Ordinanza n. 1025 del 1988

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ORDINANZA N.1025

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma primo, 195, comma primo e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e successive modificazioni, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 luglio 1986 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di Spaletta Fernando Attilio, iscritta al n. 763 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 22 settembre 1986 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di Besseghini Pietro Martino, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con le ordinanze di identico tenore, indicate in epigrafe, il Pretore di Tirano dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, 195, primo comma e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte) nessuna pena e prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la medesima questione é stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 237/84 - e poi manifestamente infondata con le ordd. nn. 23, 77, 294/85, 91/86, 35, 166/87 e 282/88 - in base all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza <viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala, e, ci si augura, temporanea, determinata dalla inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, come metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa> e che non é stato addotto alcun nuovo argomento atto ad indurre la Corte a modificare la propria decisione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma 1o, 195, comma 1o, e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 -sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Tirano con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. nn. 763 e 764/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/88.

 

Francesco SAJA - Ugo SPAGNOLI

 

Depositata in cancelleria il 09/11/88.