Ordinanza n.282 del 1988

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ORDINANZA N.282

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 10 novembre 1986 dal Pretore di Pistoia, il 17, il 19 ed il 22 luglio 1986 dal Pretore di Tirano, iscritte rispettivamente ai nn. 233 e da 420 a 437 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di Tirano e Pistoia dubitano, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 183, primo comma, 195, primo comma e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)-i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 -ed, il secondo, del predetto art. 195, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte) nessuna pena e prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale;

Considerato che la medesima questione é stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 237 del 1984-e poi manifestamente infondata con le ordd. nn. 23, 77, 294 del 1985, 91 del 1986, 35 e 166 del 1987-in base all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, come metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa>.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonchè del solo art. 195 dello stesso d.P.R., sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dai Pretori di Tirano e Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. nn. da 420 a 437/1987, 233/1987).

Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.