SENTENZA N. 116
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della legge 9 aprile 1990, n.
87 (Interventi urgenti per la zootecnia), promosso con i ricorsi delle Province
di Trento e Bolzano e della Regione Emilia-Romagna notificati il 26 e 25 maggio
1990, depositati in cancelleria il 31 maggio ed il primo giugno 1990 ed
iscritti ai nn. 39, 40 e 41 del registro ricorsi
1990;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Sergio Panunzio per
Ritenuto
in fatto
1. - Con due ricorsi di identico
contenuto, notificati il 26 maggio 1990, le Province autonome di Trento e di
Bolzano hanno impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 9 aprile 1990,
n. 87 (Interventi urgenti per la zootecnia) per violazione degli artt. 8, n.
21; 9, n. 3 e n. 8; 16; 69 ss. e 104, primo comma, del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle
relative norme di attuazione.
Ad avviso delle ricorrenti le disposizioni impugnate risulterebbero lesive della competenza provinciale esclusiva
in materia di agricoltura e zootecnia (di cui all'art. 8, n. 21, ed all'art.
16, primo comma, dello Statuto) nonché della competenza provinciale concorrente
in materia di commercio e di incremento della produzione industriale (di cui
all'art. 9, n. 3 e n. 8, dello stesso Statuto), avendo disposto interventi
statali di programmazione, direzione, incentivazione e sostegno finanziario nel
settore zootecnico che si verrebbero a sovrapporre a quelli già attuati dalla
legislazione provinciale, emanata nell'esercizio delle competenze sopra
richiamate. A fronte di tali competenze residuerebbe, infatti, allo Stato -
sempre a giudizio delle ricorrenti - il solo potere di dettare principî e
criteri generali nell'esercizio della funzione di indirizzo
e coordinamento, restando invece preclusa l'emanazione di disposizioni puntuali
e di dettaglio quali sarebbero quelle espresse dalle impugnate disposizioni.
Le censure investono, in particolare: l'art. 1, che dispone l'istituzione di un "Comitato per la
ristrutturazione del settore zootecnico" nonché la costituzione, presso il
Ministero dell'agricoltura e foreste, di un "Fondo per la ristrutturazione
e il risanamento del settore zootecnico", per la cui dotazione viene
stabilito (all'art. 8) lo stanziamento di lire 340 miliardi; l'art. 2, che
impegna il Comitato a redigere un programma nazionale di intervento nel settore
zootecnico da rimettere alla approvazione del C.I.P.E.; l'art. 3, dove, nel
disciplinare la composizione del Comitato, si prevede che solo tre dei suoi
sette membri siano nominati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e
delle Province autonome, in rappresentanza di tutti gli enti presenti nella
Conferenza stessa; l'art. 4, che definisce i compiti del Comitato, attribuendo
ad esso, tra l'altro, l'approvazione dei progetti di ristrutturazione e sviluppo
delle imprese del settore zootecnico e la concessione dei relativi
finanziamenti nonché la concessione di contributi per la capitalizzazione delle
società cooperative e loro consorzi; infine, l'art. 5, dove si dispone la
costituzione di una società per azioni, con capitale di maggioranza
sottoscritto dal Ministero dell'agricoltura, per l'attuazione degli interventi
decisi dal Comitato e per lo svolgimento di altri compiti di incentivazione e
sostegno finanziario a favore delle imprese operanti nel settore.
Il complesso delle suddette disposizioni, secondo le
ricorrenti, sarebbe tale da superare i confini del legittimo esercizio della
funzione statale di indirizzo e coordinamento,
determinando, con la previsione di provvedimenti puntuali di approvazione di progetti
e di concessione di incentivi e finanziamenti, una invasione delle competenze
riservate alle Province autonome: e questo tanto più ove si consideri che, in
questa materia, la funzione di indirizzo e coordinamento risulterebbe già
esercitata mediante la predisposizione ed approvazione da parte del C.I.P.E.
del piano agricolo nazionale e di quello forestale, di cui all'art. 2 della
legge 8 novembre 1986, n. 752. Né sarebbe giustificato, nel caso di specie, un
intervento statale che, al di fuori della funzione di indirizzo
e coordinamento, si ponesse a tutela di un preteso interesse nazionale, posto
che un siffatto intervento potrebbe legittimamente esplicarsi solo a fronte di
una esigenza unitaria, insuscettibile di frazionamento, in ordine alla quale
sia urgente provvedere e sempre che l'intervento stesso si sostanzi in misure
strettamente necessarie ed essenziali al perseguimento del fine: condizioni
queste non ricorrenti, secondo le due Province autonome, nel caso in questione.
Infine, la legge impugnata risulterebbe
lesiva della autonomia finanziaria delle due Province, di cui agli artt. 69 e
seguenti dello Statuto, per aver stabilito che gli interventi finanziari in un
settore di competenza provinciale esclusiva siano erogati da un organismo governativo
quale il Comitato previsto dalla stessa legge, anziché attribuiti pro quota
alle Province medesime. Tale previsione risulterebbe, in particolare, lesiva
del principio di cui all'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione
Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la
riforma tributaria), approvata ai sensi dell'art. 104 dello Statuto, in base al
quale le Province avrebbero dovuto partecipare alla ripartizione del Fondo
istituito dalla legge impugnata, così come di ogni altro fondo speciale
istituito "per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale".
2. - Con ricorso notificato il 25 maggio
In particolare,
3. - Si è costituito in tutti i giudizi il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la infondatezza delle questioni
sollevate.
In merito ai ricorsi proposti dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano, l'Avvocatura dello Stato riferisce alla legge impugnata le
caratteristiche di un intervento straordinario e temporaneo dello Stato, volto
al risanamento ed alla ristrutturazione del settore
zootecnico e delle imprese in esso operanti, per adeguarne la produzione e la
commercializzazione alle esigenze del mercato. Tale intervento deve
armonizzarsi (art. 2, primo comma, lett. b, n. 1) con
il piano agricolo nazionale e con il piano di settore previsto dalla legge n.
752 del 1986 e si sostanzia in un programma che, ai fini dell'approvazione da
parte del C.I.P.E., viene predisposto da un Comitato nel quale le Regioni e le
Province autonome sono presenti con propri rappresentanti. Sarebbe pertanto
assicurato il concorso delle Regioni e delle Province autonome alla elaborazione delle linee d'intervento così come allo
svolgimento della fase attuativa, essendo previsto che le Regioni
territorialmente interessate siano sentite per gli interventi attuati
direttamente dal Comitato. Per quanto concerne poi gli interventi attuati
tramite la società finanziaria di cui all'art. 5, essi
non potrebbero essere realizzati che sulla base di direttive impartite dallo
stesso Comitato, il quale, pur nel silenzio della legge, dovrebbe in ogni caso
richiedere il parere delle Regioni e delle Province autonome in ordine a tali
determinazioni.
Ad avviso dell'Avvocatura non sussisterebbe, infine, la
pretesa violazione dell'autonomia finanziaria delle Province autonome, dal momento che la stessa viene riferita a norme, quali
quelle contenute nella legge 30 novembre 1989, n. 386, che non hanno rango
costituzionale e che si limitano a rinviare alle singole leggi istitutive per
quanto concerne i criteri e le modalità della partecipazione delle Province
alla ripartizione dei fondi speciali.
4. - Considerazioni del tutto analoghe sono svolte dalla
difesa dello Stato anche in ordine al ricorso della
Regione Emilia-Romagna.
Con riferimento a tale ricorso, l'Avvocatura riafferma che
gli interventi previsti dalla legge, in quanto
finalizzati alla regolazione del mercato, andrebbero inquadrati nell'ambito
delle azioni richiedenti un livello nazionale unitario di gestione e, come
tali, non inquadrabili nelle competenze trasferite alle Regioni dal d.P.R. n. 616 del 1977. Per quanto concerne poi la
lamentata riappropriazione di fondi già assegnati alle Regioni, l'Avvocatura
rileva che la legge impugnata, per il reperimento della copertura della spesa,
in parte ha ridotto fondi già assegnati allo Stato dall'art. 4
della legge n. 752 del 1986 e in parte ha inciso, ma in termini trascurabili,
sulla quota di riparto da assegnare a ciascuna Regione in base all'art. 3 della
stessa legge.
5. - In prossimità dell'udienza le Province autonome di
Trento e di Bolzano e
Le Province autonome contestano, in particolare, che la legge
impugnata possa legittimarsi come intervento di carattere straordinario e
temporaneo, in quanto, al di là dei termini
utilizzati, il contenuto effettivo delle sue disposizioni risulterebbe
finalizzato ad un riassetto strutturale del settore e, quindi, alla
realizzazione di una nuova disciplina permanente della materia. Né, d'altro
canto, la disciplina impugnata potrebbe ritenersi riservata allo Stato in quanto inerente alla "regolazione del mercato
agricolo" (art. 8, lett. f), d.P.R. n. 279 del
1974), dal momento che tale riserva riguarda soltanto gli interventi che hanno
influenza diretta sui termini costitutivi del mercato, quali la domanda,
l'offerta, i prezzi, i costi di produzione etc. (secondo quanto affermato nella
sent. n. 994 del
1988).
Si ribadisce, inoltre, che la
sottoposizione al C.I.P.E. del programma di cui all'art. 2 della legge
impugnata, intervenendo solo in una fase successiva alla redazione del
programma in questione, non risolverebbe l'illegittima esclusione delle
Province autonome dalla partecipazione alle scelte programmatiche di settore
così come, nella fase attuativa, le Province risulterebbero escluse da tutti
gli interventi di cui all'art. 5 della legge.
Per quanto concerne, infine, le norme della legge n. 386 del
1989, si afferma che esse, pur prive di rango costituzionale, hanno carattere
"rinforzato", per essere state approvate con la speciale procedura di
cui all'art. 104 dello Statuto e pertanto non potrebbero essere abrogate o
derogate da norme successive che non siano state
adottate con la medesima speciale procedura.
6.
Le stesse caratteristiche degli interventi previsti sarebbero
in contrasto con la pretesa temporaneità e straordinarietà degli stessi,
mirando a realizzare compiti permanenti dell'azione pubblica nel settore
agricolo.
Gli interventi stessi non avrebbero, infine, carattere
aggiuntivo rispetto a quelli ordinariamente disciplinati dalla legge n. 752 del
1986, ma si porrebbero come sostitutivi rispetto ad
essi ed alle relative competenze regionali.
Considerato
in diritto
1. - I tre ricorsi investono numerose disposizioni della
legge 9 aprile 1990, n. 87, recante "Interventi urgenti per la
zootecnia". In particolare, i ricorsi promossi dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano impugnano di tale legge gli artt. da
Poiché le questioni che vengono
prospettate si presentano o identiche o analoghe o connesse, i ricorsi possono
essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
2. - La legge 9 aprile 1990, n. 87 assume come obbiettivo fondamentale "il risanamento e la
ristrutturazione della produzione e della commercializzazione nel settore
zootecnico", così da garantire l'adeguamento di tale settore, secondo
criteri di economicità, alle esigenze del mercato.
A tal fine nella legge viene
prevista la costituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
di un Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, affiancato da un
Fondo speciale, di durata quinquennale, cui è attribuita la dotazione
complessiva di 340 miliardi (art. 1). Il Comitato è presieduto dal Ministro
dell'agricoltura ed è composto da tre rappresentanti
dell'amministrazione statale e da tre rappresentanti delle Regioni designati dalla
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome. L'organo
dura in carica cinque anni ed attua gli interventi
previsti dalla legge sia direttamente che tramite una società per azioni, con
capitale sottoscritto per almeno il 51% dal Ministero dell'agricoltura e per la
quota restante da istituti di credito di diritto pubblico, privati o
cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale
sia per la maggioranza detenuta da imprenditori agricoli o loro organismi
associativi (artt. 3 e 5).
Con riferimento alle funzioni, la legge conferisce al
Comitato poteri sia di programmazione (art. 2) che gestionali
(art. 4).
Sul piano della programmazione spetta al Comitato provvedere,
previa verifica della situazione del settore, alla redazione di un programma di intervento diretto a formulare le linee generali di
ristrutturazione del settore zootecnico nonché i criteri per la più efficace
gestione delle risorse finanziarie destinate allo stesso settore. Il programma viene sottoposto dal Ministro all'approvazione del C.I.P.E.
con il rispetto delle procedure di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986,
n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in
agricoltura).
Sul piano gestionale la legge attribuisce
al Comitato il compito di approvare i progetti di ristrutturazione e sviluppo
presentati dalle imprese operanti nel settore zootecnico; di disporre
finanziamenti anche in conto capitale a favore di società ed imprese ritenute
essenziali per le finalità della legge; di concedere contributi finalizzati
alla capitalizzazione di società o loro consorzi; di concedere contributi sui
mutui di cui all'art. 15, sedicesimo comma, della legge 4 marzo 1988, n. 67.
Per questo complesso di interventi la legge prevede
(art. 4, terzo comma) il parere, obbligatorio ma non vincolante, delle Regioni
territorialmente interessate.
La società per azioni promossa dal Comitato, oltre a svolgere
i compiti che lo stesso Comitato può affidarle, è autorizzata dalla legge ad
accordare fideiussioni su operazioni creditizie; ad
effettuare operazioni di provvista mediante ricorso al mercato; a concedere
finanziamenti per interventi relativi ad azioni di risanamento e liquidazione
di società; ad acquisire quote di partecipazione in altre società (art. 5).
La legge prevede, infine, alcune norme in tema di
organizzazione di detta società (artt. 6 e 7) e di copertura degli oneri
finanziari connessi all'attuazione dei vari interventi (art. 8).
3. - Questa disciplina viene
impugnata nella sua quasi totalità dai ricorsi in esame.
In particolare, le Province autonome di Trento e di Bolzano -
nell'ipotesi che la legge dovesse ritenersi applicabile anche ai loro territori
- contestano: a) l'uso illegittimo della funzione di indirizzo
e coordinamento statale in una materia (patrimonio zootecnico) riservata alla
competenza esclusiva provinciale; b) l'assenza o l'insufficiente presenza delle
Regioni e delle Province autonome negli organi e nelle procedure previste dalla
legge; c) la lesione dell'autonomia finanziaria garantita alle Province dallo
Statuto speciale, per avere la legge escluso le stesse - in violazione
dell'art. 5, primo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386 - dalla
ripartizione del Fondo speciale affidato al Comitato.
A sua volta
A tali censure la difesa dello Stato replica sottolineando in particolare: a) il carattere
"straordinario e temporaneo" degli interventi previsti dalla legge
nonché la loro connessione con l'"interesse nazionale per la regolazione
del mercato agricolo"; b) l'adeguatezza della partecipazione regionale e
provinciale ai vari strumenti, di programmazione e gestionali, previsti dalla
legge; c) l'assenza di una lesione dell'autonomia finanziaria, sia con
riferimento alla disciplina speciale posta dallo Statuto per le Province
autonome che alla disciplina generale formulata dalla Costituzione per le
Regioni ordinarie.
4. - Le questioni sollevate con i ricorsi in esame sono, in
parte, fondate.
Va innanzitutto disattesa la tesi avanzata della difesa
statale secondo cui la legge in contestazione verrebbe a realizzare un
intervento di carattere "straordinario e temporaneo" e pertanto tale
da giustificare - secondo principi ripetutamente affermati da questa Corte
(cfr. sentt. n.
217 del 1988 e nn.
324, 399
e 459 del 1989)
- una limitata compressione da parte dello Stato della sfera delle competenze
costituzionalmente spettanti alle Regioni ed alle
Province autonome. E invero è lo stesso impianto della legge n. 87, quale si
viene a delineare attraverso le finalità ed i
contenuti dalla stessa espressi, che non consente di riferire alla disciplina
in esame - nonostante il titolo adottato dalla legge (dove si parla di
"interventi urgenti") e la durata quinquennale prevista per
l'operatività del Fondo e per l'azione del Comitato (art. 1, terzo comma, e
art. 3, secondo comma) - le caratteristiche dell'intervento "straordinario
e temporaneo". Basti solo considerare che la legge - destinata a operare
per l'intero territorio nazionale - pone a proprio
obbiettivo fondamentale una finalità, quale il riassetto del settore
zootecnico, che non appare limitata nel tempo, tanto più che la stessa viene
perseguita attraverso un "programma di intervento" collegato e coordinato
agli ordinari strumenti di programmazione in materia di politica agricola
disciplinati dalla legge 8 novembre 1986, n. 752.
Si aggiunga che gli interventi
previsti dalla disciplina in esame a favore delle imprese operanti nel settore
(finanziamenti in conto capitale; contributi per capitalizzazioni o per mutui;
fideiussioni etc.) si vengono tutti a inquadrare nell'ordinaria azione di
sostegno pubblico a favore di attività economiche socialmente rilevanti, senza
alcun collegamento con fattori di carattere straordinario riconducibili al
quadro di una particolare emergenza. In questa ottica,
lo stesso assetto organizzativo previsto dalla legge con la costituzione del
Comitato e del Fondo (di cui all'art. 1) tende ad assumere, nonostante il
termine quinquennale apposto, una connotazione di stabilità, anche in relazione
al fatto che lo strumento operativo attuato mediante la costituzione della
società per azioni di cui all'art. 5 non risulta sottoposto ad alcun limite
temporale.
Parimenti non può trovare accoglimento la tesi, sempre
avanzata dall'Avvocatura dello Stato, che porterebbe ad
individuare il fondamento della legge n.
Esclusa, dunque, la possibilità di riferire alla disciplina
in esame sia la natura di intervento di carattere
"straordinario e temporaneo" sia il carattere di normazione
indirizzata alla "regolazione del mercato agricolo", la legge n. 87
del 1990 dovrà essere correttamente collocata nel quadro degli ordinari
interventi attinenti alla programmazione di settore relativa alla materia
agricola e forestale. Questo quadro, com'è noto, trova oggi la sua base
normativa nella legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione
di interventi programmati in agricoltura), dove si
prevede l'adozione di un piano agricolo nazionale che viene ad articolarsi in
vari strumenti (programma quadro; piani specifici di intervento; direttive di
coordinamento). Non è, dunque, un caso che la legge n. 87 ponga al centro della
propria disciplina la redazione da parte del Comitato di un "programma di intervento" destinato a definire le linee generali
di ristrutturazione del settore zootecnico "in armonia con le finalità del
piano agricolo nazionale e del piano specifico di intervento di cui all'art. 2
della legge 8 novembre 1986, n. 752", programma sottoposto
all'approvazione del C.I.P.E. nel rispetto delle stesse procedure previste per
il piano agricolo nazionale (art. 2, primo e secondo comma).
5. - Il richiamo al quadro di riferimento espresso dalla
legge n. 752 del 1986 - che in varie sue disposizioni
ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte (cfr. sent. n.1145 del
1988) - conduce innanzitutto ad escludere la fondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate sia nei confronti dei profili
organizzativi che nei confronti delle competenze di programmazione, di cui agli
artt. 1, 2, 3 e 5 della legge n. 87.
E invero, sul piano delle norme costituzionali relative alla
distribuzione delle competenze nella materia agricola e forestale, nulla si
oppone al fatto che una legge statale, che intenda provvedere alla definizione
di un sistema compiuto di programmazione settoriale di livello nazionale, possa
procedere alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione centrale, di un
organo speciale a composizione mista (nella specie, di un Comitato per la
ristrutturazione del settore zootecnico), investito della verifica della
situazione del settore e della conseguente redazione di un programma di intervento, amministrativo e finanziario, coordinato con
altri strumenti programmatori di portata più ampia e destinato a porre principi
e criteri direttivi di carattere generale, relativi al settore.
Così come, sempre sul piano costituzionale, non sussistono,
in linea di principio, ostacoli al fatto che l'organo speciale possa avvalersi
di un fondo, provvisto di una specifica dotazione, cui risulti
affidato il compito, connesso all'attività di programmazione, di interventi
aggiuntivi di interesse nazionale nelle materie spettanti alla competenza
regionale o provinciale ovvero che allo stesso organo possa essere affiancata
una struttura operativa di natura privata (società per azioni a prevalente
partecipazione statale), destinata a operare nel mercato con gli strumenti
propri del diritto privato.
In tutte queste ipotesi - rispecchiate negli artt., 1, 3 e 5 della legge impugnata - è il potere di autoorganizzazione dello Stato che viene in gioco e che
consente al legislatore nazionale di adottare le forme e gli strumenti ritenuti
più appropriati ai fini dell'esercizio di una competenza statale di
programmazione o del perseguimento di un interesse che investe il livello
nazionale.
Passando poi dal piano organizzativo a quello delle competenze,
nessuna lesione della sfera regionale o provinciale è dato desumere dalla
disciplina posta dall'art. 2 della legge n.
6. - Sempre sul terreno delle competenze, diversa risulta,
invece, la valutazione della disciplina posta nell'art. 4,
primo e terzo comma, della legge impugnata.
L'art. 4, primo comma, conferisce,
infatti, al Comitato compiti la cui assegnazione all'organo centrale non può
trovare alcuna giustificazione né sul piano della funzione d'indirizzo e
coordinamento né su quello del possibile perseguimento di un interesse di carattere
nazionale. L'approvazione dei progetti di ristrutturazione e sviluppo
presentati dalle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti zootecnici; la concessione di finanziamenti
anche in conto capitale necessari a coprire non più
del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di
sviluppo approvati dal Comitato; la concessione alle cooperative ed ai loro
consorzi di contributi finalizzati alla capitalizzazione; la concessione di
contributi sui mutui di cui all'art. 15, comma sedici, della legge n. 67 del
1988, sono, tutti, interventi di natura concreta e puntuale che, ove non
risultino giustificati dalla presenza di un comprovato interesse di carattere
nazionale, si presentano lesivi delle attribuzioni spettanti, in materia di
agricoltura, alle Regioni ed alle Province autonome. Né tale lesione può essere
superata mediante la previsione - espressa nel terzo comma dello stesso art. 4
- di un parere (obbligatorio, ma non vincolante) delle Regioni territorialmente
interessate a tali interventi, dal momento che
l'esercizio delle competenze gestionali spettanti alle Regioni ed alle Province
autonome non può essere in alcun caso degradato, in assenza di un interesse
nazionale idoneo a giustificare lo spostamento di competenza, a mera attività
consultiva.
7. - L'illegittimità rilevata nei confronti dell'art. 4, primo e terzo comma, della legge n. 87 del 1990 è
destinata a riflettersi anche sull'art. 3, secondo comma, della stessa legge,
nella parte in cui prevede che "il Comitato.. .. .., attua i suoi
interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni
costituita ai sensi dell'art. 5". E invero, stante la coincidenza -
desumibile dall'esame sistematico della legge - tra gli interventi richiamati
nell'art. 3, secondo comma, e quelli elencati
nell'art. 4, la dichiarazione d'incostituzionalità relativa a quest'ultima
norma non potrà non estendere i suoi effetti anche alla disciplina posta
nell'art. 3, secondo comma, in quanto destinata a regolare le modalità di
esercizio (diretto o indiretto) dei vari interventi di carattere operativo
indebitamente affidati dall'art. 4 allo stesso Comitato.
Per lo stesso motivo va altresì dichiarata l'illegittimità
dell'art. 5, secondo comma, della legge, nella parte
in cui prevede che la società per azioni svolga a favore dei beneficiari degli
interventi previsti dalla legge "i compiti affidatigli dal Comitato di cui
all'art. 1". Anche in questo caso, infatti, i "compiti" di cui
parla la norma, in assenza di una specifica individuazione, non potranno non
coincidere con quelle stesse competenze di natura operativa che l'art. 4 assegna al Comitato, in violazione di attribuzioni
spettanti alla sfera regionale e provinciale. E invero la facoltà che va riconosciuta
allo Stato di poter intervenire con strumenti di natura privatistica e
finanziaria in settori affidati alla competenza delle Regioni e delle Province
autonome non può estendersi fino al punto di consentire lo svolgimento,
attraverso una società di diritto privato a prevalente partecipazione statale,
di attività connesse a funzioni amministrative illegittimamente sottratte alla
sfera delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di
autonomia. In questo caso il ricorso allo strumento privatistico, determinando quanto meno un aggiramento del limite costituzionale,
anziché giustificare, finisce, infatti, nella sostanza, per aggravare
l'illegittimità della sottrazione operata.
8. - Vanno, infine, esaminate le censure che i ricorsi
prospettano, sotto profili diversi, in relazione all'asserita
lesione dell'autonomia finanziaria spettante alle Province ed alla Regione
ricorrenti.
Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e di
Bolzano, la censura viene riferita al fatto che i
finanziamenti previsti dalla legge n. 87 per un settore affidato alla
competenza esclusiva delle ricorrenti, anziché essere assegnati pro quota alle
stesse, vengano erogati dal Comitato o direttamente o attraverso la costituenda
società per azioni. Così disponendo, la legge verrebbe a violare le norme
contenute nel titolo VI dello Statuto speciale (artt.
69 ss. d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), anche in relazione all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
366 (approvata con la procedura "rinforzata" di cui all'art. 104,
primo comma, dello Statuto, previa "concorde richiesta" del Governo e
delle Province), dove si prevede la partecipazione delle Province autonome
"alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli
minimi di partecipazione in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale".
La questione non risulta fondata.
Se è vero, infatti, che l'art. 5
della legge n. 386 del 1989 esprime una norma "rinforzata"
insuscettibile di essere derogata da leggi successive non adottate con lo
stesso procedimento, è anche vero che, nella fattispecie in esame, la norma
stessa non può ritenersi applicabile, date le caratteristiche proprie del fondo
speciale istituito con la legge n. 87 del 1990.
Il Fondo di cui alla legge n. 87 non risulta, infatti,
destinato a garantire "livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale", bensì ad
incentivare le imprese impegnate nel risanamento e nella ristrutturazione delle
proprie attività connesse al settore zootecnico, venendo a perseguire un obbiettivo
che, in linea preminente, non è di politica sociale, ma di politica economica.
Mancano, di conseguenza, i presupposti oggettivi per assimilare il Fondo in
questione a quelli richiamati nell'art. 5 della legge
n. 386.
La questione risulta fondata
limitatamente a quest'ultima censura.
L'art. 8 della legge impugnata
prevede, per l'attuazione delle finalità perseguite dalla stessa legge, uno
stanziamento complessivo di 340 miliardi distribuito su due esercizi (1989 e
1990) e coperto, per il 1990, con l'imputazione di 280 miliardi a carico
dell'autorizzazione di spesa prevista per tale anno dall'art. 1, comma primo,
della legge 8 novembre 1986, n. 752 "intendendosi corrispondentemente
ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli artt. 3 e 4 della
stessa legge n. 752 del 1986". Ora, è vero che
per
questi motivi
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87;
dell'art. 3, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui prevede che
il Comitato "attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite
della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5"; dell'art. 5,
secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui prevede che la società
per azioni svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge
"i compiti affidatile dal Comitato di cui all'art. 1"; dell'art. 8,
primo comma, lett. a) della stessa legge, nella parte in cui riduce di 140
miliardi la somma di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 9
aprile 1990, n. 87, sollevate, in riferimento agli artt. 8, n. 21, 9, n. 3 e n.
8, 16, 69 ss. e 104, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto
Adige e delle relative norme di attuazione, dalle Province autonome di Trento e
di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, commi primo e secondo,
3, 5, 6 e 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87, sollevate, in riferimento agli
artt. 117, comma primo, 118, comma primo e 119, commi primo e secondo, della
Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe
BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco
Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI
- Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.