Sentenza n. 992 del 1988

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SENTENZA N.992

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984) e dell'art. 15 della l.22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985), promosso con ordinanza emessa il 26 agosto 1987 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra FEDOZZI Stefano e U.S.L. n. 28 ed altri, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53/1a s.s. dell'anno 1987;

visti gli atti di costituzione di FEDOZZI Stefano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'avv. Franco Agostini per FEDOZZI Stefano e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.1. - L'art. 32, comma quarto, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984) stabiliva che, per l'esercizio cui la norma si riferisce, la diagnostica specialistica ad alto costo ed in particolare, fra gli altri, gli accertamenti di tomografia assiale computerizzata (TAC) dovevano essere effettuati (per ottenerne l'assunzione a carico del servizio sanitario) presso le strutture pubbliche; solo in via eccezionale, in caso cioè di impossibilita accertata, potevano consentirsi, ai fini del rimborso, presso strutture private convenzionate. Tale previsione veniva espressamente prorogata con l'art. 15 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 (legge finanziaria 1985).

1.2. - In presenza di una prestazione altamente specialistica (tomografia con apparecchio a risonanza magnetica nucleare), eseguita - previa prescrizione di necessita dell'esame - nell'unico istituto privato, non convenzionato, che allora risultava in possesso delle strumentazioni, il giudice a quo dubita della legittimità della norma impugnata: una volta accertata la necessita diagnostica, l'esclusione dal rimborso per un servizio reso da una struttura (privata) non contemplata - poiché non convenzionata-contrasterebbe con l'art. 32 Cost. garante dell'effettiva tutela della salute e con l'art. 3 che ne costituisce il presupposto.

2. - La questione é fondata.

Già la Corte ha avuto modo di affermare che il bene della salute umana rappresenta, in forza dell'art. 32 Cost., quel diritto primario e fondamentale che - per tali premesse - impone piena ed esaustiva tutela (sentenze n. 184 del 1986 e n. 559 del 1987).

Pertanto, l'esclusione in assoluto, che si ricava dalla normativa in esame, di qualsivoglia ristoro, ancorché ricorrano particolari condizioni di indispensabilità non altrimenti sopperibili, incide sulla garanzia di cui innanzi.

E’ appena il caso di soggiungere che ciò non contrasta con la ricostruzione del sistema pure già operata da questa Corte, là dove s'é riconosciuto (sent. n. 173 del 1987) che le strutture sanitarie pubbliche si integrano, nella loro potenzialità, con altre private, purché convenzionate, restando fermo il diritto del cittadino di rivolgersi - a proprie spese - a libere prestazioni.

Quanto qui richiesto costituisce completamento esaustivo della tutela dovuta. La comune esperienza suffraga - e il caso ne é palmare conferma- come possano esservi cure ed interventi (e con forme, in punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione) non altrimenti soddisfattibili, talché risulta palese l'iniquità del diniego di relativo ristoro a cura del Servizio sanitario nazionale, anche in ordine ovviamente alla pregressa inscindibile diagnostica. Va dichiarata pertanto, restando assorbita ogni altra prospettazione, l'illegittimità costituzionale delle dedotte norme, per contrasto con l'art. 32 Cost.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 1984), e dell'art. 15 legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985), nella parte in cui non consentivano - con le stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/10/88.

 

Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 27/10/88.