ottobre 1947, n.
1131, istitutivo delle imposte straordinarie sul patrimonio, e, quindi, muovendo
dal reddito imponibile dominicale determinato per ciascun fondo rustico a
seguito della revisione disposta con il R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589,
convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 979, parte da valori stabiliti con
riguardo alle qualità di coltura e di produttività particolari a ciascun fondo
accatastato, e, quindi, tenendo conto delle condizioni di questo fondo. Solo i
coefficienti di adeguamento debbono essere determinati con criteri generali; e
ciò é giustificato dal fatto che essi sono indici economici di mutamenti
verificatisi rispettivamente in una sfera generale o in un ambito locale. La
loro applicazione non parifica il valore dei beni, se costituiscono misura di
maggiorazione del valore che é stato attribuito a ciascuno di essi in base alle
particolarità che ciascuno presenta.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali
proposte dalle parti;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, in
riferimento agli artt. 76, 23 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1961.