SENTENZA N. 147
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di 1egittimità costituzionale
della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 1971, n. 3, riapprovata il 3
febbraio 1972, recante "Norme concernenti il trattamento economico del
personale comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi
regionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 26
successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente
della Regione lombarda;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972
il Giudice relatore Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il ricorrente, e gli avvocati Leopoldo Elia e
Feliciano Benvenuti, per la Regione lombarda.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972,
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, promuoveva questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione lombarda 9 dicembre 1971, n. 3,
riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti
nella seduta del 3 febbraio 1972, per contrasto con gli artt. 117, VIII
disposizione transitoria e 97 della Costituzione, 6, n. 6, e 47 dello Statuto,
nonché 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Osservava che, con la legge impugnata, la
Regione lombarda aveva stabilito il trattamento economico da corrispondere al
personale comandato dallo Stato e dagli enti locali, per la prima costituzione
degli uffici e servizi regionali, in via transitoria fino al 30 giugno 1972, e
così disponendo appariva viziata nel suo complesso per incompetenza assoluta
della Regione a provvedere sul trattamento economico e sullo status giuridico
di personale appartenente a ruoli organici dello Stato e degli enti locali,
ancorché dipendente funzionalmente dalla Regione. Subordinatamente poi altro
vizio doveva essere ravvisato nella violazione dell'art. 67 della legge n. 62
del 1953 per avere attribuito al personale in questione un trattamento
economico notevolmente superiore a quello previsto pel personale statale. Ed
infatti, tanto l'art. 117 della Costituzione, quanto gli artt. 6, n. 6, e 47
dello Statuto, nell'attribuire alla Regione competenza per l'ordinamento degli
uffici, degli enti amministrativi e del personale dipendente dalla Regione,
farebbero riferimento a una dipendenza organica e non funzionale, secondo
quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 10 luglio 1968, n.
93. In tale prospettiva, lo status giuridico ed il trattamento economico del
personale comandato devono continuare ad essere quelli dei rispettivi ruoli di
provenienza fino a quando leggi della Repubblica non detteranno norme in
proposito, ai sensi dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione. Per
giustificare la disparità di trattamento così introdotta tra il personale
comandato e le altre categorie di dipendenti statali e di enti locali, non si
potrebbe far leva sulla transitorietà della legge. Anzi, poiché il personale
comandato può essere in ogni momento richiamato, anche d'ufficio, presso l'ente
di provenienza, l'avere ad esso attribuito un trattamento autonomo - e nella
specie, a vari livelli, superiore a quello degli status originari -, potrebbe
costituire un attentato al buon andamento dell'amministrazione rendendo
psicologicamente difficile una scelta obbiettiva tra la permanenza presso la
Regione e l'eventuale rientro presso l'ente di provenienza.
Si costituiva in giudizio la Regione
lombarda, rappresentata e difesa dagli avvocati Benvenuti, Elia e Lorenzoni. La
Regione sollevava pregiudizialmente eccezione di inammissibilità del ricorso,
in considerazione della circostanza che questo non era stato preceduto da una
deliberazione del Consiglio dei ministri e nemmeno da una formale
determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che, benché
incompetente, avesse deliberato la proposizione del ricorso in via d'urgenza.
In tale situazione l'impugnativa era meramente apparente, perché proposta dalla
sola Avvocatura dello Stato, e come tale affetta da assoluta nullità ed
inammissibilità, nonostante la tardiva conferma del Consiglio dei ministri
deliberata nella riunione del 22 febbraio 1972, essendo da escludere che la
conferma o ratifica potessero sanare l'originario vizio.
Venendo quindi al merito del ricorso, la
Regione rilevava in primo luogo che la legge impugnata regolava
transitoriamente il solo trattamento economico del personale comandato. Essa
era espressione del fondamentale principio di eguaglianza perché intesa a
parificare il trattamento economico di personale che, pur con diverse
qualifiche e diversa provenienza, si era trovato a svolgere lo stesso lavoro e
le stesse mansioni, perdendo, per di più, quella parte di retribuzione reale
costituita da indennità, gettoni di presenza e emolumenti di altra natura, già
variamente percepita presso gli enti di provenienza.
Quanto al secondo profilo della asserita
incompetenza della Regione a disciplinare il trattamento economico di personale
da essa dipendente solo funzionalmente, si rilevava dapprima che male era stato
invocato l'art. 97 della Costituzione, poiché il buon andamento (che, secondo
la disposizione richiamata, deve essere assicurato) si riferisce alla singola
Amministrazione, nella specie alla Regione lombarda; buon andamento che certo
non si sarebbe avuto con il sistema dei diversi emolumenti concessi al
personale comandato.
Apodittico era poi ritenere che la Regione
non potesse migliorare a fini perequativi il trattamento economico di personale
funzionalmente dipendente che restava determinato fondamentalmente dallo Stato
o dagli altri enti pubblici. Ed infatti, se é vero che gli emolumenti sono
collegati con il grado rivestito, é anche vero che al grado corrispondono
determinate funzioni, sicché sarebbe proprio il momento della dipendenza
funzionale, più di quello della dipendenza organica, a definire la causa degli
emolumenti.
Quanto alla legge n. 62 del 1953, essa
all'art. 65 vieta agli enti di provenienza di attribuire indennità al personale
comandato, ma non pone alcuna norma che inibisca alla Regione di attribuire indennità
o attraverso premi in deroga ed analoghe "provvidenze", o
predisponendo un sistema obbiettivo di compensi corrispondenti al valore delle
funzioni esercitate. Né infine si poteva richiamare l'art. 67 della legge n. 62
del t953, poiché questa disposizione non dava luogo a norme di principio in
ordine al trattamento economico, non ponendo procedure per la determinazione di
tale trattamento o parametri minimi in relazione a determinate funzioni.
Concludeva pertanto per la reiezione del
ricorso in quanto inammissibile e infondato nel merito.
Nella memoria successivamente depositata,
l'Avvocatura dello Stato, dopo aver richiamato la sentenza n. 6 del 1969
della Corte costituzionale al fine di dimostrare l’irrilevanza di una ricerca
di una formale deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri,
resisteva all'eccezione di inammissibiltà del ricorso per l'omessa previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Al proposito, deduceva che l'art. 127
della Costituzione (unica norma di rango costituzionale che disciplina la
materia) non richiede tale previa deliberazione, prescritta, invece, solo dalla
legge ordinaria (art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87). Ne ricavava che alla
rigida applicazione della legge n. 87 del 1953 si sarebbe potuta contrapporre
un'interpretazione più conforme a situazioni eccezionali come quella di specie.
Era infatti accaduto che, durante la pendenza del termine per impugnare, il
Governo dimissionario era stato sostituito da un nuovo Governo, che peraltro si
era completamente formato, con il giuramento del Ministro per il lavoro, solo
nel giorno stesso della scadenza del termine per l'impugnazione. Pertanto,
mentre al Governo dimissionario non poteva muoversi alcun addebito per non aver
proposto il ricorso, il nuovo Governo non si sarebbe potuto riunire, perché non
formato, prima del giuramento del Ministro del lavoro, giuramento che,
tuttavia, era intervenuto in un momento in cui era materialmente impossibile
notificare il ricorso. Nell'evidente impossibilità giuridica, politica e di
fatto, di convocare un Consiglio dei ministri ad horas, per deliberare a Roma
sulla proposizione di un atto, che doveva essere notificato a Milano, il
Presidente del Consiglio dei ministri, in via di urgenza, diede corso
all'impugnativa e sottopose la questione, per la ratifica e conferma, al primo
Consiglio dei ministri (22 febbraio 1972), che approvò.
Nessun precedente della Corte si attagliava,
quindi, a tale situazione, per la quale conveniva adottare un'interpretazione
razionale e conservativa dei diritti della parte ricorrente, come era stato
fatto nella sentenza n. 39 del 1971.
Nel merito l'Avvocatura ribadiva le argomentazioni precedentemente svolte per
dimostrare l'incompetenza della Regione a disciplinare lo status giuridico ed
il trattamento economico di personale non organicamente dipendente.
La Regione lombarda, a sua volta, insisteva
nell'eccezione di inammissibilità, sottolineando, dopo aver richiamato
precedenti della Corte in materia, che la richiesta di una previa deliberazione
del Consiglio dei ministri é già contenuta nell'art. 127 della Costituzione che
attribuisce a questo organo il potere di deliberare il ricorso, come la Corte
costituzionale aveva ritenuto nella sentenza n. 8 del 1967.
La stessa Corte, inoltre, nella sentenza n. 119 del 1966
aveva opposto il principio della inderogabilità delle competenze costituzionali
all'opinione che situazioni eccezionali legittimerebbero il Presidente del
Consiglio ad adottare provvedimenti di urgenza, salva ratifica del Consiglio
dei ministri.
Del resto era dubbio che la situazione fosse
nella specie eccezionale, poiché anche il Governo dimissionario avrebbe potuto
proporre il ricorso. Una deroga al principio della collegialità costituirebbe,
comunque, un grave precedente che potrebbe condurre ad una prassi tale da
vanificare il dettato costituzionale, tanto più che la ratifica o conferma
dell'iniziativa presidenziale diverrebbe automatica o quasi, per la menomazione
del prestigio del Presidente che si avrebbe ove il Consiglio dei ministri non
ratificasse il ricorso.
Nel merito la Regione si riportava a quanto
precedentemente dedotto.
Considerato in diritto
1. - Con ricorso del 19 febbraio 1972 il
Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità
costituzionale della legge approvata il 9 dicembre 1971 dal Consiglio regionale
della Regione Lombardia e, a seguito di rinvio, riapprovata il 3 febbraio 1972
a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso Consiglio, recante norme
concernenti il trattamento economico del personale per la prima costituzione
degli uffici e dei servizi regionali, per violazione dell'art. 117, dell'VIII
disposizione transitoria e dell'art. 97 della Costituzione, nonché dell'art. 6,
comma quinto, n. 6, e dell'art. 47 dello Statuto approvato con legge 22 maggio
1971, n. 339.
2. - Per la Regione Lombardia il ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe apparente,
inesistente o nullo, perché non sarebbe stato preceduto da una - anche se
illegittima - formale determinazione di esso Presidente e sarebbe stato solo
sottoscritto da un Avvocato dello Stato, che, per la mancanza di una qualsiasi
deliberazione, non avrebbe la veste di rappresentare il Governo.
Sulle ragioni poste a fondamento delle
eccezioni e sviluppate nella memoria di costituzione, la resistente non si
sofferma più nella memoria difensiva, senza peraltro rinunciarvi: é quindi
necessario che la Corte se ne occupi.
Risulta in punto di fatto che il Presidente
del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità
costituzionale sopra specificata, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato;
e dal ricorso non emerge se vi sia stata una formale deliberazione o
determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
Non vi é dubbio però che la redazione e la
sottoscrizione del ricorso da parte dell'Avvocato generale dello Stato e per
esso da un sostituto Avvocato generale, siano state precedute da una
determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
Per l'esistenza ed operatività di un atto del
genere non occorre una particolare forma, ma basta, come osserva l'Avvocatura
generale, che la volontà del Presidente del Consiglio si esprima, di volta in
volta, attraverso i canali necessari e sufficienti in relazione al contenuto
dell'atto stesso.
Nella specie, essendoci stata la volontà del
Presidente del Consiglio di impugnare davanti alla Corte la legge de qua, come
inequivocabilmente é dimostrato dal comportamento dello stesso Presidente ed
indirettamente é comprovato dalla deliberazione consiliare del 22 febbraio
1972, di cui infra, ed essendo stata tale volontà portata utilmente a
conoscenza dell'Avvocatura generale dello Stato, questa legittimamente ha
proposto il ricorso a nome e nell'interesse del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Nei giudizi in via d'azione valgono circa la
rappresentanza e difesa del Governo le norme che sono dettate per l'intervento
nei giudizi incidentali (art. 20, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.
87), e sono applicabili i principi riconosciuti validi da questa Corte
(sentenza n. 6 del 1969) a proposito della non necessarietà di un mandato o di
uno specifico atto da cui risulti la volontà del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Stante ciò, la sopraddetta eccezione é
infondata.
3. - La Regione Lombardia eccepisce altresì
ed in modo preminente che il ricorso sarebbe inammissibile perché la
proposizione della questione operata dal Presidente del Consiglio non sarebbe
stata preceduta da una conforme deliberazione del Consiglio dei ministri e
perché al riguardo non sarebbe consentito al Presidente, neppure per ragioni di
urgenza, di sostituirsi al Consiglio.
Invero, alla proposizione del ricorso entro
il termine di cui all'art. 127, comma quarto, della Costituzione e all'art. 31,
comma primo, della legge n. 87 del 1953, ha fatto seguito, al di là della
scadenza del termine stesso, una deliberazione con cui il Consiglio dei
ministri ha confermato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale proposta
in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Ed a queste premesse si riporta la tesi
sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, per cui, in caso di necessità ed
urgenza, il Presidente, salvo ratifica o conferma del Consiglio dei ministri, é
legittimato a sostituirsi al Consiglio stesso nell'iniziativa di promuovere una
questione di legittimità costituzionale in via principale relativamente ad una
legge regionale.
Tale tesi, però, in linea di principio, non
può essere condivisa.
Questa Corte ha più volte (sentenze n. 76 del 1963,
n. 119 del 1966 e n. 8 del 1967) precisato che il potere di proporre la detta
impugnativa spetti al Governo, che sia il Consiglio dei ministri a dover deliberare
al riguardo e che il Presidente del Consiglio sia legittimato ad agire se ed in
quanto sussista la detta determinazione del Consiglio dei ministri, e
correlativamente che neppure per ragioni di urgenza il Presidente si possa
sostituire in sede decisionale al Consiglio dei ministri.
Ed ora ritiene che non ricorrono nuove
ragioni per mutare il proprio convincimento. In particolare, non é dell'avviso
che l'art. 127, ultimo comma, come invece si legge nella difesa dello Stato,
"non esclude, di per sé, che, osservato il termine perentorio di quindici
giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri si assuma, in via d'urgenza, i
poteri del Gabinetto, di cui egli rappresenta (art. 95 della Costituzione) la
sintesi dell'attività politica generale e di quella di indirizzo politico,
salva la successiva conferma o ratifica da parte del Consiglio dei
ministri". É vero che solo la legge ordinaria (art. 31 citato) prescrive
la previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ma tale norma non si presta
ad essere interpretata nel senso ora detto, perché é proprio l'art. 127 della
Costituzione a ricollegare al Governo e cioé al Consiglio dei ministri i poteri
in ordine alla proposizione del ricorso. Senonché, con il mancato accoglimento
della tesi difensiva del Presidente del Consiglio dei ministri, non si
perviene, come vorrebbe la Regione Lombardia, alla dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
Bisogna anzitutto porre mente al fatto che
l'art. 127 si occupa del controllo dello Stato nei confronti delle leggi
regionali, prevedendone l'esercizio nei modi del visto e del rinvio per
riesame. E che tale controllo può essere fine a se stesso ovvero, per quanto in
questa sede rileva, può presupporre e comportare che venga instaurato il
giudizio di legittimità costituzionale.
In questa seconda ipotesi, qualora, come nel
caso in esame, la legge regionale venga riapprovata nell'identico testo, non
appare utile distinguere, nel procedimento di controllo latamente inteso, due
fasi, e ritenere che la prima finisca con la riapprovazione della legge (come
implicitamente ammesso con la sentenza n. 8 del 1967). E ciò perché il rinvio
della legge al Consiglio regionale deve essere preceduto dal controllo del
Consiglio dei ministri, e quando questo rinvia con atto motivato, esso rileva
vizi di legittimità costituzionale della legge ed invita il Consiglio regionale
a considerarli ed a rimuoverli in sede di nuova approvazione.
Tale atto ha una sua componente di volontà in
relazione ad un comportamento immediatamente successivo (rinvio) o futuro ed
eventuale (ricorso per illegittimità costituzionale alla Corte). E come tale
non é istantaneo, ma perdurante, sia pure a date condizioni (e soprattutto a
quella della riapprovazione della legge); per cui appare, siccome rilevato in
dottrina, come predeterminazione da parte del Governo delle linee essenziali
dell'eventuale ricorso alla Corte e del conseguente giudizio di legittimità.
La valutazione e il giudizio espressi dal
Consiglio dei ministri non si caducano per decorso di tempo, ma vengono meno
solo per il formarsi di una differente determinazione dello stesso Consiglio.
E per ciò all'atto in cui la legge, con lo
stesso contenuto di prima, viene riapprovata, in relazione ad essa esistono
quella valutazione e quel giudizio.
Di conseguenza, quando l'art. 127 dice che
entro 15 giorni dalla comunicazione della nuova approvazione della legge il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità davanti
alla Corte costituzionale e quando l'art. 31, primo e secondo comma, della
legge n. 87 del 1953 dispone che la questione può essere promossa e sollevata
"previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dal Presidente del
Consiglio", si vuole che a fronte dell'atto di rinvio e del ricorso alla
Corte esista una volontà attuale di opposizione per ragione di legittimità, del
Governo nei confronti della legge regionale perché eccedente la competenza
della Regione, e che codesta volontà (già formatasi ed espressa prima della
negazione del visto) venga constatata dallo stesso Consiglio dei ministri come
esistente al tempo della proposizione del ricorso.
Se però per ragioni eccezionali tale formale
constatazione di attuale esistenza della volontà del Consiglio dei ministri non
può aver luogo, deve ammettersi che sulla base di quella volontà per altro non
modificata, il Presidente del Consiglio abbia il potere di promuovere il
giudizio ed il Consiglio dei ministri, almeno prima del deposito del ricorso
davanti alla Corte, abbia quello di riaffermare con una formale deliberazione
la detta volontà, in modo diretto o in modo indiretto (ratificando o
confermando il comportamento del Presidente del Consiglio), e di fornire di ciò
la prova nella debita sede.
Nella specie, come risulta dall'atto di
rinvio, il cui contenuto é riportato nella memoria di costituzione della
Regione, il Consiglio dei ministri ha utilmente e regolarmente effettuato il
controllo spettantegli sulla legge regionale de qua ed ha partecipato i motivi
(del proprio convincimento e della propria determinazione ai fini) del rinvio
al Consiglio regionale.
La volontà di opposizione del Governo alla
promulgazione e pubblicazione della legge non ha subito alcuna modifica né
tanto meno si é esaurita, per cui se ne può ritenere l'esistenza alla data in
cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto il ricorso.
Questo atto, pertanto, proviene da un organo
legittimato specificamente a sensi dell'art. 31, comma secondo, della legge n.
87 del 1953, a seguito della precedente e perdurante (almeno negli effetti)
deliberazione del Consiglio dei ministri.
É mancata, é vero, in fatto la constatazione
della perduranza di codesta volontà all'atto della proposizione del ricorso, ma
a tale omissione si é ovviato con il successivo atto di conferma.
Da tutto ciò consegue che il ricorso, essendo
stato legittimamente proposto ed essendo stato comunque sanato ogni suo
eventuale vizio, debba dirsi pienamente ammissibile.
4. - Nel merito, il ricorso é fondato.
La legge in questione si riferisce non solo
al trattamento economico ma anche allo stato giuridico del personale comandato.
Non appare sostenibile l'assunto della
Regione secondo cui non si é voluto modificare lo stato giuridico del detto
personale e si é inteso solo incidere sul suo trattamento economico, e non si é
voluto dar vita ad un ruolo a parte ed attribuire qualifiche e mansioni in
contrasto con le qualifiche che i singoli dipendenti avevano presso gli enti di
appartenenza.
É vero che il titolo della legge fa
riferimento al trattamento economico, e che nello stesso senso é il disposto
dell'art. 1, comma primo, e dell'art. 2, cpv., ma non deve trascurarsi in
contrario che, come ammette la stessa Regione, si é posto in essere un
"mansionario" valido per tutto il personale (compreso quello
comandato) e quindi si sono sostanzialmente modificate le qualifiche
originarie, e tra l'altro e soprattutto si é operata un'integrazione della
retribuzione percepita rivalutata attraverso la costruzione della carriera
pregressa.
Stante ciò, la legge é illegittima:
a) Perché la Regione non ha il potere di
disciplinare lo stato giuridico del personale che non sia regionale ma
semplicemente presso di essa comandato (e tuttavia appartenente ai ruoli dello
Stato o degli enti locali).
Non basta al detto fine che nella mancanza di
un rapporto organico, vi sia un semplice rapporto funzionale.
Nulla può ricavarsi in contrario (come
vorrebbe invece fare la Regione) dall'art. 117 della Costituzione e dal citato
art. 6, n. 6, dello Statuto regionale. Ché anzi da tali testi emerge
chiaramente la necessità, perché la Regione possa provvedere all'organizzazione
degli uffici e dei servizi, che tale attività si rivolga, sul piano dei
soggetti, nei confronti di personale regionale.
b) Inoltre, la Regione non può dettare un
trattamento economico (qualsiasi) per il personale non regionale ancorché
dipendente funzionalmente da essa.
É quanto mai significativo al riguardo il
precedente in materia offerto dalla sentenza n. 93 del 1968,
secondo cui "l'indispensabile presupposto della legittimità d'una legge
regionale regolatrice del trattamento economico del personale di determinati
uffici é costituito dal fatto che essa si riferisce a dipendenti della
Regione".
E non vale eccepire che quello che definisce
la causa degli emolumenti sia il momento della dipendenza funzionale perché é
evidente che collegando formalmente o fittiziamente il trattamento economico
alle mansioni, e modificando queste, si viene a incidere sullo stato giuridico
del personale che sul terreno della retribuzione é ancorato al grado e alle
qualifiche secondo i ruoli di appartenenza.
c) La Regione, ad ogni modo, si sarebbe
dovuta adeguare ai principi a sensi del ripetuto art. 117 e dell'art. 67 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62 (giusta l'interpretazione datane da questa Corte
con la sentenza n.
40 del 1972).
Codesti principi non sono - come vorrebbe la
Regione - solo quelli che impongono certe procedure per la determinazione del
trattamento economico o certi parametri minimi in relazione a certe funzioni.
Sono tali anche, e tra gli altri, quelli che escludono l'automaticità degli
scatti di stipendio e li condizionano all'assenza di demerito.
Contro questi ultimi principi é volto il
"nuovo" sistema creato dalla Regione che tra l'altro si fonda sulla
concessione di uno scatto di classe di stipendio al quinto anno ed in modo
indiscriminato per tutti i dipendenti, e sulla attribuzione degli scatti di
stipendio prescindendo dall'assenza di demerito.
Appare quindi evidente la violazione delle
citate norme.
d) La Regione ha comunque violato
direttamente il citato art. 67, seconda parte, della legge n. 62 del 1953,
perciò che, fissando la misura degli scatti al sei per cento anziché al 2,50
per cento, ha previsto un trattamento economico più favorevole in assoluto per
il personale comandato presso la Regione.
5. - Rimane così assorbito l'esame delle
considerazioni relative alla denunciata violazione dell'art. 97 della
Costituzione nonché dell'VIII disposizione transitoria.
6. - Si può pertanto concludere per la fondatezza
del ricorso.
Ritenuto, infine, che il Presidente della
Giunta regionale della Lombardia, nonostante la pendenza del presente giudizio,
ha promulgato la legge e ne ha ordinato la pubblicazione e che questa ha avuto
luogo nel Bollettino ufficiale n. 9 del 21 febbraio 1972, non può non essere
rilevata la gravità di codesto comportamento posto in essere in piena carenza
di poteri, senza attendere, in ordine al proposto ricorso, la decisione di
questa Corte e cioé dell'unico organo competente ad esprimere al riguardo
determinazioni costituzionalmente valide.
Ed essendo intervenuta la pubblicazione della
legge, é di questa che deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della
legge della Regione Lombardia del 21 febbraio 1972, n. 2, contenente
"norme concernenti il trattamento economico del personale comandato per la
prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1972.