SENTENZA N.1146
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige),
promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1987 dalla Corte d'assise di
Bolzano nel procedimento penale a carico di Pahl
Franz, iscritta al n. 853 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/la Serie Speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Antonio
Baldassarre;
udito
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso
di un giudizio penale a carico del consigliere provinciale Franz Pahl, imputato del reato previsto dall'art. 292 c.p. per
aver pubblicamente vilipeso la bandiera italiana durante la seduta del
Consiglio provinciale di Bolzano del 18 giugno 1986, la Corte di assise di
Bolzano ha sollevato, con un'ordinanza del 9 novembre 1987, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige) per
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Premesso che la
garanzia dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati
dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni (art. 68 Cost.) é
esteso dall'art. 28 St. T.A.A. ai consiglieri
regionali e che l'art. 49 dello stesso Statuto ne prevede
l'applicabilità anche ai membri dei Consigli delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, il giudice a quo rileva che le norme statutarie ricordate
possono essere interpretate in un duplice modo, uno estensivo e l'altro
restrittivo, che sono, a suo avviso, egualmente contrastanti con l'art. 3 della
Costituzione.
In base a
un'interpretazione restrittiva, le predette norme garantiscono ai consiglieri
provinciali un'immunità limitata allo svolgimento delle sole funzioni
connesse all'esercizio delle competenze legislative previste dagli artt. 8, 9 e
10 Stat. T.A.A.
Poiché i membri del Parlamento godono della predetta garanzia per
qualsiasi attività svolta nell'esercizio delle varie funzioni
parlamentari, per il giudice a quo sussisterebbe una disparità di
trattamento tra due categorie omogenee, che induce a sospettare gli artt. 28 e
49 St. T.A.A. di violazione del principio di
eguaglianza. Sempre ad avviso del giudice a quo, quest'ultimo principio
sarebbe, tuttavia, violato dalle stesse disposizioni anche ove si desse alle
norme impugnate un'interpretazione estensiva, sostanzialmente coincidente con
quella data all'art. 68 Cost. in relazione ai membri del Parlamento,
poiché in tal caso la disparità di trattamento sussisterebbe fra
i membri del Consiglio Provinciale, che godono di simile immunità, e i
cittadini comuni, privi della medesima prerogativa.
Il giudice a
quo conclude ricordando che, secondo la più autorevole dottrina
costituzionalistica, é pienamente ammissibile un giudizio di
legittimità avente ad oggetto disposizioni costituzionali, come quelle
statutarie, pur in relazione a eventuali vizi sostanziali.
2. -
Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha eccepito l'inammissibilità
della questione sotto un duplice e distinto profilo: innanzitutto,
perché sarebbe stato impugnato un atto avente valore di legge
costituzionale, che come tale non può esser giudicato dalla Corte
costituzionale per pretesi vizi sostanziali; in secondo luogo, perché la
questione, per un verso, é stata prospettata sulla base di due
interpretazioni, tra loro alternative, della disposizione impugnata e, per un
altro, é stata posta in relazione a un diverso tertium
comparationis, una volta di favore e un'altra volta
di sfavore, che dovrebbe portare a pronunzie di segno diverso, una volta di
tipo demolitorio e un'altra di tipo additivo.
Da ultimo,
l'Avvocatura dello Stato fa rilevare che il giudice a quo dà per
scontata la rilevanza della questione, senza precisare gli esatti termini della
vicenda che ha dato luogo all'imputazione ex art. 292 c.p. e malgrado il non
risolto problema interpretativo, che, per un profilo del prospettato dilemma,
implicherebbe l'estensione della responsabilità penale dell'imputato.
3. - In
prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha presentato una
memoria, con la quale, oltre a sviluppare l'eccezione di inammissibilità
attraverso un minuzioso esame della giurisprudenza costituzionale, teso a
dimostrare l'insussistenza di precedenti nel senso voluto dal giudice a quo, e
attraverso il non riconoscimento nel caso di specie di un principio supremo
della Costituzione, ha altresì chiesto che la questione sia dichiarata
non fondata, poiché, in ambedue le interpretazioni possibili, si mettono
a confronto categorie non omogenee: ora quella dei parlamentari e quella dei
consiglieri provinciali, ora quella di questi ultimi e quella della
generalità dei cittadini.
Considerato in diritto
1. - La Corte
di assise di Bolzano, essendo investita di un giudizio contro un membro del
Consiglio Provinciale imputato del reato di vilipendio alla bandiera (art. 292
c.p.) ed essendo chiamata ad applicare alla fattispecie dedotta in giudizio
l'art. 49 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto
speciale del Trentino-Alto Adige), che, richiamando l'art. 28 dello stesso
decreto, estende ai membri dei Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano la prerogativa della irresponsabilità per le opinioni espresse e
i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 dello Statuto per
violazione del principio supremo dell'ordinamento costituzionale sancito
dall'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza).
In particolare
il giudice a quo ritiene che quest'ultimo principio risulti violato tanto ove
si dia un'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate, nel senso
che l'anzidetta prerogativa sia applicabile soltanto in relazione alle funzioni
svolte dai consiglieri provinciali nell'esercizio delle competenze legislative
affidate alle Province autonome, quanto ove se ne dia un'interpretazione
estensiva, sostanzialmente diretta ad applicare la ricordata prerogativa a
qualsiasi funzione svolta in qualità di consiglieri provinciali,
analogamente a quanto avviene per i membri del Parlamento nazionale. Nel primo
caso, infatti, il giudice a quo ravvisa una disparità di trattamento tra
i membri del Parlamento e quelli dei Consigli delle Province autonome, nel
secondo, invece, la diseguaglianza sussisterebbe tra i predetti consiglieri
provinciali e la generalità dei cittadini privi della medesima
prerogativa.
2. - In
relazione alla questione proposta, l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha presentato tre
distinte eccezioni di inammissibilità: una attinente all'idoneita dell'atto impugnato ad essere oggetto del giudizio
di legittimità costituzionale previsto dall'art. 134 Cost. e due
relative alla sussistenza dei requisiti processuali necessari per la corretta
instaurazione del predetto giudizio.
Poiché
la verifica di questi ultimi-che, nel caso consistono
nella valutazione della rilevanza compiuta da parte del giudice a quo e nella
possibilità di porre questioni basate su interpretazioni alternative
della disposizione impugnata- è logicamente successiva alla verifica
dell'idoneità dell'atto in cui è contenuta la norma contestata a
fungere da oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, occorre
innanzitutto esaminare se le disposizioni previste dagli artt. 28 e 49 St. T.A.A. rivestano il valore di legge necessario
perché possano validamente costituire oggetto del sindacato della Corte
costituzionale in sede di legittimità.
2.1. -
L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce, innanzitutto,
l'insindacabilità da parte di questa Corte di disposizioni aventi valore
di legge costituzionale, quantomeno quando queste siano impugnate per vizi
sostanziali.
L'eccezione non
può essere accolta.
La Costituzione
italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o
modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione
costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che
la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di
revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto
i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non
assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono
all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.
Questa Corte,
del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi
supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto
alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche
le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare <copertura
costituzionale> fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si
sottraggono all'accertamento della loro conformitè
ai <principi supremi dell'ordinamento costituzionale> (v. sentt. nn.
30 del 1971, 12
del 1972, 175
del 1973, 1
del 1977, 18
del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato
della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte <in
riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai
diritti inalienabili della persona umana> (v. sentt.
nn. 183 del 1973, 170 del 1984).
Non si
può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla
conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi
costituzionali anche nei con fronti dei principi supremi dell'ordinamento
costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo
di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come
difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più
elevato valore.
2.2. -
L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato una seconda eccezione di
inammissibilità in relazione al fatto che, avendo il giudice a quo
prospettata la questione di costituzionalità in termini alternativi,
chiede in sostanza a questa Corte di pronunziarsi su un petitum
contraddittorio, che dovrebbe sfociare in sentenze di segno diverso, se non
opposto.
L'eccezione va
accolta.
Non si
può non concordare con l'Avvocatura generale dello Stato nel ritenere
che le questioni di costituzionalità sollevate dal giudice a quo abbiano
un carattere del tutto pretestuoso. ciò si rivela sia nella sostanziale
arbitrarietà delle comparazioni che il giudice a quo propone, sia nel
modo stesso in cui le questioni sono sottoposte a questa Corte.
In particolare,
il giudice a quo ipotizza due interpretazioni della disposizione impugnata
aventi significato assai diverso fra loro o addirittura opposto e le prospetta
entrambe al giudice di costituzionalità senza precisare quale delle due
propone. Ma è giurisprudenza ormai costante di questa Corte (v. sentt. nn.
169 del 1982, 225
del 1983, 30
del 1984, nonché ord.
n. 204 del 1983), ritenere inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale relative a disposizioni che, essendo proposte dal giudice a quo
secondo interpretazioni tra loro contrastanti e dando vita, pertanto, a
richieste meramente ipotetiche, impediscono di identificare precisamente il thema decidendum e fanno venir
meno le possibilità di verificare la rilevanza delle questioni stesse,
in quanto proposte <in astratto>. Per tali motivi le questioni sollevate
dal giudice a quo vanno senz'altro dichiarate inammissibili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28
e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige), sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dalla Corte di assise di Bolzano con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15/12/88.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Antonio
BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 29 Dicembre 1988.