Ordinanza n.91 del 1986

 

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ORDINANZA N. 91

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ("Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni") i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ("Norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva") promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre 1984 dal Tribunale di Mantova, il 24 novembre 1984 dal Pretore di Chieri, il 29 novembre 1984 dal Pretore di Taggia, il 7 ottobre 1983 dal Pretore di Castiglione delle Stiviere, il 12 giugno 1984 dal Pretore di Ficarolo, il 18 febbraio 1985 dal Pretore di Parma, il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Ficarolo, il 16 maggio 1985 dal Pretore di Ivrea, il 18 aprile 1985 dal Pretore di Regalbuto, il 12 giugno 1985 dal Pretore di Calitri, il 27 giugno 1985 dal Pretore di lvrea, iscritte rispettivamente al n. 1289 del registro ordinanze 1984; ai nn. 294, 320, 321, 328, 345, 507, 509, 540, 576 e 709 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 61 bis, 232 bis, 238 bis, 261 bis, 256 bis e 302 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Tribunale di Mantova e i Pretori di Chieri, Taggia, Castiglione delle Stiviere, Calitri, Regalbuto, Ficarolo, Parma e Ivrea hanno denunciato gli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che il Tribunale di Mantova e i Pretori di Chieri, Taggia, Regalbuto, Ficarolo e Parma hanno esteso l'impugnativa all'art. 334 (erroneamente indicato come 336 nella prima ordinanza del Pretore di Ficarolo) del medesimo d.P.R. n. 156 del 1973;

che tutti i giudici a quibus (tranne il Pretore di Chieri) hanno prospettato la violazione dell'art. 3 della Costituzione argomentando che le predette disposizioni contrastino col principio di eguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte) nessuna pena é prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale: e ciò, nonostante quest'ultima sia attività di gran lunga più rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere ritenuto più grave;

che il Pretore di Chieri, da parte sua, ha ravvisato la ragione del contrasto - con il medesimo parametro costituzionale dell'art. 3 - nella stessa "permanenza di un obbligo di concessione per l'esercizio di impianti radioelettrici di debole potenza, in presenza di una dichiarata liberalizzazione dell'esercizio di impianti di ben maggiore potenza e diffusività, quali sono quelli radioelettrici e televisivi";

che i Pretori di Chieri, Taggia e Ficarolo hanno ritenuto violato l'art. 21, e gli stessi Pretori di Ficarolo e Taggia, unitamente al Pretore di Parma, hanno ipotizzato una parallela violazione dell'art. 27 della Costituzione;

che infine il solo Pretore di Taggia ha ipotizzato la vulnerazione dell'art. 10 Cost. in relazione all'art. 10 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, che garantisce la libertà di espressione e di comunicazione del proprio pensiero;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che le questioni proposte sono identiche od analoghe, talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che questioni sostanzialmente identiche sono già state dichiarate infondate in relazione all'art. 3 ed all'art. 21 Cost. dalla sentenza n. 237 del 1984, in base all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza (in relazione alla libera manifestazione del pensiero) "viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala, determinata dalla inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, come metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa"; ed inammissibili in relazione all'art. 27 (terzo comma) Cost., in quanto l'invocato parametro "si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione é rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore";

che le stesse questioni sono state poi dichiarate manifestamente infondate in relazione all'art. 3 Cost. con successive ordinanze nn. 23, 77, 294/85, manifestamente infondate in relazione all'art. 21 e manifestamente inammissibili in riferimento all'art. 27 Cost. con l'ord. n. 23 cit.;

che d'altra parte, anche in relazione al parametro dell'art. 10 Cost., l'impugnativa dei richiamati artt. 183 e 195 d.P.R. n. 156 cit. é destituita di qualsiasi fondamento perché - pur prescindendo dalla considerazione che il supposto contrasto con la legge 4 agosto 1955, n. 848, di esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, darebbe pur sempre luogo alla violazione di una legge nazionale e non di una norma internazionale, quale necessaria per ritenere vulnerato l'art. 10 Cost. - sta di fatto che la garanzia della libertà di espressione e di comunicazione del pensiero, come enunciata nella predetta Convenzione, é meramente riaffermativa (e in termini anzi più riduttivi) della analoga tutela sancita dall'art. 21 della Costituzione che non risulta nella specie pregiudicata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., dai Pretori di Ficarolo, Taggia e Parma con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei predetti artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10 e 21 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.