Sentenza n. 545 del 1990

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SENTENZA N.545

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzione dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 6 giugno 1990, depositato in cancelleria il 14 giugno successivo ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 1990.

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 6 giugno 1990 e depositato il 14 giugno 1990 la Provinciaautonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non dispone che i rappresentanti delle due province in seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono nominati (anzichè dal Presidente della Giunta su designazione del Consiglio) dalla Giunta provinciale rispettiva, in riferimento aùart. 54, n. 6, dello Statuto speciale T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e all'art. 136 Cost.

Secondo la Provincia, la norma impugnata, nel modificare la composizione del comitato misto paritetico, ripropone una disposizione (la nomina da parte del Presidente della Giunta dei propri rappresentanti, su designazione del Consiglio) già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 167 del 1987 per contrasto con la invocata norma statutaria, secondo cui le generali attribuzioni della Provincia spettano alla Giunta.

Da ciò una violazione anche dell'art. 136 Cost. da parte del legislatore che ha "riprodotto" tale norma incostituzionale.

Considerato in diritto

1. - Con sentenza n. 167 del 1987 ebbe a dichiararsi l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non disponevasi che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico di cui al comma primo dello stesso articolo fossero da nominarsi dalla Giunta provinciale rispettiva, anzichè dal Presidente della Giunta regionale su designazione, con voto limitato, del Consiglio regionale.

2.1 - II predetto comma settimo è stato successivamente sostituito (art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 - Modifiche ed integrazioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), lasciandosi integra-tuttavia- l'originaria formulazione (prec. punto 1), rimettendo, cioè, la nomina di cui trattasi al solo Presidente della provincia.

Il che contrasta come già contrastava la precedente norma, e da qui il nuovo ricorso, con lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 54, n. 6, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) 1à dove è stabilito che le attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla rispettiva Giunta.

2.2-L'odierna vicenda, recando la reiterazione puntuale della precedente, comporta la violazione, altresì, dell'art. 136, comma primo, della Costituzione, precetto che impone al legislatore ordinario di uniformarsi alla immediata cessazione dell'efficacia giuridica della disposizione illegittima (sent. n. 922 del 1988).

3.-La norma in esame va, dunque, dichiarata illegittima, nel senso che nella Regione Trentino-Alto Adige compete alle Giunte provinciali, e ad esclusione di qualsiasi diversa procedura di designazione, la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno al comitato misto paritetico di reciproca consultazione nella materia de qua.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 898 del 1976, come sostituito dallo stesso art. 1, secondo comma, della citata legge n. 104 del 1990, siano nominati dalla Giunta provinciale rispettiva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19/12/90.