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SENTENZA N. 53
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale
di Bolzano notificato il 26 agosto 1977, depositato in cancelleria il 2
settembre 1977 ed iscritto al n.19 del Registro per
conflitti di attribuzione sorto a seguito del d.P.R.
29 aprile 1977, recante: "Individuazione degli enti e delle gestioni di
assistenza di malattia da sopprimere. Nomina di commissari straordinari".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il giudice relatore
Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il
26 agosto 1977 depositato il successivo 2 settembre (iscritto al n. 19 Reg. ric.conflitti 1977) la Provincia autonoma di
Bolzano, in persona del Vice Presidente della Giunta Provinciale dott. Alfons Benedikter, rappresentato
e difeso, giusta procura speciale con firma autenticata per notar Pietro Longi di Bolzano il 17 maggio 1977, dall'avv. prof.
Giuseppe Guarino, chiese che la
Corte costituzionale definisse il conflitto di attribuzioni
insorto tra lo Stato e la
Provincia autonoma di Bolzano per effetto dell'adozione del d.P.R. 29 aprile 1977 (G.U. n. 173 del 27 giugno 1977),
avente ad oggetto "Individuazione degli enti e delle gestioni di
assistenza di malattia da sopprimere e nomina di commissari straordinari",
dichiarando - in via principale - che il decreto presidenziale non include
"nel novero degli enti individuati ai sensi dell'art. 12-bis co. 3 l.
17 agosto 1974, n. 386, organismi che operano nella Provincia di Bolzano e - in
via subordinata - annullare il provvedimento impugnato in quanto invasivo della
sfera di competenza riservata alla Provincia dagli artt.
8 n. 25, 9 n. 10, 16 e 54 n. 5 dello Statuto speciale del Trentino Alto
Adige". A sostegno dedusse la Provincia I) che era munita di competenza
legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi
dell'art. 9 n. 10 dello Statuto regionale e titolare delle relative potestà
amministrative in base all'art. 16 dello stesso Statuto, II) che le
attribuzioni della Provincia in materia di "igiene e sanità" e di
"assistenza e beneficenza pubblica" erano compiutamente definite dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e dal d.P.R.
28 marzo 1975, n. 469, che avevano espressamente devoluto alla Provincia
l'esercizio delle potestà amministrative relative all'istituzione e al
funzionamento degli enti chiamati ad operare negli indicati settori, III) che
sono, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto regionale, devolute alla Giunta
provinciale la vigilanza e la tutela "sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza....compresa la facoltà di soppressione e di
scioglimento dei loro organi in base alla legge", IV) che l'art. 6 dello
Statuto riserva alla Provincia la facoltà di emanare nelle materie concernenti
la previdenza e l'assistenza sociali norme legislative al fine di integrare le
disposizioni delle leggi statali e di costituire appositi istituti autonomi in
tali settori operanti, V) che l'art. 12 bis l. 17 agosto 1974, n. 386 statuì,
nel primo comma, che lo scioglimento dei consigli di amministrazione dell'INAM,
dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEDP e delle Federazioni nazionali delle casse
mutue degli artigiani e coltivatori diretti (da effettuarsi nel quadro della
riforma sanitaria) si provvedesse con decreto del Presidente della Repubblica
da emanarsi, previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta dei
Ministri del Lavoro, della Sanità e del Tesoro, e nel comma terzo previde che
all'individuazione degli altri enti non espressamente contemplati dal primo
comma destinati ad essere soppressi unitamente alle gestioni di assistenza malattia
si procedesse con distinto provvedimento del Presidente della Repubblica, VI)
che alla identificazione degli enti da sopprimere si é provveduto con il d.P.R. 29 aprile 1977 che - pur contenendo una elencazione
analitica degli enti destinati ad essere disciolti - li identifica "per
categorie", VII) che tale classificazione per categorie determinerebbe
l'insorgere di un conflitto di attribuzioni in ordine a tale provvedimento
perché "quanto meno sul piano delle ipotesi affiora il sospetto che esso
abbia inteso disporre anche in ordine agli organismi operanti nella provincia
di Bolzano" e sebbene non manchi la stessa Provincia di affermare che
"una corretta applicazione dei canoni che presiedono all'interpretazione
degli atti normativi indurrebbe ad escludere tale eventualità", resta - é
sempre la Provincia
che argomenta - che "ove il Presidente della Repubblica avesse inteso
includere nel suo "elenco" le casse mutue provinciali operanti nel
territorio di Bolzano si sarebbe di fronte ad una evidente lesione della sfera
di autonomia riservata alla Provincia dalle disposizioni statutarie e relative
norme di attuazione in base alle quali deve ritenersi demandato alla Provincia
il potere di procedere all'individuazione e allo scioglimento degli organismi
assistenziali operanti a livello locale nonché alla nomina dei relativi
commissari straordinari".
2. - Con atto depositato il 12 settembre 1977, si costituì per il
Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato
deducendo che - a prescindere dalla ammissibilità di un conflitto di
attribuzione in cui la violazione della sfera di competenza basata e garantita
da una legge costituzionale viene prospettata in forma ipotetica in relazione
non già alle norme impugnate ma alla intenzione dell'Organo che le ha emesse -
il legislatore nazionale ha espressamente stabilito con l'art. 12-bis co. 2 l.
17 agosto 1974, n. 386 che allo scioglimento dei consigli di amministrazione
delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono i rispettivi
presidenti della giunta provinciale con la conseguenza che a questi competono
tutti i correlativi poteri, e concludendo che "il ricorso proposto dalla
Provincia di Bolzano con atto 26 agosto 1977 sia dichiarato inammissibile
ovvero sia respinto".
3. - Nell'adunanza del 9 dicembre 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato in diritto
4.- In disparte i dubbi affacciati dalla stessa ricorrente Provincia di
Bolzano sulla invasione della propria sfera normativa di cui sarebbe stata
vittima, il ricorso va respinto perché l'art. 12 bis, inserito con la l. 17
agosto 1974,n. 386 di conversione, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (Norme per
l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti
ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma
sanitaria) prescrive al comma 2 che "Con decreto del presidente della
Giunta provinciale di Trento e del presidente della Giunta provinciale di
Bolzano sono sciolti rispettivamente i consigli di amministrazione delle casse
mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto
sono nominati i rispettivi commissari straordinari per la temporanea gestione
delle casse stesse fino alla data di emanazione del decreto cui al terzo
comma". Co. 2 di cui non ha la stessa Provincia di Bolzano mancato di far
applicazione con il decreto 7 aprile 1975 n. 26, con il quale il Presidente
della Giunta ha sciolto il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua
provinciale di malattia della Provincia di Bolzano nominandone commissario
straordinario per la temporanea gestione il signor dr. Albuin
Hofer.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondato il conflitto di attribuzioni sollevato
dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato con il ricorso 26
agosto 1977 (n. 19 Reg. ric. 1977).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 20
febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria:
VITALE