ORDINANZA N. 91
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 ("Approvazione del T.U. delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni") i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 ("Norme in materia di diffusione radiofonica
e televisiva") promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre 1984 dal
Tribunale di Mantova, il 24 novembre 1984 dal Pretore di Chieri,
il 29 novembre 1984 dal Pretore di Taggia, il 7
ottobre 1983 dal Pretore di Castiglione delle Stiviere, il 12 giugno 1984 dal Pretore di Ficarolo, il 18 febbraio 1985 dal Pretore di Parma, il 28
febbraio 1984 dal Pretore di Ficarolo, il 16 maggio
1985 dal Pretore di Ivrea, il 18 aprile 1985 dal
Pretore di Regalbuto, il 12 giugno 1985 dal Pretore
di Calitri, il 27 giugno 1985 dal Pretore di lvrea, iscritte rispettivamente al n. 1289 del registro
ordinanze 1984; ai nn. 294, 320, 321, 328, 345, 507,
509, 540, 576 e 709 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 61
bis, 232 bis, 238 bis, 261 bis, 256 bis e 302 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il
Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il
Tribunale di Mantova e i Pretori di Chieri, Taggia, Castiglione delle Stiviere, Calitri, Regalbuto, Ficarolo, Parma e
Ivrea hanno denunciato gli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
che il Tribunale di Mantova e i Pretori di Chieri, Taggia, Regalbuto, Ficarolo e Parma hanno
esteso l'impugnativa all'art. 334 (erroneamente indicato come 336 nella prima
ordinanza del Pretore di Ficarolo) del medesimo d.P.R. n. 156 del 1973;
che tutti i giudici a quibus
(tranne il Pretore di Chieri) hanno prospettato la
violazione dell'art. 3 della Costituzione argomentando che le predette
disposizioni contrastino col principio di eguaglianza in quanto assoggettano a
sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti
radioelettrici di debole potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del
1976 di questa Corte) nessuna pena é prevista per l'esercizio senza
concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via
etere in ambito locale: e ciò, nonostante quest'ultima
sia attività di gran lunga più rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe
conseguentemente essere ritenuto più grave;
che il Pretore di Chieri,
da parte sua, ha ravvisato la ragione del contrasto - con il medesimo parametro
costituzionale dell'art. 3 - nella stessa "permanenza di un obbligo di
concessione per l'esercizio di impianti radioelettrici di debole potenza, in
presenza di una dichiarata liberalizzazione dell'esercizio di impianti di ben
maggiore potenza e diffusività, quali sono quelli
radioelettrici e televisivi";
che i Pretori di Chieri,
Taggia e Ficarolo hanno
ritenuto violato l'art. 21, e gli stessi Pretori di Ficarolo
e Taggia, unitamente al Pretore di Parma, hanno
ipotizzato una parallela violazione dell'art. 27 della Costituzione;
che infine il solo Pretore di Taggia ha ipotizzato la vulnerazione
dell'art. 10 Cost. in relazione all'art. 10 della Convenzione internazionale
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955,
n. 848, che garantisce la libertà di espressione e di comunicazione del proprio
pensiero;
che in tutti i giudizi é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la manifesta infondatezza
delle questioni sollevate.
Considerato che le questioni proposte sono identiche od analoghe, talché
i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che questioni sostanzialmente identiche sono già
state dichiarate infondate in relazione all'art. 3 ed all'art. 21 Cost. dalla sentenza n. 237 del
1984, in base all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza (in
relazione alla libera manifestazione del pensiero) "viene invocato dai
giudici a quibus in senso inverso a quello naturale,
assumendo la situazione anomala, determinata dalla inerzia del legislatore dopo
la sentenza n.
202 del 1976 di questa Corte, come metro di legittimità della regola
generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e
l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o
all'autorizzazione governativa"; ed inammissibili in relazione all'art. 27
(terzo comma) Cost., in quanto l'invocato parametro
"si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto,
mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale,
la cui determinazione é rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore";
che le stesse questioni sono state poi
dichiarate manifestamente infondate in relazione all'art. 3 Cost. con
successive ordinanze
nn. 23, 77, 294/85,
manifestamente infondate in relazione all'art. 21 e
manifestamente inammissibili in riferimento all'art. 27 Cost. con l'ord. n. 23 cit.;
che d'altra parte, anche in relazione al
parametro dell'art. 10 Cost., l'impugnativa dei
richiamati artt. 183 e 195 d.P.R.
n. 156 cit. é destituita di qualsiasi fondamento perché - pur prescindendo
dalla considerazione che il supposto contrasto con la legge 4 agosto 1955, n.
848, di esecuzione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo, darebbe pur sempre luogo alla violazione di
una legge nazionale e non di una norma internazionale, quale necessaria per
ritenere vulnerato l'art. 10 Cost. - sta di fatto che la garanzia della libertà
di espressione e di comunicazione del pensiero, come enunciata nella predetta
Convenzione, é meramente riaffermativa (e in termini
anzi più riduttivi) della analoga tutela sancita dall'art. 21 della
Costituzione che non risulta nella specie pregiudicata.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt.
183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i
primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103
- sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., dai Pretori di Ficarolo, Taggia e Parma con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dei predetti artt.
183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
sollevate, in riferimento agli artt.
3, 10 e 21 Cost., con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.