SENTENZA N.455
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 15
marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria), promosso
con ordinanza emessa il 13 ottobre 1989 dal Tribunale regionale di Giustizia
amministrativa di Trento sul ricorso proposto dal Comune di Trento contro
Visti gli atti di costituzione del Comune di
Trento e della Provincia autonoma di Trento;
udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990
il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi gli avvocati Paolo Stella Richter per il
Comune di Trento e Sergio Panunzio per
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento ha
adottato l'ordinanza da cui ha origine l'attuale giudizio nel corso di una
controversia promossa dal Comune di Trento, il quale ha convenuto
Il giudice a quo, dopo aver respinto con separata sentenza il ricorso dei
Comune nella parte in cui chiedeva di dichiarare che spettassero al Servizio
sanitario provinciale gli oneri conseguenti al ricovero nelle case di riposo
degli anziani non autosufficienti per le prestazioni cd.
alberghiere o comunque di natura non sanitaria, ha sospeso il giudizio relativo
agli altri capi della domanda attrice sollevando questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia
di 1Vento 15 marzo 1983, n. 6, nella parte in cui, nel disporre che le Unità
sanitarie locali assumono a proprio carico la spesa inerente a prestazioni di
natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti
ricoverate in casa di riposo, prevede che
Ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate contrasterebbero,
innanzitutto, con l'art. 32, primo comma, della
Costituzione. Quest'ultimo articolo, infatti, garantirebbe a ogni cittadino un
vero e proprio diritto soggettivo, di natura costituzionale, ad
ottenere le prestazioni sanitarie di prevenzione, di cura e di riabilitazione
erogate dal Servizio sanitario nazionale, il quale, proprio perchè
diritto soggettivo perfetto, non potrebbe essere sacrificato da norme di legge
volte a subordinarne il godimento alle disponibilità organizzativi e
finanziarie dei Servizio sanitario, nè potrebbe esser
trasformato in una pretesa eventuale e aleatoria in conseguenza della
previsione di interventi surrogatori di altri enti (nella specie il Comune) non
onerati giuridicamente a sostenere le relative prestazioni.
In secondo luogo, la stessa norma impugnata violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal momento che il
principio di eguaglianza risulterebbe leso dalla mancata garanzia ai ricoverati
contemplati dalla suddetta norma del medesimo livello di prestazioni sanitarie
assicurato alla generalità dei cittadini e, in particolare, ad altri a~ non autosufficienti che, trovandosi in condizioni
soggettive diverse da quelle conducenti al ricovero in caso di riposo,
usufruiscano di forme di assistenza sanitaria alternative (domiciliare,
ambulatoriale, ospedaliera), non soggette alle limitazioni finanziarie previste
nella norma censurata.
Infine, in base a considerazioni analoghe., lo
stesso giudice a quo prospetta la violazione, da parte delle norme impugnate,
dell'art. 116, primo comma, della Costituzione e degli artt. 5 e 9, n. 10,
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dal momento che
risulterebbero lesi i principi fondamentali enunciati dagli artt. 1, 19 e 3,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali garantiscono, da
un lato, la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e,
dall'altro, la parità nei livelli delle prestazioni sanitarie. garantite a tutti i cittadini da parte delle Unità sanitarie
locali.
In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che nella somma (lire
23.330.606) pagata dal Comune di Trento alla Casa di riposo e pretesa in restituzione sarebbe ricompresa, oltre a una prevalente
quota imputabile a spese "alberghiere" o comunque a spese di natura
socio-assistenziale (legittimamente gravanti sul bilancio comunale a seguito di
quanto deciso con sentenza parziale), una quota di spesa sanitaria non
sostenuta direttamente dalla Unità sanitaria locale per effetto dei parametri
limitativi, riferiti ai numeri dei posti letto e alla spesa pro-capite, fissati
dalla Giunta provinciale con la delibera n. 5663 del 1983 e con le altre
delibere successive. Infatti, avendo concorso l'Unità sanitaria locale al
pagamento della retta per il ricovero contestato nella misura di un terzo, non
si potrebbe dubitare, a parere del giudice a qua, che su tale quota abbiano
inciso le limitazioni stabilite in base alla disposizione impugnata, di modo
che, anche al fine di ottenere il rimborso della quota anticipata per
prestazioni di carattere sanitario (costituente parte del petitum
nel giudizio a quo) il Comune di Trento dovrebbe
preliminarmente conseguire la caducazione della norma
censurata, sulla quale si fonda il potere della Giunta provinciale di porre le
limitazioni contestate.
2.- Il Comune di Trento, attore nel giudizio a quo, si é costituito solo
formalmente facendo propri tutti gli argomenti addotti nell'ordinanza di
rimessione.
3.- Si é regolarmente costituita
A sostegno della richiesta relativa all'inammissibilità
delle questioni,
Quanto al merito,
Anche alla luce della suddetta disciplina,
Da ultimo,
4.- In prossimità dell'udienza il Comune di Trento ha presentato un'ampia
memoria portando argomenti a favore della rilevanza e della fondatezza delle
questioni sollevate.
Riguardo alla rilevanza dell'estensione della questione di
costituzionalità al primo comma dell'art. 6 della
legge provinciale n. 6 del 1983, il Comune sottolinea che é proprio quel comma
a prevedere la possibilità (poi sviluppata dal comma successivo) di limiti
nell'assunzione, da parte dell'Unità sanitaria locale, della spesa inerente a
prestazioni di natura sanitaria e che non può avere alcuna efficacia preclusiva
la sentenza parziale adottata dallo stesso giudice rimettente riguardo
all'esclusione dell'assunzione da parte dei Servizio sanitario delle spese
"alberghiere" o comunque di natura non sanitaria. Nè,
sempre ad avviso del Comune, l'irrilevanza dell'intera questione potrebbe
derivare dal supposto pagamento da parte della Provincia (come asserisce la
difesa di questa) dell'intera spesa sanitaria, sia perchè
spetta solo al giudice a quo determinare se in ipotesi il Servizio sanitario
provinciale si sia accollato solo una parte (come egli ha ritenuto) o la
totalità della spesa sanitaria (come ritiene
Nel merito il Comune, dopo aver sottolineato la
non pertinenza delle adduzioni della Provincia relative agli atti di
amministrazione attiva della Giunta provinciale (peraltro successivi al fatto
dedotto nel giudizio a quo) che avrebbero evitato la lesione del diritto
all'assistenza sanitaria piena "modificando" il significato della
norma impugnata, afferma che la questione sottoposta alla Corte costituzionale
é se la norma impugnata, per quel che dice, contrasta con il diritto
costituzionale alla salute, garantito dagli artt. 32 della Costituzione e degli
artt. 1, 3 e 19 della legge n. 833 dei 1978. E tale diritto, secondo il Comune,
sussiste anche in relazione al ricovero nelle case di
riposo, sia perchè si deve escludere che si tratti di
un interesse legittimo la cui soddisfazione dipenda dalle disponibilità
organizzativi e finanziarie del Servizio sanitario pubblico, sia perchè l'accertamento della qualifica di anziano non
autosufficiente e il ricovero nelle case di riposo sono decisi dallo stesso
Servizio tramite l'Unità sanitaria locale competente per territorio e
prescindono dalla volontà dell'interessato (sicchè apparrebbe arbitraria la postulazione
della Provincia relativa alla diversità di tutela che potrebbe essere
assicurata al cittadino dalle case di riposo rispetto a quella accordata dalle
strutture del Servizio sanitario).
Considerato in diritto
1.-La questione sottoposta al giudizio di questa
Corte dal Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento con
l'ordinanza di rimessione indicata in epigrafe consiste nel verificare se
contrasti con gli artt. 32, primo comma, 3, primo comma, della Costituzione, nonchè con gli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige e con l'art. 116 della Costituzione, in connessione
con gli artt. 1, 3, secondo comma, e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale), l'art. 6, primo e secondo
comma, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma
di Trento - Legge finanziaria), nella parte in cui prevede che
In via pregiudiziale
2. - Le eccezioni di inammissibilità non possono
essere accolte.
Al fine di decidere le numerose eccezioni d'irrilevanza proposte dalla
Provincia autonoma di Trento occorre ripercorrere
sinteticamente le vicende del giudizio a quo. Adito dal Comune di Trento allo
scopo di accertare se gli oneri conseguenti al ricovero nelle case di riposo
degli anziani non autosufficienti spettino in via esclusiva al Servizio
sanitario provinciale e, per esso, alla Unità
sanitaria locale competente per territorio, monche allo scopo di ottenere la
restituzione da quest'ultima della somma pagata dal ricorrente per le
prestazioni erogate a una cittadina ricoverata presso la casa di riposo civica
di Trento, il giudice rimettente ha applicato l'art. 6 della legge provinciale
n. 6 del 1983, il quale prevede, al primo comma, che <in attesa dell'entrata
in vigore del piano sanitario provinciale le Unità sanitarie locali assumono a
proprio carico, entro i limiti e secondo le direttive di cui al successivo
comma e sulla base di convenzioni con gli enti o istituzioni pubbliche
interessate, la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a
favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo>.
In base a tale disposizione legislativa il
giudice rimettente ha innanzitutto emesso una sentenza parziale con la quale ha
respinto la richiesta del Comune ricorrente per quanto riguarda la ripetizione
delle somme pagate a titolo di prestazioni <alberghiere> o comunque di
natura non sanitaria o socio- assistenziale, poichè
la disposizione di legge appena ricordata pone a carico delle Unità sanitarie
locali soltanto le spese inerenti alle prestazioni sanitarie. In relazione a queste ultime, invece, il giudice a quo ha
ritenuto di non poter definire il giudizio in mancanza della previa risoluzione
da parte di questa Corte d; un dubbio di legittimità costituzionale concernente
l'art. 6, primo e secondo comma, della legge provinciale n. 6 del 1983. Egli,
infatti, sospetta che contrasti con il diritto costituzionale alla salute (art.
32 della Costituzione), con i principi fondamentali
della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (artt. 1, 3, secondo
comma, e 19 della legge n. 833 del 1978) e con il principio costituzionale di
eguaglianza, la previsione, contenuta nell'impugnato art. 6, secondo la quale
le prestazioni sanitarie erogate dalle case di riposo alle persone anziane
<non autosufficienti> ricoverate siano poste a carico delle Unità
sanitarie locali, non già integralmente, ma nei limiti che
2.1.-Secondo una prima eccezione presentata dalla Provincia auto noma di
Trento, la rilevanza della questione di costituzionalità proposta dal giudice a
quo non sarebbe affatto dimostrata e, in ogni caso,
sarebbe meramente ipotetica.
In realtà così non è, poichè il giudice a quo,
nel suo libero apprezzamento dei fatti relativi al
giudizio amministrativo, ha rilevato che, avendo la convenuta Unità sanitaria
locale <concorso per circa un terzo al pagamento della retta per il
ricovero>, non si possono non ritenere ricomprese nella quota pagata dal
Comune di Trento spese per prestazioni sanitarie, se pure ridotte in base alle
limitazioni disposte dalla Provincia con le delibere applicative dell'impugnato
art. 6. E, conclude il giudice a quo, poichè il Comune ricorrente chiede anche il rimborso delle
quote anticipate per prestazioni di carattere sanitario e non coperte dal
pagamento effettuato dall'Unità sanitaria locale, pregiudiziale alla
definizione del giudizio pendente presso di lui è la risoluzione della
questione relativa alla legittimità costituzionale del potere di limitazione
attribuito dall'art. 6 alla Giunta provinciale per quanto attiene il concorso
finanziario delle Unità sanitarie locali alle spese per le prestazioni di
carattere sanitario.
Non vi può esser dubbio, dunque, che la rilevanza della questione di costituzionalità
sia adeguatamente motivata. Essa, inoltre, non risulta
del tutto ipotetica rispetto al caso dedotto in giudizio, nel senso che non è
tale da indurre a ritenere che la previsione legislativa del ricordato potere
provinciale di limitazione non possa avere la minima applicazione nel caso
dedotto nel giudizio a quo.
2.2. - Con una seconda eccezione di inammissibilità
In realtà, l'effetto preclusivo prospettato dalla Provincia di Trento non
si è prodotto per il semplice fatto che non è vero che il giudice a quo abbia
definito con l'accennata sentenza parziale tutte le questioni relative al primo comma. Con tale decisione, infatti, il
Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento ha respinto il
ricorso del Comune per quanto riguarda la ripetizione delle spese dovute per le
prestazioni di natura non sanitaria o socio-assistenziale, dichiarando
manifestamente infondate le relative questioni di legittimità costituzionale.
Ma questa sentenza non può avere un effetto di preclusione nei confronti delle
questioni di costituzionalità relative all'assunzione
delle spese conseguenti alle prestazioni sanitarie, le quali non rientrano
certo nell'oggetto della medesima decisione.
Per tali motivi, non può essere censurato il coinvolgimento dell'art. 6, primo comma, della legge provinciale n. 6 del 1983 nella
questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di rimessione
in questione, dal momento che è proprio in quel comma che è contenuta la
disposizione per la quale <le Unità Sanitarie Locali assumono a proprio
carico, entro i limiti e secondo le direttive di cui al successivo comma (...),
la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone
anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo>.
E, considerato che il giudice a quo contesta la
legittimità costituzionale del potere conferito alla Provincia di limitare
l'assunzione a carico del proprio bilancio delle spese dovute per le
prestazioni sanitarie erogate agli anziani <non autosufficienti>
ricoverati nelle case di riposo, l'oggetto dell'impugnazione ora discussa è
stato individuato non solo nel primo comma, relativamente all'inciso in cui
ammette la limitabilità dell'assunzione a carico della Provincia delle spese
per prestazioni sanitarie, ma anche nel secondo comma, il quale, svolgendo la
precedente disposizione, attribuisce quel potere di limitazione alla Giunta
provinciale e lo subordina a una parametrazione riferita al numero delle
persone assistibili e al costo procapite.
2.3.-Infine, va pure rigettata un'ulteriore
eccezione di inammissibilità prospettata dalla Provincia di Trento, per la
quale, sul presupposto che nel giudizio a quo sia venuto in questione soltanto
il limite numerico, e non già quello riferito al costo pro-capite, dovrebbe
considerarsi irrilevante non so lo la questione relativa ai limiti attinenti al
costo pro-capite, ma anche ogni altra questione sollevata, dal momento che
l'aver provveduto l'Unità sanitaria locale ad assumersi almeno una quota della
spesa sanitaria dimostrerebbe che l'assistita di cui è causa nel giudizio a quo
non sarebbe stata esclusa dal numero dei beneficiari delle prestazioni a carico
del medesimo Servizio sanitario pubblico.
Anche in questo caso il presupposto sul quale si basa l'eccezione
esaminata non è esatto. Secondo l'impugnato art. 6, il
limite entro il quale l'Unità sanitaria locale assume la spesa conseguente alle
ricordate prestazioni sanitarie viene fissato dalla giunta provinciale in sede
di programmazione finanziaria sulla base di una duplice previsione: il numero
presuntivo degli anziani <non autosufficienti> che nell'anno finanziario
considerato usufruirà delle prestazioni sanitarie erogate dalle case di riposo
e il costo preventivato che l'amministrazione erogante sopporterà per ogni
ricoverato bisognevole di prestazioni sanitarie in relazione a un determinato
standard minimo di attività (mediche, infermieristiche, rieducative, etc.) da
garantire. Poichè i parametri indicati costituiscono
i criteri, legislativamente prestabiliti, per la quantificazione
dell'intervento finanziario della Provincia ai fini dell'integrazione del fondo
sanitario provinciale e per la ripartizione dei finanziamenti tra i singoli
enti erogatori, essi sono praticamente inscindibili,
considerato che l'impegno finanziario, tanto nel suo complesso quanto nelle
singole quote da distribuire ai singoli enti erogatori, non può esser
determinato che attraverso la moltiplicazione degli indici numerici relativi
agli assistibili previsti con quelli concernenti la spesa pro- capite stimata.
Nè il fatto che l'Unità sanitaria locale si sia
assunta almeno una parte della spesa sanitaria relativa all'assistita di cui è
questione nel giudizio a quo può essere considerato in sè
come un elemento da cui dedurre l'irrilevanza della questione di legittimità
costituzionale sollevata, dal momento che la decisione
sulla costituzionalità della previsione legislativa di limiti all'assunzione da
parte del Servizio sanitario provinciale delle spese dovute per le prestazioni
sanitarie erogate agli anziani <non autosufficienti> ricoverati nelle
case di riposo è indubbiamente pregiudiziale rispetto alla risoluzione della
questione di merito se la restante parte della spesa sanitaria debba essere
accollata all'Unità sanitaria locale o al Comune di Trento.
3.-Non fondata è, in ogni caso, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge
della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 1983, nella parte in cui prevede
che l'assunzione a carico dell'Unità sanitaria locale delle spese conseguenti a
prestazioni sanitarie erogate ad anziani <non autosufficienti> ricoverati
nelle case di riposo possa essere limitata sulla base di parametri riferiti al
numero delle persone assistibili e al costo pro-capite.
Le censure prospettate dal giudice a quo si basano sull'argomento che il
godimento di un diritto soggettivo perfetto costituzionalmente garantito - come
il diritto alla salute o, più precisamente, il diritto a ottenere le
prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario
nazionale -non potrebbe essere sacrificato o, comunque, subordinato a limiti
derivanti dalle risorse organizzative e finanziarie a disposizione del sistema
sanitario pubblico.
Su tale base il giudice rimettente ravvisa il possibile contrasto delle
disposizioni impugnate con l'art. 32, primo comma,
della Costituzione e, nello stesso tempo, con i principi fondamentali della
legislazione statale in materia di erogazione dei servizi sanitari (art. 116
della Costituzione, nonchè artt. 5 e 9, n. 10, dello
Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, in connessione con gli artt. 1,
3, secondo comma, e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). Inoltre, sempre
sulla base dell'argomento addotto in via principale, lo stesso giudice a quo
prospetta la possibile violazione del principio costituzionale di eguaglianza
(art. 3, primo comma, della Costituzione), dal momento che
i limiti previsti dalla legge provinciale impugnata comporterebbero, a suo
avviso, una discriminazione a danno degli anziani <non autosufficienti>
ivi contemplati nei confronti della generalità dei soggetti appartenenti alla
medesima categoria e, in particolare, di quelli che usufruiscono di forme di
assistenza sanitaria diverse dal ricovero nelle case di riposo.
L'argomento sul quale il giudice a quo basa le sue censure
d'illegittimità costituzionale non può essere condiviso, poichè
i principi più volte affermati da questa Corte sul diritto alla salute e, in
particolare, sul diritto a ottenere prestazioni sanitarie portano a conclusioni
opposte in relazione al tipo di attività disciplinate
dalle disposizioni impugnate.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il
diritto alla salute è riconosciuto e garantito dall'art. 32
della Costituzione come un <diritto primario e fondamentale che (...) impone
piena ed esaustiva tutela> (v. sent. n. 992 del
1988, nonchè sentt.
nn. 88 del 1979, 184 del 1986, 559 del 1987, 1011 del 1988, 298 e 307 del 1990).
Questa tutela, tuttavia, si articola in situazioni giuridiche soggettive
diverse in dipendenza della natura e del tipo di protezione che l'ordinamento
costituzionale assicura al bene dell'integrità e dell'equilibrio fisici e
psichici della persona umana in relazione ai rapporti
giuridici cui in concreto inerisce. In ragione di ciò, questa Corte ha
affermato che, considerato sotto il profilo della difesa dell'integrità
fisio-psichica della persona umana di fronte alle aggressioni o alle condotte
comunque lesive dei terzi, il diritto alla salute è un diritto erga omnes, immediatamente garantito dalla Costituzione e, come
tale, direttamente tutelabile e azionabile dai soggetti legittimati nei
confronti degli autori dei comportamenti illeciti (v. sentt. nn.
88 del 1979, 184
del 1986, 559
del 1987). Nello stesso tempo,
Quest'ultima dimensione del diritto alla salute, che è quella concernente
le questioni di costituzionalità in esame, comporta che, al pari di ogni
diritto a prestazioni positive, il diritto a ottenere trattamenti sanitari,
essendo basato su norme costituzionali di carattere programmatico impositive di
un determinato fine da raggiungere, è garantito a ogni persona come un diritto
costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà
attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli
altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi
che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui
dispone al momento (v. spec. sentt.
nn. 175 del 1982, 212 del 1983 e 1011 del 1988).
Questo principio, che è comune a ogni altro diritto costituzionale a
prestazioni positive, non implica certo una degradazione della tutela primaria
assicurata dalla Costituzione a una puramente legislativa, ma comporta che
l'attuazione della tutela, costituzionalmente obbligatoria, di un determinato
bene (la salute) avvenga gradualmente a seguito di un ragionevole bilanciamento
con altri interessi o beni che godono di pari tutela
costituzionale e con la possibilità reale e obiettiva di disporre delle risorse
necessarie per la medesima attuazione: bilanciamento che è pur sempre soggetto
al sindacato di questa Corte nelle forme e nei modi propri all'uso della
discrezionalità legislativa (v., da ultimo, sentt.
nn. 27 del 1975, 226 e 559 del 1987, 992 del 1988, 319 del 1989, 127 e 298 del 1990).
Di qui deriva l'affermazione, già compiuta da questa Corte (sentt. nn.
103 del 1977, 175
del 1982), secondo la quale ogni persona che si trovi nelle condizioni
obiettive stabilite dalla legislazione sull'erogazione dei servizi sanitari ha
<pieno e incondizionato diritto> a fruire delle prestazioni sanitarie
erogabili, a norma di legge, come servizio pubblico a favore dei cittadini.
4.-La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale assicura in egual modo a ogni cittadino, senza distinzione di
condizioni individuali o sociali, il diritto a ottenere le prestazioni
preordinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica
e psichica secondo le modalità e le prescrizioni
stabilite dalla legge. La stessa normativa statale ammette che, oltre alle
prestazioni assicurate in condizioni di eguaglianza dal Servizio sanitario
nazionale, le regioni o le province autonome possano garantire ai propri
cittadini prestazioni sanitarie aggiuntive, semprechè
siano previste con legge nel rispetto dei principi costituzionali prima
indicati e siano poste a carico del bilancio della regione
o della provincia autonoma interessate (v. art. 25, terzo comma, della legge 27
dicembre 1983, n. 730).
Le prestazioni sanitarie disciplinate dalle disposizioni impugnate non
rientrano fra quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale, ma costituiscono
attività aggiuntive e integrative apprestate dalla Provincia autonoma di Trento
a beneficio degli anziani <non autosufficienti> ricoverati nelle case di
riposo ubicate nel proprio territorio. Tanto che, a copertura finanziaria delle
prestazioni previste, l'art. 6 della legge impugnata
stabilisce, al terzo comma, un'integrazione annuale al fondo sanitario
provinciale di parte corrente <ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della
legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2>, cioé ai
sensi della disposizione che permette alla Provincia di Trento di integrare il
fondo sanitario provinciale, per la parte corrente, con apporti finanziari
propri in aggiunta alle assegnazioni operate dallo Stato a titolo di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Tuttavia, anche rispetto alle prestazioni sanitarie aggiuntive previste
dalle regioni o dalle province autonome valgono i
principi precedentemente ricordati: in particolare, che il legislatore nello
svolgere le norme costituzionali sul diritto a trattamenti sanitari è tenuto,
oltre che a bilanciare l'interesse protetto con altri beni giuridici parimenti
tutelati, ad osservare una ragionevole gradualità di attuazione dipendente
dalla obiettiva considerazione delle risorse organizzative e finanziarie a
disposizione. E, poichè i parametri
previsti dalle disposizioni impugnate (numero delle persone assistibili dalle
case di riposo e il relativo costo pro-capite preventivato) tengono in preciso
conto i principi appena enunciati, si dimostra erronea la premessa stessa sulla
quale si basano tutte le censure d'illegittimità costituzionale sollevate dal
giudice a quo e, in particolare, la pretesa che possa parlarsi di un diritto
soggettivo pieno e incondizionato rispetto a prestazioni sanitarie che
oltrepassino i limiti di erogazione legittimamente previsti dalle leggi
ordinarie.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia
di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale - Legge finanziaria) sollevata, con l'ordinanza indicata
in epigrafe, dal Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma,
e 116 della Costituzione, nonchè agli artt. 5 e 9, n.
10, dello Statuto speciale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 16/10/90.