SENTENZA N. 88
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile,
promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dal tribunale di Camerino,
nel procedimento civile vertente tra Nalli Nello e
Capenti Antonio, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 4 maggio 1977.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- Il 17 giugno 1972 Capenti Antonio esplodeva tre colpi di fucile contro Nalli Nello e sua figlia Nalli Andreina, causando loro lesioni personali di varia
entità. Tratto in arresto, era condannato dal tribunale di Camerino, con
sentenza del 17 giugno 1973, alla pena di mesi sette di reclusione.
Dopo
il passaggio in giudicato della sentenza, le parti lese agivano, in sede
civile, chiedendo la condanna del Capenti al
risarcimento anche per il pregiudizio, di carattere non patrimoniale, arrecato
dalla condotta criminosa del convenuto alla loro integrità fisica.
A
sostegno di tali richieste si deduceva che, accanto alle due consuete categorie
di danni ingiusti, doveva ipotizzarsene, in caso di danno alla persona, una
terza, consistente nella menomazione della salute, considerata in se stessa,
quale stato di benessere fisico dell'individuo e non quale mezzo per la
produzione di un reddito (c.d. danno biologico).
L'adito
tribunale, premesso che quest'ultimo tipo di danno non sarebbe risarcibile, in
base al diritto positivo, né come danno patrimoniale né come danno morale e
rilevato che la salute é tutelata dalla Costituzione come bene fondamentale
dell'individuo oltre che come interesse della collettività, sollevava, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2043 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione.
2.
- Ritualmente comunicata, notificata e pubblicata
l'ordinanza de qua, nessuna delle parti si costituiva nel giudizio innanzi a
questa Corte ma spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo - con atto del 12 aprile 1977 - che la questione sollevata
fosse dichiarata non fondata perché la norma denunziata assicurerebbe la risarcibilità di ogni tipo di danno ingiusto, ivi compreso
quello biologico.
Tali
conclusioni erano successivamente ribadite alla pubblica udienza del 3 maggio
1979.
Considerato in diritto
1.
- Nel corso di un procedimento civile per risarcimento danni da illecito
extracontrattuale promosso nei confronti di persona condannata con sentenza
penale passata in giudicato per il reato previsto dagli artt.
582 e 585 del codice penale (lesione personale aggravata), il tribunale di
Camerino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, in quanto non
comprende la risarcibilità del danno alla salute,
autonomamente considerato rispetto alle conseguenze economiche del fatto lesivo
e al danno morale puro.
Come
si é già esposto in narrativa, nel caso di specie gli attori avevano chiesto
tra l'altro la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per il pregiudizio,
di carattere non patrimoniale, che la loro salute aveva subito a causa
dell'illecito.
Secondo
il giudice a quo, un danno così configurato non sarebbe risarcibile alla
stregua del diritto vigente né come danno patrimoniale (in quanto non sarebbe caratterizzato
dalla economicità dell'interesse pregiudicato) né
come danno morale, perché questo riguarderebbe esclusivamente le afflizioni
morali e i turbamenti alle condizioni d'animo del danneggiato.
Di
qui il dubbio che la norma denunziata violi:
a)
l'art. 32 della Costituzione, perché non riconoscerebbe rilievo, ai fini della
responsabilità per fatto illecito, ad un diritto (quello alla salute) che
b)
l'art. 24 della Costituzione, in quanto escluderebbe dalla tutela
giurisdizionale un diritto attribuito dalla norma costituzionale senza limiti e
condizioni;
c)
l'art. 3 della Costituzione, in quanto, considerando il diritto nel suo aspetto
strumentale volto alla produzione di un reddito, tutelerebbe un bene eguale per
tutti - la salute - in modo diseguale in ragione delle condizioni economiche
del danneggiato.
2.
- Ciò premesso, occorre verificare la fondatezza della proposta questione in
relazione alla qualificazione criminosa del fatto lesivo.
Il
giudice a quo muove dal presupposto che, in tal caso non sarebbe possibile
accordare alcun risarcimento per i danni non patrimoniali, diversi dalle
sofferenze fisiche e morali.
L'assunto
non può essere condiviso.
Invero
gli artt. 2059 del codice civile e 185 del codice
penale, nel loro combinato disposto, espressamente stabiliscono che, ove un
reato sia commesso, il colpevole é tenuto anche al
risarcimento dei danni non patrimoniali. L'espressione "danno non
patrimoniale", adottata dal legislatore, é ampia e generale e tale da
riferirsi, senza ombra di dubbio, a qualsiasi pregiudizio che si contrapponga,
in via negativa, a quello patrimoniale, caratterizzato dalla economicità dell'interesse leso. Il che porta a ritenere
che l'ambito di applicazione dei sopra richiamati artt.
2059 del codice civile e 185 del codice penale - contrariamente a quanto
affermato nell'ordinanza di rimessione - si estende
fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile
direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute.
Il
bene a questa afferente é tutelato dall'art. 32
Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto
come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come un diritto
primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso
certamente é da ricomprendere tra le posizioni
soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la
sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso
di violazione del diritto stesso.
Da
tale qualificazione deriva che la indennizzabilità
non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti
sull'attitudine a produrre reddito ma deve comprendere anche gli effetti della
lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma,
indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza. Ciò deriva dalla
protezione primaria accordata dalla Costituzione al diritto alla salute come a
tutte le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmente non
patrimoniale, direttamente tutelate.
Appare
evidente, allora, che ricorrendo nella fattispecie in esame i presupposti per
l'applicabilità dell'art. 2059 del codice civile (il Capenti
era stato condannato, in sede penale, per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.), vi é la possibilità di accordare agli attori il
risarcimento per tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale da essi
subiti in dipendenza dell'illecito, compresi quelli corrispondenti alla
menomazione della loro integrità fisica in sé considerata.
Non
é quindi ipotizzabile alcun contrasto con gli artt.
32 e 24 della Costituzione - in quanto la tutela del diritto alla salute,
riconosciuto dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo oltre
che come interesse della collettività, riceve, nella particolare ipotesi
esaminata (che é la sola che in questa sede può venire in considerazione),
concreta applicazione.
3.
- Del pari insussistente é poi la dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione - fondata sulla differente entità del risarcimento a seconda del reddito e delle condizioni economiche del
danneggiato - poiché, per quanto si é detto, la lesione del diritto alla
salute, autonomamente considerato, può trovare, nel caso di specie, congrua
riparazione, a prescindere da ogni riflesso di ordine economico.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di
Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.