SENTENZA N. 72
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge del Consiglio regionale della Lombardia riapprovata il 13 marzo 1980, recante "proroga del termine di cui all'art. 57 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 aprile 1980, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1980.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore Francesco Greco;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con legge 6 ottobre 1979, n. 54, la Regione Lombardia, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario (intervenuto, per il periodo 1 gennaio 1976-31 dicembre 1978, tra dette regioni e le organizzazioni sindacali dei dipendenti), disciplinava lo stato giuridico e il trattamento economico dei propri dipendenti. Con l'art. 50 stabiliva le modalità di determinazione del compenso per il lavoro straordinario e con l'art. 57 prevedeva la conservazione fino al 31 dicembre 1979 dei trattamenti in atto, che eventualmente fossero risultati più favorevoli rispetto a quelli conseguenti all'applicazione di dette modalità.
Il 3 gennaio 1980, la stessa Regione approvava una nuova legge ad unico articolo, con la quale prorogava al 31 dicembre 1980 il termine fissato con l'art. 57 della citata legge n. 54 del 1979.
Questo ultimo provvedimento veniva rinviato ex art. 127 Cost. dal governo, osservandosi che lo stesso appariva in conflitto con il generale principio, desumibile dalla legislazione statale, della salvaguardia delle esigenze di perequazione "in ordine allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti regionali, recepito anche nel contratto unico nazionale" specificandosi anche che quest'ultimo non consentiva proroghe, oltre il termine del 31 dicembre 1979, per l'applicazione delle precedenti, più favorevoli, aliquote per la determinazione del compenso per lavoro straordinario, goduto dal personale delle regioni.
Il Consiglio regionale, però, nella seduta del 13 marzo 1980, con la maggioranza prescritta dall'art. 127 Cost., approvava di nuovo la legge.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ne proponeva impugnazione davanti a questa Corte costituzionale, con ricorso in data 1 aprile 1980, notificato il 4 aprile 1980, chiedendone la declaratoria di illegittimità per violazione degli artt. 3, 36, 97, 117 e 119 Cost..
L'autorità ricorrente rilevava che la norma denunciata aveva anzitutto violato l'intento di "perequare" le retribuzioni del personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e le retribuzioni dei dipendenti dello Stato, in considerazione della sostanziale identità di prestazioni richieste all'uno come all'altro e dei problemi di compatibilità posti dalla situazione del pubblico bilancio in generale, perseguito dal primo contratto unico stipulato in sede nazionale con l'intervento oltre che dei rappresentanti delle regioni e delle associazioni sindacali, anche del Governo.
In particolare deduceva che la disciplina del lavoro straordinario e della determinazione del relativo compenso, definita con l'accordo nazionale e puntualmente recepita nell'art. 50 della legge regionale n. 54 del 1979, corrispondeva a quella stabilita, per il personale dello Stato, con il D.P.R. 22 luglio 1977 n. 422, sicché la legge regionale 13 marzo 1980, n. 374, alterando tale simmetria, determinava, in primo luogo, in violazione dell'art. 3 Cost., una disparità di trattamento fra i dipendenti dello Stato e quelli della Regione Lombardia, nonché fra questi ed i dipendenti delle altre regioni a statuto ordinario le quali avevano rispettato la disciplina pattizia.
Inoltre, detta norma violava gli artt. 97 e 36 della Costituzione in quanto le esigenze di perequazione retributiva, affermatesi con riferimento all'intera area dell'impiego pubblico, che necessariamente richiedono che il trattamento economico del personale delle regioni non sia più favorevole di quello fatto al personale dello Stato (sent. C. Cost. n. 40 del 1972), costituivano precipua attuazione dei canoni della buona amministrazione, da osservarsi generalmente nell'organizzazione degli uffici pubblici; e, per altro verso, erano pienamente coerenti con il principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro, fissato dall'art. 36 Cost..
Ad avviso del ricorrente, la legge denunciata, violando uno dei principi fondamentali della legislazione statale quale é quello della perequazione, peraltro sancito dalla Costituzione, e l'art. 67 della legge n. 62 del 1953, violava altresì il principale limite posto dall'art. 117 Cost. alla competenza normativa delle regioni a statuto ordinario in materia di ordinamento degli uffici regionali (sent. Corte Cost. n. 21 e n. 45 del 1978).
Aggiungeva infine il ricorrente che risultava violato anche l'art. 119 Cost., che sancisce il principio del coordinamento della finanza regionale con quella statale e con quella degli enti locali in quanto, alle trattative, che poi avevano portato all'accordo contrattuale dei dipendenti delle regioni, aveva partecipato il rappresentante del Governo, oltre ai rappresentanti delle regioni a statuto ordinario, per cui doveva ritenersi l'omogeneità delle situazioni disciplinate e la irrilevanza di fronte ad essa, della reciproca autonomia soggettiva delle singole regioni.
La Regione Lombardia depositava tardivamente un proprio atto di costituzione.
Alla udienza pubblica il ricorrente ribadiva le argomentazioni esposte nel ricorso.
Considerato in diritto
Con il ricorso di cui in narrativa, il Governo della Repubblica ha impugnato, in via diretta, la legge approvata dal Consiglio regionale della Lombardia il 3 gennaio 1980 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 13 marzo dello stesso anno.
La impugnativa del Governo é determinata dalla constatazione che la detta legge proroga, per la seconda volta, i trattamenti erogati al personale dipendente per lavoro straordinario, più favorevoli rispetto a quelli previsti dall'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e limitati, per la detta pattuizione, al 31 dicembre 1979. E ne assume la illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 36, 97, 117, 119 Cost..
Passando all'esame dei motivi della impugnazione, sembra alla Corte di dover accertare se essi corrispondano ai motivi dedotti dallo stesso ricorrente in sede di richiesta di riesame della legge regionale di cui trattasi, anche al fine di determinare gli esatti termini delle questioni da decidere.
Con costante giurisprudenza, questa Corte (sent. n. 8 del 1967, n. 147 del 1972, n. 123 del 1975, n. 132 del 1975, n. 92 del 1976, n. 127 del 1976, n. 212 del 1976,
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del disegno di legge della Regione Lombardia approvato il 3 gennaio 1980 e riapprovato il 13 marzo dello stesso anno, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Governo della Repubblica, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 119 Cost.;
b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso disegno di legge di cui sub a) in relazione all'art. 117, primo comma, Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
FRANCESCO GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20 marzo 1985.