Ordinanza n.166 del 1987

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ORDINANZA N. 166

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promossi con ordinanze emesse il 24 settembre 1985 dal Tribunale di Prato, il 14 marzo 1986 e il 24 ottobre 1985 dal Pretore di Mezzolombardo, il 15 giugno 1986 dal Pretore di Torino, il 13 giugno 1986 dal Tribunale di Macerata, il 25 e il 24 ottobre 1985 dal Pretore di Pontecorvo (n. 3 ordd.), l'11 luglio 1986 dal Pretore di Ancona (n. 3 ordd.), iscritte ai nn. 5, 532, 533, 537, 672, 744, 745, 746, 800, 801 e 802 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 47, 56 e 60, prima serie speciale, dell'anno 1986 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto:

che, con le ordinanze indicate in epigrafe i Tribunali di Prato e Macerata ed i Pretori di Torino, Mezzolombardo, Pontecorvo e Ancona denunciano l'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che tutti i Pretori denunciano, inoltre, l'art. 183 del medesimo d.P.R. - nel testo sostituito col citato art. 45 l. n. 103 del 1975 - ed i primi due di essi anche l'art. 334 stesso d.P.R.;

che tutti i giudici a quibus - salvo il Pretore di Torino - prospettano la violazione dell'art. 3 della Costituzione assumendo che le predette disposizioni contrastino col principio di eguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte) nessuna pena é prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale: e ciò, nonostante quest'ultima sia attività di gran lunga più rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere ritenuto più grave;

che il Tribunale di Prato propone la medesima censura anche in riferimento all'art. 21 Cost.;

che il Pretore di Torino denuncia le medesime disposizioni in quanto assoggettano a concessione e autorizzazione - la cui mancanza é penalmente sanzionata dal citato art. 195 - l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione, assumendo che darebbe luogo ad irragionevole disparità di trattamento la circostanza che, per i soli impianti di radiodiffusione circolare già in funzione alla data del 1ø ottobre 1984, gli artt. 3 e 4 del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 - convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 - consentano, invece, l'esercizio sulla base della mera comunicazione di determinati dati ed elementi afferenti all'impianto e ricolleghino alla sua presentazione in termini la non punibilità per i reati di cui all'art. 195 d.P.R. cit. commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 807 del 1984;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i predetti giudizi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza della questione sollevata dal Pretore di Torino, e la manifesta infondatezza di tutte le altre;

Considerato:

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Mezzolombardo (r.o. 532 e 533/86) é motivata esclusivamente per relationem;

che quella prospettata dal Tribunale di Prato é, in punto di non manifesta infondatezza, motivata solo in riferimento all'art. 3 Cost., mentre manca il benché minimo accenno alle ragioni che sorreggerebbero il contrasto, meramente enunciato, con l'art. 21 Cost.;

che l'ordinanza del Pretore di Torino non fornisce precisazioni circa la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, ed in particolare su quale tipo di impianto di telecomunicazioni si tratti, sicché l'incertezza in ordine ad una delle due situazioni da porre a raffronto impedisce la proposta valutazione alla stregua del principio di eguaglianza;

che pertanto le predette questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Tribunali di Prato e Macerata e dai Pretori di Pontecorvo e Ancona é stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 237 del 1984, in base all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza "viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala e, ci si augura, temporanea determinata dalla inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte come metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa";

che la medesima questione é stata poi dichiarata manifestamente infondata con le ordd. nn. 23, 77, 294 del 1985, 91 del 1986 e 53 del 1987;

che, non essendo state prospettate argomentazioni o profili nuovi, anche la questione sollevata dai predetti giudici va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Mezzolombardo e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 532, 533, 537/1986);

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973 - nel testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del 1975 - sollevata in riferimento all'art. 21 Cost. dal Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 5/1986); dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, nonché del solo art. 195 dello stesso d.P.R., sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dai Pretori di Pontecorvo e Ancona e dai Tribunali di Prato e Macerata con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 744, 745, 746, 800, 801, 802/1986; 5, 672/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE